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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 06/02/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 367/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ELISABETTA CROCIANI (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO CP_1 C.F._2
FESTELLI (CF ) C.F._3
APPELLATO avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Grosseto pubblicata il
16.1.2023 n. r.g. 2201/2021
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: - accertare l'esatto valore dei B.P.F. di cui è causa secondo i rendimenti di cui alla tabella allegata al D.M. del 13/6/1986 come da conteggi di e da somma Parte_1 già rimborsata da a parte ricorrente e, pertanto, respingere Parte_1 la domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” In note di trattazione precisava “In via preliminare si ribadisce: prescrizione dei diritti azionati trattasi di buoni emessi in data 21.06.1988. Nel merito ci si riporta a tutto quanto eccepito nella memoria di appello e si ribadiscono le seguenti conclusioni CONCLUSIONI […] Respingere ogni richiesta avanzata dal sig. nei confronti di con l'odierno ricorso - In CP_1 Parte_1 via preliminare prescrizione dei diritti azionati - Nel merito per infondatezza in fatto ed in diritto”
Per la parte appellata:
“…la Corte d'appello di Firenze voglia rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile ovvero infondato. In denegata ipotesi di accoglimento del gravame Voglia la corte d'appello confermare la sentenza con diversa motivazione accogliendo la domanda subordinata iniziale del convenuto per i motivi sopra espressi, quindi confermare la condanna della convenuta al pagamento della stessa somma di euro 7.999,40 a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 16.1.2023 n. r.g. 2201/2021 il Tribunale di Grosseto ha così deciso: “condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.999,40, oltre agli interessi legali sulle differenze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo;
compensa le spese di lite”.
Tale ordinanza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da con il quale ha chiesto l'accertamento del diritto alla riscossione CP_1 di quanto previsto a tergo del buono postale descritto in atti e la condanna di alla liquidazione ed al pagamento del corrispondente Parte_1 importo, pari ad € 7.999,40 al lordo delle ritenute fiscali, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
in ipotesi, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese diritti ed onorari. A tal fine il ricorrente ha dedotto: di essere intestatario di un buono fruttifero postale della serie PQ sottoscritto nel 1988; che nella parte posteriore del buono era prevista una fruttificazione per i primi venti anni secondo i tassi riportati sullo stesso timbro, mentre a partire dal ventesimo anno il buono avrebbe fruttato la somma di £
253.150 (duecentocinquantatremilalire) per ogni successivo bimestre, sino al trentesimo anno dalla sua emissione;
che gli erano stati liquidati solo i primi venti anni di fruttificazione;
che ha contestato la somma rimborsata trattenuta in acconto sul maggior avere ed ha chiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati, in particolare dal 21° al 30° anno;
che, non avendo ricevuto riscontro dalla controparte, ha proposto ricorso all'ABF, definito con l'accoglimento con lodo n. 5401/2021; che l'intermediario è rimasto inadempiente;
che, in subordine, la condotta di integrerebbe un'ipotesi di Parte_1 responsabilità contrattuale rilevante sotto il profilo della violazione della buona fede contrattuale.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la Parte_1 prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, dovendosi computare quale data di decorrenza quella della sottoscrizione del buono (1988). Nel merito ha dedotto che il buono doveva ritenersi governato unicamente dalle disposizioni di legge che lo riguardavano e che, per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni oggetto di causa dovevano considerarsi della serie "Q", pur essendo stati utilizzati i precedenti modelli della serie “P”, quindi assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni.
La causa è stata decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Pt_1 Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la CP_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R.
n.156/73 art. 173 e D.M. 13.06.1986. - Disciplina normativa dei Buoni Postali
Fruttiferi. 2) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le Ordinanze
n. 4384 depositata il 10.2.2022 e n. 4748, 4763 e 4751 depositate il
14.2.2022 e Cass. SS.UU.nr. 13979/2007.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l'APPELLATO, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Si rileva preliminarmente che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante è inammissibile. La sentenza sul punto non è stata oggetto di censura nei motivi di appello, ma soltanto nelle conclusioni contenute nelle note di trattazione è stata ribadita l'eccezione formulata in primo grado.
L'eccezione è comunque infondata, avendo il Tribunale chiaramente spiegato, con motivazione chiara, condivisibile, conforme al consolidato principio giurisprudenziale, che “il termine di prescrizione comincia a decorrere non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile” e quindi “non dal momento della sottoscrizione del buono fruttifero (nel 1988)” ma nel “momento in cui , richiesta Parte_1 del pagamento degli interessi dell'ultimo decennio, ha risposto negativamente con lettera raccomandata in atti del 29.07.2020 [….] o, in ipotesi dal momento precedente (26.07.2018), in cui sono stati liquidati al ricorrente unicamente gli interessi per i primi venti anni”, sicché, alla data del deposito del ricorso
(20.10.2021), il termine decennale di prescrizione non era decorso.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame nel merito, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di appello - Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.156/73 art.173 e D.M.
13.06.1986. Disciplina normativa dei Buoni Postali Fruttiferi - è fondata.
L'appellante sostiene che: a) i sono documenti di Parte_2 legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito, conseguentemente non hanno i requisiti di letteralità, autonomia ed astrattezza;
b) il titolare e non possono stabilire negozialmente Parte_1 le condizioni, essendo il servizio, svolto da per conto della Cassa Parte_1
Depositi e Prestiti, disciplinato dagli artt. 171-182 del DPR 29.3.1973 n. 156
(“codice postale”) e artt. 203-214 del DPR 10.6.1989 n. 256 (regolamento di esecuzione per i servizi di bancoposta); c) i buoni, in quanto titoli di debito pubblico, hanno il privilegio della garanzia dello Stato e la capitalizzazione degli interessi è continua per i primi 20 anni, sicché per i 30 anni di durata i buoni rendono in media circa il 40% l'anno del capitale investito;
d) ai sensi del DPR
156/73, art. 173, mod. con D.L. 30.9.1974 n. 460, conv. in L. 25.11.1974 n.
588, le variazioni del saggio d'interesse disposte con DM pubblicato sulla G.U. hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;
e) Il
D.M. 13/6/1986, agli artt. 4, 5, 6, ha istituito con effetto dal 1° luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate;
sono titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986, sui quali, a cura degli uffici postali, vanno apposti un timbro sulla parte anteriore con la dicitura «Serie Q/P» ed uno sulla parte posteriore con la misura dei nuovi tassi;
f) i titoli in esame appartengono alla serie “Q/P” ed è stato apposto un timbro sul fronte con la dicitura “Q/P” e un timbro sul retro con l'apposizione dei nuovi saggi d'interesse.
Parte APPELLATA eccepisce che l'ordinanza è congruamente motivata e conforme alle norme di diritto nonché alla giurisprudenza applicabile al caso concreto;
che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali”, successive e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione; che la giurisprudenza richiamata da non è applicabile al caso di specie, in Pt_1 quanto non affronta il principio dell'affidamento del contraente debole ed incolpevole.
Il Tribunale ha precisato:
“questo Tribunale, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale allo stato
sussistente sul punto, condivide l'orientamento che tutela in via prioritaria
l'affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero. Ed infatti, pur considerate le ultime pronunce della Corte di Cassazione a sezione semplice sul tema (cfr. sentenza n. 4878 e n. 4851/2022)., si ritiene di richiamare l'insegnamento, pure più risalente, della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può
[…] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n.
13979). Sul punto si segnala anche recente e condivisibile giurisprudenza di
merito e, in particolare, la Corte di Appello di Firenze che, richiamandosi all'apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di ius variandi al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie PQ ha, in primo luogo, affermato che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali”, successive e
non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione ( come nel caso di specie). In secondo luogo, la Corte, con la suindicata pronuncia, ha altresì evidenziato che la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta, invece, una
circostanza idonea ad integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. Sul nucleo concettuale di tale assetto non incide nemmeno altra recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un.,
11.2.2019, n. 3963), dalla quale si desume che, se è vero che è stato ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali, è vero anche che è stato reso
evidente come ciò sia possibile, ma per effetto di provvedimenti successivi alla sottoscrizione: soluzione diversa da quella proposta nel caso in esame, in cui manca sia l'intervento di un provvedimento successivo (il provvedimento del
1986 è anteriore all'emissione di tutti i titoli in contestazione), sia l'integrale ricostruzione a tergo dei valori proposti. Pertanto, risulta pienamente
rispondente al sistema il richiamo integrativo, come effettuato dal ricorrente, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno in poi, essendo mancata la completezza e l'univocità delle indicazioni apposte sul modulo prestampato che
– in mancanza di disposizioni di senso contrario – legittimavano l'insorgere di un affidamento contrattuale circa l' applicazione di interessi in misura differenziata, ovvero pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e a
quelli indicati nel titolo (a bimestre), per la decade successiva.”.
Il retro del Buono è il seguente:
Il testo del D.M. 13 giugno 1986 “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio. (086A4860) (GU Serie Generale n.148 del 28-
06-1986), nella parte dell'allegata Tabella relativa ai Buoni di Lire 1.000.000, come quello in esame, è il seguente: Sul retro del Buono risulta, quindi, una sovrapposizione, su un terzo della stampigliatura precedente, di un timbro con indicazione dei nuovi tassi di interesse, che all'ultimo rigo riporta: “12% dal 16° al 20° anno”; vi è poi, subito sotto la tabella originaria prestampata, sul rigo relativo ad anni 20, la seguente dicitura prestampata e non cancellata: “più lire 253.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Il timbro sovrapposto si ferma insomma all'indicazione fino al 20° anno, mentre la preesistente stampigliatura riguarda il periodo dal 20° al 30° anno.
La Tabella ministeriale allegata al DM citato disciplina il decennio dal 20° al 30° anno, prevedendo la misura del tasso di interesse del 12%. Tale dicitura non è però riportata sul Buono, da qui tutte le controversie sul tasso di interesse applicabile.
Si osserva preliminarmente che la Corte Costituzionale ha evidenziato che “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) Pt_1
e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto Parte_1 agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario” (Corte Cost. 20 febbraio
2020, n. 26) e “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte Cost. 18 settembre 1995, n. 508).
Riguardo alla variazione della misura degli interessi, il codice postale, all'art. 173, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974 - successivamente abrogato ma la cui disciplina continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 9 del d.m. del Tesoro 19 dicembre
2000, per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del citato d.m. 19 dicembre 2000 - nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, ha previsto un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione di cui all'art. 1339 c.c., con la sostituzione ad opera dei DM della misura degli interessi pattuiti dalle parti al momento della sottoscrizione, prevedendo che “Le variazioni del saggio d'interesse... hanno effetto per i buoni di nuova serie... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Sulla problematica relativa alla prevalenza o meno della disposizione contenuta nei Decreti Ministeriali, in caso di divergenza con il testo riportato sui Buoni, la giurisprudenza ha seguito orientamenti diversi.
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con sentenza n. 13979/2007, riguardo a fattispecie di Buoni emessi successivamente al DM 13.6.1986, hanno assunto una decisione che è stata così massimata: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).”
Successivamente, con sentenza n. 3963/2019, le S.U. sono di nuovo intervenute sulla questione dello ius variandi in relazione ai Buoni emessi anteriormente al citato DM 13.6.1986, rilevando che la qualificazione di titoli di legittimazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”.
In successive pronunce (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n.
4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567) si è ritenuto che “l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” . E' stata, al riguardo, sottolineata la diversità della fattispecie in cui si controverte “di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella”, rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza delle S.U. del 2007, in cui “si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla
«AA»), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB-AA»), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza [….]”.(v. fra le altre Cass. n. 25583/2023, Cass. n.
24715/2024).
La Corte di legittimità ha evidenziato, inoltre: “…è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle Sezioni Unite del 2019, che l'art. 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339
c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico.” (Cass. n. 122/2023).
La giurisprudenza recente è ormai costante sul punto.
Con la sentenza n. 24715/2024 la S.C. ha, infine, sancito i seguenti principi di diritto:
“Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie
'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”
Il primo motivo di appello va pertanto accolto.
II. Il secondo motivo di appello (Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n.
156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le Ordinanze n. 4384 depositata il 10.2.2022 e
n.4748, 4763 e 4751 depositate il 14.2.2022 ed in parte Cassazione a SS.UU.
13979/2007) è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
L'APPELLANTE rileva che: a) non può sussistere affidamento su di un documento di legittimazione, cioè non dotato del requisito della letteralità ed in cui è ben impressa, sia sul fronte che sul retro, la serie di appartenenza;
b) il titolare del Buono non può essere stato così sprovveduto da acquistare il ed eseguire il pagamento senza informarsi di quanto rendeva, mentre Pt_3 ora ritiene che possa rendere per 20 anni secondo i tassi di interesse della serie “Q” impressi con un timbro sul retro del per gli ultimi 10 anni Pt_3 secondo i tassi di interesse della serie “P” non più in vigore, facendo affidamento sull'ultima mezza riga di quanto stampato sul retro del modulo cartaceo, ritenendo che il timbro applicato sul retro non abbia obliterato tutto Contr quanto sotto originariamente stampato;
c) i recano timbri in aggiornamento in tutto conformi alla normativa;
d) invocare la tutela dell'affidamento per il periodo dal 20° al 30° anno comporta che si debba ritenere inapplicabile il D.M. del 13.06.1986; e) il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità, mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere;
f) Il saggio di interesse pubblicato sulla G.U e la tabella con i nuovi tassi d'interesse messa a disposizione presso gli Uffici Postali erano sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente;
g) il timbro dunque si sostituisce a tutto quanto stampato sul retro del buono, essendo insensato ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta originariamente apposta fatta eccezione soltanto per una parte dell'ultima riga;
h) il titolare era perfettamente a conoscenza di aver sottoscritto della Pt_2 serie “Q” perché vedeva ben stampato sia sul fronte che sul retro del il Pt_3 timbro con la dicitura “serie Q/P”; i) la pubblicazione dei tassi di interesse in
G.U. del D.M. 13.06.1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza.
Parte APPELLATA ribadisce che non ha ottemperato alla Parte_1 decisione dell'1.3.2021 n. 5401 con cui l'arbitro ABF accoglieva la propria domanda e che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del Buono e dei risparmiatori prevale su quanto risulta dal titolo. Evidenzia di avere proposto in via subordinata la domanda di responsabilità contrattuale per risarcimento del danno, non esaminata dal Giudice di Primo grado, di cui chiede l'accoglimento, in ipotesi di riforma della statuizione impugnata.
La domanda proposta in subordine da parte appellata non è fondata. deduce che, nel caso di raccolta del risparmio attraverso CP_1 [...]
assume la funzione di intermediario finanziario ed è Parte_2 Parte_1 assoggettata alle disposizioni del TUB;
utilizzando un vecchio modello di Buono ante decreto ministeriale di modifica dei tassi, in palese violazione del principio di buona fede contrattuale, l'APPELLANTE lo avrebbe ingannato avendo egli sottoscritto il Buono confidando nel rendimento scritto a tergo, sicché
[...]
dovrà corrispondere il differenziale a titolo di propria e diretta Pt_1 responsabilità contrattuale;
inoltre manca il contratto quadro, imposto dal TUIF
a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio.
Il Collegio ritiene che la tesi che vorrebbe equiparare la negoziazione dei Buoni
Postali al sistema finanziario regolamentato dal TUB sia smentita dalle citate pronunce della Corte Costituzionale n. 508/1995 e n. 26/2020, in cui è stato evidenziato che “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” e la “innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”. La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, inoltre, ha rilevato il valore cogente della norma e ribadito la qualificazione dei Buoni come titoli di legittimazione, evidenziando che tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, trovando ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Tale ricostruzione è
“incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto” (Cass. S.U.
3963/2019).
La S.C. ha ancora evidenziato che “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie
«Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P» [….] In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie
«Q/P»”.
Nella stessa pronuncia è stato, infine, evidenziato che “Per certo, l'elemento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 14 settembre 2021, n.
24699). La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio. L'inaccettabilità di opzioni ermeneutiche fondate sulla esaltazione di elementi siffatti e la conseguente impossibilità di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa”. (Cass. n. 24715/2024).
Si rileva, peraltro, che, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni formulata in via subordinata da parte appellata non è stata supportata da alcun elemento probatorio atto a dimostrare che, se il titolare del avesse Pt_3 avuto contezza della nuova misura degli interessi, avrebbe riscosso le somme maturate e le avrebbe investite in modo più fruttuoso.
Le domande avanzate da nei confronti di sono CP_1 Parte_1 pertanto tutte infondate e quindi vanno rigettate.
Quanto alle spese di lite, si rileva che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite …” (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Pertanto, in relazione all'esito complessivo del giudizio, che vede
[...]
parte vittoriosa, le spese dei due gradi del giudizio devono Parte_1 seguire la soccombenza di ed essere liquidate, come da CP_1 dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi in quanto più prossimi al valore effettivo della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non esistente, oltre spese forfettarie ed oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Grosseto, pubblicata il
16.1.2023 n. r.g. 2201/2021, in riforma integrale del provvedimento impugnato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande avanzate da CP_1
[...]
- Condanna quest'ultimo alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 4.524,00
(2.540,00 + 1.984,00), oltre rimborso spese generali 15%, cap e iva come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 4.02.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
La Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati:
dott. Anna Primavera Presidente dott. Nicola Mario Condemi Consigliere dott. Giovanni Gerace Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 367/2023 promossa da:
(CF: ) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 P.IVA_1
ELISABETTA CROCIANI (CF: C.F._1
APPELLANTE nei confronti di
(CF ) con il patrocinio dell'Avv. MARCO CP_1 C.F._2
FESTELLI (CF ) C.F._3
APPELLATO avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Grosseto pubblicata il
16.1.2023 n. r.g. 2201/2021
CONCLUSIONI
In data 24.9.2024 la causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in accoglimento del presente appello ed in riforma della sentenza impugnata: - accertare l'esatto valore dei B.P.F. di cui è causa secondo i rendimenti di cui alla tabella allegata al D.M. del 13/6/1986 come da conteggi di e da somma Parte_1 già rimborsata da a parte ricorrente e, pertanto, respingere Parte_1 la domanda in quanto infondata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.” In note di trattazione precisava “In via preliminare si ribadisce: prescrizione dei diritti azionati trattasi di buoni emessi in data 21.06.1988. Nel merito ci si riporta a tutto quanto eccepito nella memoria di appello e si ribadiscono le seguenti conclusioni CONCLUSIONI […] Respingere ogni richiesta avanzata dal sig. nei confronti di con l'odierno ricorso - In CP_1 Parte_1 via preliminare prescrizione dei diritti azionati - Nel merito per infondatezza in fatto ed in diritto”
Per la parte appellata:
“…la Corte d'appello di Firenze voglia rigettare l'appello avversario in quanto inammissibile ovvero infondato. In denegata ipotesi di accoglimento del gravame Voglia la corte d'appello confermare la sentenza con diversa motivazione accogliendo la domanda subordinata iniziale del convenuto per i motivi sopra espressi, quindi confermare la condanna della convenuta al pagamento della stessa somma di euro 7.999,40 a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione. Con vittoria di spese diritti ed onorari e condanna di controparte”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. pubblicata il 16.1.2023 n. r.g. 2201/2021 il Tribunale di Grosseto ha così deciso: “condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte attrice, della somma di euro 7.999,40, oltre agli interessi legali sulle differenze contestate, dalla data di costituzione in mora al saldo;
compensa le spese di lite”.
Tale ordinanza è stata emessa sul ricorso ex art. 702 bis c.p.c. proposto da con il quale ha chiesto l'accertamento del diritto alla riscossione CP_1 di quanto previsto a tergo del buono postale descritto in atti e la condanna di alla liquidazione ed al pagamento del corrispondente Parte_1 importo, pari ad € 7.999,40 al lordo delle ritenute fiscali, ovvero alla diversa somma ritenuta di giustizia;
in ipotesi, ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento della stessa somma a titolo di responsabilità contrattuale, oltre interessi e rivalutazione, ovvero al pagamento della somma ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese diritti ed onorari. A tal fine il ricorrente ha dedotto: di essere intestatario di un buono fruttifero postale della serie PQ sottoscritto nel 1988; che nella parte posteriore del buono era prevista una fruttificazione per i primi venti anni secondo i tassi riportati sullo stesso timbro, mentre a partire dal ventesimo anno il buono avrebbe fruttato la somma di £
253.150 (duecentocinquantatremilalire) per ogni successivo bimestre, sino al trentesimo anno dalla sua emissione;
che gli erano stati liquidati solo i primi venti anni di fruttificazione;
che ha contestato la somma rimborsata trattenuta in acconto sul maggior avere ed ha chiesto il pagamento degli ulteriori interessi maturati, in particolare dal 21° al 30° anno;
che, non avendo ricevuto riscontro dalla controparte, ha proposto ricorso all'ABF, definito con l'accoglimento con lodo n. 5401/2021; che l'intermediario è rimasto inadempiente;
che, in subordine, la condotta di integrerebbe un'ipotesi di Parte_1 responsabilità contrattuale rilevante sotto il profilo della violazione della buona fede contrattuale.
, costituitasi in giudizio, ha eccepito in via preliminare la Parte_1 prescrizione del diritto azionato dal ricorrente, sia sotto il profilo della responsabilità contrattuale che extracontrattuale, dovendosi computare quale data di decorrenza quella della sottoscrizione del buono (1988). Nel merito ha dedotto che il buono doveva ritenersi governato unicamente dalle disposizioni di legge che lo riguardavano e che, per effetto dell'art. 5 del D.M. 13.6.1986, i buoni oggetto di causa dovevano considerarsi della serie "Q", pur essendo stati utilizzati i precedenti modelli della serie “P”, quindi assoggettati ai rendimenti previsti per tale tipologia di buoni.
La causa è stata decisa come sopra riportato.
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito Pt_1 Parte_1 anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio innanzi questa Corte di Appello
(di seguito anche APPELLATO) proponendo gravame avverso la CP_1 suddetta sentenza per i seguenti motivi di appello:
1) Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R.
n.156/73 art. 173 e D.M. 13.06.1986. - Disciplina normativa dei Buoni Postali
Fruttiferi. 2) Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n. 156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le Ordinanze
n. 4384 depositata il 10.2.2022 e n. 4748, 4763 e 4751 depositate il
14.2.2022 e Cass. SS.UU.nr. 13979/2007.
Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma della sentenza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte.
Radicatosi il contraddittorio, l'APPELLATO, nel costituirsi in giudizio, ha contestato, perché infondate, le censure mosse da parte appellante alla sentenza impugnata, della quale ha chiesto, per contro, la conferma.
In data 24.9.2024 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma della sentenza impugnata.
Si rileva preliminarmente che l'eccezione di prescrizione sollevata da parte appellante è inammissibile. La sentenza sul punto non è stata oggetto di censura nei motivi di appello, ma soltanto nelle conclusioni contenute nelle note di trattazione è stata ribadita l'eccezione formulata in primo grado.
L'eccezione è comunque infondata, avendo il Tribunale chiaramente spiegato, con motivazione chiara, condivisibile, conforme al consolidato principio giurisprudenziale, che “il termine di prescrizione comincia a decorrere non già nel momento in cui il fatto del terzo viene a ledere l'altrui diritto, bensì nel momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, diventando percepibile e riconoscibile” e quindi “non dal momento della sottoscrizione del buono fruttifero (nel 1988)” ma nel “momento in cui , richiesta Parte_1 del pagamento degli interessi dell'ultimo decennio, ha risposto negativamente con lettera raccomandata in atti del 29.07.2020 [….] o, in ipotesi dal momento precedente (26.07.2018), in cui sono stati liquidati al ricorrente unicamente gli interessi per i primi venti anni”, sicché, alla data del deposito del ricorso
(20.10.2021), il termine decennale di prescrizione non era decorso.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame nel merito, si osserva quanto segue.
I. La critica contenuta nel primo motivo di appello - Erroneità dell'ordinanza di primo grado per violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.P.R. n.156/73 art.173 e D.M.
13.06.1986. Disciplina normativa dei Buoni Postali Fruttiferi - è fondata.
L'appellante sostiene che: a) i sono documenti di Parte_2 legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. e non titoli di credito, conseguentemente non hanno i requisiti di letteralità, autonomia ed astrattezza;
b) il titolare e non possono stabilire negozialmente Parte_1 le condizioni, essendo il servizio, svolto da per conto della Cassa Parte_1
Depositi e Prestiti, disciplinato dagli artt. 171-182 del DPR 29.3.1973 n. 156
(“codice postale”) e artt. 203-214 del DPR 10.6.1989 n. 256 (regolamento di esecuzione per i servizi di bancoposta); c) i buoni, in quanto titoli di debito pubblico, hanno il privilegio della garanzia dello Stato e la capitalizzazione degli interessi è continua per i primi 20 anni, sicché per i 30 anni di durata i buoni rendono in media circa il 40% l'anno del capitale investito;
d) ai sensi del DPR
156/73, art. 173, mod. con D.L. 30.9.1974 n. 460, conv. in L. 25.11.1974 n.
588, le variazioni del saggio d'interesse disposte con DM pubblicato sulla G.U. hanno effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie;
e) Il
D.M. 13/6/1986, agli artt. 4, 5, 6, ha istituito con effetto dal 1° luglio 1986 una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate;
sono titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986, sui quali, a cura degli uffici postali, vanno apposti un timbro sulla parte anteriore con la dicitura «Serie Q/P» ed uno sulla parte posteriore con la misura dei nuovi tassi;
f) i titoli in esame appartengono alla serie “Q/P” ed è stato apposto un timbro sul fronte con la dicitura “Q/P” e un timbro sul retro con l'apposizione dei nuovi saggi d'interesse.
Parte APPELLATA eccepisce che l'ordinanza è congruamente motivata e conforme alle norme di diritto nonché alla giurisprudenza applicabile al caso concreto;
che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali”, successive e non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione; che la giurisprudenza richiamata da non è applicabile al caso di specie, in Pt_1 quanto non affronta il principio dell'affidamento del contraente debole ed incolpevole.
Il Tribunale ha precisato:
“questo Tribunale, pur consapevole del contrasto giurisprudenziale allo stato
sussistente sul punto, condivide l'orientamento che tutela in via prioritaria
l'affidamento riposto dal cliente sulle risultanze letterali del buono fruttifero. Ed infatti, pur considerate le ultime pronunce della Corte di Cassazione a sezione semplice sul tema (cfr. sentenza n. 4878 e n. 4851/2022)., si ritiene di richiamare l'insegnamento, pure più risalente, della Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, secondo cui “La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può
[…] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni” (v. Cass. Civ., Sez. Un., 15.6.2007, n.
13979). Sul punto si segnala anche recente e condivisibile giurisprudenza di
merito e, in particolare, la Corte di Appello di Firenze che, richiamandosi all'apparato argomentativo della suindicata pronuncia del 2007 della Cassazione a Sezioni Unite in tema di ius variandi al fine di riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto dei buoni della serie PQ ha, in primo luogo, affermato che una modifica in peius del tasso di interesse è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali”, successive e
non già anche nell'ipotesi in cui il decreto ministeriale indicante un tasso di interesse divergente rispetto a quello scritto sul buono è precedente all'emissione ( come nel caso di specie). In secondo luogo, la Corte, con la suindicata pronuncia, ha altresì evidenziato che la mancata indicazione del nuovo rendimento del buono nella stampigliatura degli ultimi dieci anni non costituisce certo una mera imperfezione materiale ma risulta, invece, una
circostanza idonea ad integrare il legittimo affidamento del risparmiatore su quanto scritto sul titolo. Sul nucleo concettuale di tale assetto non incide nemmeno altra recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. civ., sez. un.,
11.2.2019, n. 3963), dalla quale si desume che, se è vero che è stato ribadito il principio a tenore del quale il sottoscrittore è sempre esposto alle variazioni, anche peggiorative, del saggio di interesse già accordato ai titoli sottoscritti, per effetto di successivi decreti ministeriali, è vero anche che è stato reso
evidente come ciò sia possibile, ma per effetto di provvedimenti successivi alla sottoscrizione: soluzione diversa da quella proposta nel caso in esame, in cui manca sia l'intervento di un provvedimento successivo (il provvedimento del
1986 è anteriore all'emissione di tutti i titoli in contestazione), sia l'integrale ricostruzione a tergo dei valori proposti. Pertanto, risulta pienamente
rispondente al sistema il richiamo integrativo, come effettuato dal ricorrente, per il computo degli interessi dal ventunesimo anno in poi, essendo mancata la completezza e l'univocità delle indicazioni apposte sul modulo prestampato che
– in mancanza di disposizioni di senso contrario – legittimavano l'insorgere di un affidamento contrattuale circa l' applicazione di interessi in misura differenziata, ovvero pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e a
quelli indicati nel titolo (a bimestre), per la decade successiva.”.
Il retro del Buono è il seguente:
Il testo del D.M. 13 giugno 1986 “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio. (086A4860) (GU Serie Generale n.148 del 28-
06-1986), nella parte dell'allegata Tabella relativa ai Buoni di Lire 1.000.000, come quello in esame, è il seguente: Sul retro del Buono risulta, quindi, una sovrapposizione, su un terzo della stampigliatura precedente, di un timbro con indicazione dei nuovi tassi di interesse, che all'ultimo rigo riporta: “12% dal 16° al 20° anno”; vi è poi, subito sotto la tabella originaria prestampata, sul rigo relativo ad anni 20, la seguente dicitura prestampata e non cancellata: “più lire 253.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione”.
Il timbro sovrapposto si ferma insomma all'indicazione fino al 20° anno, mentre la preesistente stampigliatura riguarda il periodo dal 20° al 30° anno.
La Tabella ministeriale allegata al DM citato disciplina il decennio dal 20° al 30° anno, prevedendo la misura del tasso di interesse del 12%. Tale dicitura non è però riportata sul Buono, da qui tutte le controversie sul tasso di interesse applicabile.
Si osserva preliminarmente che la Corte Costituzionale ha evidenziato che “la natura giuridica delle come azienda autonoma dello Stato (sino al 1994) Pt_1
e poi come ente pubblico economico (fino al 1999) ha comportato, infatti, una innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle rispetto Parte_1 agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario” (Corte Cost. 20 febbraio
2020, n. 26) e “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” (Corte Cost. 18 settembre 1995, n. 508).
Riguardo alla variazione della misura degli interessi, il codice postale, all'art. 173, come modificato dell'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv., con modif., in legge n. 588 del 1974 - successivamente abrogato ma la cui disciplina continua a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 9 del d.m. del Tesoro 19 dicembre
2000, per i rapporti in essere alla data di entrata in vigore del citato d.m. 19 dicembre 2000 - nel ribadire che i buoni fruttiferi postali delle serie già emesse al momento della sua entrata in vigore restano soggetti alla previgente disciplina, ha previsto un meccanismo di integrazione contrattuale, riferibile alla disposizione di cui all'art. 1339 c.c., con la sostituzione ad opera dei DM della misura degli interessi pattuiti dalle parti al momento della sottoscrizione, prevedendo che “Le variazioni del saggio d'interesse... hanno effetto per i buoni di nuova serie... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie”.
Sulla problematica relativa alla prevalenza o meno della disposizione contenuta nei Decreti Ministeriali, in caso di divergenza con il testo riportato sui Buoni, la giurisprudenza ha seguito orientamenti diversi.
Le Sezioni Unite della Corte di legittimità, con sentenza n. 13979/2007, riguardo a fattispecie di Buoni emessi successivamente al DM 13.6.1986, hanno assunto una decisione che è stata così massimata: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo
1973, n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti;
ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva
l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali - destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di sottoscrittori - che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono. (Principio espresso in sede di risoluzione di questione di massima di particolare importanza).”
Successivamente, con sentenza n. 3963/2019, le S.U. sono di nuovo intervenute sulla questione dello ius variandi in relazione ai Buoni emessi anteriormente al citato DM 13.6.1986, rilevando che la qualificazione di titoli di legittimazione “ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c..”.
In successive pronunce (Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio
2022, n. 4748, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n.
4763, Cass. 3 gennaio 2023, n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567) si è ritenuto che “l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto che, ai sensi dell'art. 1342, comma 1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili” . E' stata, al riguardo, sottolineata la diversità della fattispecie in cui si controverte “di una singola previsione (quella relativa ai tassi dell'ultimo decennio) ricavata da una tabella che è sostituita, sul titolo, da altra tabella”, rispetto alla fattispecie esaminata nella sentenza delle S.U. del 2007, in cui “si delineava un termine di scadenza del possibile rimborso anticipato dei buoni fruttiferi che era differente da quello indicato nei titoli. In particolare, in base a un decreto ministeriale entrato in vigore da prima dell'emissione dei titoli, il termine di scadenza dei buoni era di nove anni, e non di otto (come in precedenza previsto), ma i buoni erano mancanti di quanto contemplato dal decreto, il quale, in caso di utilizzazione di moduli già stampati per le emissioni precedenti (recanti la sigla
«AA»), ammetteva l'applicazione della nuova disciplina in presenza di una stampigliatura di una sigla diversa sui titoli («AB-AA»), i quali dovevano inoltre recare espressa menzione del differente termine di scadenza: di qui la lite vertente sul rendimento dei titoli, che era stato ragguagliato dalle parti ai diversi termini di scadenza [….]”.(v. fra le altre Cass. n. 25583/2023, Cass. n.
24715/2024).
La Corte di legittimità ha evidenziato, inoltre: “…è del tutto chiaro, nell'ottica della decisione delle Sezioni Unite del 2019, che l'art. 173 è appunto considerato quale norma cogente, operante secondo il congegno dell'art. 1339
c.c., espressamente richiamato, giacché, altrimenti, esso non potrebbe incidere sull'accordo negoziale cristallizzato nel buono postale, accordo che, è superfluo rammentare, ha altrimenti forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 c.c.
E che la norma abbia efficacia cogente diviene ben comprensibile, in considerazione delle osservazioni svolte in precedenza con riguardo alla complessiva disciplina dei buoni postali fruttiferi, quali strumenti, nella sostanza, del debito pubblico.” (Cass. n. 122/2023).
La giurisprudenza recente è ormai costante sul punto.
Con la sentenza n. 24715/2024 la S.C. ha, infine, sancito i seguenti principi di diritto:
“Poiché l'interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il 'senso letterale delle parole' alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l'indicazione, per i buoni postali della serie 'Q/P', di rendimenti relativi alla serie 'P' per l'ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisiva sul piano interpretativo, in presenza della stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella della serie
'P', in cui erano inseriti i detti rendimenti: tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l'assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione della volontà delle parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione dell'art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo”
Il primo motivo di appello va pertanto accolto.
II. Il secondo motivo di appello (Erroneità della sentenza di primo grado per violazione e falsa applicazione, in materia di affidamento, del D.P.R. n.
156/1973 art. 173, del D.M. 13.6.1986 nonché dei principi espressi dalla Corte di Cassazione Sez. I^ con le Ordinanze n. 4384 depositata il 10.2.2022 e
n.4748, 4763 e 4751 depositate il 14.2.2022 ed in parte Cassazione a SS.UU.
13979/2007) è assorbito dall'accoglimento del primo motivo di gravame.
L'APPELLANTE rileva che: a) non può sussistere affidamento su di un documento di legittimazione, cioè non dotato del requisito della letteralità ed in cui è ben impressa, sia sul fronte che sul retro, la serie di appartenenza;
b) il titolare del Buono non può essere stato così sprovveduto da acquistare il ed eseguire il pagamento senza informarsi di quanto rendeva, mentre Pt_3 ora ritiene che possa rendere per 20 anni secondo i tassi di interesse della serie “Q” impressi con un timbro sul retro del per gli ultimi 10 anni Pt_3 secondo i tassi di interesse della serie “P” non più in vigore, facendo affidamento sull'ultima mezza riga di quanto stampato sul retro del modulo cartaceo, ritenendo che il timbro applicato sul retro non abbia obliterato tutto Contr quanto sotto originariamente stampato;
c) i recano timbri in aggiornamento in tutto conformi alla normativa;
d) invocare la tutela dell'affidamento per il periodo dal 20° al 30° anno comporta che si debba ritenere inapplicabile il D.M. del 13.06.1986; e) il principio dell'apparenza del diritto e dell'affidamento non è invocabile nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità, mediante i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere;
f) Il saggio di interesse pubblicato sulla G.U e la tabella con i nuovi tassi d'interesse messa a disposizione presso gli Uffici Postali erano sufficienti a garantire la conoscenza, e comunque, la conoscibilità, delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente;
g) il timbro dunque si sostituisce a tutto quanto stampato sul retro del buono, essendo insensato ritenere che esso si sostituisca a tutta la scritta originariamente apposta fatta eccezione soltanto per una parte dell'ultima riga;
h) il titolare era perfettamente a conoscenza di aver sottoscritto della Pt_2 serie “Q” perché vedeva ben stampato sia sul fronte che sul retro del il Pt_3 timbro con la dicitura “serie Q/P”; i) la pubblicazione dei tassi di interesse in
G.U. del D.M. 13.06.1986 assolve pienamente alla funzione di trasparenza.
Parte APPELLATA ribadisce che non ha ottemperato alla Parte_1 decisione dell'1.3.2021 n. 5401 con cui l'arbitro ABF accoglieva la propria domanda e che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del Buono e dei risparmiatori prevale su quanto risulta dal titolo. Evidenzia di avere proposto in via subordinata la domanda di responsabilità contrattuale per risarcimento del danno, non esaminata dal Giudice di Primo grado, di cui chiede l'accoglimento, in ipotesi di riforma della statuizione impugnata.
La domanda proposta in subordine da parte appellata non è fondata. deduce che, nel caso di raccolta del risparmio attraverso CP_1 [...]
assume la funzione di intermediario finanziario ed è Parte_2 Parte_1 assoggettata alle disposizioni del TUB;
utilizzando un vecchio modello di Buono ante decreto ministeriale di modifica dei tassi, in palese violazione del principio di buona fede contrattuale, l'APPELLANTE lo avrebbe ingannato avendo egli sottoscritto il Buono confidando nel rendimento scritto a tergo, sicché
[...]
dovrà corrispondere il differenziale a titolo di propria e diretta Pt_1 responsabilità contrattuale;
inoltre manca il contratto quadro, imposto dal TUIF
a pena di nullità, rilevabile anche d'ufficio.
Il Collegio ritiene che la tesi che vorrebbe equiparare la negoziazione dei Buoni
Postali al sistema finanziario regolamentato dal TUB sia smentita dalle citate pronunce della Corte Costituzionale n. 508/1995 e n. 26/2020, in cui è stato evidenziato che “benché facciano parte delle forme ordinarie del risparmio postale, sono assimilabili ai titoli del debito pubblico” e la “innegabile eterogeneità dei buoni fruttiferi negoziati dalle Poste italiane rispetto agli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario”. La giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, inoltre, ha rilevato il valore cogente della norma e ribadito la qualificazione dei Buoni come titoli di legittimazione, evidenziando che tale qualificazione ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, trovando ingresso all'interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c. Tale ricostruzione è
“incompatibile con l'applicazione della disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo della sottoscrizione separata delle clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto” (Cass. S.U.
3963/2019).
La S.C. ha ancora evidenziato che “non è conforme ai richiamati principi una interpretazione del testo negoziale che, obliterando la manifestata volontà, desumibile dalle apposite stampigliature, di far rientrare il titolo nella serie
«Q/P» e di assegnare al medesimo, per i primi venti anni, i correlati rendimenti, pretenda di conferire una univoca e assorbente accezione di significato alla presenza, nel testo del buono, di una previsione (quanto alla misura degli interessi maturandi a partire dal ventunesimo anno) che è parte della tabella associata alla serie «P» [….] In altri termini, se è incontestabile che nel riquadro dei rendimenti risultanti dalla stampigliatura sovrapposta alla precedente tabella è assente alcuna specifica indicazione dei tassi relativi all'ultimo decennio, non per questo risulta giustificata un'operazione interpretativa che finisca per deformare il senso della volontà negoziale, isolando un dato che è integrato nella vecchia tabella (riferita a una serie di buoni cui si è deliberatamente escluso appartenga quello in contestazione) e che si pone in continuità coi rendimenti ivi indicati, non con quelli della serie
«Q/P»”.
Nella stessa pronuncia è stato, infine, evidenziato che “Per certo, l'elemento letterale deve sempre essere riguardato alla stregua degli ulteriori criteri ermeneutici, tra cui quello dell'interpretazione secondo buona fede ex art. 1366 c.c. (Cass. 17 novembre 2021, n. 34795; Cass. 14 settembre 2021, n.
24699). La regola di cui all'art. 1366 c.c., secondo cui il contratto deve essere interpretato secondo buona fede, impone tuttavia di analizzare le espressioni usate dalle parti contraenti stabilendo quale sia il significato obbiettivo sul quale le stesse, in relazione alle circostanze concrete, potevano e dovevano fare ragionevole affidamento (Cass. 20 luglio 2000, n. 9532), con la conseguenza che non possono perorarsi interpretazioni che pretendano di ricavare il detto affidamento da elementi letterali non significativi avendo riguardo al più ampio contesto del negozio. L'inaccettabilità di opzioni ermeneutiche fondate sulla esaltazione di elementi siffatti e la conseguente impossibilità di rinvenire, all'interno del documento di legittimazione, una disciplina specifica dei rendimenti relativi all'ultimo decennio (da associarsi al buono) schiude la strada a una integrazione del regolamento negoziale con la disciplina normativa”. (Cass. n. 24715/2024).
Si rileva, peraltro, che, in ogni caso, la domanda di risarcimento danni formulata in via subordinata da parte appellata non è stata supportata da alcun elemento probatorio atto a dimostrare che, se il titolare del avesse Pt_3 avuto contezza della nuova misura degli interessi, avrebbe riscosso le somme maturate e le avrebbe investite in modo più fruttuoso.
Le domande avanzate da nei confronti di sono CP_1 Parte_1 pertanto tutte infondate e quindi vanno rigettate.
Quanto alle spese di lite, si rileva che “in tema di impugnazioni, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite …” (Cass. Sez. 3 Sentenza n. 27606 del 29/10/2019).
Pertanto, in relazione all'esito complessivo del giudizio, che vede
[...]
parte vittoriosa, le spese dei due gradi del giudizio devono Parte_1 seguire la soccombenza di ed essere liquidate, come da CP_1 dispositivo, secondo il D.M. 147/2022, in relazione al valore dichiarato della controversia ed all'attività svolta, con applicazione dei valori minimi in quanto più prossimi al valore effettivo della controversia, esclusa la fase istruttoria per il presente grado di giudizio, in quanto non esistente, oltre spese forfettarie ed oneri di legge.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 CP_1
l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del Tribunale di Grosseto, pubblicata il
16.1.2023 n. r.g. 2201/2021, in riforma integrale del provvedimento impugnato, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta le domande avanzate da CP_1
[...]
- Condanna quest'ultimo alla rifusione in favore di Parte_1 delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida in complessivi € 4.524,00
(2.540,00 + 1.984,00), oltre rimborso spese generali 15%, cap e iva come per legge.
Firenze, camera di consiglio del 4.02.2025
Il C.A. relatore ed estensore
Dott. Giovanni Gerace
La Presidente
Dott. Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.