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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/12/2025, n. 924 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 924 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 561/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 561/2021 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
ZA MA
Oggi 12 dicembre 2025 ad ore 09.30 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Elisa Cavani, in sostituzione dell'Avv. Corradini;
per parte convenuta è presente l'Avv. Benedetta Ricci. Controparte_1 Per parte convenuta è presente l'Avv. Filippo Tommassoli. CP_2 I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di voler rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 5
R.G. Nr. 561/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Verena Corradini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Civica
CONVENUTO
C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Filippo Tommasoli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.12.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal ricorrente Sig. non può essere accolta, dovendo i principi di Parte_1 cui agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. essere temperati con l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - , competa pagina 2 di 5 al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 30394/2023 (richiamando la ordinanza n. 2482/2018
e conformi le precedenti ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
In quella occasione è stata confermata la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni
Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n.
11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Dopo aver esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento e attenzione alle dichiarazioni testimoniali e alle produzioni fotografiche in atti, sia di parte ricorrente che di parte resistente, relative allo stato dei luoghi, si ritiene provato l'evento caduta, ma non l'insidia invisibile nel pagina 3 di 5 dislivello che precede la rampa di accesso al marciapiedi.
Parimenti, lo stesso corredo probatorio, porta a ritenere che il nesso tra la caduta e il dislivello sia stato interrotto dalla condotta colposa del danneggiato.
Infatti, seppure l'evento sia avvenuto in ora serale, la relazione della Polizia Municipale di CP_1 indica una buona condizione di luce, oltre che discreta manutenzione stradale;
circostanze entrambe confermate dal materiale fotografico di parte ricorrente, dal quale si può apprezzare il dislivello anche ad una certa distanza, oltre che inesistenza di qualsiasi avvallamento o deformazione stradale.
La medesima relazione, inoltre, precisa come “il dislivello tra la sede stradale e raccordo con lo scivolo va da 1 a 2 cm”, quando la normativa di riferimento prevede un dislivello ottimale di 2,5 cm, quindi più alto di quello che avrebbe cagionato la caduta.
Anche i testimoni escussi depongono verso una imposizione al danneggiato di un dovere di ragionevole cautela.
Sebbene la relazione, redatta nell'immediato dell'evento, riporti l'assenza di qualsiasi testimone, sono stati sentiti, all'udienza del 05.02.2024, la Sig.ra coniuge del ricorrente, e il Sig. Tes_1 Tes_2
amico del Sig. , entrambi dichiaratisi come presenti al momento del fatto.
[...] Pt_1
Ebbene, la Sig.ra dichiarava che “mio marito è autonomo nel gestire la carrozzina, non lo Tes_1 spingevo io;
lo aiuto solo quando è da alzare, ad esempio per dei gradini”, ritenendo, pertanto, che, se la stessa avesse aiutato il Sig. ad alzare la carrozzina, nel superare il visibile dislivello, non Pt_1 sarebbe caduto.
È però il Sig. a confermare che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione di Tes_2 parte ricorrente, laddove dichiara che, nel medesimo dislivello “ci ero caduto anche io in una occasione in cui andavo forte con la mia carrozzina”, palesando, quindi, come le ruote della carrozzina rimanevano entrambe bloccate nel dislivello per la forte velocità di arrivo del Sig. . Pt_1
L'evento, pertanto, è unicamente da ascrivere alla condotta del Sig. , idonea, invero, a Pt_1 interrompere il nesso causale, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente convenuto da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 30394/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
564/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della espletata consulenza tecnica definitivamente a carico del Sig. ; Parte_1
- compensa le spese di lite tra il e la terza chiamata non essendo la Controparte_1 CP_2 pronuncia entrata nel merito dei rapporti tra le dette parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 561/2021 tra
Parte_1 ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
CP_2
ZA MA
Oggi 12 dicembre 2025 ad ore 09.30 innanzi alla dott.ssa Serena Bordoni Marostica, sono comparsi: per parte attrice, è presente l'Avv. Elisa Cavani, in sostituzione dell'Avv. Corradini;
per parte convenuta è presente l'Avv. Benedetta Ricci. Controparte_1 Per parte convenuta è presente l'Avv. Filippo Tommassoli. CP_2 I difensori dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati. Il Giudice dà atto di aver accertato l'identità dei soggetti partecipanti mediante controllo dei loro documenti d'identità esibiti alla videocamera. Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni. I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive già depositate. All'esito della discussione orale, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza di seguito riportata, alla lettura della quale le parti dichiarano di voler rinunciare.
Il Giudice
dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 1 di 5
R.G. Nr. 561/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Serena Bordoni Marostica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 561/2021 promossa da:
) Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. Verena Corradini, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio della stessa, come da procura alle liti in atti ATTORE Contro
(C.F. ) Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Civica
CONVENUTO
C.F. ) CP_2 P.IVA_2 con il patrocinio dell'Avv. Filippo Tommasoli ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso, come da procura alle liti in atti
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.12.2025, i procuratori delle parti hanno discusso e concluso come da verbale di udienza
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, non più richiesta dalla formulazione dell'art. 132 c.p.c., introdotta dall'art. 45, comma 17, della legge n. 69/09.
La domanda proposta dal ricorrente Sig. non può essere accolta, dovendo i principi di Parte_1 cui agli artt. 2043 c.c. e 2051 c.c. essere temperati con l'applicazione dell'art. 1227 c.c..
È indirizzo consolidato, nella giurisprudenza di legittimità e di merito che, ove per un medesimo fatto possa concorrere una duplice ipotesi di responsabilità - ex art. 2043 c.c. ed ex art. 2051 c.c. - , competa pagina 2 di 5 al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri di ufficio, procedere alla qualificazione giuridica della domanda, in base alle allegazioni fattuali.
La Suprema Corte di cassazione, con ordinanza n. 30394/2023 (richiamando la ordinanza n. 2482/2018
e conformi le precedenti ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
In quella occasione è stata confermata la statuizione di merito, che aveva escluso la responsabilità in capo all'ente proprietario e gestore della strada, affermando che il custode non può rispondere dei danni cagionati in via esclusiva dalla condotta del danneggiato, da qualificarsi oggettivamente non prevedibile secondo la normale regolarità causale nelle condizioni date dai luoghi.
Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n.
27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn. 14228 e 21675/2023), anche a Sezioni
Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n.
11152/23) che la responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole.
Dopo aver esaminato le risultanze processuali, con particolare riferimento e attenzione alle dichiarazioni testimoniali e alle produzioni fotografiche in atti, sia di parte ricorrente che di parte resistente, relative allo stato dei luoghi, si ritiene provato l'evento caduta, ma non l'insidia invisibile nel pagina 3 di 5 dislivello che precede la rampa di accesso al marciapiedi.
Parimenti, lo stesso corredo probatorio, porta a ritenere che il nesso tra la caduta e il dislivello sia stato interrotto dalla condotta colposa del danneggiato.
Infatti, seppure l'evento sia avvenuto in ora serale, la relazione della Polizia Municipale di CP_1 indica una buona condizione di luce, oltre che discreta manutenzione stradale;
circostanze entrambe confermate dal materiale fotografico di parte ricorrente, dal quale si può apprezzare il dislivello anche ad una certa distanza, oltre che inesistenza di qualsiasi avvallamento o deformazione stradale.
La medesima relazione, inoltre, precisa come “il dislivello tra la sede stradale e raccordo con lo scivolo va da 1 a 2 cm”, quando la normativa di riferimento prevede un dislivello ottimale di 2,5 cm, quindi più alto di quello che avrebbe cagionato la caduta.
Anche i testimoni escussi depongono verso una imposizione al danneggiato di un dovere di ragionevole cautela.
Sebbene la relazione, redatta nell'immediato dell'evento, riporti l'assenza di qualsiasi testimone, sono stati sentiti, all'udienza del 05.02.2024, la Sig.ra coniuge del ricorrente, e il Sig. Tes_1 Tes_2
amico del Sig. , entrambi dichiaratisi come presenti al momento del fatto.
[...] Pt_1
Ebbene, la Sig.ra dichiarava che “mio marito è autonomo nel gestire la carrozzina, non lo Tes_1 spingevo io;
lo aiuto solo quando è da alzare, ad esempio per dei gradini”, ritenendo, pertanto, che, se la stessa avesse aiutato il Sig. ad alzare la carrozzina, nel superare il visibile dislivello, non Pt_1 sarebbe caduto.
È però il Sig. a confermare che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e distrazione di Tes_2 parte ricorrente, laddove dichiara che, nel medesimo dislivello “ci ero caduto anche io in una occasione in cui andavo forte con la mia carrozzina”, palesando, quindi, come le ruote della carrozzina rimanevano entrambe bloccate nel dislivello per la forte velocità di arrivo del Sig. . Pt_1
L'evento, pertanto, è unicamente da ascrivere alla condotta del Sig. , idonea, invero, a Pt_1 interrompere il nesso causale, riducendo la res a mera occasione dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente convenuto da ogni responsabilità sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia, per le stesse ragioni, ai sensi dell'art. 2043 c.c. (Cass. Civ. ordinanza n. 30394/2023).
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente pronunciando nel giudizio di I grado iscritto al R.G. Nr.
564/2021, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento in favore del delle spese di lite, che si Parte_1 Controparte_1
pagina 4 di 5 liquidano nell'importo di € 1.778,00, a titolo di compenso professionale, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, Iva e Cpa, come per legge;
- pone le spese della espletata consulenza tecnica definitivamente a carico del Sig. ; Parte_1
- compensa le spese di lite tra il e la terza chiamata non essendo la Controparte_1 CP_2 pronuncia entrata nel merito dei rapporti tra le dette parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e per ogni altro adempimento di sua competenza.
Rimini, 12 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Serena Bordoni Marostica
pagina 5 di 5