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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/07/2025, n. 3631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3631 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 7555 / 2025 promossa da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Enrico Gallo
-ricorrente-
TR
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“− in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione del richiesto permesso per motivi familiari;
− in via subordinata, accertare la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare/inespellibilità ex art.19 T.U.Imm.;
− in ogni caso, ordinare alla Questura di il rilascio di idoneo permesso di CP_1 soggiorno alla IG.ra ; Parte_1
− in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese legali e degli onorari della presente difesa, con distrazione delle stesse”
1 ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: In via preliminare nel rito: Dichiararsi il ricorso inammissibile poiché proposto tardivamente, come argomentato nel paragrafo dedicato (1.), quantomeno con riferimento alla domanda subordinata di permesso per protezione speciale;
Nel merito: Revocare il provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte, in assenza dell'integrazione del doppio requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.4.2025, la sig.ra cittadina albanese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Cuneo del 27.11.2024, notificato in pari data, che ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il marito In via subordinata, ritenendo che il Persona_1 provvedimento impugnato dovesse essere interpretato quale atto di rigetto anche della protezione speciale ex art. 19 commi 1.1 e 1.2 TUI, ha altresì richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso e contestando – nel merito – le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha fissato udienza di comparizione al 7.7.2025, al cui esito ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda principale, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, è infondata e deve essere rigettata.
E' sufficiente rilevare che l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari si fonda sulla presenza in Italia dei seguenti familiari della ricorrente: i genitori nato in Persona_2
Albania l'1.5.1971 e nata in [...] il [...], titolari di regolare permesso Parte_3 di soggiorno per lavoro subordinato, e il marito nato in [...] il [...], Persona_1 privo di regolare titolo di soggiorno. Nella medesima istanza, tuttavia, non è allegata – né tantomeno provata – la sussistenza di alcuno dei requisiti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI per
2 il ricongiungimento con i genitori (vivenza a carico, possesso di redditi sufficienti, idoneità alloggiativa). Sono invece allegati fatti che dimostrano la convivenza con il marito
[...]
e la condizione reddituale di quest'ultimo; ma trattasi all'evidenza di documentazione Per_1 irrilevante, non essendo titolare di alcun titolo di soggiorno in Italia. Persona_1
Per tali motivi, dunque, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere rigettata.
3. In via subordinata, la ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cuneo nella parte in cui afferma che “non sussiste alcun elemento giuridico che permetta il rilascio del titolo di soggiorno richiesto o la conversione a qualsiasi altra tipologia di autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D. Lgs. 286/1998 No in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla normativa di cui agli artt. 19, 29, 30 e ss. del D. Lgs. 286/98”.
3.1. La domanda subordinata è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte appena riportata – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Ciò posto, il resistente ha eccepito la tardività del ricorso con riferimento alla CP_1 domanda subordinata di protezione speciale, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Invero, osserva il che il CP_1 provvedimento è stato notificato alla ricorrente in data 27.11.2024, mentre il ricorso giudiziale è stato proposto in data 10.4.2025.
Com'è noto, infatti, mentre il ricorso contro i provvedimenti in materia di unità familiare ex
30 c. 6 TUI non è soggetto a termini di decadenza, ma soltanto all'ordinario termine di prescrizione del diritto, l'art. 19-ter co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede che i ricorsi in materia di diniego dei permessi di soggiorno per protezione speciale debbano essere proposti, “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
All'udienza del 7.7.2025 la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione della domanda subordinata di protezione speciale, rappresentando che nel provvedimento impugnato non sono indicati i termini di impugnazione, e che tale circostanza l'avrebbe indotta incolpevolmente in errore.
In replica, la Difesa erariale ha rilevato che l'indicazione delle modalità di ricorso erano corrette, poiché riguardavano il titolo richiesto, e cioè il permesso per motivi di famiglia che
– come già rilevato – non è soggetto a termini di impugnazione. La mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso in materia di protezione speciale non sarebbe pertanto imputabile all'Amministrazione, con conseguente applicabilità dei termini di legge.
3 Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta, sussistendo giusti motivi ai fini della rimessione in termini della parte ricorrente.
In via generale, l'art. 153 co. 2 c.p.c. prevede infatti che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
La giurisprudenza, trovatasi a interpretare tale norma con riferimento ai termini di impugnazione di atti amministrativi, ha elaborato un orientamento – particolarmente consolidato in materia tributaria – alla stregua del quale è necessario valorizzare l'importanza delle indicazioni per l'impugnazione contenute nell'atto impugnato, ai fini della scusabilità dell'errore in cui è incorsa la parte che ha impugnato tardivamente quell'atto. In questo senso,
è stato più volte affermato che la mancata indicazione negli atti impugnabili del termine per proporre ricorso e dell'autorità giudiziaria competente non determina l'invalidità dell'atto; tuttavia, “ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo
(Cass., Sez. 5, 30 luglio 2008, n. 20634)” (così testualmente Cass., Sez. 5, 9.12.2021, n.
39135).
Nella specie, deve ritenersi che la mancata indicazione del termine di impugnazione abbia effettivamente indotto in errore la ricorrente.
Pur essendo vero che l'omessa indicazione del termine ad impugnare sia corretta con riferimento alla domanda principale di permesso per motivi familiari, la questione dirimente riguarda i termini per l'impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo nella parte in cui esclude la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 TUI. A tal proposito, nessun termine è indicato nell'atto impugnato, e deve pertanto ritenersi scusabile l'errore della parte che, in assenza dell'indicazione di un termine, si sia rivolta al legale dopo decorso il termine di 30 giorni prevista dall'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011. Si deve considerare infatti che il provvedimento del Questore di Cuneo è stato notificato alla parte personalmente, in una fase procedimentale in cui la difesa tecnica non è obbligatoria;
ciò esclude che la ricorrente possa essere gravata di un onere di conoscenza dei termini di inammissibilità previsti dalla legge, a maggior ragione se l'atto notificato indica la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale senza l'indicazione di alcun termine.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte resistente, con conseguente rimessione in termini della sig.ra Pt_1
4 3.3. Nel merito, occorre ora stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, trattandosi di domanda presentata in data 26.4.2024, si applica dunque la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 5 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_3
6 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_4
3.4. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” è fondata, avendo la ricorrente raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia.
All'udienza del 7.7.2025, la ricorrente ha affermato di essere arrivata in Italia nel luglio
2022, come lavoratrice stagionale;
di abitare a Manta, in via Risorgimento n. 5, in una casa di proprietà sua e del marito di avere in precedenza abitato, sempre a Manta, Persona_1
a casa della madre;
di non avere figli;
che i suoi genitori e il fratello vivono tutti a Manta, con regolare permesso di soggiorno, e sono arrivati in Italia circa un anno prima di lei;
di non stare lavorando, ma che il marito lavora come operaio metalmeccanico, guadagnando circa 2.000 euro al mese;
di non avere più parenti in Albania;
che la sua intenzione, in caso ottenesse un valido titolo di soggiorno, sarebbe quella di aprire una partita IVA, avendo molte idee in materia cosmetici;
che, al suo arrivo in Italia nel luglio 2022 ha lavorato nella raccolta della frutta a Fossano per circa 7/8 mesi”.
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− permessi di soggiorno dei genitori e Parte_3 Persona_5
− contratto di lavoro a tempo indeterminato del marito alle dipendenze Persona_1 dell'impresa P&C Snc di NO TO & C., con mansione di ferraiolo per cemento armato;
− atto di acquisto casa e atto di mutuo.
La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti
7 l'impegno, la regolarità e continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché la raggiunta indipendenza abitativa, vivendo la ricorrente con il marito in una casa di proprietà.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata, che risulta integralmente radicata in
Italia, dove la ricorrente convive con il marito, nel medesimo comune ove risiedono anche i suoi genitori e suo fratello.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dalla ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Merita infine accoglimento la richiesta del resistente di trasmissione degli atti CP_1 all' per l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel 2023. Controparte_4
In udienza, infatti, la sig.ra ha riferito di essere entrata in Italia nel 2022 con Pt_1 permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, e di avere lavorato “nella raccolta della frutta a Fossano” per circa 7/8 mesi.
Dall'estratto contributivo , tuttavia, emerge che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze CP_5 di una società di Fossano soltanto due giorni nel 2023. Da qui la necessità di approfondimenti ispettivi sulla società che risulta avere impiegato la ricorrente nel 2023, verosimilmente “in nero” per il periodo eccedente i due giorni denunciati all' . CP_5
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− rigetta la domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
− accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt.
5 comma 6 e 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in favore di (UI , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Dispone la trasmissione del presente decreto, a cura della Cancelleria, all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di per le determinazioni di sua competenza. CP_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Alessandra Aragno Presidente
Tiziana De Fazio Giudice
Fabrizio Alessandria Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
AI SENSI DELL'ART. 281-TERDECIES C.P.C.
nella causa n. 7555 / 2025 promossa da:
nata in [...] in data [...], rappresentata e difesa Parte_1 Parte_2 dall'avv. Enrico Gallo
-ricorrente-
TR
, rappresentato e difeso ex lege Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
-resistente-
CONCLUSIONI DELLE PARTI ha così concluso: Parte_1
“− in via principale, accertare la sussistenza dei presupposti per la concessione del richiesto permesso per motivi familiari;
− in via subordinata, accertare la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare/inespellibilità ex art.19 T.U.Imm.;
− in ogni caso, ordinare alla Questura di il rilascio di idoneo permesso di CP_1 soggiorno alla IG.ra ; Parte_1
− in ogni caso, condannare controparte alla rifusione delle spese legali e degli onorari della presente difesa, con distrazione delle stesse”
1 ha così concluso: Controparte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: In via preliminare nel rito: Dichiararsi il ricorso inammissibile poiché proposto tardivamente, come argomentato nel paragrafo dedicato (1.), quantomeno con riferimento alla domanda subordinata di permesso per protezione speciale;
Nel merito: Revocare il provvedimento di sospensione emesso inaudita altera parte, in assenza dell'integrazione del doppio requisito del fumus boni iuris e del periculum in mora;
Rigettare il ricorso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni tutte meglio chiarite nel corpo del presente atto, confermando, per l'effetto, l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
Con vittoria di spese e compensi, oltre accessori come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10.4.2025, la sig.ra cittadina albanese, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Cuneo del 27.11.2024, notificato in pari data, che ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari in quanto convivente con il marito In via subordinata, ritenendo che il Persona_1 provvedimento impugnato dovesse essere interpretato quale atto di rigetto anche della protezione speciale ex art. 19 commi 1.1 e 1.2 TUI, ha altresì richiesto il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione.
Si è costituito in giudizio il , in persona del pro tempore, Controparte_2 CP_3 depositando comparsa di costituzione e risposta e documentazione, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso e contestando – nel merito – le domande proposte dalla controparte e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
Il Tribunale, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ha fissato udienza di comparizione al 7.7.2025, al cui esito ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
2. La domanda principale, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, è infondata e deve essere rigettata.
E' sufficiente rilevare che l'istanza di permesso di soggiorno per motivi familiari si fonda sulla presenza in Italia dei seguenti familiari della ricorrente: i genitori nato in Persona_2
Albania l'1.5.1971 e nata in [...] il [...], titolari di regolare permesso Parte_3 di soggiorno per lavoro subordinato, e il marito nato in [...] il [...], Persona_1 privo di regolare titolo di soggiorno. Nella medesima istanza, tuttavia, non è allegata – né tantomeno provata – la sussistenza di alcuno dei requisiti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI per
2 il ricongiungimento con i genitori (vivenza a carico, possesso di redditi sufficienti, idoneità alloggiativa). Sono invece allegati fatti che dimostrano la convivenza con il marito
[...]
e la condizione reddituale di quest'ultimo; ma trattasi all'evidenza di documentazione Per_1 irrilevante, non essendo titolare di alcun titolo di soggiorno in Italia. Persona_1
Per tali motivi, dunque, la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari deve essere rigettata.
3. In via subordinata, la ricorrente impugna il provvedimento del Questore di Cuneo nella parte in cui afferma che “non sussiste alcun elemento giuridico che permetta il rilascio del titolo di soggiorno richiesto o la conversione a qualsiasi altra tipologia di autorizzazione al soggiorno ai sensi dell'art. 5 c. 9 del D. Lgs. 286/1998 No in quanto non sussistono i requisiti previsti dalla normativa di cui agli artt. 19, 29, 30 e ss. del D. Lgs. 286/98”.
3.1. La domanda subordinata è ammissibile, in quanto il provvedimento impugnato – nella parte appena riportata – prende espressamente posizione sulla (in)sussistenza dei requisiti di inespellibilità previsti dall'art. 19 TUI, ed è dunque da qualificarsi come atto di rigetto, anche, della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
3.2. Ciò posto, il resistente ha eccepito la tardività del ricorso con riferimento alla CP_1 domanda subordinata di protezione speciale, in quanto proposta oltre il termine di decadenza di 30 giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Invero, osserva il che il CP_1 provvedimento è stato notificato alla ricorrente in data 27.11.2024, mentre il ricorso giudiziale è stato proposto in data 10.4.2025.
Com'è noto, infatti, mentre il ricorso contro i provvedimenti in materia di unità familiare ex
30 c. 6 TUI non è soggetto a termini di decadenza, ma soltanto all'ordinario termine di prescrizione del diritto, l'art. 19-ter co. 4 d.lgs. n. 150/2011 prevede che i ricorsi in materia di diniego dei permessi di soggiorno per protezione speciale debbano essere proposti, “a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento”.
All'udienza del 7.7.2025 la ricorrente ha chiesto di essere rimessa in termini per la proposizione della domanda subordinata di protezione speciale, rappresentando che nel provvedimento impugnato non sono indicati i termini di impugnazione, e che tale circostanza l'avrebbe indotta incolpevolmente in errore.
In replica, la Difesa erariale ha rilevato che l'indicazione delle modalità di ricorso erano corrette, poiché riguardavano il titolo richiesto, e cioè il permesso per motivi di famiglia che
– come già rilevato – non è soggetto a termini di impugnazione. La mancata indicazione delle modalità di proposizione del ricorso in materia di protezione speciale non sarebbe pertanto imputabile all'Amministrazione, con conseguente applicabilità dei termini di legge.
3 Tanto premesso, l'eccezione di inammissibilità deve essere respinta, sussistendo giusti motivi ai fini della rimessione in termini della parte ricorrente.
In via generale, l'art. 153 co. 2 c.p.c. prevede infatti che “La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini”.
La giurisprudenza, trovatasi a interpretare tale norma con riferimento ai termini di impugnazione di atti amministrativi, ha elaborato un orientamento – particolarmente consolidato in materia tributaria – alla stregua del quale è necessario valorizzare l'importanza delle indicazioni per l'impugnazione contenute nell'atto impugnato, ai fini della scusabilità dell'errore in cui è incorsa la parte che ha impugnato tardivamente quell'atto. In questo senso,
è stato più volte affermato che la mancata indicazione negli atti impugnabili del termine per proporre ricorso e dell'autorità giudiziaria competente non determina l'invalidità dell'atto; tuttavia, “ove la mancanza o l'erroneità delle indicazioni suddette abbia indotto il contribuente a presentare il ricorso tardivamente, dovrebbe intervenire una rimessione in termini per errore scusabile, o in ogni caso il ricorso dovrebbe considerarsi tempestivo
(Cass., Sez. 5, 30 luglio 2008, n. 20634)” (così testualmente Cass., Sez. 5, 9.12.2021, n.
39135).
Nella specie, deve ritenersi che la mancata indicazione del termine di impugnazione abbia effettivamente indotto in errore la ricorrente.
Pur essendo vero che l'omessa indicazione del termine ad impugnare sia corretta con riferimento alla domanda principale di permesso per motivi familiari, la questione dirimente riguarda i termini per l'impugnazione del provvedimento del Questore di Cuneo nella parte in cui esclude la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 19 TUI. A tal proposito, nessun termine è indicato nell'atto impugnato, e deve pertanto ritenersi scusabile l'errore della parte che, in assenza dell'indicazione di un termine, si sia rivolta al legale dopo decorso il termine di 30 giorni prevista dall'art. 19-ter d.lgs. n. 150/2011. Si deve considerare infatti che il provvedimento del Questore di Cuneo è stato notificato alla parte personalmente, in una fase procedimentale in cui la difesa tecnica non è obbligatoria;
ciò esclude che la ricorrente possa essere gravata di un onere di conoscenza dei termini di inammissibilità previsti dalla legge, a maggior ragione se l'atto notificato indica la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale senza l'indicazione di alcun termine.
Ne consegue il rigetto dell'eccezione di parte resistente, con conseguente rimessione in termini della sig.ra Pt_1
4 3.3. Nel merito, occorre ora stabilire quale sia la normativa ratione temporis applicabile al caso di specie, essendo negli ultimi anni intervenute varie modifiche normative.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass. n. 7831 del 2019).
Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del 2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Al caso di specie, trattandosi di domanda presentata in data 26.4.2024, si applica dunque la nuova disciplina normativa introdotta dal D.L. n. 20/2023 (c.d. decreto Cutro), trattandosi di domanda presentata successivamente all'entrata in vigore del decreto (11.3.2023).
Il D.L. n. 20/2023 ha innovato la normativa in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, in particolare modificando l'art. 19 comma 1.1. TUI con l'abrogazione del suo ultimo periodo, che faceva espresso riferimento ai criteri di accertamento della lesione del diritto alla vita privata e familiare. Non ha invece subito alcuna modifica la prima parte della disciplina normativa e, dunque, resta fermo il divieto di respingimento o di espulsione o di estradizione “di una persona verso uno Stato … qualora ricorrano gli obblighi di cui all'art. 5 co. 6. …”.
Dunque, se da un lato sono stati eliminati gli indici alla cui presenza sorge il diritto alla tutela della vita privata e familiare, dall'altro lato nessuna modifica è stata apportata alla tutela delle situazioni di vulnerabilità che continuano ad essere tutelate ai sensi della prima parte dell'art. 5 19.1.1. TUI che richiama gli “obblighi di cui all'art. 5 comma 6” del TUI, norma, anch'essa, immutata e che, a sua volta, impone il rispetto degli obblighi “costituzionali o internazionali dello Stato”.
In questo senso si collocano anche le prime pronunce della Corte di Cassazione aventi ad oggetto fattispecie nelle quali è stata valutata l'applicazione dell'art. 19 TUI.
In una recente pronuncia (Cass. 6.10.2023, n. 28149), la Suprema Corte ha evidenziato che il giudice ha l'onere di cooperazione istruttoria, che si traduce nell'obbligo di valutare anche il profilo “dell'effettivo inserimento sociale in Italia” dello straniero (fatto salvo l'imprescindibile onere di allegazione a carico del ricorrente).
In altra pronuncia, anch'essa relativa ad un ricorso avverso un decreto di espulsione (Cass.
6.10.2023, n. 28162), la Corte ha inoltre espressamente affermato la persistenza della tutela della vita privata e familiare anche dopo la riforma dell'art. 19 TUI, in ossequio alla normativa sovranazionale (art. 8 CEDU) e allo stesso art. 5, comma 6, TUI;
si legge testualmente in motivazione: “in tema di espulsione dello straniero, il d.l. 10 marzo 2023, n. 20, art. 7, comma 1, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare" (c.d. decreto Cutro), convertito con modificazioni dalla l. 5 maggio 2023, n. 50, ha abrogato il terzo e quarto periodo dell'art. 19, comma 1.1. d.lg. n. 286 del 1998, ma il successivo comma 2 prevede espressamente che alle istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del decreto (13 marzo 2023), ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, "continua ad applicarsi la disciplina previgente". In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, d.lg. n. 286 del 1998, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8
Cedu e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria” (così Cass. 28162/2023 cit.).
L'affermazione della specifica tutela del diritto alla vita privata tra i diritti fondamentali tutelati dalla normativa in esame consente dunque una valorizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, da cui sia possibile desumere l'esistenza di un sistema di relazioni che siano significative a tal punto da dare luogo a un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di “vita privata” deve essere intesa, infatti, conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte
EDU (tra le ultime, cfr. la sentenza 14.2.2019, n. 57433/15, c. Italia) in riferimento al Per_3
6 menzionato art. 8 CEDU, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di “vita privata”, anche la nozione di “vita familiare” deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale (cfr. Corte
[.. Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24.1.2017, ricorso n. 25358, Paradiso
), compresi legami familiari di fatto. Persona_4
3.4. Tanto premesso, nel caso di specie la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per
“protezione speciale” è fondata, avendo la ricorrente raggiunto un notevole grado di integrazione nel tessuto socio-economico dell'Italia.
All'udienza del 7.7.2025, la ricorrente ha affermato di essere arrivata in Italia nel luglio
2022, come lavoratrice stagionale;
di abitare a Manta, in via Risorgimento n. 5, in una casa di proprietà sua e del marito di avere in precedenza abitato, sempre a Manta, Persona_1
a casa della madre;
di non avere figli;
che i suoi genitori e il fratello vivono tutti a Manta, con regolare permesso di soggiorno, e sono arrivati in Italia circa un anno prima di lei;
di non stare lavorando, ma che il marito lavora come operaio metalmeccanico, guadagnando circa 2.000 euro al mese;
di non avere più parenti in Albania;
che la sua intenzione, in caso ottenesse un valido titolo di soggiorno, sarebbe quella di aprire una partita IVA, avendo molte idee in materia cosmetici;
che, al suo arrivo in Italia nel luglio 2022 ha lavorato nella raccolta della frutta a Fossano per circa 7/8 mesi”.
A prova di tali affermazioni, la ricorrente ha prodotto la seguente documentazione:
− permessi di soggiorno dei genitori e Parte_3 Persona_5
− contratto di lavoro a tempo indeterminato del marito alle dipendenze Persona_1 dell'impresa P&C Snc di NO TO & C., con mansione di ferraiolo per cemento armato;
− atto di acquisto casa e atto di mutuo.
La ricorrente inoltre ha dimostrato in udienza di aver raggiunto una buona padronanza della lingua italiana, aspetto che senz'altro concorre a comprovare il suo positivo inserimento.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta dalla richiedente, soggetto incensurato e privo di carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti
7 l'impegno, la regolarità e continuità e attualità dei contratti di lavoro, nonché la raggiunta indipendenza abitativa, vivendo la ricorrente con il marito in una casa di proprietà.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata, che risulta integralmente radicata in
Italia, dove la ricorrente convive con il marito, nel medesimo comune ove risiedono anche i suoi genitori e suo fratello.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno , onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto sinceri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro
Paese.
Ed invero, procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il
Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dalla ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia.
4. Merita infine accoglimento la richiesta del resistente di trasmissione degli atti CP_1 all' per l'attività lavorativa svolta dalla ricorrente nel 2023. Controparte_4
In udienza, infatti, la sig.ra ha riferito di essere entrata in Italia nel 2022 con Pt_1 permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale, e di avere lavorato “nella raccolta della frutta a Fossano” per circa 7/8 mesi.
Dall'estratto contributivo , tuttavia, emerge che la ricorrente ha lavorato alle dipendenze CP_5 di una società di Fossano soltanto due giorni nel 2023. Da qui la necessità di approfondimenti ispettivi sulla società che risulta avere impiegato la ricorrente nel 2023, verosimilmente “in nero” per il periodo eccedente i due giorni denunciati all' . CP_5
5. Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese di lite, sia in ragione dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sia perché i requisiti per l'accoglimento della domanda subordinata di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale sono maturati anche in corso di causa.
P.Q.M.
8 Il Tribunale Ordinario di Torino, nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza:
− rigetta la domanda principale di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari;
− accoglie la domanda subordinata in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt.
5 comma 6 e 19 commi 1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 e, per l'effetto, trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale” in favore di (UI , nata in [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
− compensa le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Dispone la trasmissione del presente decreto, a cura della Cancelleria, all'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di per le determinazioni di sua competenza. CP_1
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 14/07/2025
Il Presidente
Alessandra Aragno
Il Giudice est.
Fabrizio Alessandria
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