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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/10/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. AF NO - Presidente est-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 22840 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. ULIANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. ) rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 C.F._2
procura in atti, dall'avv. ULIANO GIUSEPPE presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024 , nato a [...], alla Via Parte_1
Traversa 2 Privata Fumaroli n. 9, e nata a [...], il Controparte_1
29/10/1983 premettendo: di aver contratto matrimonio a Napoli, il 10/12/2005;
1 che dal matrimonio erano nati due figli: nata il [...] e nato Per_1 Per_2
il 09/12/2010; che in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data
25/05/2011, era intervenuta separazione in forza di decreto di omologa del 07/06/2011; che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre, l'assegnazione alla madre della casa coniugale e posto a carico del padre l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento dei figli di €
400,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò premesso chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, un assegno quale contributo al mantenimento dei figli di € 300,00, oltre che il 50% delle spese straordinarie e la conferma di quanto previsto nella sentenza di separazione.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
Il P.M. concludeva nei seguenti termini: “ritenuto che l'accordo non risponda all'interesse dei due figli minori prevedendo le parti un assegno per il mantenimento di entrambi a carico del genitore non collocatario di soli 300,00 euro, somma da ritenere insufficiente al soddisfacimento anche delle primarie esigenze dei predetti minori allo stato e salvo integrazioni esprime parere contrario all'accoglimento del ricorso.”
Pertanto, all'udienza cartolare del 25/09/2025 le parti, a seguito del rilievo del giudice in ordine al contributo al mantenimento dei minori, integravano le condizioni dell'accordo e, raccolte le conclusioni del PM, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ - I figli minorenni vivono abitualmente con la madre che provvede a tutto quanto necessario e pertanto la dimora abituale, è presso la MADRE ossia in S.Giorgio alla Via
SA D'AC 6.
Nel migliore interesse dei minori, i ricorrenti propongono affido condiviso. I minori frequentano regolarmente la scuola, e le parti partecipano alla vita scolastica e ludica dei figli. La sig. comunque darà al padre accesso a tutte le informazioni legate alla CP_1
2 scuola, alla salute e alla sicurezza dei figli. In tal modo potrà attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche ed avrà l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori sociosanitari che si occupano dei figli. Le parti risulteranno nell'elenco dei contatti di emergenza per i figli e ad ogni buon conto si assicureranno che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessita di mettersi in contatto con lui. Nell'eventualità le parti non concordassero sulle decisioni genitoriali, gli stessi sottoporranno il problema alla mediazione familiare. La ricorrente ha sempre provveduto, esclusivamente ai bisogni scolastici, educativi, legati alla salute, extra curriculari, religione, disciplina e quant'altro.
I figli seguono pertanto regolarmente il percorso scolastico e vengono iscritti a scuola dalla ricorrente. Il coniuge provvederà a versare il 50% delle spese scolastiche, sanitarie. La pertanto accompagnerà i minori alle attività e provvederà, come di fatto provvede, a CP_1
tutte le necessità dei figli.
La avrà pertanto la possibilità di occuparsi in autonomia (come di fatto già fa CP_1 stante) di tutte le cure mediche, psicologiche, terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche e, in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per i minori informerà l'altro genitore in modo che costui, ove intendesse, possa partecipare. Le spese sanitarie dovranno essere pagate al 50% da entrambi i genitori. I ricorrenti potranno provvedere all'istruzione religiosa nella fede che desidera: si precisa che i minori seguono attualmente la religione Cattolica.
Ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate e mantenere un telefono “operativo, cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. I figli potranno telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. Il costo del cellulare dovrà essere pagato sia dalla madre che dal padre. I genitori dovranno monitorare l'uso che i figli fanno del computer per garantire la sua sicurezza.
I genitori cercheranno di risolvere in modo cooperativo eventuali controversie che possono sorgere nel corso dell'esecuzione del presente Piano Genitoriale, senza la presenza dei figli. Quando i minori si spostano da una casa all'altra è utile che portino con se una nota di accompagno per le informazioni necessarie, che includono: medicine (in confezione originale) e relativi dosaggi, compiti a casa, progetti scolastici, attività sociali e
3 relativo equipaggiamento, appuntamenti, orari dei pasti e del riposo. Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti, effetti personali e giocattoli che hanno portato con loro. Il genitore non collocatario provvederà a prendere i figli. Se un genitore ha più di 30 minuti di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con se i figli, può fare altri piani con loro.
I genitori provvederanno nella misura del 50% a tutte le spese mediche (urgenti e non coperte da SSN), scolastiche (libri di testi, tasse scolastiche inerenti la frequentazione di scuole pubbliche, ripetizioni in caso di occorrenza), turistiche dei figli (gite scolastiche) e sportive, allorquando se ne presenti la necessità e comunque previa presentazione di documenti giustificativi all'altro coniuge sulle spese di natura prettamente straordinarie. Il sig. , considerate la capacità economiche, alla luce delle attuali contingenze Pt_1 economiche, dovrà provvedere a versare euro 400,00 (QUATTROCENTO/00) per entrambi i figli, da corrispondere entro i primi giorni di ogni mese per dodici mensilità all'anno, tale somma sarà rivalutata ogni anno a far tempo dalla data del presente ricorso, secondo gli indici Istat-costo della vita per famiglie di operai ed impiegati e la sig. percepirà , CP_1
come già percepisce, per intero l'assegno unico disposto per i minori.
Il padre potrà comunque vedere i figli ogni volta lo riterrà opportuno, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi degli stessi ed in particolare due pomeriggi a settimana dalle 16.00 alle 20.00 il martedì e il giovedì e, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica sera;
le festività in alternanza con la madre, e quindici giorni consecutivi durante le ferie estive come di seguito meglio precisato.
Le vacanze estive saranno concordate anno per anno, a seconda delle esigenze di entrambi i genitori, unitamente alle esigenze delle minori prevedendo che entro il mese di maggio vengano comunicate le rispettive ferie.
Quanto alle festività, pertanto, i figli trascorreranno con la madre le stesse stante la disponibilità piena, previa richiesta di stare con il padre. Si richiede pertanto di consentire la richiesta al rilascio e al rinnovo del passaporto, con l'iscrizione della figlia sul passaporto dei genitori.”
4 Pertanto, malgrado il parere negativo del P.M., il Tribunale ritiene di accogliere la domanda di divorzio atteso che le parti hanno integrato il contributo al mantenimento dei figli, con l'attribuzione per intero dell'Assegno Unico alla sig.ra genitore CP_1
collocatario.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia lo scioglimento del matrimonio, celebrato dai ricorrenti a NA il
10/12/2005 (atto n. 57, parte I, S. Sez. K, reg. Atti Matrimonio anno 2005);
• omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo tra le parti;
• prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e
69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità all'art. 152-septies disp. att. c.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 26/09/2025
Il Presidente est.
5 AF NO
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