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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 437/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
GE RO, AT
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 936/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia,2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011N00884 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/05/2025, RGR 936/2025, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe di complessivi euro 36.572,91, relativo alle imposte IRPEF, IVA, e accessori anno 2018, notificato il 27/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa.
Il ricorrente deduce l'errato inquadramento d'Ufficio nel regime normale anziché di quello forfettario previsto per i lavoratori autonomi con volume d'affari inferiore al euro 65.000; deduce altresì l'errato calcolo dei ricavi conseguiti.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia che la ricorrente ha dichiarato l'inizio attività nell'anno 2019 con l'apertura della partita IVA, e per l'anno in esame,
(2018) aveva presentato una dichiarazione dei redditi, dichiarando soltanto redditi di lavoro dipendente senza dichiarare redditi di lavoro autonomo in regime forfettario e/o ordinario, e senza aver emessa alcuna fattura attiva per le prestazioni professionali di amministratore di condomini.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA:
A seguito verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Lentini, - pvc 7/03/2023 fatto proprio dall'Ufficio, - nei confronti della ricorrente esercente attività di “ amministrazione di condomini e gestione beni immobili “,
i militari, riscontravano l'omessa tenute delle scritture contabili, giacché dal controllo eseguito, la ricorrente non aveva istituito le scritture contabili previste per i lavoratori autonomi. I verbalizzanti accertavano una contabilità extracontabile contenente la gestione di 50 condomini.
L'Ufficio, non avendo il contribuente istituito alcuna contabilità, procedeva alla ricostruzione extracontabile dei compensi percepiti determinando così compensi professionali per complessive euro 29.684,72, un reddito di esercizio di euro 29.393,00, al netto di costi riconosciuti per euro 292,58; IVA dovuta per euro
6.531,00.
Ciò posto, la ricorrente lamenta l'omessa applicazione del regime forfettario in luogo del regime semplificato ordinario applicato dall'Ufficio senza il riconoscimento dei costi in misura forfettaria del 20%.
Le doglianze della ricorrente possono essere trattate congiuntamente e sono parzialmente fondate.
L'asserita applicazione del regime forfettario introdotto con la legge 190/2014 in vigore fino al 31 dicembre
2018 aveva stabilito che il regime forfetario è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi fino ad € 65.000 conseguiti nell'anno precedente;
nel caso in esame il contribuente non aveva istituito alcuna contabilità, e quindi, non può trovare applicazione il regime forfettario di cui alla legge 190/2014. Tuttavia, trattandosi di accertamento induttivo, per non aver istituito le scritture contabili esercitando l'attività professionale di amministratore di condominio senza dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il reddito di lavoro autonomo, la richiesta formulata in merito al riconoscimento dei costi in misura forfettaria deve essere accolta. Ciò in quanto, la Corte Costituzionale con la sentenza N° 10/2023 ha sancito un principio secondo il quale a fronte di maggiori ricavi accertati vanno riconosciuti di necessità i costi correlativi. E ciò, non soltanto in caso di accertamento induttivo puro, ma anche in caso di accertamento analitico induttivo, al fine di evitare la disparità di trattamento che verrebbe altrimenti riservata a chi ha tenuto la contabilità se pure poco attendibile. Pertanto, anche nel caso di accertamento con metodo analitico induttivo deve riconoscersi, - anche quando in mancanza di idonea documentazione e di elementi certi e precisi di cui all'art. 109 TUIR, - una incidenza di costi presunti a fronte di maggiori ricavi, per i quali, in ogni caso, il contribuente può eccepire l'incidenza percentuale degli stessi al fine di detrarli dall'ammontare dei ricavi non giustificati accertati dall'ufficio. Ne consegue che, sui ricavi extracontabili accertati dall'Ufficio vanno detratti i costi in misura percentualizzata del 20%, (percentuale prevista dagli studi di settore). Per cui, sui ricavi accertati dall'Ufficio in euro 29.684,72 vanno detratti i costi correlativi nella misura forfettaria del 20% pari ad euro 5.936,95, con un reddito netto imponibile di euro 23.747,77.
Ai fini IVA si conferma il recupero IVA di euro 6.531,00, basato sulla ricostruzione induttiva dei ricavi non dichiarati.
Le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente e si liquidano in euro 1.098,00, più oneri accessori
IVA e CPA se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione 3^, in parziale accoglimento del ricorso determina il reddito netto in euro 23.747,77, come specificato in motivazione, rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro
1.098,00, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti.
Così deciso a Siracusa il 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Adriana PU
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PU ADRIANA, Presidente
GE RO, AT
GRILLO CONCETTA, Giudice
in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 936/2025 depositato il 22/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Turchia,2 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TY7011N00884 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La parte insiste nelle ragioni in atti.
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 22/05/2025, RGR 936/2025, la ricorrente Ricorrente_1, assistita e difesa dal dott. Difensore_1, impugna l'avviso di accertamento evidenziato in epigrafe di complessivi euro 36.572,91, relativo alle imposte IRPEF, IVA, e accessori anno 2018, notificato il 27/03/2025 dall'Agenzia delle Entrate di Siracusa.
Il ricorrente deduce l'errato inquadramento d'Ufficio nel regime normale anziché di quello forfettario previsto per i lavoratori autonomi con volume d'affari inferiore al euro 65.000; deduce altresì l'errato calcolo dei ricavi conseguiti.
L'Agenzia delle Entrate costituita in giudizio, contesta gli addebiti mossi dal contribuente ed evidenzia che la ricorrente ha dichiarato l'inizio attività nell'anno 2019 con l'apertura della partita IVA, e per l'anno in esame,
(2018) aveva presentato una dichiarazione dei redditi, dichiarando soltanto redditi di lavoro dipendente senza dichiarare redditi di lavoro autonomo in regime forfettario e/o ordinario, e senza aver emessa alcuna fattura attiva per le prestazioni professionali di amministratore di condomini.
La causa è posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA:
A seguito verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza di Lentini, - pvc 7/03/2023 fatto proprio dall'Ufficio, - nei confronti della ricorrente esercente attività di “ amministrazione di condomini e gestione beni immobili “,
i militari, riscontravano l'omessa tenute delle scritture contabili, giacché dal controllo eseguito, la ricorrente non aveva istituito le scritture contabili previste per i lavoratori autonomi. I verbalizzanti accertavano una contabilità extracontabile contenente la gestione di 50 condomini.
L'Ufficio, non avendo il contribuente istituito alcuna contabilità, procedeva alla ricostruzione extracontabile dei compensi percepiti determinando così compensi professionali per complessive euro 29.684,72, un reddito di esercizio di euro 29.393,00, al netto di costi riconosciuti per euro 292,58; IVA dovuta per euro
6.531,00.
Ciò posto, la ricorrente lamenta l'omessa applicazione del regime forfettario in luogo del regime semplificato ordinario applicato dall'Ufficio senza il riconoscimento dei costi in misura forfettaria del 20%.
Le doglianze della ricorrente possono essere trattate congiuntamente e sono parzialmente fondate.
L'asserita applicazione del regime forfettario introdotto con la legge 190/2014 in vigore fino al 31 dicembre
2018 aveva stabilito che il regime forfetario è un regime naturale, applicabile anche ai soggetti già in attività, per le persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo con ricavi o compensi fino ad € 65.000 conseguiti nell'anno precedente;
nel caso in esame il contribuente non aveva istituito alcuna contabilità, e quindi, non può trovare applicazione il regime forfettario di cui alla legge 190/2014. Tuttavia, trattandosi di accertamento induttivo, per non aver istituito le scritture contabili esercitando l'attività professionale di amministratore di condominio senza dichiarare nella propria dichiarazione dei redditi il reddito di lavoro autonomo, la richiesta formulata in merito al riconoscimento dei costi in misura forfettaria deve essere accolta. Ciò in quanto, la Corte Costituzionale con la sentenza N° 10/2023 ha sancito un principio secondo il quale a fronte di maggiori ricavi accertati vanno riconosciuti di necessità i costi correlativi. E ciò, non soltanto in caso di accertamento induttivo puro, ma anche in caso di accertamento analitico induttivo, al fine di evitare la disparità di trattamento che verrebbe altrimenti riservata a chi ha tenuto la contabilità se pure poco attendibile. Pertanto, anche nel caso di accertamento con metodo analitico induttivo deve riconoscersi, - anche quando in mancanza di idonea documentazione e di elementi certi e precisi di cui all'art. 109 TUIR, - una incidenza di costi presunti a fronte di maggiori ricavi, per i quali, in ogni caso, il contribuente può eccepire l'incidenza percentuale degli stessi al fine di detrarli dall'ammontare dei ricavi non giustificati accertati dall'ufficio. Ne consegue che, sui ricavi extracontabili accertati dall'Ufficio vanno detratti i costi in misura percentualizzata del 20%, (percentuale prevista dagli studi di settore). Per cui, sui ricavi accertati dall'Ufficio in euro 29.684,72 vanno detratti i costi correlativi nella misura forfettaria del 20% pari ad euro 5.936,95, con un reddito netto imponibile di euro 23.747,77.
Ai fini IVA si conferma il recupero IVA di euro 6.531,00, basato sulla ricostruzione induttiva dei ricavi non dichiarati.
Le spese del presente giudizio sono a carico del ricorrente e si liquidano in euro 1.098,00, più oneri accessori
IVA e CPA se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di primo grado di Siracusa sezione 3^, in parziale accoglimento del ricorso determina il reddito netto in euro 23.747,77, come specificato in motivazione, rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in favore dell'Agenzia delle Entrate in euro
1.098,00, più oneri accessori IVA e CPA se dovuti.
Così deciso a Siracusa il 19 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Dott. Teodoro GE Dott.ssa Adriana PU