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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 21/05/2025, n. 269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 269 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 272/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 272/2025 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ti del
- ricorrente –
nei confronti di c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Borghetto Controparte_1 C.F._2 Lodigiano (LO), Via XXV Aprile n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Simon Grasso del Foro di Lodi.
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in data 05.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 15.02.2025 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Lodi di affidare in via esclusiva la figlia minore a sé; di prevedere che le visite paterne Persona_1 abbiano svolgimento secondo un calendario predisposto dai revia indagini delle capacità genitoriali del padre;
di onerare il sig. del pagamento di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto della CP_1 figlia.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha allegato quanto segue:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. iniziando una convivenza nel 2018; CP_1
- che dalla relazione è nata in data [...] l'unica figlia;
Persona_1
pagina 1 di 3 - che a gennaio 2025 a causa di condotte aggressive e violente assunte dal sig. ha interrotto la relazione, CP_1 trasferendosi a casa dei genitori;
- che ha sviluppato sentimenti di paura nei confronti del padre;
Persona_1
- di aver sporto denuncia in data 18.01.2025 perché intimorita dai comportamenti intimidatori e ingiuriosi tenuti dal sig. CP_1
- di lavorare come operaia percependo una retribuzione annua pari a € 21.681,42;
- che il sig. lavora come operaio percependo un reddito equivalente a quello della ricorrente. CP_1
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 19.03.2025 si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente in ordine alle condotte assunte e ai rapporti con la figlia e ha rappresentato come proprio la sig.ra tenga comportamenti inappropriati, utilizzando un linguaggio ostile e Pt_1 volgare nei suoi confronti alla presenza della figlia.
Il resistente ha quindi domandato l'affido condiviso della figlia , la regolamentazione del diritto di Persona_1 visita e si è reso disponibile a versare a titolo di contributo al ma retto per la figlia la somma mensile di € 250,00 oltre alle spese straordinarie, tenuto conto della propria condizione reddituale e patrimoniale.
1.3. All'udienza dell'08.04.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Il Tribunale, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis. 22, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
1.4. All'udienza del 09.05.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
2. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possono essere recepito in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In particolare, seppur in presenza una certa conflittualità tra le parti, come documentata dalla querela sporta dalla ricorrente e dagli audio depositati dal resistente, la situazione familiare non appare di gravità tale da consigliare un affido all'ente né sussistono i presupposti per affidare i minori in via esclusiva alla madre.
Infine, il contributo al mantenimento per la figlia minorenne appare congruo tenuto conto delle Persona_1 condizioni economiche delle parti nonché dell'età e delle esige
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) affida la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1 l'abitazione materna;
2) dispone che il padre possa vedere la figlia secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati e un giorno a infrasettimanale, compatibilmente con i turni lavorativi del padre;
- almeno 7 giorni consecutivi nei mesi estivi e 7 giorni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 24 dicembre e il 06 gennaio di ogni anno;
- festività civili e religiose oltre al compleanno alternati di anno in anno;
3) dispone che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma CP_1 mensile di € 300,00 iorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) prende atto che il sig. riconosce alla sig.ra l 100% dell'assegno; CP_1 Pt_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 19 maggio 2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale Civile di Lodi, riunito in Camera di Consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel. dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 272/2025 promossa da
(c.f. ) nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1 ti del
- ricorrente –
nei confronti di c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Borghetto Controparte_1 C.F._2 Lodigiano (LO), Via XXV Aprile n. 24, rappresentato e difeso dall'Avv. Simon Grasso del Foro di Lodi.
- resistente -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lodi a cui è stata data regolare comunicazione degli atti del procedimento.
Le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni in data 05.05.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.1. Con ricorso depositato in data 15.02.2025 ha convenuto in giudizio chiedendo Parte_1 Controparte_1 al Tribunale di Lodi di affidare in via esclusiva la figlia minore a sé; di prevedere che le visite paterne Persona_1 abbiano svolgimento secondo un calendario predisposto dai revia indagini delle capacità genitoriali del padre;
di onerare il sig. del pagamento di € 350,00 mensili a titolo di mantenimento indiretto della CP_1 figlia.
A sostegno delle proprie domande la ricorrente ha allegato quanto segue:
- di aver intrattenuto una relazione more uxorio con il sig. iniziando una convivenza nel 2018; CP_1
- che dalla relazione è nata in data [...] l'unica figlia;
Persona_1
pagina 1 di 3 - che a gennaio 2025 a causa di condotte aggressive e violente assunte dal sig. ha interrotto la relazione, CP_1 trasferendosi a casa dei genitori;
- che ha sviluppato sentimenti di paura nei confronti del padre;
Persona_1
- di aver sporto denuncia in data 18.01.2025 perché intimorita dai comportamenti intimidatori e ingiuriosi tenuti dal sig. CP_1
- di lavorare come operaia percependo una retribuzione annua pari a € 21.681,42;
- che il sig. lavora come operaio percependo un reddito equivalente a quello della ricorrente. CP_1
1.2. Con comparsa di risposta depositata il 19.03.2025 si è costituito in giudizio contestando la Controparte_1 ricostruzione fattuale proposta dalla ricorrente in ordine alle condotte assunte e ai rapporti con la figlia e ha rappresentato come proprio la sig.ra tenga comportamenti inappropriati, utilizzando un linguaggio ostile e Pt_1 volgare nei suoi confronti alla presenza della figlia.
Il resistente ha quindi domandato l'affido condiviso della figlia , la regolamentazione del diritto di Persona_1 visita e si è reso disponibile a versare a titolo di contributo al ma retto per la figlia la somma mensile di € 250,00 oltre alle spese straordinarie, tenuto conto della propria condizione reddituale e patrimoniale.
1.3. All'udienza dell'08.04.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo.
Il Tribunale, in via provvisoria ed urgente ex art. 473 bis. 22, ha provveduto in conformità all'accordo raggiunto dalle parti.
1.4. All'udienza del 09.05.2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti.
2. Il Tribunale ritiene che le condizioni concordate dalle parti possono essere recepito in quanto non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
In particolare, seppur in presenza una certa conflittualità tra le parti, come documentata dalla querela sporta dalla ricorrente e dagli audio depositati dal resistente, la situazione familiare non appare di gravità tale da consigliare un affido all'ente né sussistono i presupposti per affidare i minori in via esclusiva alla madre.
Infine, il contributo al mantenimento per la figlia minorenne appare congruo tenuto conto delle Persona_1 condizioni economiche delle parti nonché dell'età e delle esige
3. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, definitivamente decidendo e recependo le conclusioni congiunte delle parti, così provvede:
1) affida la figlia in via condivisa ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso Persona_1 l'abitazione materna;
2) dispone che il padre possa vedere la figlia secondo il seguente calendario:
- a weekend alternati e un giorno a infrasettimanale, compatibilmente con i turni lavorativi del padre;
- almeno 7 giorni consecutivi nei mesi estivi e 7 giorni, anche non consecutivi, nel periodo tra il 24 dicembre e il 06 gennaio di ogni anno;
- festività civili e religiose oltre al compleanno alternati di anno in anno;
3) dispone che il sig. corrisponda a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore la somma CP_1 mensile di € 300,00 iorno 20 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo della Corte di Appello di Milano;
4) prende atto che il sig. riconosce alla sig.ra l 100% dell'assegno; CP_1 Pt_1
5) compensa tra le parti le spese di lite.
pagina 2 di 3 Così deciso in Lodi nella Camera di consiglio del 19 maggio 2025
La Giudice rel. La Presidente
dott.ssa Grazia C. Roca dott.ssa Ada Cappello
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