TRIB
Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 17/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Barbara De Munari Presidente rel. dott. Luisa Bettio Giudice dott. Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nel procedimento iscritto al ruolo generale al n. 2298/2024 R.G. promosso con ricorso depositato il giorno 08/05/2024 da
nato a [...] il [...] con l'avv. Elisabetta Parte_1
Fraccalanza ricorrente contro
nata a [...] il [...] con l'avv. Elena Controparte_1
Dalla Costa
resistente
e con l'intervento del p.m. oggetto: separazione giudiziale
Causa rimessa al collegio per la decisione con ordinanza depositata in data 07.01.2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del
14.01.2025
Conclusioni in punto status: per il ricorrente: “pronunciarsi la separazione fra i coniugi” per la resistente: “dichiarare la separazione fra i coniugi”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.05.2024 parte ricorrente Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con in data
[...] Controparte_1 2
6.10.2001 in Rubano, matrimonio trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Rubano al n. 30, Parte II, Serie A dell'anno
2001, e che dall'unione sono nati i figli (il 27.1.2003), Per_1
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e (il Per_2
30.08.2007), chiedeva pronunciarsi la separazione con addebito alla moglie e successiva pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, affido condiviso del figlio minore con collocazione prevalente presso la madre e disciplina del diritto di visita paterno, assegnazione della casa coniugale alla madre, onere a carico del padre di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione di una somma mensile pari a euro 750 per ciascun figlio, nulla a titolo di assegno di mantenimento stante la reciproca indipendenza economica.
Successivamente in data 28.6.2024 parte ricorrente depositava istanza di provvedimenti urgenti ex art. 473bis. 15 c.p.c. chiedendo che venisse disposta inaudita altera parte la collocazione temporanea del figlio minore presso il padre con assegnazione a quest'ultimo della casa Per_2
familiare, intervento dei Servizi Sociali competenti, ascolto del minore, eventuale nomina di un curatore speciale e esperimento di c.t.u. per favorire un percorso di recupero sia per il minore che per la madre.
Si costituiva nel sub procedimento la resistente Controparte_1
contestando tutti i fatti allegati da controparte e chiedendo, preliminarmente, la nomina di un curatore speciale per il figlio minore nonché il rigetto delle domande urgenti. Per_2
Instaurato il contraddittorio sul ricorso cautelare, sentite le parti ed il minore, all'esito dell'udienza del 18.7.2024 il Giudice con ordinanza coeva disponeva CTU psicologica sull'attuale reale condizione psicologica e fisica di sulla sua attuale relazione con i genitori Per_2
con indicazione della soluzione migliore per il minore in relazione ad affido, collocamento e modalità di visita del genitore non collocatario;
nominava inoltre un curatore speciale per il minore.
Veniva quindi fissata udienza ex articolo 473 bis. 21 c.p.c. al 22.11.2024.
In data 22.10.2024 la parte resistente si costituiva nel procedimento
2 3
principale, contestando tutto quanto ex adverso evidenziato e concludeva chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al ricorrente, affido congiunto del figlio minore con residenza presso la madre, assegnazione a sé della casa coniugale, diritto di visita paterno a fine settimana alterni o con i tempi e modi che saranno stabiliti dalla CTU psicologica in corso, contributo mensile per il mantenimento del figlio minore pari a euro 1500 oltre al 100% delle spese straordinarie;
mantenimento della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente totalmente a Per_1
carico del padre;
assegno di mantenimento per sé pari a euro 3500.
All'udienza del 22.11.2024 le parti comparivano personalmente avanti al
Giudice delegato e rendevano le dichiarazioni di cui al verbale e il
Giudice si riservava. Con ordinanza depositata in data 07.01.2025 il
Giudice adottava i seguenti provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole: “1. autorizza i coniugi a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto;
2. affida in via condivisa il figlio minore con collocazione presso l'abitazione materna;
3. Per_2
assegna alla ricorrente la casa coniugale;
4. dispone che Parte_1
versi a un contributo per il mantenimento del figlio Controparte_1 minore pari alla somma mensile di €. 750, annualmente Per_2
rivalutabile, oltre al 90% delle spese straordinarie;
5. dispone che provveda al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
maggiorenne economicamente non autosufficiente per il tempo Per_1 in cui l'avrà con sé; pone a carico della madre il 10% delle spese straordinarie;
6. dispone che il ricorrente versi alla Parte_1
resistente la somma mensile di euro 700, annualmente rivalutabile, a titolo di assegno di mantenimento” e, rilevato che la causa era matura per la decisione parziale in punto status, visto l'art. 473bis.22 ultimo comma c.p.c. tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
Tanto evidenziato, la domanda di separazione, proposta da entrambe le parti, merita di essere accolta.
3 4
Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza del 22.11.2024 è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile, pertanto va pronunciata la separazione.
Poiché l'istruttoria sulle altre domande deve essere proseguita, la causa va rimessa nel ruolo come da separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite avverrà in sede di sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., non definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1. dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
, ordinandosi all'Ufficiale di Stato Civile del Controparte_1
comune di RUBANO di annotare la sentenza nei registri (atto n. 30, Parte
II, serie A, anno 2001 del registro degli atti di matrimonio);
2. rimette la causa in istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 14/01/2025
Il Presidente rel. dott.ssa Barbara De Munari
4