Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/01/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 7498/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7498/2021 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
, (C.F: ), rapp.to e difeso come in Parte_1 C.F._1 atti dall'Avv. Alfonso Landi, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti RICORRENTE
E
, (C.F. ), rapp.ta e difesa come in Controparte_1 C.F._2 atti dall'Avv. Giovanni Concilio, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione RESISTENTE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 31.10.2024 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 1.10.2021 [nato ad [...] Parte_1 il 13/06/1963 (C.F: ] premesso di aver contratto C.F._1 matrimonio con [nata a [...] in data [...] (C.F. Controparte_1
)] in data 22.02.1992 in Battipaglia (SA) e da cui era nata C.F._2
(05.12.1992), chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge. Per_1 si costituiva aderendo alla richiesta di separazione, Controparte_1 chiedendo l'assegnazione in suo favore della casa coniugale ove vive con la figlia, nonché la determinazione di un assegno di mantenimento da corrispondere in suo favore e della figlia Per_1
Il Presidente, sentite le parti ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, emetteva con ordinanza del 27.09.2021 i provvedimenti provvisori e rimetteva le parti dinanzi al Giudice Istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 1552/2022 del 03.05.2022 il Tribunale dichiarava la separazione personale dei coniugi.
Alla udienza del 31.10.2024, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata alla decisione del collegio con attribuzione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
A) Il thema decidendum della presente controversia, attesa la sentenza dichiarativa della separazione dei coniugi n. 1552/2022 del 03.05.2022, afferisce alle ulteriori domande proposte dalle parti.
Nella fattispecie è pacifico che risulta pendente tra le parti il giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio (proc. R.G. n. 1498/2023), nel corso del quale è stata già celebrata l'udienza presidenziale e sono stati già resi i provvedimenti provvisori (ordinanza del 6.6.2023).
Come è noto, con l'entrata in vigore della l. n. 55/2015 si sono significativamente ridotti i tempi per proporre la domanda di divorzio. Questo dato, unito alla più risalente introduzione, con la l. n. 263/2005, della sentenza non definitiva di
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separazione, comporta che ormai siano frequentissimi i casi di contemporanea pendenza dei giudizi di separazione e divorzio.
La S.C. ha all'uopo chiarito che la contemporanea pendenza del giudizio di divorzio non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale che sia iniziato anteriormente e sia tuttora in corso, ove esista l'interesse di una delle parti alla operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 febbraio 2018,
n. 3913). Di recente i giudici di legittimità sono ritornati sul tema ribadendo che il giudice della separazione è investito della potestas iudicandi sulla domanda di attribuzione o modifica del contributo di mantenimento per il coniuge e i figli anche quando sia pendente il giudizio di divorzio, a meno che il giudice del divorzio non abbia adottato provvedimenti temporanei e urgenti nella fase presidenziale o istruttoria, i quali sono destinati a sovrapporsi a (e ad assorbire) quelli adottati in sede di separazione solo dal momento in cui sono adottati o ne è disposta la decorrenza. Di conseguenza, i provvedimenti economici adottati nel giudizio di separazione anteriormente iniziato sono destinati ad una perdurante vigenza fino all'introduzione di un nuovo regolamento patrimoniale per effetto delle statuizioni (definitive o provvisorie) rese in sede divorzile. Si spiega in tal modo perché la pronuncia di divorzio, operando ex nunc dal momento del passaggio in giudicato, non comporti la cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale (o di modifica delle condizioni di separazione) iniziato anteriormente e ancora pendente, ove esista l'interesse di una delle parti all'operatività della pronuncia e dei conseguenti provvedimenti patrimoniali (cfr. Cass. Civ., sez. I, 27/03/2020, n. 7547; v. anche Cass. Civ., sez. I,
23/10/2019, n.27205).
B) Ciò chiarito in punto di diritto, va evidenziato che non possono dirsi sussistenti i presupposti per riconoscere un onere di mantenimento in capo al ricorrente per la figlia maggiorenne Per_1
Com'è noto, secondo la più recente giurisprudenza della S.C., ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non
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indipendenti economicamente il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che questo obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le condizioni economiche dei genitori) aspirazioni.
L'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro;
di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (cfr. Cass. civ., sez. I,
27/02/2024, n. 5177; Cass. civ., sez. I, 23/01/2024, n. 2259).
I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore, l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel "figlio adulto" l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata (cfr. Cass. civ., sez. I, 20/09/2023, n. 26875).
In definitiva, il mantenimento del figlio maggiorenne è da escludersi ove questi abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, dimostrando quindi il raggiungimento di un'adeguata capacità, senza che possa rilevare la sopravvenienza di circostanze ulteriori che, pur determinando l'effetto di renderlo
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momentaneamente privo di sostentamento economico, non possono far risorgere un obbligo di mantenimento, i cui presupposti siano già venuti meno, e potendo in tal caso residuare, in capo ai genitori, al massimo un obbligo alimentare (cfr.
Cass. civ., sez. VI, 08/02/2023, n. 3769).
Ebbene, nel caso di specie, già con l'ordinanza presidenziale del 23.11.2021 era stata condivisibilmente accertata la raggiunta autosufficienza della figlia Per_1
(attualmente di anni 32), atteso che la stessa: 1) ha concluso il percorso di studi conseguendo il diploma;
2) ha svolto vari lavori, anche alle dipendenze della società del padre (della quale è stata socia e l.r. per un periodo), rassegnando le proprie dimissioni volontarie nel settembre 2021; 3) è proprietaria esclusiva di un immobile locato a terzi.
La raggiunta autosufficienza della figlia maggiorenne determina il rigetto della domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente difettando i necessari presupposti di legge.
Per quanto, invece, attiene alla determinazione della misura dell'assegno di mantenimento a carico del ed in favore della il Tribunale - con Parte_1 CP_1 riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(proc. R.G. n. 1498/2023) - ritiene di dover confermare la misura stabilita con l'ordinanza presidenziale (euro 250,00) non essendo emersi elementi comprovanti una variazione nell'arco temporale di riferimento della situazione patrimoniale delle parti.
C) Quanto alle spese di lite, si ritiene vadano compensate atteso che, in assenza di pronuncia di addebito, la crisi coniugale deve ritenersi ascrivibile in ugual misura alla condotta di entrambi i coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, I sezione civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe così provvede:
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- rigetta la domanda di mantenimento della figlia maggiorenne avanzata Per_1 dalla resistente;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare avanzata dalla resistente;
- stabilisce, con riferimento al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di deposito del ricorso di cessazione degli effetti civili del matrimonio (R.G. n. 1498/2023), che va determinato in euro 250,00 oltre aggiornamento annuale ed automatico Istat l'assegno di mantenimento posto a carico di ed in favore di da versarsi Parte_1 Controparte_1 entro il 5 di ogni mese;
- spese compensate.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 27.1.2025
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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