TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/09/2025, n. 3549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3549 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.16639/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIUGNO ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 10/09/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità e della disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che P_ liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giugno Alessia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15/11/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento o pensione di inabilità e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, riconoscendo solamente la disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere la pensione di inabilità - confermando la disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92 (già riconosciuta in fase di a.t.p.) - a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa e per la insussistenza di quello previsto per l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerato l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di , con distrazione in P_ favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona della Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n.16639/2024 R.G.L. promossa
D A
Parte_1
(avv. GIUGNO ALESSIA)
- ricorrente -
CONTRO
P_
(avv. RAIA GIANFRANCO)
- resistente -
Avente ad oggetto: indennità di accompagnamento
A seguito dell'udienza del 10/09/2025, per la quale si dà atto che entrambe le parti hanno depositato note scritte, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
SENTENZA
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando
- dichiara la sussistenza dei requisiti sanitari per beneficiare della pensione di inabilità e della disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa per metà le spese di lite e condanna al pagamento della restante parte che P_ liquida in € 1.750,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Giugno Alessia dichiaratasi antistataria;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU di entrambe le fasi del giudizio già P_ liquidate.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- Premesso che, con ricorso depositato il 15/11/2024, la ricorrente deduceva di avere proposto domanda ex art. 445 bis cpc al fine di ottenere il riconoscimento dei requisiti sanitari necessari per le prestazioni richieste (indennità di accompagnamento o pensione di inabilità e disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92);
- premesso che, espletata l'attività istruttoria, il CTU nominato concludeva per la insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, riconoscendo solamente la disabilità ex art. 3 comma 3 l. 104.92;
- premesso che parte ricorrente proponeva tempestivamente contestazione alle risultanze della richiamata CTU e quindi introduceva ricorso in opposizione;
- premesso che, effettuata nuova consulenza tecnica e disposta la trattazione ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante il deposito della presente sentenza;
- rilevato che, nel merito, la domanda è parzialmente fondata. Il consulente tecnico d'ufficio, infatti, sulla base degli accertamenti clinici e degli esami complementari effettuati, ha concluso per la sussistenza dei requisiti sanitari necessari per ottenere la pensione di inabilità - confermando la disabilità ex art. 3, comma 3, L. 104.92 (già riconosciuta in fase di a.t.p.) - a far data dalla data di presentazione della domanda amministrativa e per la insussistenza di quello previsto per l'indennità di accompagnamento;
- rilevato che le conclusioni del CTU vanno condivise, in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguate e convincenti considerazioni medico legali (cfr. relazione in atti);
- considerato l'accoglimento parziale del ricorso, le spese di lite vanno compensate per metà, ponendo la restante parte, nella misura liquidata in dispositivo, a carico di , con distrazione in P_ favore del procuratore della ricorrente ex art. 93 c.p.c.;
P.Q.M.
Decide come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. del 10.09.2025
La Giudice del Lavoro
Santina Bruno