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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 17/12/2025, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa EL LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 392 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Andrea OCCHIONE Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AN LA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 21 febbraio
2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 della legge
18/1980.
Affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di CP_2 accompagnamento ex art 1 L.18/80, in misura di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 25 giugno 2021 ovvero da quella diversa data che risulterà accertata in corso giudizio, con condanna di al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari di entrambi i CP_2 giudizi, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto CP_2 ed in diritto. In particolare, ha eccepito l'improponibilità del ricorso per carenza e /o tardività del TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
deposito dell'atto di dissenso nel termine di trenta giorni ex art. 445 bis comma 3 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale, nonché
l'improponibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
2. La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la dichiarazione di dissenso risulta depositata ritualmente il 19 febbraio 2024, entro il termine del 16 marzo 2024 disposto con provvedimento del 15 febbraio 2024, cui è seguita l'introduzione del presente giudizio nel successivo termine di trenta giorni.
4. Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge
18/1980, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del consulente medico nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita né avendo prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5° c.p.c. “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso si configura come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità,
l'onere di specificare i motivi della contestazione. Ciò significa che non è sufficiente enunciare le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
I motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare i motivi per i quali si reputa insufficiente l'indagine peritale.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare
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senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100 %, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n.15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione la S.C. ha precisato che “nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20819).
Alla luce di tali principi, appare evidente che nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Nel caso in esame, la difesa lamenta, esclusivamente, che il CTU avrebbe operato una erronea e riduttiva valutazione del quadro patologico, richiamando i certificati medici già depositati, senza dedurre censure specifiche e motivate, né rappresentando un mutamento peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
Quello che, in definitiva, viene lamentato in questa sede di opposizione è, dunque, l'eccessiva sinteticità dell'elaborato peritale, ritenuto privo di adeguata motivazione, nonché il fatto che il CTU si sia limitato ad indicare in modo generico la documentazione medica, senza riportare quanto da questa diagnosticato.
Tuttavia, dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ricava che il perito ha rappresentato di aver valutato le patologie da cui è affetta parte istante e, alla luce delle stesse nonché dell'esame obiettivo eseguito, non le ha ritenute di gravità tale da
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soddisfare la percentuale di invalidità per il riconoscimento della prestazione richiesta, così confermando il parere espresso dalla commissione medica.
I motivi di contestazione non consentono, dunque, di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali, ritenendo il giudice di recepire integralmente le conclusioni cui
è pervenuto il CTU, in quanto coerenti e compatibili con l'esame obiettivo e con la documentazione prodotta. Esse inducono alla conclusione che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici invocati.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento in capo a dei requisiti Parte_1 sanitari previsti per godere del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80. A fronte del rigetto di tale domanda, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1,
c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455), seguono come di regola la soccombenza. Con la precisazione che non può operare la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. dal momento che con l'introduzione del giudizio di merito ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. non è stata effettuata la relativa dichiarazione, essendosi il difensore limitato a produrre quella depositata nel procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., che ovviamente non è riferita, come richiesto dalla legge, all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2023 (sulla necessità che la dichiarazione abbia riguardo all'anno precedente all'introduzione del giudizio di merito ex art. 445-bis, comma 6,
c.p.c. e non all'anno precedente all'introduzione del procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. cfr.
Cass., sez. lav., 24 settembre 2020 n. 20158).
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.170,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Civitavecchia, 17 dicembre 2025
GIUDICE
EL LL
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TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del Giudice Dott.ssa EL LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 392 RG degli Affari Contenziosi Lavoro dell'anno 2024 e vertente
TRA
, rappresento e difeso dall'avv. Andrea OCCHIONE Parte_1
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
AN LA
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso proposto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c., depositato in data 21 febbraio
2024, il ricorrente in epigrafe indicato ha contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo precedentemente esperito, conclusosi nel senso della non sussistenza dei requisiti di carattere sanitario ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento di cui all'art.1 della legge
18/1980.
Affermando di essere in possesso dei requisiti sanitari richiesti, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' chiedendo a questo Tribunale di accertare e dichiarare il proprio diritto all'indennità di CP_2 accompagnamento ex art 1 L.18/80, in misura di legge, a decorrere dalla data della domanda amministrativa del 25 giugno 2021 ovvero da quella diversa data che risulterà accertata in corso giudizio, con condanna di al pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari di entrambi i CP_2 giudizi, da distrarsi.
1.1 L' si è costituito in giudizio, chiedendo di rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto CP_2 ed in diritto. In particolare, ha eccepito l'improponibilità del ricorso per carenza e /o tardività del TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
deposito dell'atto di dissenso nel termine di trenta giorni ex art. 445 bis comma 3 c.p.c., l'inammissibilità dell'opposizione, stante la genericità delle contestazioni avverso l'elaborato peritale, nonché
l'improponibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione.
2. La causa, matura per la decisione allo stato degli atti, veniva decisa all'udienza odierna come da dispositivo.
3. Preliminarmente deve rilevarsi che, disposta l'acquisizione del fascicolo di ufficio dell'ATP, la dichiarazione di dissenso risulta depositata ritualmente il 19 febbraio 2024, entro il termine del 16 marzo 2024 disposto con provvedimento del 15 febbraio 2024, cui è seguita l'introduzione del presente giudizio nel successivo termine di trenta giorni.
4. Passando al merito, con riferimento alla domanda di accertamento dei requisiti sanitari necessari ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge
18/1980, questo Tribunale ritiene che le contestazioni espresse nel ricorso non consentano di disattendere la valutazione del consulente medico nominato nel corso del procedimento per l'accertamento tecnico preventivo e siano tali da non rendere necessaria una nuova ed ulteriore valutazione medico legale, non avendo, peraltro, parte ricorrente rappresentato un mutamento in senso peggiorativo delle proprie condizioni di salute successivamente alla visita né avendo prodotto, unitamente al ricorso, documentazione medica di formazione successiva.
Occorre ricordare che, ai sensi dell'art. 445 bis comma 5° c.p.c. “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. È opportuno rilevare che il ricorso si configura come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità,
l'onere di specificare i motivi della contestazione. Ciò significa che non è sufficiente enunciare le patologie da cui è affetta la parte, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene erronea la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
I motivi di contestazione devono, quindi, tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente e specificare i motivi per i quali si reputa insufficiente l'indagine peritale.
Come noto, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980 n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di deambulare
2 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto. Non è, dunque, sufficiente il riconoscimento di un grado di invalidità pari al 100 %, risultando necessario un quid pluris, rappresentato, appunto, dell'impossibilità di deambulazione o dalla necessità di assistenza continua per il compimento degli atti quotidiani della vita.
Come più volte precisato anche dalla giurisprudenza di legittimità, occorre verificare l'oggettiva impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore e/o di compiere gli atti della vita quotidiana, non risultando sufficiente la mera difficoltà nel realizzare i suddetti atti e con la precisazione che l'accompagnamento presuppone la necessità di far ricorso all'aiuto di terzi nella giornata ogni qual volta il soggetto debba compiere una determinata attività quotidiana senza la cui assistenza essa non sia materialmente attuabile (così, da ultimo, Cassazione civile, sez. VI, 04/06/2021 n.15620).
Con specifico riferimento alla deambulazione la S.C. ha precisato che “nella valutazione di quest'ultimo requisito - il giudice del merito deve tener conto di un difetto di autosufficienza talmente grave da comportare una deambulazione particolarmente difficoltosa e limitata (nello spazio e nel tempo), tale da essere fonte di grave pericolo in ragione di un'incombente e concreta possibilità di caduta e quindi da richiedere il permanente aiuto di un accompagnatore” (Cassazione civile sez. lav., 20/08/2018, n.20819).
Alla luce di tali principi, appare evidente che nella fattispecie in esame il requisito di carattere sanitario richiesto dalla norma citata per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non risulta soddisfatto.
Nel caso in esame, la difesa lamenta, esclusivamente, che il CTU avrebbe operato una erronea e riduttiva valutazione del quadro patologico, richiamando i certificati medici già depositati, senza dedurre censure specifiche e motivate, né rappresentando un mutamento peggiorativo delle proprie condizioni di salute.
Quello che, in definitiva, viene lamentato in questa sede di opposizione è, dunque, l'eccessiva sinteticità dell'elaborato peritale, ritenuto privo di adeguata motivazione, nonché il fatto che il CTU si sia limitato ad indicare in modo generico la documentazione medica, senza riportare quanto da questa diagnosticato.
Tuttavia, dall'esame e dalla lettura della Ctu espletata nel giudizio per accertamento tecnico preventivo, si ricava che il perito ha rappresentato di aver valutato le patologie da cui è affetta parte istante e, alla luce delle stesse nonché dell'esame obiettivo eseguito, non le ha ritenute di gravità tale da
3 di 4 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
soddisfare la percentuale di invalidità per il riconoscimento della prestazione richiesta, così confermando il parere espresso dalla commissione medica.
I motivi di contestazione non consentono, dunque, di individuare evidenti ragioni per disporre un approfondimento delle indagini peritali, ritenendo il giudice di recepire integralmente le conclusioni cui
è pervenuto il CTU, in quanto coerenti e compatibili con l'esame obiettivo e con la documentazione prodotta. Esse inducono alla conclusione che non sussistono i requisiti sanitari per il riconoscimento dei benefici invocati.
Deve, pertanto, essere respinta la richiesta di accertamento in capo a dei requisiti Parte_1 sanitari previsti per godere del diritto all'indennità di accompagnamento ex art. 1 L.18/80. A fronte del rigetto di tale domanda, il ricorso deve essere respinto.
5. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo sulla base dei minimi tariffari previsti dal D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. 147/2022, con riguardo allo scaglione di riferimento in ragione della semplicità della controversia (tenuto conto che il valore della causa delle controversie relative a prestazioni assistenziali va determinato secondo il criterio previsto dall'art. 13, comma 1,
c.p.c., cfr. Cass., sez. un., 21/05/2015, n. 10455), seguono come di regola la soccombenza. Con la precisazione che non può operare la regola di esonero stabilita dall'art. 152 disp. att. c.p.c. dal momento che con l'introduzione del giudizio di merito ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. non è stata effettuata la relativa dichiarazione, essendosi il difensore limitato a produrre quella depositata nel procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c., che ovviamente non è riferita, come richiesto dalla legge, all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, ovvero al 2023 (sulla necessità che la dichiarazione abbia riguardo all'anno precedente all'introduzione del giudizio di merito ex art. 445-bis, comma 6,
c.p.c. e non all'anno precedente all'introduzione del procedimento ex art. 445-bis, comma 1, c.p.c. cfr.
Cass., sez. lav., 24 settembre 2020 n. 20158).
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento in favore di delle spese di giudizio, che liquida in CP_2 complessivi € 1.170,00, oltre spese generali, iva e cpa.
Civitavecchia, 17 dicembre 2025
GIUDICE
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