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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/10/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 814/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 814/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Cherasco (CN), via del Lavoro Parte_1 P.IVA_1
5/A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi SERAFINI (C.F. ), presso il cui C.F._1 studio legale in Torino, via Groppello, n. 4, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. e P.IVA ), con sede in Milano (MI), via F.lli Gabba, n. 9, in persona CP_1 P.IVA_2 del rappresentante legale rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 atti, dall'Avv. Marco Alfonso GIULIANA (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 legale in Milano, via Caccialepori, n. 5/A, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di pagina 1 di 15 voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 fax: 02/32066611
APPELLATA
E
- (C.F. e P.IVA ), nella qualità di terza Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 chiamata da con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, n. 14, in persona Parte_1 dei legali rappresentanti pro tempore e , rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Fede PELLONE (C.F. ), C.F._3 presso il cui studio legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 79, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 fax: 02/76018782 – 02/76018351
APPELLATA
E
- (C.F. e P.IVA ), nella qualità di terza Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 chiamata da con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, n. 14, in persona dei CP_6 legali rappresentanti pro tempore e , rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aniello DE RUBERTO (C.F. , C.F._4 presso il cui studio legale in Milano, via Podgora, n. 10, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4 fax: 02/36695382
[...]
(C.F. e P.IVA ) – contumace nel presente giudizio di appello Controparte_7 P.IVA_5
APPELLATA
pagina 2 di 15 Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale,
- accogliere i motivi di appello di cui al presente atto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando la domanda risarcitoria di in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto, mandando assolta l'esponente da qualsivoglia pretesa, in subordine,
- per il denegato caso di ritenuta infondatezza dei primi tre motivi di appello e di ritenuta Parte_ sussistenza della responsabilità risarcitoria di accogliere il quarto motivo di appello e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l' a tenere CP_8 Controparte_3
Parte_ indenne e manlevare la da quanto la medesima è stata/sarà tenuta a pagare in favore di
sia a titolo di capitale che a titolo di spese legali;
CP_1 in ogni caso, per effetto della riforma della sentenza di primo grado: Parte_
- condannare a rimborsare a la somma di € 11.563,06 corrisposta in data 13/02/2025 in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. docc. 2 e 3); Parte_
- condannare a rimborsare a la somma di € 7.054,85 corrisposta in data 28/02/2025 CP_3 in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. docc. 4 e 5);
- per il caso di accoglimento dell'appello in punto an debeatur (e quindi di accertata non Parte_ responsabilità di ma di contestuale rigetto del quarto motivo d'appello per ritenuta infondatezza della domanda di manleva, essendo la chiamata in causa diretta conseguenza della Parte_ richiesta risarcitoria infondata dell'attrice: (i) condannare a rimborsare a la somma di CP_1
€ 7.054,85 corrisposta a a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio;
(ii) porre a CP_3 carico di le spese legali che dovessero essere eventualmente liquidate a favore di CP_1 CP_3 per il secondo grado di giudizio.
pagina 3 di 15 Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
- per appellata: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via principale
- rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto destituito di fondamento Parte_1 giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1119/2025 emessa dal Tribunale di Milano.
In via subordinata:
- respingere ciascuno dei motivi di appello proposti da considerate anche le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
- rigettare ogni domanda restitutoria avanzata da stante l'infondatezza di tali Parte_1 domande e/o dell'appello;
- dichiarare inammissibili e/o infondate le nuove richieste di volte a porre a carico Parte_1 di le spese legali del terzo chiamato CP_1 Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori, Iva e cpa.
- per nella qualità di terza chiamata da Controparte_3 Parte_1 appellata:
In via preliminare: in caso di accoglimento di anche uno solo dei primi tre motivi di appello, condannarsi il soccombente alla refusione delle spese di lite (ovverosia spese, compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario) del presente grado di giudizio in favore di Controparte_3
Nel merito ed in via subordinata: nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento di nessuno dei primi tre motivi di appello
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e / o l'infondatezza del quarto motivo di appello e, quindi, del quinto motivo d'appello (nella parte in cui l'appellante chiede - in riforma dell'impugnata sentenza - all'Ecc.ma Corte adita di condannare lla restituzione di quanto ricevuto da CP_3
Parte_ in esecuzione della decisione emessa nel giudizio di primo grado) e comunque respingere
pagina 4 di 15 integralmente il quarto e quinto motivo d'appello proposto siccome infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare sul punto l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano in relazione al Parte_ rapporto processuale tra a Controparte_3
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del secondo grado di giudizio.
- per terza chiamata da appellata: Controparte_3 CP_6
Dato atto dell'intervenuta formazione del giudicato interno sul punto dell'inoperatività della garanzia assicurativa invocata in primo grado da a base del rigetto della domanda di manleva CP_6 da parte del Tribunale, voglia rigettare ogni eventuale domanda che dovesse risultare proposta nei confronti di Controparte_3
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1119/2025, pubblicata in data 10.02.2025, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- dichiara sussistente la responsabilità solidale delle convenute per i danni verificatisi a causa del sinistro per cui è causa;
- condanna entrambe le convenute al risarcimento, in solido tra di loro, di tutti i danni subiti dall'attrice per un ammontare complessivo di euro 12.491,00;
- condanna le convenute, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 7.107,80 per compenso, oltre al 15% spese generali,
CPA ed IVA di legge;
- rigetta entrambe le domande di manleva avanzate dalle convenute nei confronti del terzo chiamato;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_6 Controparte_3 che liquida in euro 4.835,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che liquida in euro 4.835,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA di CP_3 legge;
pagina 5 di 15 - rigetta le reiterate istanze istruttorie della convenuta e della terza chiamata Parte_1
Controparte_3
- rigetta tutte le altre domande ed istanze avanzate dalle parti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione Parte_3 conveniva in giudizio le società già e CP_6 CP_9 Parte_1
Premesso di aver sottoscritto, in data 20.09.2010, in qualità di conduttrice dei locali ad uso commerciale/industriale siti in Tribiano (MI), di proprietà di scrittura Controparte_10 privata con la stessa nonché con la società in forza della Controparte_10 CP_6 quale veniva concesso a il diritto di occupare e utilizzare il tetto del predetto fabbricato CP_6 per la durata di venti anni per la realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico, dedotto che in data 15 giugno 2020 avevano avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico tramite la società incaricata adduceva Parte_1 CP_6 che nella mattina dell'1.07.2020, mentre erano in corso i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto a cura di a seguito di forti piogge ebbero a verificarsi notevoli Parte_1 infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto interessato dai lavori che causavano il danneggiamento dei quadri elettrici con conseguente blocco delle attività produttive di dalle ore 10.12 alle ore CP_1
12.02, con conseguente danno economico pari a euro 12.491,00 in ragione dei costi di ripristino e sistemazione dei quadri elettrici.
Tanto premesso, assumeva che il danno lamentato era da imputarsi a responsabilità contrattuale della per inadempimento dell'obbligo di manutenzione del tetto alla quale era CP_6 contrattualmente tenuta. Invocava altresì, in via subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di
[...]
in concorso con la quale, quale impresa incaricata da Parte_1 CP_6 CP_6 per le opere di straordinaria manutenzione dell'impianto fotovoltaico, non aveva tutelato nello svolgimento delle opere commissionatele le condizioni del tetto di copertura. Infine, in via ulteriormente subordinata, invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta CP_6 quale soggetto avente l'esclusiva disponibilità e l'esclusivo accesso all'area in oggetto.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi Parte_1
Parte_ confronti, non avendo l'attrice dato prova né della condotta dolosa e/o colposa di CP_1
pagina 6 di 15 né del nesso di causa tra la stessa e i presunti danni subiti. Evidenziava, in particolare, Parte_1 di non aver mai assunto alcun obbligo di manutenzione/pulizia del tetto nei confronti dell'attrice o della proprietaria del capannone;
adduceva inoltre che gli interventi di manutenzione dell'impianto fotovoltaico non avevano riguardato la porzione di tetto ove insistevano i pluviali interessati dalle riscontrate occlusioni. In specie assumeva che la causa delle occlusioni era da individuare nell'accumulo di materiale residuo delle lavorazioni effettuate nel capannone dalla stessa CP_1
Pertanto, assumeva che la causa del danno era da imputarsi alla stessa attrice.
Chiedeva inoltre di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_3 nei cui confronti proponeva domanda di manleva, in forza della polizza n. 390424075, per essere tenuta indenne da quanto eventualmente sarebbe stata chiamata a corrispondere a parte attrice.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti CP_6 articolate da parte attrice, al contempo formulando, previa relativa chiamata in causa, domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice in forza della Controparte_3 polizza n. 308753219.
Il tribunale autorizzava entrambe le chiamate in causa.
- Si costituiva sia quale terza chiamata da sia quale terza Controparte_3 CP_6 chiamata da mediante deposito di due distinte comparse di costituzione risposta Parte_1 con le quali, in via principale, adduceva l'assenza di responsabilità delle due società assicurate e, in subordine, l'inoperatività delle polizze invocate.
Svolti gli incombenti istruttori la causa era trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado condannava le convenute CP_6
e in solido tra di loro, al risarcimento in favore dell'attrice dei
[...] Parte_1 CP_1 danni per complessivi euro 12.491,00, oltre che al pagamento delle spese di lite. Rigettava entrambe le domande di manleva formulate dalle convenute nei confronti di Controparte_3 condannando ciascuna delle chiamanti al rimborso delle spese di lite della terza chiamata.
In particolare, l'organo giudicante di primo grado riteneva che in forza della scrittura privata sottoscritta da (già – per la quale sussisteva l'obbligo di CP_11 CP_9 manutenzione del tetto – il danno subito da in data 01.07.2020 era da ritenersi diretta CP_1 conseguenza della omessa manutenzione alla quale era contrattualmente tenuta CP_6
pagina 7 di 15 Inoltre, rilevava come il danno non si sarebbe verificato se quale incaricata di Parte_1 durante i lavori di manutenzione dell'impianto fotovoltaico avesse preservato le CP_6 condizioni del tetto. Su tali basi riteneva responsabile ex art. 2043 c.c. anche Parte_1 dell'evento di danno verificatosi.
Rigettava, da ultimo, le domande di manleva avanzate dalle convenute nei confronti di
[...]
in parte per inoperatività delle invocate polizze, in parte, per quanto riguarda la CP_3 posizione di anche per la mancata tempestiva denunzia del sinistro. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sola Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante eccepiva l'ultrapetizione della sentenza appellata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva condannato in solido con Parte_1 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice sebbene l'attrice avesse CP_6 CP_1 formulato la domanda risarcitoria nei confronti di solo subordinatamente alla Parte_1 reiezione della domanda per responsabilità contrattuale proposta nei confronti di CP_12
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva accertato la responsabilità di sulla base di una incongrua Parte_1 ricostruzione dei fatti e di una corretta valutazione del corredo probatorio, sia documentale sia testimoniale.
Con il terzo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non appariva comprovata l'entità e sussistenza dei danni lamentati.
Con il quarto motivo di gravame eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di manleva proposta dalla stessa nei confronti della terza chiamata Parte_1 chiedendo, in caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi di Controparte_3 appello, la condanna di a manlevarla da quanto avrebbe dovuto Controparte_3 corrispondere a CP_1
Da ultimo, per effetto della riforma integrale della sentenza impugnata, parte appellante chiedeva la condanna delle appellate, e (quale terza chiamata da CP_1 Controparte_3 [...]
alla restituzione di quanto a queste corrisposto in forza della provvisoria esecutività Parte_1 della sentenza.
- Si costituiva in giudizio quale terza chiamata nel giudizio di primo grado da Controparte_3 aderendo alle difese svolte dall'appellante in ordine ai primi tre motivi di Parte_1
pagina 8 di 15 appello, e chiedendo, invece, la reiezione del quarto motivo di gravame, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto.
- Si costituiva contestando integralmente l'atto di gravame ex adverso interposto, di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
- Si costituiva quale terza chiamata nel giudizio di primo grado da Controparte_3 CP_6
[...]
- Non si costituiva nel presente giudizio di appello di cui, attesa la ritualità delle CP_6 notifiche, era dichiarata la contumacia all'udienza del 3.07.2025.
All'udienza del 02.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la sentenza n. 1119/2025 del 10.02.2025 del Tribunale di Milano, oggetto del presente giudizio di appello, è stata gravata da appello dalla sola non avendo Parte_1 proposto gravame in ordine ai capi condannatori a proprio carico né le altre parti in CP_12 causa.
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio di appello resta perimetrato ai motivi di gravame articolati da e pertanto ai soli capi condannatori a carico della predetta Parte_1 appellante, non investendo pertanto la posizione di CP_12
***
Tanto premesso, l'appello proposto da risulta fondato e va accolto per quanto di Parte_1 ragione.
***
L'oggetto del contendere è costituito dai danni derivati a dalle copiose infiltrazioni d'acqua CP_13 piovana occorse all'immobile locato a a seguito delle ingenti precipitazioni verificatesi nella CP_13 mattinata dell'1.07.2020 a causa dell'occlusione delle gronde poste sul tetto di copertura del capannone in oggetto, causa delle infiltrazioni lamentate.
Sulla base delle risultanze di causa, il danno in oggetto è derivato dall'omissione di idonee azioni a presidio della conservazione della corretta funzionalità dei canali di scolo delle acque del tetto di copertura dell'immobile in oggetto, essendo dato acquisito al giudizio che fu proprio l'occlusione dei pagina 9 di 15 predetti canali di scolo ad aver determinato l'accumulo eccessivo di acqua piovana che ha poi determinato le copiose infiltrazioni lamentate da parte appellante, dalle quali è derivato il blocco dell'attività lavorativa svolta nei locali dalla stessa condotti in locazione, ubicati immediatamente al disotto del manto di copertura interessato dall'occlusine dei canali di scolo e dal conseguente accumulo di acqua piovana.
Conseguentemente, nella disamina dell'appello proposto da assume rilievo centrale Parte_1
l'individuazione del soggetto o dei soggetti gravati dagli obblighi di manutenzione e della buona tenuta della copertura dell'edificio in oggetto sulla base delle specifiche previsioni contrattuale di cui al regolamento contrattuale intercorso specificamente tra quale società conduttrice CP_13 dell'immobile interessato dalle infiltrazioni in oggetto, quale società alla quale l'area di CP_12 copertura in oggetto era concessa in uso esclusivo con preclusione di accedervi ad ogni altro soggetto, e la società proprietaria dell'immobile in oggetto, le cui omissioni assumono incidenza causale nella determinazione del danno lamentato da parte attrice, oltre che eventuali azioni commissive o omissive colpevolmente lesive secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 2043 c.c.
***
Così chiariti i termini della questione, occorre muovere, per ragioni di priorità logica, dalla disamina del secondo motivo di appello, in relazione al quale va premessa la sintetica ricostruzione della vicenda previa rassegna degli elementi acquisiti al giudizio e richiamati dalle parti in causa nei rispettivi atti difensivi.
***
In data 20.09.2010 (già , e CP_6 CP_9 Controparte_10 CP_1 sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale si impegnava a realizzare una CP_6 nuova copertura del fabbricato di proprietà di e concesso in locazione Controparte_10 commerciale a e a installarvi un impianto fotovoltaico, con diritto della stessa CP_1 CP_6 di occupare e utilizzare in via esclusiva il tetto del fabbricato medesimo per la durata di venti anni
[...]
(doc. 3 fasc. . CP_1
Secondo il dettato dell'art. 5 dell'articolato contrattuale, aveva la facoltà di accedere in CP_6 via esclusiva al tetto dell'immobile <<… per provvedere alla manutenzione e gestione dell'impianto
…>>. L'articolato contrattuale in esame prevedeva specificamente che doveva CP_6 eseguire <<a propria cura tutte le opere inerenti la manutenzione del tetto su cui sorgerà l'impianto fotovoltaico>>. Infine, si precisava che pagina 10 di 15 saranno eseguiti da (n.d.r. contestualmente a quelli necessari CP_9 CP_6 all'impianto fotovoltaico e saranno a totale carico di (n.d.r. >>. CP_9 CP_6
È dato acquisito al giudizio che subappaltava, nel giugno 2020, lavorazioni di CP_6 manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico a consistenti, secondo le Parte_1 emergenze di causa, nello smontaggio dei pannelli e nello scollegamento dei cavi elettrici.
Pertanto, l'unico soggetto contrattualmente tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla necessaria pulizia del tetto e dei pluviali – la cui buona tenuta era necessaria ad assicurare il corretto scolo delle acque pluviali – era unico soggetto che aveva l'accesso e l'uso esclusivi CP_6 del tetto e contrattualmente tenuto alle relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, non già la società appellante incaricata da parte di Parte_1 CP_6 della sola attività di manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico.
Ne consegue che ogni opera di manutenzione, ordinaria o straordinaria, incombeva in capo a CP_12 la quale conseguentemente era tenuta, per espressa previsione contrattuale, a provvedere alle opere
[...] di pulitura dei canali di scolo e buona tenuta degli stessi, quale attività necessaria per garantire il corretto deflusso delle acque piovane, e agli interventi manutentivi ordinari e straordinari necessari, nei confronti della altre parti contrattuali e segnatamente di quale conduttrice dell'immobile CP_13 insistente al di sotto del manto di copertura, e della proprietaria dello stabile.
Pertanto, gravava su l'obbligo contrattualmente assunto di assumere le azioni volte CP_6 garantire la manutenzione ordinaria e la pulizia del tetto e dell'impianto come espressamente previsto negli obblighi ex contractu,
Né sul punto ha formulato censure non avendo proposto gravame in ordine a tali CP_6 statuizioni, né svolto difese nel presente giudizio di appello nel quale è rimasta contumace.
***
Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non può ravvisarsi in capo a alcuna responsabilità in ordine agli occorsi danni derivati dalle copiose Parte_1 infiltrazioni di acqua piovana determinate dall'accumulo eccessivo di acqua piovana a causa dell'occlusione dei pluviali di scolo in conseguenza delle forti precipitazioni verificatesi in data
1.07.2020.
Nell'azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. – quale quella proposta da nei confronti CP_1 di – è onere della parte danneggiata allegare e provare la lesione lamentata, Parte_1
pagina 11 di 15 l'evento generatore della stessa ed il danno conseguentemente derivato quale conseguenza del fatto generatore di danno.
Nel caso in specie non risulta agli atti alcuna condotta, commissiva o omissiva, ascrivibile all'appellante alla quale la stessa era tenuta, causalmente efficiente rispetto al Parte_1 verificarsi dei danni in oggetto.
Unico soggetto contrattualmente tenuto alla manutenzione ed alla pulizia del manto di copertura dell'immobile in oggetto, era la società incombendo sulla stessa per espressa previsione CP_12 contrattuale l'obbligo di provvedervi, quale usuaria esclusiva e soggetto avente accesso esclusivo all'area in oggetto. Al riguardo vale richiamare l'art. 5 dell'articolato contrattuale secondo cui aveva l'accesso al tetto dell'immobile CP_6 manutenzione e gestione dell'impianto … >>, con l'ulteriore espressa precisazione che CP_6 era tenuta ad eseguire
l'impianto fotovoltaico>>. Più specificamente si precisava che pulizia del tetto questi saranno eseguiti da (n.d.r. contestualmente a CP_9 CP_6 quelli necessari all'impianto fotovoltaico e saranno a totale carico di (n.d.r. CP_9 CP_6
>>.
[...]
Né sono emersi elementi comprovanti la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di
[...]
presente nell'area in oggetto per le operazioni di manutenzione dell'impianto Parte_1 fotovoltaico affidatele da e le infiltrazioni d'acqua occorse nei locali in uso a CP_6 [...]
CP_ Nessuna relazione con l'evento generatore di danno, quale l'occlusione dei pluviali di scolo delle acque, è imputabile all'attività di manutenzione svolta dal personale della Parte_1 presente nell'area, atteso che le lavorazioni relative ai pannelli fotovoltaici attenevano ad una diversa porzione del manto di copertura e non riguardavano affatto la manutenzione del manto di copertura e la tenuta dei canali di scolo, che invece per espressa previsione contrattuale, come innanzi già evidenziato, incombeva esclusivamente in capo a Inoltre, nessun elemento probatorio CP_6 permette di ritenere che il materiale di risulta che ebbe a causare l'occlusione dei pluviali provenisse dalle lavorazioni relative ai pannelli fotovoltaici, essendo invece emerso che materiale similare era presente sulle pertinenze in uso alla danneggiata.
Vale rilevare che la società danneggiata ha concentrato la propria difesa, essenzialmente, CP_1 nella presenza sul tetto, al momento del nubifragio, del personale di che stava ivi Parte_1 svolgendo gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico. Nulla ha allegato in pagina 12 di 15 ordine – a monte – a una più precisa condotta (chiaramente ulteriore e diversa rispetto alla pura presenza dei dipendenti di sul tetto al momento dell'evento) che l'appellante Parte_1 avrebbe tenuto e/o omesso di tenere e alla quale sarebbe poi conseguita, sulla Parte_1 base del predetto nesso di causalità materiale, la penetrazione d'acqua nei locali di CP_1
***
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti dell'odierna CP_1 appellante non può trovare accoglimento, non potendosi ravvisare alcun Parte_1 contributo causale tra l'attività di manutenzione straordinaria di sui soli pannelli Parte_1
e componenti dell'impianto fotovoltaico e l'evento lesivo (le infiltrazioni d'acqua), che va ricondotto alla carente manutenzione del tetto e dei pluviali e alle omesse opere di pulitura degli stessi a cui era tenuta, nei termini innanzi precisati, la quale nessuna censura ha al riguardo articolato CP_6 non avendo proposto appello avverso la sentenza nei propri confronti pronunciata e non essendosi costituita nel presente giudizio di appello.
Va invece confermata la condanna di quale unica responsabile nella causazione del CP_6 danno, a risarcire il danno conseguentemente derivati a per le mancate opere di CP_13 manutenzione e pulitura dei pluviali, che, in assenza di gravame sul quantum, resta confermato nell'importo già a tale titolo liquidato con la sentenza gravata, al cui pagamento in favore di CP_13 resta condannata la sola CP_6
***
L'accoglimento, nei termini innanzi esposto, dell'appello proposto da comporta Parte_4 la condanna di parte appellata alla restituzione a parte appellante degli importi CP_1 eventualmente ricevuti, e nei limiti di quanto ricevuto, in esecuzione della sentenza di primo grado.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Ne consegue che l'appellata è tenuta alla refusione delle spese di lite di primo e secondo CP_1 grado in favore di Parte_1
Del pari l'appellata è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_13 [...] quale terza chiamata da in conseguenza della domanda risarcitoria CP_3 Parte_1 nei propri confronti proposta da parte attrice. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia pagina 13 di 15 dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass. Civ, n. 6144/2024; Cass.
Civ. n. 31889/2019; in tal senso anche Cass. Civ. n. 2492/2016).
Pertanto va condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_13 Parte_1 del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scagliane tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 4.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Del pari va condannata alla rifusione in favore di delle spese di CP_13 Controparte_3 lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scagliane tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 4.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
In relazione alla posizione di quale terza chiamata da parte di Controparte_3 CP_6 nulla va disposto in punto spese di lite relativamente al presente grado di giudizio attesa la mera
[...] funzione di litis contestatio, e la circostanza che è rimasta contumace, restando ferma CP_6 la liquidazione per il primo grado già operata con la sentenza appellata nei rapporti tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di di in qualità di terza chiamata Parte_1 CP_1 Controparte_3 da di nonché di in qualità di terza Parte_1 CP_6 Controparte_3
pagina 14 di 15 chiamata da avverso la sentenza n. 1119/2025, pubblicata in data 10.02.2025, del CP_6
Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei termini di cui in motivazione e in parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_13 [...]
e per l'effetto condanna a restituire a gli importi Parte_1 CP_1 Parte_1 eventualmente corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 4.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di in qualità di terza CP_13 Controparte_3 chiamata da delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, Parte_1 quanto a quelle del primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 4.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente
- dr Francesco Distefano Consigliere
- dr. Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 814/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
(C.F. e P.IVA ), con sede in Cherasco (CN), via del Lavoro Parte_1 P.IVA_1
5/A, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, Parte_2 giusta procura in atti, dall'Avv. Luigi SERAFINI (C.F. ), presso il cui C.F._1 studio legale in Torino, via Groppello, n. 4, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1
APPELLANTE
CONTRO
- (C.F. e P.IVA ), con sede in Milano (MI), via F.lli Gabba, n. 9, in persona CP_1 P.IVA_2 del rappresentante legale rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_2 atti, dall'Avv. Marco Alfonso GIULIANA (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 legale in Milano, via Caccialepori, n. 5/A, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di pagina 1 di 15 voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2 fax: 02/32066611
APPELLATA
E
- (C.F. e P.IVA ), nella qualità di terza Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 chiamata da con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, n. 14, in persona Parte_1 dei legali rappresentanti pro tempore e , rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Giuliano Fede PELLONE (C.F. ), C.F._3 presso il cui studio legale in Milano, Corso di Porta Romana n. 79, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_3 fax: 02/76018782 – 02/76018351
APPELLATA
E
- (C.F. e P.IVA ), nella qualità di terza Controparte_3 P.IVA_3 P.IVA_4 chiamata da con sede in Mogliano Veneto, via Marocchesa, n. 14, in persona dei CP_6 legali rappresentanti pro tempore e , rappresentata e Controparte_4 Controparte_5 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Aniello DE RUBERTO (C.F. , C.F._4 presso il cui studio legale in Milano, via Podgora, n. 10, è elettivamente domiciliata, difensore che ha dichiarato di voler ricevere notifiche e comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_4 fax: 02/36695382
[...]
(C.F. e P.IVA ) – contumace nel presente giudizio di appello Controparte_7 P.IVA_5
APPELLATA
pagina 2 di 15 Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. cc (ivi compresa l'azione ex 1669cc)
Sulle seguenti conclusioni
- per appellante: Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in via principale,
- accogliere i motivi di appello di cui al presente atto e, per l'effetto, riformare integralmente la sentenza impugnata rigettando la domanda risarcitoria di in quanto infondata in fatto e CP_1 in diritto, mandando assolta l'esponente da qualsivoglia pretesa, in subordine,
- per il denegato caso di ritenuta infondatezza dei primi tre motivi di appello e di ritenuta Parte_ sussistenza della responsabilità risarcitoria di accogliere il quarto motivo di appello e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare l' a tenere CP_8 Controparte_3
Parte_ indenne e manlevare la da quanto la medesima è stata/sarà tenuta a pagare in favore di
sia a titolo di capitale che a titolo di spese legali;
CP_1 in ogni caso, per effetto della riforma della sentenza di primo grado: Parte_
- condannare a rimborsare a la somma di € 11.563,06 corrisposta in data 13/02/2025 in CP_1 esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. docc. 2 e 3); Parte_
- condannare a rimborsare a la somma di € 7.054,85 corrisposta in data 28/02/2025 CP_3 in esecuzione della sentenza di primo grado (cfr. docc. 4 e 5);
- per il caso di accoglimento dell'appello in punto an debeatur (e quindi di accertata non Parte_ responsabilità di ma di contestuale rigetto del quarto motivo d'appello per ritenuta infondatezza della domanda di manleva, essendo la chiamata in causa diretta conseguenza della Parte_ richiesta risarcitoria infondata dell'attrice: (i) condannare a rimborsare a la somma di CP_1
€ 7.054,85 corrisposta a a titolo di spese legali per il primo grado di giudizio;
(ii) porre a CP_3 carico di le spese legali che dovessero essere eventualmente liquidate a favore di CP_1 CP_3 per il secondo grado di giudizio.
pagina 3 di 15 Con vittoria di spese generali, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex art. 2, 2° comma D.M. della Giustizia n. 55 del 2014, CPA e IVA come per legge.
- per appellata: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, in via principale
- rigettare integralmente l'appello proposto da in quanto destituito di fondamento Parte_1 giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte la sentenza n. 1119/2025 emessa dal Tribunale di Milano.
In via subordinata:
- respingere ciascuno dei motivi di appello proposti da considerate anche le Parte_1 ragioni esposte in narrativa;
- rigettare ogni domanda restitutoria avanzata da stante l'infondatezza di tali Parte_1 domande e/o dell'appello;
- dichiarare inammissibili e/o infondate le nuove richieste di volte a porre a carico Parte_1 di le spese legali del terzo chiamato CP_1 Controparte_3
Con vittoria di spese, diritti, competenze ed onorari di giudizio, oltre accessori, Iva e cpa.
- per nella qualità di terza chiamata da Controparte_3 Parte_1 appellata:
In via preliminare: in caso di accoglimento di anche uno solo dei primi tre motivi di appello, condannarsi il soccombente alla refusione delle spese di lite (ovverosia spese, compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario) del presente grado di giudizio in favore di Controparte_3
Nel merito ed in via subordinata: nella sola denegata ipotesi di mancato accoglimento di nessuno dei primi tre motivi di appello
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e / o l'infondatezza del quarto motivo di appello e, quindi, del quinto motivo d'appello (nella parte in cui l'appellante chiede - in riforma dell'impugnata sentenza - all'Ecc.ma Corte adita di condannare lla restituzione di quanto ricevuto da CP_3
Parte_ in esecuzione della decisione emessa nel giudizio di primo grado) e comunque respingere
pagina 4 di 15 integralmente il quarto e quinto motivo d'appello proposto siccome infondati in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare sul punto l'impugnata sentenza del Tribunale di Milano in relazione al Parte_ rapporto processuale tra a Controparte_3
- con vittoria di spese, compensi professionali, oltre IVA CPA e rimborso forfettario del secondo grado di giudizio.
- per terza chiamata da appellata: Controparte_3 CP_6
Dato atto dell'intervenuta formazione del giudicato interno sul punto dell'inoperatività della garanzia assicurativa invocata in primo grado da a base del rigetto della domanda di manleva CP_6 da parte del Tribunale, voglia rigettare ogni eventuale domanda che dovesse risultare proposta nei confronti di Controparte_3
Con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 1119/2025, pubblicata in data 10.02.2025, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- dichiara sussistente la responsabilità solidale delle convenute per i danni verificatisi a causa del sinistro per cui è causa;
- condanna entrambe le convenute al risarcimento, in solido tra di loro, di tutti i danni subiti dall'attrice per un ammontare complessivo di euro 12.491,00;
- condanna le convenute, in solido tra di loro, alla rifusione delle spese di lite a favore dell'attrice, che liquida in euro 264,00 per esborsi ed euro 7.107,80 per compenso, oltre al 15% spese generali,
CPA ed IVA di legge;
- rigetta entrambe le domande di manleva avanzate dalle convenute nei confronti del terzo chiamato;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di CP_6 Controparte_3 che liquida in euro 4.835,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA di legge;
- condanna alla rifusione delle spese di lite nei confronti di Parte_1 [...] che liquida in euro 4.835,00 per compenso, oltre al 15% spese generali, CPA ed IVA di CP_3 legge;
pagina 5 di 15 - rigetta le reiterate istanze istruttorie della convenuta e della terza chiamata Parte_1
Controparte_3
- rigetta tutte le altre domande ed istanze avanzate dalle parti.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con rituale atto di citazione Parte_3 conveniva in giudizio le società già e CP_6 CP_9 Parte_1
Premesso di aver sottoscritto, in data 20.09.2010, in qualità di conduttrice dei locali ad uso commerciale/industriale siti in Tribiano (MI), di proprietà di scrittura Controparte_10 privata con la stessa nonché con la società in forza della Controparte_10 CP_6 quale veniva concesso a il diritto di occupare e utilizzare il tetto del predetto fabbricato CP_6 per la durata di venti anni per la realizzazione, gestione e manutenzione di un impianto fotovoltaico, dedotto che in data 15 giugno 2020 avevano avuto inizio i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico tramite la società incaricata adduceva Parte_1 CP_6 che nella mattina dell'1.07.2020, mentre erano in corso i lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto a cura di a seguito di forti piogge ebbero a verificarsi notevoli Parte_1 infiltrazioni d'acqua provenienti dal tetto interessato dai lavori che causavano il danneggiamento dei quadri elettrici con conseguente blocco delle attività produttive di dalle ore 10.12 alle ore CP_1
12.02, con conseguente danno economico pari a euro 12.491,00 in ragione dei costi di ripristino e sistemazione dei quadri elettrici.
Tanto premesso, assumeva che il danno lamentato era da imputarsi a responsabilità contrattuale della per inadempimento dell'obbligo di manutenzione del tetto alla quale era CP_6 contrattualmente tenuta. Invocava altresì, in via subordinata, la responsabilità ex art. 2043 c.c. di
[...]
in concorso con la quale, quale impresa incaricata da Parte_1 CP_6 CP_6 per le opere di straordinaria manutenzione dell'impianto fotovoltaico, non aveva tutelato nello svolgimento delle opere commissionatele le condizioni del tetto di copertura. Infine, in via ulteriormente subordinata, invocava la responsabilità ex art. 2051 c.c. della convenuta CP_6 quale soggetto avente l'esclusiva disponibilità e l'esclusivo accesso all'area in oggetto.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda svolta nei suoi Parte_1
Parte_ confronti, non avendo l'attrice dato prova né della condotta dolosa e/o colposa di CP_1
pagina 6 di 15 né del nesso di causa tra la stessa e i presunti danni subiti. Evidenziava, in particolare, Parte_1 di non aver mai assunto alcun obbligo di manutenzione/pulizia del tetto nei confronti dell'attrice o della proprietaria del capannone;
adduceva inoltre che gli interventi di manutenzione dell'impianto fotovoltaico non avevano riguardato la porzione di tetto ove insistevano i pluviali interessati dalle riscontrate occlusioni. In specie assumeva che la causa delle occlusioni era da individuare nell'accumulo di materiale residuo delle lavorazioni effettuate nel capannone dalla stessa CP_1
Pertanto, assumeva che la causa del danno era da imputarsi alla stessa attrice.
Chiedeva inoltre di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice Controparte_3 nei cui confronti proponeva domanda di manleva, in forza della polizza n. 390424075, per essere tenuta indenne da quanto eventualmente sarebbe stata chiamata a corrispondere a parte attrice.
- Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande nei propri confronti CP_6 articolate da parte attrice, al contempo formulando, previa relativa chiamata in causa, domanda di manleva nei confronti della propria compagnia assicuratrice in forza della Controparte_3 polizza n. 308753219.
Il tribunale autorizzava entrambe le chiamate in causa.
- Si costituiva sia quale terza chiamata da sia quale terza Controparte_3 CP_6 chiamata da mediante deposito di due distinte comparse di costituzione risposta Parte_1 con le quali, in via principale, adduceva l'assenza di responsabilità delle due società assicurate e, in subordine, l'inoperatività delle polizze invocate.
Svolti gli incombenti istruttori la causa era trattenuta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado condannava le convenute CP_6
e in solido tra di loro, al risarcimento in favore dell'attrice dei
[...] Parte_1 CP_1 danni per complessivi euro 12.491,00, oltre che al pagamento delle spese di lite. Rigettava entrambe le domande di manleva formulate dalle convenute nei confronti di Controparte_3 condannando ciascuna delle chiamanti al rimborso delle spese di lite della terza chiamata.
In particolare, l'organo giudicante di primo grado riteneva che in forza della scrittura privata sottoscritta da (già – per la quale sussisteva l'obbligo di CP_11 CP_9 manutenzione del tetto – il danno subito da in data 01.07.2020 era da ritenersi diretta CP_1 conseguenza della omessa manutenzione alla quale era contrattualmente tenuta CP_6
pagina 7 di 15 Inoltre, rilevava come il danno non si sarebbe verificato se quale incaricata di Parte_1 durante i lavori di manutenzione dell'impianto fotovoltaico avesse preservato le CP_6 condizioni del tetto. Su tali basi riteneva responsabile ex art. 2043 c.c. anche Parte_1 dell'evento di danno verificatosi.
Rigettava, da ultimo, le domande di manleva avanzate dalle convenute nei confronti di
[...]
in parte per inoperatività delle invocate polizze, in parte, per quanto riguarda la CP_3 posizione di anche per la mancata tempestiva denunzia del sinistro. Parte_1
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello la sola Parte_1
Con il primo motivo di appello l'appellante eccepiva l'ultrapetizione della sentenza appellata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva condannato in solido con Parte_1 al risarcimento dei danni in favore dell'attrice sebbene l'attrice avesse CP_6 CP_1 formulato la domanda risarcitoria nei confronti di solo subordinatamente alla Parte_1 reiezione della domanda per responsabilità contrattuale proposta nei confronti di CP_12
Con il secondo motivo di appello censurava la sentenza appellata nella parte in cui l'organo giudicante di primo grado aveva accertato la responsabilità di sulla base di una incongrua Parte_1 ricostruzione dei fatti e di una corretta valutazione del corredo probatorio, sia documentale sia testimoniale.
Con il terzo motivo di appello adduceva che, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non appariva comprovata l'entità e sussistenza dei danni lamentati.
Con il quarto motivo di gravame eccepiva l'erroneità della sentenza nella parte in cui rigettava la domanda di manleva proposta dalla stessa nei confronti della terza chiamata Parte_1 chiedendo, in caso di mancato accoglimento dei primi tre motivi di Controparte_3 appello, la condanna di a manlevarla da quanto avrebbe dovuto Controparte_3 corrispondere a CP_1
Da ultimo, per effetto della riforma integrale della sentenza impugnata, parte appellante chiedeva la condanna delle appellate, e (quale terza chiamata da CP_1 Controparte_3 [...]
alla restituzione di quanto a queste corrisposto in forza della provvisoria esecutività Parte_1 della sentenza.
- Si costituiva in giudizio quale terza chiamata nel giudizio di primo grado da Controparte_3 aderendo alle difese svolte dall'appellante in ordine ai primi tre motivi di Parte_1
pagina 8 di 15 appello, e chiedendo, invece, la reiezione del quarto motivo di gravame, siccome del tutto infondato in fatto e in diritto.
- Si costituiva contestando integralmente l'atto di gravame ex adverso interposto, di cui CP_1 chiedeva il rigetto.
- Si costituiva quale terza chiamata nel giudizio di primo grado da Controparte_3 CP_6
[...]
- Non si costituiva nel presente giudizio di appello di cui, attesa la ritualità delle CP_6 notifiche, era dichiarata la contumacia all'udienza del 3.07.2025.
All'udienza del 02.10.2025, in esito alla discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. la causa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che la sentenza n. 1119/2025 del 10.02.2025 del Tribunale di Milano, oggetto del presente giudizio di appello, è stata gravata da appello dalla sola non avendo Parte_1 proposto gravame in ordine ai capi condannatori a proprio carico né le altre parti in CP_12 causa.
Ne consegue che l'oggetto del presente giudizio di appello resta perimetrato ai motivi di gravame articolati da e pertanto ai soli capi condannatori a carico della predetta Parte_1 appellante, non investendo pertanto la posizione di CP_12
***
Tanto premesso, l'appello proposto da risulta fondato e va accolto per quanto di Parte_1 ragione.
***
L'oggetto del contendere è costituito dai danni derivati a dalle copiose infiltrazioni d'acqua CP_13 piovana occorse all'immobile locato a a seguito delle ingenti precipitazioni verificatesi nella CP_13 mattinata dell'1.07.2020 a causa dell'occlusione delle gronde poste sul tetto di copertura del capannone in oggetto, causa delle infiltrazioni lamentate.
Sulla base delle risultanze di causa, il danno in oggetto è derivato dall'omissione di idonee azioni a presidio della conservazione della corretta funzionalità dei canali di scolo delle acque del tetto di copertura dell'immobile in oggetto, essendo dato acquisito al giudizio che fu proprio l'occlusione dei pagina 9 di 15 predetti canali di scolo ad aver determinato l'accumulo eccessivo di acqua piovana che ha poi determinato le copiose infiltrazioni lamentate da parte appellante, dalle quali è derivato il blocco dell'attività lavorativa svolta nei locali dalla stessa condotti in locazione, ubicati immediatamente al disotto del manto di copertura interessato dall'occlusine dei canali di scolo e dal conseguente accumulo di acqua piovana.
Conseguentemente, nella disamina dell'appello proposto da assume rilievo centrale Parte_1
l'individuazione del soggetto o dei soggetti gravati dagli obblighi di manutenzione e della buona tenuta della copertura dell'edificio in oggetto sulla base delle specifiche previsioni contrattuale di cui al regolamento contrattuale intercorso specificamente tra quale società conduttrice CP_13 dell'immobile interessato dalle infiltrazioni in oggetto, quale società alla quale l'area di CP_12 copertura in oggetto era concessa in uso esclusivo con preclusione di accedervi ad ogni altro soggetto, e la società proprietaria dell'immobile in oggetto, le cui omissioni assumono incidenza causale nella determinazione del danno lamentato da parte attrice, oltre che eventuali azioni commissive o omissive colpevolmente lesive secondo i criteri di imputazione di cui all'art. 2043 c.c.
***
Così chiariti i termini della questione, occorre muovere, per ragioni di priorità logica, dalla disamina del secondo motivo di appello, in relazione al quale va premessa la sintetica ricostruzione della vicenda previa rassegna degli elementi acquisiti al giudizio e richiamati dalle parti in causa nei rispettivi atti difensivi.
***
In data 20.09.2010 (già , e CP_6 CP_9 Controparte_10 CP_1 sottoscrivevano una scrittura privata in forza della quale si impegnava a realizzare una CP_6 nuova copertura del fabbricato di proprietà di e concesso in locazione Controparte_10 commerciale a e a installarvi un impianto fotovoltaico, con diritto della stessa CP_1 CP_6 di occupare e utilizzare in via esclusiva il tetto del fabbricato medesimo per la durata di venti anni
[...]
(doc. 3 fasc. . CP_1
Secondo il dettato dell'art. 5 dell'articolato contrattuale, aveva la facoltà di accedere in CP_6 via esclusiva al tetto dell'immobile <<… per provvedere alla manutenzione e gestione dell'impianto
…>>. L'articolato contrattuale in esame prevedeva specificamente che doveva CP_6 eseguire <<a propria cura tutte le opere inerenti la manutenzione del tetto su cui sorgerà l'impianto fotovoltaico>>. Infine, si precisava che pagina 10 di 15 saranno eseguiti da (n.d.r. contestualmente a quelli necessari CP_9 CP_6 all'impianto fotovoltaico e saranno a totale carico di (n.d.r. >>. CP_9 CP_6
È dato acquisito al giudizio che subappaltava, nel giugno 2020, lavorazioni di CP_6 manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico a consistenti, secondo le Parte_1 emergenze di causa, nello smontaggio dei pannelli e nello scollegamento dei cavi elettrici.
Pertanto, l'unico soggetto contrattualmente tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla necessaria pulizia del tetto e dei pluviali – la cui buona tenuta era necessaria ad assicurare il corretto scolo delle acque pluviali – era unico soggetto che aveva l'accesso e l'uso esclusivi CP_6 del tetto e contrattualmente tenuto alle relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura, non già la società appellante incaricata da parte di Parte_1 CP_6 della sola attività di manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico.
Ne consegue che ogni opera di manutenzione, ordinaria o straordinaria, incombeva in capo a CP_12 la quale conseguentemente era tenuta, per espressa previsione contrattuale, a provvedere alle opere
[...] di pulitura dei canali di scolo e buona tenuta degli stessi, quale attività necessaria per garantire il corretto deflusso delle acque piovane, e agli interventi manutentivi ordinari e straordinari necessari, nei confronti della altre parti contrattuali e segnatamente di quale conduttrice dell'immobile CP_13 insistente al di sotto del manto di copertura, e della proprietaria dello stabile.
Pertanto, gravava su l'obbligo contrattualmente assunto di assumere le azioni volte CP_6 garantire la manutenzione ordinaria e la pulizia del tetto e dell'impianto come espressamente previsto negli obblighi ex contractu,
Né sul punto ha formulato censure non avendo proposto gravame in ordine a tali CP_6 statuizioni, né svolto difese nel presente giudizio di appello nel quale è rimasta contumace.
***
Ciò posto, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, non può ravvisarsi in capo a alcuna responsabilità in ordine agli occorsi danni derivati dalle copiose Parte_1 infiltrazioni di acqua piovana determinate dall'accumulo eccessivo di acqua piovana a causa dell'occlusione dei pluviali di scolo in conseguenza delle forti precipitazioni verificatesi in data
1.07.2020.
Nell'azione di responsabilità civile ex art. 2043 c.c. – quale quella proposta da nei confronti CP_1 di – è onere della parte danneggiata allegare e provare la lesione lamentata, Parte_1
pagina 11 di 15 l'evento generatore della stessa ed il danno conseguentemente derivato quale conseguenza del fatto generatore di danno.
Nel caso in specie non risulta agli atti alcuna condotta, commissiva o omissiva, ascrivibile all'appellante alla quale la stessa era tenuta, causalmente efficiente rispetto al Parte_1 verificarsi dei danni in oggetto.
Unico soggetto contrattualmente tenuto alla manutenzione ed alla pulizia del manto di copertura dell'immobile in oggetto, era la società incombendo sulla stessa per espressa previsione CP_12 contrattuale l'obbligo di provvedervi, quale usuaria esclusiva e soggetto avente accesso esclusivo all'area in oggetto. Al riguardo vale richiamare l'art. 5 dell'articolato contrattuale secondo cui aveva l'accesso al tetto dell'immobile CP_6 manutenzione e gestione dell'impianto … >>, con l'ulteriore espressa precisazione che CP_6 era tenuta ad eseguire
l'impianto fotovoltaico>>. Più specificamente si precisava che pulizia del tetto questi saranno eseguiti da (n.d.r. contestualmente a CP_9 CP_6 quelli necessari all'impianto fotovoltaico e saranno a totale carico di (n.d.r. CP_9 CP_6
>>.
[...]
Né sono emersi elementi comprovanti la sussistenza di un nesso causale tra la condotta di
[...]
presente nell'area in oggetto per le operazioni di manutenzione dell'impianto Parte_1 fotovoltaico affidatele da e le infiltrazioni d'acqua occorse nei locali in uso a CP_6 [...]
CP_ Nessuna relazione con l'evento generatore di danno, quale l'occlusione dei pluviali di scolo delle acque, è imputabile all'attività di manutenzione svolta dal personale della Parte_1 presente nell'area, atteso che le lavorazioni relative ai pannelli fotovoltaici attenevano ad una diversa porzione del manto di copertura e non riguardavano affatto la manutenzione del manto di copertura e la tenuta dei canali di scolo, che invece per espressa previsione contrattuale, come innanzi già evidenziato, incombeva esclusivamente in capo a Inoltre, nessun elemento probatorio CP_6 permette di ritenere che il materiale di risulta che ebbe a causare l'occlusione dei pluviali provenisse dalle lavorazioni relative ai pannelli fotovoltaici, essendo invece emerso che materiale similare era presente sulle pertinenze in uso alla danneggiata.
Vale rilevare che la società danneggiata ha concentrato la propria difesa, essenzialmente, CP_1 nella presenza sul tetto, al momento del nubifragio, del personale di che stava ivi Parte_1 svolgendo gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto fotovoltaico. Nulla ha allegato in pagina 12 di 15 ordine – a monte – a una più precisa condotta (chiaramente ulteriore e diversa rispetto alla pura presenza dei dipendenti di sul tetto al momento dell'evento) che l'appellante Parte_1 avrebbe tenuto e/o omesso di tenere e alla quale sarebbe poi conseguita, sulla Parte_1 base del predetto nesso di causalità materiale, la penetrazione d'acqua nei locali di CP_1
***
Pertanto, la domanda di risarcimento del danno proposta da nei confronti dell'odierna CP_1 appellante non può trovare accoglimento, non potendosi ravvisare alcun Parte_1 contributo causale tra l'attività di manutenzione straordinaria di sui soli pannelli Parte_1
e componenti dell'impianto fotovoltaico e l'evento lesivo (le infiltrazioni d'acqua), che va ricondotto alla carente manutenzione del tetto e dei pluviali e alle omesse opere di pulitura degli stessi a cui era tenuta, nei termini innanzi precisati, la quale nessuna censura ha al riguardo articolato CP_6 non avendo proposto appello avverso la sentenza nei propri confronti pronunciata e non essendosi costituita nel presente giudizio di appello.
Va invece confermata la condanna di quale unica responsabile nella causazione del CP_6 danno, a risarcire il danno conseguentemente derivati a per le mancate opere di CP_13 manutenzione e pulitura dei pluviali, che, in assenza di gravame sul quantum, resta confermato nell'importo già a tale titolo liquidato con la sentenza gravata, al cui pagamento in favore di CP_13 resta condannata la sola CP_6
***
L'accoglimento, nei termini innanzi esposto, dell'appello proposto da comporta Parte_4 la condanna di parte appellata alla restituzione a parte appellante degli importi CP_1 eventualmente ricevuti, e nei limiti di quanto ricevuto, in esecuzione della sentenza di primo grado.
***
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la regola della soccombenza.
Ne consegue che l'appellata è tenuta alla refusione delle spese di lite di primo e secondo CP_1 grado in favore di Parte_1
Del pari l'appellata è tenuta alla rifusione delle spese di lite sostenute da CP_13 [...] quale terza chiamata da in conseguenza della domanda risarcitoria CP_3 Parte_1 nei propri confronti proposta da parte attrice. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità in forza del principio di causazione – che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite – il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia pagina 13 di 15 dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (cfr. Cass. Civ, n. 6144/2024; Cass.
Civ. n. 31889/2019; in tal senso anche Cass. Civ. n. 2492/2016).
Pertanto va condannata alla rifusione in favore di delle spese di lite CP_13 Parte_1 del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scagliane tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 4.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
Del pari va condannata alla rifusione in favore di delle spese di CP_13 Controparte_3 lite del doppio grado di giudizio che vanno liquidate, in ragione del valore della causa (compreso nello scagliane tra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, quanto a quelle relative al primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge, e quanto a quelle relative al presente giudizio di appello, in euro 4.500,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso forfettario spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta, come per legge.
In relazione alla posizione di quale terza chiamata da parte di Controparte_3 CP_6 nulla va disposto in punto spese di lite relativamente al presente grado di giudizio attesa la mera
[...] funzione di litis contestatio, e la circostanza che è rimasta contumace, restando ferma CP_6 la liquidazione per il primo grado già operata con la sentenza appellata nei rapporti tra le medesime parti.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di di in qualità di terza chiamata Parte_1 CP_1 Controparte_3 da di nonché di in qualità di terza Parte_1 CP_6 Controparte_3
pagina 14 di 15 chiamata da avverso la sentenza n. 1119/2025, pubblicata in data 10.02.2025, del CP_6
Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata, così provvede:
- accoglie l'appello proposto da nei termini di cui in motivazione e in parziale Parte_1 riforma della sentenza appellata rigetta la domanda proposta da nei confronti di CP_13 [...]
e per l'effetto condanna a restituire a gli importi Parte_1 CP_1 Parte_1 eventualmente corrisposti in esecuzione della sentenza di primo grado;
- conferma nel resto la sentenza appellata;
- condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle CP_1 Parte_1 spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, quanto a quelle del primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 4.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge;
- condanna alla rifusione in favore di in qualità di terza CP_13 Controparte_3 chiamata da delle spese di lite del doppio grado di giudizio che liquida, Parte_1 quanto a quelle del primo grado di giudizio, in euro 5.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge, e quanto a quelle del presente giudizio di appello in euro 4.500,00, oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali Cpa ed Iva (se dovuta) come per legge.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio dell'8 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr. Alberto Massimo Vigorelli
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