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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 606/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 917/2017 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 sé stessa ex art. 86 c.p.c. nonché anche disgiuntamente dall'Avv. Rosadele Giugliano, presso lo studio della quale ultima elettivamente domicilia in Potenza, alla via Brescia,
n.ro 23, appellante contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 pers. l.r. rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via Livorno, n.ro 131
Appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 04.06.2008 il in Parte_2 persona del l.r. evocava in giudizio chiedendo l'accertamento Parte_1 della responsabilità di quest'ultima per negligenza nell'amministrazione del stesso. Premetteva l'attore che la convenuta non aveva dato esecuzione alle CP_1 decisioni assunte in assemblea e, in particolare, a quelle relative ai lavori straordinari, oltre a porre in essere condotte illegittime.
1.2. Imputava in particolare alla di non aver notiziato l'assemblea che il Parte_1 tecnico, che avrebbe dovuto sostituire quello inizialmente nominato in caso di rinuncia, era il proprio coniuge. Rilevava che il detto professionista consegnava con ritardo il computo dei lavori da eseguirsi e che, nonostante l'assemblea avesse richiesto l'eliminazione di alcune voci al fine di ridurre l'ammontare dei costi, l'impegno di spesa era restato invariato, al punto che in un successivo incontro si decideva di definire le voci da eliminare in un incontro fra il tecnico e i rappresentanti delle singole scale, che mai avveniva.
1.3. Premetteva, ancora che, individuata l'impresa, l'amministratrice veniva incaricata della redazione del contratto, il cui contenuto doveva essere concordato ed approvato dall'assemblea che però non veniva all'uopo convocata, mentre il tecnico, dal canto suo, procedeva autonomamente senza consultare i rappresentati delle scale e depositava gli elaborati presso gli uffici comunali. A detto deposito conseguiva, senza che i lavori fossero approvati dall'assemblea, la richiesta da parte dell'amministratrice del pagamento delle relative quote. Deduceva, quindi, che all'assemblea condominiale del
27.09.2005, avendo i condomini, a fronte di tali reiterate irregolarità, provveduto alla relativa contestazione, la lasciava l'incarico cui subentrava Parte_1 temporaneamente l'Avv. Lorenzo Rubinetti.
1.4. Il Condominio evidenziava che la inviava una fattura in cui richiedeva Parte_1
l'onorario per l'indizione della gara di appalto, per la redazione del contratto, per la pratica di detrazione fiscale al 36%, per l'onorario per vacazione per la richiesta visure catastali e per la redazione del modello 760/2005. Deduceva, ancora, che la pratica per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui alla L. 90/2004 era stata inoltrata in ritardo e che la spesa di euro 347,23 per la manutenzione dell'ascensore non risultava giustificata, neppure nell'estratto conto inviato al Condominio dalla ditta esecutrice.
1.5. Si costituiva in giudizio la e, nel contestare la domanda risarcitoria Parte_1 proposta nei suoi confronti dal ne eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità per avere l'amministratore in carica promosso una lite attiva in assenza di delibera assembleare, deducendo che le somme portate dalla fattura da lei emessa in data 30.09.2005 erano dovute a fronte dell'attività svolta e che il pagamento della somma per la manutenzione dell'ascensore era stata da lei effettivamente versata.
1.6. Proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento degli onorari che ella riteneva dovutile, come da fattura emessa in data 30.09.2005, per la quale aveva ricevuto soltanto un esiguo acconto;
nonché perché venisse dichiarato che nella convenzione preventivo presentata al era previsto, oltre al compenso CP_1 annuale, che le fossero dovuti ulteriori compensi per prestazioni non comprese nella gestione ordinaria, fra cui le ulteriori assemblee oltre quella annuale, per gli adempimenti fiscali nonché il compenso per i lavori condominiali straordinari.
Precisava che l'importo azionato in riconvenzionale era nient'altro che la risultante dell'applicazione dei parametri così prefissati e rispondenti al valore dell'appalto lavori, peraltro indicato anche nella tabella rendicontazione inviata al Condominio.
Chiedeva comunque chiamarsi in causa la Compagnia di Assicurazione Controparte_2 che la manlevava per la responsabilità civile professionale, la quale si costituiva eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia e l'inoperatività della polizza.
1.7. Instauratosi il contraddittorio, ammesse le prove documentali e l'interrogatorio
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pag. 2 formale dell'amministratore di condominio deferito dalla convenuta, che però non si presentava, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Il Tribunale di Potenza con la sentenza n.ro 917/2017 del 28.07.2017 rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
2.1. Riteneva il Tribunale che il attore non aveva fornito prova alcuna delle CP_1 negligenze asseritamente imputate all'amministratrice emergendo, di contro, la corretta esecuzione delle delibere assembleari, attesa anche la scelta del tecnico in sostituzione di quello originariamente nominato assunta all'unanimità dei presenti.
2.2. Rilevava pertanto il Tribunale che l'unica contestazione era quella relativa al compenso per la redazione del contratto di appalto richiesto dall'amministratrice che andava calcolato non in base alle tariffe forensi ma piuttosto alle condizioni di cui al preventivo offerta che era stato presentato dalla . Parte_1
2.3. Osservava a tal proposito il Tribunale che, attesa la correttezza della percentuale applicata come contenuta nella convenzione in relazione all'importo dei lavori, quanto richiesto risultava corretto nel suo ammontare, mentre risultava destituita di fondamento, perché non dimostrata, ogni altra contestazione relativa al compenso richiesto dalla . Parte_1
3. Avverso la sentenza n.ro 917/2017 proponeva impugnazione e, Parte_1
a supporto della stessa, deduceva i seguenti motivi:
1) Omessa motivazione – Nullità – Violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 156,
2° comma c.p.c.
2) Mancata valutazione dei fatti e delle prove;
3) Omessa dichiarazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e conseguente condanna del . CP_1
3.1. Si costituiva il in persona dell'amm.re pro tempore ed Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. nonché l'infondatezza dello stesso.
3.2. All'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
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pag. 3 punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce il vizio di motivazione che renderebbe, nella prospettazione del motivo, nulla la pronuncia di prime cure, non risultando intellegibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione cui il Tribunale è pervenuto.
Il motivo è infondato.
5.1. La seppur concisa motivazione resa dal giudice di prime cure rende possibile ricostruire l'iter logico attraverso cui si perviene alla decisione. Una riprova è la stessa compiuta articolazione del motivo di impugnazione col quale parte appellante critica la disamina delle acquisizioni probatorie correlandole a quanto deciso.
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pag. 4 5.2. Sul punto occorre richiamare quanto anche di recente ha statuito la giurisprudenza nomofilattica: “In tanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.
Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire
l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, comma primo, n. 5, del Cpc), salva l'ipotesi dell'errore revocatorio.” (Cass. civ., III,
04/02/2025, n.ro 2632)
5.3. E' quanto avvenuto nel caso di specie ove, nel criticare il rigetto della domanda riconvenzionale da parte del Tribunale, parte appellante provvede a sindacare il risultato della valutazione del materiale probatorio acquisito in prime cure.
Il motivo è, pertanto, infondato,
6. Si disaminano congiuntamente il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
Col secondo motivo parte appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del
Tribunale di entrambe le domande proposte da parte convenuta attrice in riconvenzionale atteso che, alla luce delle acquisizioni al bagaglio probatorio di prime cure, in particolare di quelle documentali, doveva accogliersi la domanda di pagamento del corrispettivo per i lavori straordinari.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta del pari in via riconvenzionale, attesa la
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pag. 5 radicale infondatezza dell'azione proposta nei suoi confronti dal odierno CP_1 appellato.
I motivi sono ambedue infondati.
6.1. Poiché parte appellante col motivo censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso
(Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
6.2. La disamina della documentazione acquisita al bagaglio probatorio evidenzia lo svolgimento di alcune prestazioni quali amministratrice di poste in essere CP_1 dall'odierna appellante, come peraltro anche riconosciuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Tuttavia il deficit probatorio si palesa evidente quanto alle ulteriori prestazioni che l'odierna appellante dichiara di aver svolto e sulle quali intese fondare la domanda riconvenzionale di prime cure e oggi la richiesta di riforma della sentenza.
6.3. Difatti non risulta provato lo svolgimento di prestazioni esulanti dalle incombenze previste espressamente nel preventivo atteso che nello stesso espressamente, di contro, si indica un compenso per lavori condominiali in cui ben possono farsi rientrare le attività di predisposizione delle necessarie documentazioni, ivi compreso il contratto di appalto. In altri termini correttamente il Tribunale non ha ritenuto provata la presenza di prestazioni ulteriori rispetto a quelle esposte nella fattura 27/05 emessa dalla ed onorata dal Condominio. Parte_1
Ciò oltre a risultare per tabulas è oggetto di specifica eccezione formulata dall'appellato nella costituzione nella presente fase di giudizio. CP_1
6.4. La Corte non può esimersi dal rilevare che sostanzialmente il motivo è incentrato sul mancato accoglimento di una pretesa di compenso relativo ai lavori straordinari onde, scorporando il compenso per l'ordinario e gli adempimenti fiscali dalla fattura
27/05 e considerando il compenso per gli incombenti di cui ai lavori straordinari, ove correttamente si fossero applicati i parametri indicati nell'offerta preventivo presentata dalla ed accettata dal il compenso risultante è pari a euro Parte_1 CP_1
2.117,89 rispetto a quello esposto in fattura e pari a euro 2.010,68 con una differenza a favore della pari a euro 107,21 oltre oneri fiscali. Parte_1
6.5. Deve a questo punto considerarsi assorbita la valutazione del terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. prospettata nei confronti del atteso che le domande CP_1 che quest'ultimo avanzò in prime cure, benché rigettate, alla luce della condotta processuale di parte convenuta odierna appellata, non possono configurare l'esercizio
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pag. 6 abusivo del diritto e neppure può ritenersi che abbiano cagionato danni peraltro indimostrati.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con riguardo all'esito complessivo del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nella misura di cui al
D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore fino euro 1.100,00) nella misura media.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r. e in persona del l.r. avverso la Controparte_3 sentenza 917/2017 del Tribunale di Potenza così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) a parziale accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di prime cure:
a) accerta il credito dell'appellante nei confronti dell'appellato nella misura CP_1 di euro 107,21 oltre oneri fiscali;
b) condanna l'appellato in persona del l.r. al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 107,21 oltre oneri fiscali, con interessi a far tempo dalla domanda proposta in prime cure;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 662,00, e per il presente grado in euro 673,00, maggiorate di spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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pag. 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dr. Michele VIDETTA - Presidente
Dr. Mariadomenica MARCHESE - Consigliere
Dr. Salvatore GUZZI Giudice Ausiliario di Appello, est., ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella giudizio civile in grado di appello iscritto al n. RG. C.A. 606/2017 avente ad oggetto impugnazione della sentenza n.ro 917/2017 del Tribunale di Potenza tra:
(C.F. ), rappresentata e difesa da Parte_1 C.F._1 sé stessa ex art. 86 c.p.c. nonché anche disgiuntamente dall'Avv. Rosadele Giugliano, presso lo studio della quale ultima elettivamente domicilia in Potenza, alla via Brescia,
n.ro 23, appellante contro
(C.F. in Controparte_1 P.IVA_1 pers. l.r. rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Pafundi ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Potenza, alla via Livorno, n.ro 131
Appellato
CONCLUSIONI: come in narrativa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 04.06.2008 il in Parte_2 persona del l.r. evocava in giudizio chiedendo l'accertamento Parte_1 della responsabilità di quest'ultima per negligenza nell'amministrazione del stesso. Premetteva l'attore che la convenuta non aveva dato esecuzione alle CP_1 decisioni assunte in assemblea e, in particolare, a quelle relative ai lavori straordinari, oltre a porre in essere condotte illegittime.
1.2. Imputava in particolare alla di non aver notiziato l'assemblea che il Parte_1 tecnico, che avrebbe dovuto sostituire quello inizialmente nominato in caso di rinuncia, era il proprio coniuge. Rilevava che il detto professionista consegnava con ritardo il computo dei lavori da eseguirsi e che, nonostante l'assemblea avesse richiesto l'eliminazione di alcune voci al fine di ridurre l'ammontare dei costi, l'impegno di spesa era restato invariato, al punto che in un successivo incontro si decideva di definire le voci da eliminare in un incontro fra il tecnico e i rappresentanti delle singole scale, che mai avveniva.
1.3. Premetteva, ancora che, individuata l'impresa, l'amministratrice veniva incaricata della redazione del contratto, il cui contenuto doveva essere concordato ed approvato dall'assemblea che però non veniva all'uopo convocata, mentre il tecnico, dal canto suo, procedeva autonomamente senza consultare i rappresentati delle scale e depositava gli elaborati presso gli uffici comunali. A detto deposito conseguiva, senza che i lavori fossero approvati dall'assemblea, la richiesta da parte dell'amministratrice del pagamento delle relative quote. Deduceva, quindi, che all'assemblea condominiale del
27.09.2005, avendo i condomini, a fronte di tali reiterate irregolarità, provveduto alla relativa contestazione, la lasciava l'incarico cui subentrava Parte_1 temporaneamente l'Avv. Lorenzo Rubinetti.
1.4. Il Condominio evidenziava che la inviava una fattura in cui richiedeva Parte_1
l'onorario per l'indizione della gara di appalto, per la redazione del contratto, per la pratica di detrazione fiscale al 36%, per l'onorario per vacazione per la richiesta visure catastali e per la redazione del modello 760/2005. Deduceva, ancora, che la pratica per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui alla L. 90/2004 era stata inoltrata in ritardo e che la spesa di euro 347,23 per la manutenzione dell'ascensore non risultava giustificata, neppure nell'estratto conto inviato al Condominio dalla ditta esecutrice.
1.5. Si costituiva in giudizio la e, nel contestare la domanda risarcitoria Parte_1 proposta nei suoi confronti dal ne eccepiva preliminarmente CP_1
l'inammissibilità per avere l'amministratore in carica promosso una lite attiva in assenza di delibera assembleare, deducendo che le somme portate dalla fattura da lei emessa in data 30.09.2005 erano dovute a fronte dell'attività svolta e che il pagamento della somma per la manutenzione dell'ascensore era stata da lei effettivamente versata.
1.6. Proponeva domanda riconvenzionale per il pagamento degli onorari che ella riteneva dovutile, come da fattura emessa in data 30.09.2005, per la quale aveva ricevuto soltanto un esiguo acconto;
nonché perché venisse dichiarato che nella convenzione preventivo presentata al era previsto, oltre al compenso CP_1 annuale, che le fossero dovuti ulteriori compensi per prestazioni non comprese nella gestione ordinaria, fra cui le ulteriori assemblee oltre quella annuale, per gli adempimenti fiscali nonché il compenso per i lavori condominiali straordinari.
Precisava che l'importo azionato in riconvenzionale era nient'altro che la risultante dell'applicazione dei parametri così prefissati e rispondenti al valore dell'appalto lavori, peraltro indicato anche nella tabella rendicontazione inviata al Condominio.
Chiedeva comunque chiamarsi in causa la Compagnia di Assicurazione Controparte_2 che la manlevava per la responsabilità civile professionale, la quale si costituiva eccependo l'inammissibilità della chiamata in garanzia e l'inoperatività della polizza.
1.7. Instauratosi il contraddittorio, ammesse le prove documentali e l'interrogatorio
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pag. 2 formale dell'amministratore di condominio deferito dalla convenuta, che però non si presentava, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
2. Il Tribunale di Potenza con la sentenza n.ro 917/2017 del 28.07.2017 rigettava sia la domanda principale che quella riconvenzionale.
2.1. Riteneva il Tribunale che il attore non aveva fornito prova alcuna delle CP_1 negligenze asseritamente imputate all'amministratrice emergendo, di contro, la corretta esecuzione delle delibere assembleari, attesa anche la scelta del tecnico in sostituzione di quello originariamente nominato assunta all'unanimità dei presenti.
2.2. Rilevava pertanto il Tribunale che l'unica contestazione era quella relativa al compenso per la redazione del contratto di appalto richiesto dall'amministratrice che andava calcolato non in base alle tariffe forensi ma piuttosto alle condizioni di cui al preventivo offerta che era stato presentato dalla . Parte_1
2.3. Osservava a tal proposito il Tribunale che, attesa la correttezza della percentuale applicata come contenuta nella convenzione in relazione all'importo dei lavori, quanto richiesto risultava corretto nel suo ammontare, mentre risultava destituita di fondamento, perché non dimostrata, ogni altra contestazione relativa al compenso richiesto dalla . Parte_1
3. Avverso la sentenza n.ro 917/2017 proponeva impugnazione e, Parte_1
a supporto della stessa, deduceva i seguenti motivi:
1) Omessa motivazione – Nullità – Violazione dell'art. 132, 2° comma, n. 4 c.p.c. e 156,
2° comma c.p.c.
2) Mancata valutazione dei fatti e delle prove;
3) Omessa dichiarazione della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e conseguente condanna del . CP_1
3.1. Si costituiva il in persona dell'amm.re pro tempore ed Controparte_1 eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
c.p.c. nonché l'infondatezza dello stesso.
3.2. All'udienza del 04.06.2024 sulle conclusioni delle parti la causa veniva riservata per la decisione con concessione dei doppi termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Occorre pregiudizialmente esaminare l'eccezione di inammissibilità per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata da parte appellata. Sul punto questa Corte condivide quanto la Suprema Corte, con autorevole opinione, anche recentemente ha avuto modo di rilevare:
a) che l'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54 del D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella legge n. 134/2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena d'inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei
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pag. 3 punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza tuttavia che occorra l'utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;
b) è necessario e sufficiente che la manifestazione espressiva dell'appellante consenta di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame, le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene e le modifiche di essa invocate e non anche che siano adoperate particolari formule sacramentali o pedisseque trascrizioni di porzioni della sentenza impugnata o interi moduli motivazionali alternativi nella esposizione dei motivi e delle domande dell'atto di appello, esposizione che resta affidata alla capacità espressiva del difensore.
4.1. Nondimeno, è ormai di regola ribadito che, in materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019).
4.2. Ora, è evidente che l'appellante ha compiutamente esposto i punti della sentenza oggetto di impugnativa, evidenziando da un lato l'eccessiva concisione della motivazione e, contestualmente, le ragioni per cui, a suo dire, il Tribunale avrebbe errato nel rigettare sia l'opposizione che la domanda riconvenzionale di risarcimento.
L'eccezione è quindi infondata.
5. Col primo motivo di impugnazione parte appellante deduce il vizio di motivazione che renderebbe, nella prospettazione del motivo, nulla la pronuncia di prime cure, non risultando intellegibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione cui il Tribunale è pervenuto.
Il motivo è infondato.
5.1. La seppur concisa motivazione resa dal giudice di prime cure rende possibile ricostruire l'iter logico attraverso cui si perviene alla decisione. Una riprova è la stessa compiuta articolazione del motivo di impugnazione col quale parte appellante critica la disamina delle acquisizioni probatorie correlandole a quanto deciso.
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pag. 4 5.2. Sul punto occorre richiamare quanto anche di recente ha statuito la giurisprudenza nomofilattica: “In tanto un vizio di motivazione omessa o apparente è configurabile, in quanto, per ragioni redazionali o sintattiche o lessicali (e cioè per ragioni grafiche o legate alla obiettiva incomprensibilità o irriducibile reciproca contraddittorietà delle affermazioni delle quali la motivazione si componga), risulti di fatto mancante e non possa dirsi assolto il dovere del giudice di palesare le ragioni della propria decisione.
Non può invece un siffatto vizio predicarsi quando, a fronte di una motivazione in sé perfettamente comprensibile, se ne intenda diversamente evidenziare un mero disallineamento dalle acquisizioni processuali (di tipo quantitativo o logico: vale a dire
l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione). In questo secondo caso, infatti, il sindacato che si richiede alla Cassazione non riguarda la verifica della motivazione in sé, quale fatto processuale considerato nella sua valenza estrinseca di espressione linguistica (significante) diretta a veicolare un contenuto (significato) e frutto dell'adempimento del dovere di motivare (sindacato certamente consentito alla Corte di cassazione quale giudice anche della legittimità dello svolgimento del processo), ma investe proprio il suo contenuto (che si presuppone, dunque, ben compreso) in relazione alla correttezza o adeguatezza della ricognizione della quaestio facti. Una motivazione in ipotesi erronea sotto tale profilo non esclude, infatti, che il dovere di motivare sia stato adempiuto, ma rende semmai sindacabile il risultato di quell'adempimento nei ristretti limiti in cui un sindacato sulla correttezza della motivazione è consentito, ossia, secondo la vigente disciplina processuale, per il diverso vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (articolo 360, comma primo, n. 5, del Cpc), salva l'ipotesi dell'errore revocatorio.” (Cass. civ., III,
04/02/2025, n.ro 2632)
5.3. E' quanto avvenuto nel caso di specie ove, nel criticare il rigetto della domanda riconvenzionale da parte del Tribunale, parte appellante provvede a sindacare il risultato della valutazione del materiale probatorio acquisito in prime cure.
Il motivo è, pertanto, infondato,
6. Si disaminano congiuntamente il secondo e il terzo motivo di impugnazione.
Col secondo motivo parte appellante lamenta il mancato accoglimento da parte del
Tribunale di entrambe le domande proposte da parte convenuta attrice in riconvenzionale atteso che, alla luce delle acquisizioni al bagaglio probatorio di prime cure, in particolare di quelle documentali, doveva accogliersi la domanda di pagamento del corrispettivo per i lavori straordinari.
Col terzo motivo di impugnazione parte appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta del pari in via riconvenzionale, attesa la
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pag. 5 radicale infondatezza dell'azione proposta nei suoi confronti dal odierno CP_1 appellato.
I motivi sono ambedue infondati.
6.1. Poiché parte appellante col motivo censura l'inadeguata valutazione di quanto acquisito in prime cure, il giudice del gravame, a fronte dello specifico motivo di appello deve necessariamente procedere ad una nuova organica e complessiva valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerandoli nel loro complesso
(Cass. civ. sent. n. 6697/2009 e Corte App. Napoli, III, 09/05/2019, n. 2492).
6.2. La disamina della documentazione acquisita al bagaglio probatorio evidenzia lo svolgimento di alcune prestazioni quali amministratrice di poste in essere CP_1 dall'odierna appellante, come peraltro anche riconosciuto dal Tribunale nella sentenza impugnata.
Tuttavia il deficit probatorio si palesa evidente quanto alle ulteriori prestazioni che l'odierna appellante dichiara di aver svolto e sulle quali intese fondare la domanda riconvenzionale di prime cure e oggi la richiesta di riforma della sentenza.
6.3. Difatti non risulta provato lo svolgimento di prestazioni esulanti dalle incombenze previste espressamente nel preventivo atteso che nello stesso espressamente, di contro, si indica un compenso per lavori condominiali in cui ben possono farsi rientrare le attività di predisposizione delle necessarie documentazioni, ivi compreso il contratto di appalto. In altri termini correttamente il Tribunale non ha ritenuto provata la presenza di prestazioni ulteriori rispetto a quelle esposte nella fattura 27/05 emessa dalla ed onorata dal Condominio. Parte_1
Ciò oltre a risultare per tabulas è oggetto di specifica eccezione formulata dall'appellato nella costituzione nella presente fase di giudizio. CP_1
6.4. La Corte non può esimersi dal rilevare che sostanzialmente il motivo è incentrato sul mancato accoglimento di una pretesa di compenso relativo ai lavori straordinari onde, scorporando il compenso per l'ordinario e gli adempimenti fiscali dalla fattura
27/05 e considerando il compenso per gli incombenti di cui ai lavori straordinari, ove correttamente si fossero applicati i parametri indicati nell'offerta preventivo presentata dalla ed accettata dal il compenso risultante è pari a euro Parte_1 CP_1
2.117,89 rispetto a quello esposto in fattura e pari a euro 2.010,68 con una differenza a favore della pari a euro 107,21 oltre oneri fiscali. Parte_1
6.5. Deve a questo punto considerarsi assorbita la valutazione del terzo motivo di impugnazione avente ad oggetto il mancato accoglimento della domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c. prospettata nei confronti del atteso che le domande CP_1 che quest'ultimo avanzò in prime cure, benché rigettate, alla luce della condotta processuale di parte convenuta odierna appellata, non possono configurare l'esercizio
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pag. 6 abusivo del diritto e neppure può ritenersi che abbiano cagionato danni peraltro indimostrati.
7. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con riguardo all'esito complessivo del giudizio, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e nella misura di cui al
D.M. 55/2014 nella formulazione in vigore dall'ottobre 2022 (scaglione di valore fino euro 1.100,00) nella misura media.
P.Q.M.
La Corte di Appello definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro Parte_1 Controparte_1 in persona del l.r. e in persona del l.r. avverso la Controparte_3 sentenza 917/2017 del Tribunale di Potenza così provvede:
1) dichiara la contumacia di Controparte_3
2) a parziale accoglimento dell'impugnazione e in riforma della sentenza di prime cure:
a) accerta il credito dell'appellante nei confronti dell'appellato nella misura CP_1 di euro 107,21 oltre oneri fiscali;
b) condanna l'appellato in persona del l.r. al Controparte_1 pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 107,21 oltre oneri fiscali, con interessi a far tempo dalla domanda proposta in prime cure;
3) condanna l'appellato al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il primo grado in euro 662,00, e per il presente grado in euro 673,00, maggiorate di spese generali (15%), CNA e IVA nella misura di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 19.09.2025
Il Giudice Ausiliario, est. Il Presidente
Dr. Salvatore Guzzi Dr. Michele Videtta
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