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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/04/2025, n. 640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 640 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1819/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1819/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
(violazione del codice della strada)
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Rosario
Giommarresi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
25.07.1968, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv.
Jessica Di Martino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
23.04.2025
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2021, il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 57/2021 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata e pubblicata in data 25.04.2021, relativa al procedimento n. 1800/2020 R.G., a mezzo della quale veniva accolta l'opposizione, proposta mediante ricorso ex art. 22 L. 689/1981 da , avverso il Controparte_1 verbale di accertamento di violazione al codice della strada, elevato a suo carico dalla Polizia
Municipale di in data 25.08.2020, n. X0003470/20/V/0 per la violazione dell'art. 142 Cds, Pt_1
comma VIII, annullato mediante la sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Ragusa, con la sentenza oggi appellata, accoglieva il ricorso e annullava il verbale di accertamento opposto, per i seguenti motivi: le risultanze dell'autovelox per cui è causa non possono considerarsi attendibili, cosicché non si ha alcuna garanzia che la velocità rilevata dallo strumento utilizzato e segnalata nel verbale impugnato corrisponde a quella effettivamente tenuta dal veicolo di proprietà del ricorrente.
L'appellante eccepiva l'erroneità della gravata sentenza per i seguenti motivi:
A) Error in iudicando;
B) Erronea e falsa applicazione del D.M. 282/2017 e dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di taratura e verifica di funzionalità delle apparecchiature di misurazione della velocità; verifica taratura successiva a quella iniziale.
Asseriva l'Ente appellante che il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n.
X0003470/20/V/0 veniva elevato dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 142 Pt_1
Cds comma VIII, in quanto circolava alla velocità di 71 km/h su un tratto di strada CP_1
sottoposto al limite di velocità di 50 km/h. Tale accertamento veniva rilevato mediante autovelox
Mod. 106 n. 949124 a postazione mobile e bidirezionale, sottoposto a taratura con certificato LAT
del 18.03.2020, omologato MIT n. 3758 del 06.08.2014 e soggetto a CodiceFiscale_2
verifica di funzionalità iniziale e periodica.
Si opponeva l'appellato al verbale n. X0003470/20/V/0 contestando l'omessa taratura e omessa verifica di funzionalità, l'omessa segnalazione, la mancata contestazione immediata e l'utilizzo dell'inclinometro; il Giudice di Pace di Ragusa accogliendo il primo motivo di opposizione, annullava il verbale.
Affermava di contro l'Ente appellante che le multe rilevate con l'utilizzo di autovelox risultavano valide solamente a condizione che l'apparecchio fosse stato soggetto ad omologazione e taratura, sul punto contestava l'errore del Giudice di prime cure nella valutazione dell'iter cronologico, sulla base del quale, riteneva il certificato di taratura del 18.03.2020, emesso dalla T.E.S.I. S.r.l., come iniziale giacché la Dichiarazione di Conformità riportava la data successiva del 23.04.2020.
Precisava quindi l'Ente che la sentenza di primo grado risultava errata in quanto lo strumento di rilevazione della velocità era stato soggetto a omologazione e taratura, in conformità alle disposizioni del D.M. 282/2017 e la Dichiarazione di Conformità del 23.04.2020 non era stata rilasciata a seguito delle verifiche di taratura iniziali, bensì a seguito delle verifiche di taratura successive a quella iniziale, la data successiva derivava dal fatto che solo uno strumento la cui taratura rientrava nelle soglie stabilite dal Capo 3 del D.M. 282/2017 poteva essere dichiarato conforme. Specificava inoltre che ciò era riscontrabile dal certificato di taratura LAT 101
D331_2020_ACCR_VX che qualificava la taratura quale “successiva a quella iniziale”, di conseguenza, sosteneva l'appellante che lo strumento di misurazione “Autovelox Mod. 106 n.
949124” poteva considerarsi attendibile.
Sulla presunta omessa segnalazione della postazione di controllo l'Ente appellante sosteneva che, il verbale in cui gli agenti davano atto della presenza di un'adeguata presegnalazione della postazione di controllo doveva ritenersi munito di fede privilegiata e che gravava sull'opponente l'onere di provare l'inidoneità della segnaletica di avviso.
Asseriva ulteriormente l'appellante, sulla mancata contestazione immediata del verbale, che l'autovelox utilizzato permetteva di rilevare la velocità solo contestualmente al passaggio dell'autovettura, di conseguenza, anche la determinazione dell'illecito era avvenuta in un momento successivo al passaggio del veicolo oltre il posto di accertamento, rendendo impossibile la contestazione immediata.
Infine, sull'utilizzo dell'inclinometro parte appellante affermava che lo strumento utilizzato per la rilevazione, essendo uno strumento di ultima generazione, non richiedeva l'utilizzo dell'inclinometro, inoltre, al momento dell'accertamento era posto in una strada non in pendenza.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure annullava erroneamente il verbale di contestazione n. X0003470/20/V/0
e per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da , con vittoria di spese e compensi per CP_1
entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 30.12.2021, si costituiva in giudizio insistendo Controparte_1 sull'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
L'appellato, in relazione al motivo di appello dell'error in iudicando, eccepiva la correttezza della decisione del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto la non conformità delle operazioni di verifica di funzionalità dello strumento rispetto a quanto stabilito dal Capo 3, art.
3.2 e art.
3.5 dell'allegato al D.M. n. 282/2017, precisando che le violazioni attenevano sia alla fase di verifica iniziale che alla fase di verifica successiva a quella iniziale.
Asseriva parte appellata che in data 18.07.2018 veniva avanzata solamente la richiesta di taratura mentre la Dichiarazione di Conformità al campione omologato era datata al 23.04.2020, sulla base di ciò, essendo l'omologazione dell'autovelox una pratica svolta una volta soltanto, prima dell'utilizzo dello strumento, risultava possibile qualificare come iniziale la taratura del 18.03.2020, in considerazione di ciò, l'appellato deduceva una violazione dei parametri prescritti ai fini delle rilevazioni dal D.M. 282/2017. Sosteneva ulteriormente che tale violazione si verificava CP_1 anche nel caso in cui la taratura si considerava quale successiva a quella iniziale.
In conseguenza di ciò deduceva che non poteva affermarsi con certezza che l'apparecchio CP_1
fosse stato correttamente tarato e che la velocità accertata dal verbale corrispondesse a quella effettivamente tenuta dal veicolo.
Riguardo la mancata contestazione immediata, l'appellato lamentava che, nel caso di specie, questa poteva operare in quanto il veicolo non procedeva ad una velocità elevata e il tratto viario si trovava nel centro urbano, specificando, infatti, che la contestazione differita poteva avvenire solo in presenza di alta velocità, con conseguente difficoltà nel fermare il veicolo e solo nelle strabe extraurbane.
Eccepiva poi parte appellata l'omessa segnalazione, in quanto l'autovelox utilizzato per l'accertamento non era stato presegnalato nelle modalità richieste dalla normativa in materia.
Infine, contestava l'appellato il mancato utilizzo dell'inclinometro, affermando che dal verbale non si evinceva come gli agenti avevano preventivamente accertato le condizioni planimetriche della superficie stradale.
Per tutti i superiori motivi, chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Considerato.
L'appello, sebbene per quanto si passa ad esporre, non sembra possa essere accolto, in particolare, non rinvenendosi erronea e falsa applicazione del D.M. 282/2017 e dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di taratura e verifica di funzionalità delle apparecchiature di misurazione della velocità.
L'impugnata sentenza il primo Giudice accoglieva il primo motivo di opposizione sull'omessa taratura e omessa verifica di funzionalità dello strumento utilizzato, ritenendo che “lo strumento è stato tarato dalla T.E.S.I. S.r.l. in data 18.03.2020, e quindi in data antecedente alla Dichiarazione di Conformità della ditta costruttrice, può pacificamente affermarsi che la taratura eseguita dal laboratorio accreditato è da considerarsi come iniziale, conseguendone che, in applicazione dell'art. 3.2, Capo 3, citato decreto, il numero totale dei rilevamenti doveva essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200”, senza poi entrare nel merito degli altri motivi riproposti in questa fase da parte appellata, che si è costituita nel rispetto dei termini, insistendo sugli stessi.
Al riguardo è vero che dal Certificato di taratura LAT 101 D331_2020ACCR_VX emesso il
18.03.2020, prodotto in atti, la tipologia di taratura effettuata viene qualificata come successiva, invero risulta puntualmente specificato “Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale”.
Epperò, a stretto rigore, il certificato attesta per l'appunto che il “tipo di verifica di taratura”, effettuata, è stata del tipo “successiva a quella iniziale”, ma nel contempo non può dirsi che, con pari forza, possa anche attestare che l'apparecchio in esame sia già stato sottoposto in precedenza ad una taratura iniziale.
Ciò detto, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.” (Cass. Ord. n. 8694/2022).
Quindi, la giurisprudenza di legittimità pone a carico dell'Amministrazione l'onere probatorio sull'iniziale omologazione e sulla periodica taratura dello strumento.
Può dirsi allora che, soprattutto, come nel caso di specie, in cui -per come vedremo- l'iniziale omologazione, è intervenuta successivamente alla taratura prodotta in giudizio, e qualificata come
“successiva a quella iniziale”, a fronte della puntuale contestazione da parte dell'opponente, ben può ritenersi che l'Amministrazione che di certo deve conservare certificazione delle periodiche tarature (annuali), avrebbe dovuto e ben potuto provare l'esistenza di tarature periodiche effettuate in precedenza.
Invece, il Comune di ha prodotto solamente il Certificato di taratura LAT 101 Pt_1
D331_2020ACCR_VX emesso il 18.03.2020.
Inoltre, l'allegata “Dichiarazione di Conformità” al campione omologato, è datata 23.04.2020, cioè successiva alla taratura del 18.03.2020, e in difetto di qualsiasi allegazione sul punto, e, posto, peraltro, che, del resto, l'omologazione dell'apparecchio di misurazione, viene fatta una sola volta, evidentemente, non può che trattarsi dell'omologazione iniziale.
Quindi il punto non è necessariamente, per come ritenuto dal primo Giudice, che “lo strumento è stato tarato dalla T.E.S.I. S.r.l. in data 18.03.2020, e quindi in data antecedente alla Dichiarazione di Conformità della ditta costruttrice, [quindi]può pacificamente affermarsi che la taratura eseguita dal laboratorio accreditato è da considerarsi come iniziale”, ma che, purtuttavia, a fronte dell'onere di cui si è detto gravante sull'Amministrazione, se approvazione taratura e omologazione dell'apparecchio di misurazione sono richiesti per la validità delle misurazioni, se, in particolare, non solo la taratura deve essere periodica, ma diverse sono le rilevazioni che occorre effettuare, laddove si tratti della prima o di tarature successive, poste le contestazione da parte dell'opponente, vieppiù se l'omologazione dell'apparecchio di misurazione è solo di qualche mese successiva alle verifiche di cui al certificato di taratura (tutte richieste per la validità delle misurazioni), deve ritenersi che l'Amministrazione abbia, innanzitutto, mancato all'onere di dare prova che il misuratore, fosse già stato sottoposto ad un verifica iniziale.
Ne consegue che manca la prova della correttezza dei rilievi effettuati in sede di taratura, posto che in base al D.M. 282/2017, è previsto al punto 3.2 del Capo 3 che “Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su strada non aperta al pubblico passaggio;
le velocità del veicolo in transito (oggetto di misura da parte del prototipo) devono essere distribuite uniformemente fra i 30 km/h e i 230 km/ora, con incrementi tra un valore
e l'altro preferibilmente non superiori a 20 km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 e un massimo di 200, mentre dal Certificato di taratura LAT 101
D331_2020ACCR_VX si ricava che un numero di rilevazioni effettuate pari a 55 di cui, 30 per il campo di velocità fino a 100 km/h e 25 per il campo di velocità oltre 100 km/h, il numero di 55, rilevamenti eseguiti risulterebbero perciò essere inferiore al numero previsto dalla normativa in materia, in forza della quale, tale numero avrebbe dovuto essere compreso tra un minimo di 100 e un massimo di 200.
Ne consegue ancora, che non può dirsi provato in giudizio che l'autovelox Mod. 106 n. 949124 a postazione mobile e bidirezionale non sia stato correttamente tarato, e, quindi, valutarsi attendibili le rilevazioni di velocità eseguite dallo stesso.
Rigettato per le ragioni espresse l'appello avanzato dal , non occorre procedere Parte_1
alla disamina degli altri motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado e riproposti con la comparsa di costituzione da parte dell'appellato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1819/2021 R.G., così statuisce: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 57/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 1800/2020 R.G., depositata e pubblicata in data 25.03.2021; condanna l'appellante a rifondere le spese di lite sostenute nei due gradi di Parte_1
giudizio da e che si liquidano in euro 43.00 per spese vive ed euro 173,00, per Controparte_1
onorario, per la fase dinnanzi al GDP e in euro 400,00 per compensi professionali del presente grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e da distrarsi in favore dell'avv. Jessica Di
Martino, procuratore antistatario. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa in data 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAGUSA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa – Sezione Civile – nella persona del Dott. Massimo Pulvirenti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1819/2021 R.G. del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, avente ad oggetto: opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 e ss., L. 689/1981
(violazione del codice della strada)
PROMOSSA DA
, Cod. Fisc. , in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv. Rosario
Giommarresi, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLANTE
CONTRO
, Cod. Fisc. nato a [...] il Controparte_1 C.F._1
25.07.1968, elettivamente domiciliato, ai fini del presente procedimento, presso lo studio dell'Avv.
Jessica Di Martino, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Posta in decisione sulle conclusioni per come precisate in atti, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
(siccome modificato dall'art. 7, comma 3, del d.lgs. n. 164/2024), in esito all'udienza del
23.04.2025
Ritenuto.
Con atto di citazione notificato in data 22.09.2021, il proponeva appello Parte_1
avverso la sentenza n. 57/2021 emessa dal Giudice di Pace di Ragusa, depositata e pubblicata in data 25.04.2021, relativa al procedimento n. 1800/2020 R.G., a mezzo della quale veniva accolta l'opposizione, proposta mediante ricorso ex art. 22 L. 689/1981 da , avverso il Controparte_1 verbale di accertamento di violazione al codice della strada, elevato a suo carico dalla Polizia
Municipale di in data 25.08.2020, n. X0003470/20/V/0 per la violazione dell'art. 142 Cds, Pt_1
comma VIII, annullato mediante la sentenza di primo grado.
All'esito del giudizio di opposizione, il Giudice di Pace di Ragusa, con la sentenza oggi appellata, accoglieva il ricorso e annullava il verbale di accertamento opposto, per i seguenti motivi: le risultanze dell'autovelox per cui è causa non possono considerarsi attendibili, cosicché non si ha alcuna garanzia che la velocità rilevata dallo strumento utilizzato e segnalata nel verbale impugnato corrisponde a quella effettivamente tenuta dal veicolo di proprietà del ricorrente.
L'appellante eccepiva l'erroneità della gravata sentenza per i seguenti motivi:
A) Error in iudicando;
B) Erronea e falsa applicazione del D.M. 282/2017 e dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di taratura e verifica di funzionalità delle apparecchiature di misurazione della velocità; verifica taratura successiva a quella iniziale.
Asseriva l'Ente appellante che il verbale di accertamento di violazione al codice della strada n.
X0003470/20/V/0 veniva elevato dalla Polizia Municipale di per la violazione dell'art. 142 Pt_1
Cds comma VIII, in quanto circolava alla velocità di 71 km/h su un tratto di strada CP_1
sottoposto al limite di velocità di 50 km/h. Tale accertamento veniva rilevato mediante autovelox
Mod. 106 n. 949124 a postazione mobile e bidirezionale, sottoposto a taratura con certificato LAT
del 18.03.2020, omologato MIT n. 3758 del 06.08.2014 e soggetto a CodiceFiscale_2
verifica di funzionalità iniziale e periodica.
Si opponeva l'appellato al verbale n. X0003470/20/V/0 contestando l'omessa taratura e omessa verifica di funzionalità, l'omessa segnalazione, la mancata contestazione immediata e l'utilizzo dell'inclinometro; il Giudice di Pace di Ragusa accogliendo il primo motivo di opposizione, annullava il verbale.
Affermava di contro l'Ente appellante che le multe rilevate con l'utilizzo di autovelox risultavano valide solamente a condizione che l'apparecchio fosse stato soggetto ad omologazione e taratura, sul punto contestava l'errore del Giudice di prime cure nella valutazione dell'iter cronologico, sulla base del quale, riteneva il certificato di taratura del 18.03.2020, emesso dalla T.E.S.I. S.r.l., come iniziale giacché la Dichiarazione di Conformità riportava la data successiva del 23.04.2020.
Precisava quindi l'Ente che la sentenza di primo grado risultava errata in quanto lo strumento di rilevazione della velocità era stato soggetto a omologazione e taratura, in conformità alle disposizioni del D.M. 282/2017 e la Dichiarazione di Conformità del 23.04.2020 non era stata rilasciata a seguito delle verifiche di taratura iniziali, bensì a seguito delle verifiche di taratura successive a quella iniziale, la data successiva derivava dal fatto che solo uno strumento la cui taratura rientrava nelle soglie stabilite dal Capo 3 del D.M. 282/2017 poteva essere dichiarato conforme. Specificava inoltre che ciò era riscontrabile dal certificato di taratura LAT 101
D331_2020_ACCR_VX che qualificava la taratura quale “successiva a quella iniziale”, di conseguenza, sosteneva l'appellante che lo strumento di misurazione “Autovelox Mod. 106 n.
949124” poteva considerarsi attendibile.
Sulla presunta omessa segnalazione della postazione di controllo l'Ente appellante sosteneva che, il verbale in cui gli agenti davano atto della presenza di un'adeguata presegnalazione della postazione di controllo doveva ritenersi munito di fede privilegiata e che gravava sull'opponente l'onere di provare l'inidoneità della segnaletica di avviso.
Asseriva ulteriormente l'appellante, sulla mancata contestazione immediata del verbale, che l'autovelox utilizzato permetteva di rilevare la velocità solo contestualmente al passaggio dell'autovettura, di conseguenza, anche la determinazione dell'illecito era avvenuta in un momento successivo al passaggio del veicolo oltre il posto di accertamento, rendendo impossibile la contestazione immediata.
Infine, sull'utilizzo dell'inclinometro parte appellante affermava che lo strumento utilizzato per la rilevazione, essendo uno strumento di ultima generazione, non richiedeva l'utilizzo dell'inclinometro, inoltre, al momento dell'accertamento era posto in una strada non in pendenza.
Alla luce dei superiori motivi, l'appellante chiedeva, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure annullava erroneamente il verbale di contestazione n. X0003470/20/V/0
e per l'effetto, rigettare tutte le domande formulate da , con vittoria di spese e compensi per CP_1
entrambi i gradi di giudizio.
Con comparsa di costituzione del 30.12.2021, si costituiva in giudizio insistendo Controparte_1 sull'infondatezza dell'appello in fatto e in diritto.
L'appellato, in relazione al motivo di appello dell'error in iudicando, eccepiva la correttezza della decisione del Giudice di prime cure nell'aver ritenuto la non conformità delle operazioni di verifica di funzionalità dello strumento rispetto a quanto stabilito dal Capo 3, art.
3.2 e art.
3.5 dell'allegato al D.M. n. 282/2017, precisando che le violazioni attenevano sia alla fase di verifica iniziale che alla fase di verifica successiva a quella iniziale.
Asseriva parte appellata che in data 18.07.2018 veniva avanzata solamente la richiesta di taratura mentre la Dichiarazione di Conformità al campione omologato era datata al 23.04.2020, sulla base di ciò, essendo l'omologazione dell'autovelox una pratica svolta una volta soltanto, prima dell'utilizzo dello strumento, risultava possibile qualificare come iniziale la taratura del 18.03.2020, in considerazione di ciò, l'appellato deduceva una violazione dei parametri prescritti ai fini delle rilevazioni dal D.M. 282/2017. Sosteneva ulteriormente che tale violazione si verificava CP_1 anche nel caso in cui la taratura si considerava quale successiva a quella iniziale.
In conseguenza di ciò deduceva che non poteva affermarsi con certezza che l'apparecchio CP_1
fosse stato correttamente tarato e che la velocità accertata dal verbale corrispondesse a quella effettivamente tenuta dal veicolo.
Riguardo la mancata contestazione immediata, l'appellato lamentava che, nel caso di specie, questa poteva operare in quanto il veicolo non procedeva ad una velocità elevata e il tratto viario si trovava nel centro urbano, specificando, infatti, che la contestazione differita poteva avvenire solo in presenza di alta velocità, con conseguente difficoltà nel fermare il veicolo e solo nelle strabe extraurbane.
Eccepiva poi parte appellata l'omessa segnalazione, in quanto l'autovelox utilizzato per l'accertamento non era stato presegnalato nelle modalità richieste dalla normativa in materia.
Infine, contestava l'appellato il mancato utilizzo dell'inclinometro, affermando che dal verbale non si evinceva come gli agenti avevano preventivamente accertato le condizioni planimetriche della superficie stradale.
Per tutti i superiori motivi, chiedeva il rigetto dell'appello proposto e la conferma Controparte_1
della sentenza di primo grado, con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
Considerato.
L'appello, sebbene per quanto si passa ad esporre, non sembra possa essere accolto, in particolare, non rinvenendosi erronea e falsa applicazione del D.M. 282/2017 e dei principi normativi e giurisprudenziali in materia di taratura e verifica di funzionalità delle apparecchiature di misurazione della velocità.
L'impugnata sentenza il primo Giudice accoglieva il primo motivo di opposizione sull'omessa taratura e omessa verifica di funzionalità dello strumento utilizzato, ritenendo che “lo strumento è stato tarato dalla T.E.S.I. S.r.l. in data 18.03.2020, e quindi in data antecedente alla Dichiarazione di Conformità della ditta costruttrice, può pacificamente affermarsi che la taratura eseguita dal laboratorio accreditato è da considerarsi come iniziale, conseguendone che, in applicazione dell'art. 3.2, Capo 3, citato decreto, il numero totale dei rilevamenti doveva essere compreso fra un minimo di 100 ed un massimo di 200”, senza poi entrare nel merito degli altri motivi riproposti in questa fase da parte appellata, che si è costituita nel rispetto dei termini, insistendo sugli stessi.
Al riguardo è vero che dal Certificato di taratura LAT 101 D331_2020ACCR_VX emesso il
18.03.2020, prodotto in atti, la tipologia di taratura effettuata viene qualificata come successiva, invero risulta puntualmente specificato “Tipo di verifica di taratura: successiva a quella iniziale”.
Epperò, a stretto rigore, il certificato attesta per l'appunto che il “tipo di verifica di taratura”, effettuata, è stata del tipo “successiva a quella iniziale”, ma nel contempo non può dirsi che, con pari forza, possa anche attestare che l'apparecchio in esame sia già stato sottoposto in precedenza ad una taratura iniziale.
Ciò detto, in linea generale, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi;
in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento.” (Cass. Ord. n. 8694/2022).
Quindi, la giurisprudenza di legittimità pone a carico dell'Amministrazione l'onere probatorio sull'iniziale omologazione e sulla periodica taratura dello strumento.
Può dirsi allora che, soprattutto, come nel caso di specie, in cui -per come vedremo- l'iniziale omologazione, è intervenuta successivamente alla taratura prodotta in giudizio, e qualificata come
“successiva a quella iniziale”, a fronte della puntuale contestazione da parte dell'opponente, ben può ritenersi che l'Amministrazione che di certo deve conservare certificazione delle periodiche tarature (annuali), avrebbe dovuto e ben potuto provare l'esistenza di tarature periodiche effettuate in precedenza.
Invece, il Comune di ha prodotto solamente il Certificato di taratura LAT 101 Pt_1
D331_2020ACCR_VX emesso il 18.03.2020.
Inoltre, l'allegata “Dichiarazione di Conformità” al campione omologato, è datata 23.04.2020, cioè successiva alla taratura del 18.03.2020, e in difetto di qualsiasi allegazione sul punto, e, posto, peraltro, che, del resto, l'omologazione dell'apparecchio di misurazione, viene fatta una sola volta, evidentemente, non può che trattarsi dell'omologazione iniziale.
Quindi il punto non è necessariamente, per come ritenuto dal primo Giudice, che “lo strumento è stato tarato dalla T.E.S.I. S.r.l. in data 18.03.2020, e quindi in data antecedente alla Dichiarazione di Conformità della ditta costruttrice, [quindi]può pacificamente affermarsi che la taratura eseguita dal laboratorio accreditato è da considerarsi come iniziale”, ma che, purtuttavia, a fronte dell'onere di cui si è detto gravante sull'Amministrazione, se approvazione taratura e omologazione dell'apparecchio di misurazione sono richiesti per la validità delle misurazioni, se, in particolare, non solo la taratura deve essere periodica, ma diverse sono le rilevazioni che occorre effettuare, laddove si tratti della prima o di tarature successive, poste le contestazione da parte dell'opponente, vieppiù se l'omologazione dell'apparecchio di misurazione è solo di qualche mese successiva alle verifiche di cui al certificato di taratura (tutte richieste per la validità delle misurazioni), deve ritenersi che l'Amministrazione abbia, innanzitutto, mancato all'onere di dare prova che il misuratore, fosse già stato sottoposto ad un verifica iniziale.
Ne consegue che manca la prova della correttezza dei rilievi effettuati in sede di taratura, posto che in base al D.M. 282/2017, è previsto al punto 3.2 del Capo 3 che “Le verifiche di taratura in fase di approvazione del prototipo e quelle iniziali devono essere effettuate su pista o su strada non aperta al pubblico passaggio;
le velocità del veicolo in transito (oggetto di misura da parte del prototipo) devono essere distribuite uniformemente fra i 30 km/h e i 230 km/ora, con incrementi tra un valore
e l'altro preferibilmente non superiori a 20 km/h; il numero totale dei rilevamenti deve essere compreso fra un minimo di 100 e un massimo di 200, mentre dal Certificato di taratura LAT 101
D331_2020ACCR_VX si ricava che un numero di rilevazioni effettuate pari a 55 di cui, 30 per il campo di velocità fino a 100 km/h e 25 per il campo di velocità oltre 100 km/h, il numero di 55, rilevamenti eseguiti risulterebbero perciò essere inferiore al numero previsto dalla normativa in materia, in forza della quale, tale numero avrebbe dovuto essere compreso tra un minimo di 100 e un massimo di 200.
Ne consegue ancora, che non può dirsi provato in giudizio che l'autovelox Mod. 106 n. 949124 a postazione mobile e bidirezionale non sia stato correttamente tarato, e, quindi, valutarsi attendibili le rilevazioni di velocità eseguite dallo stesso.
Rigettato per le ragioni espresse l'appello avanzato dal , non occorre procedere Parte_1
alla disamina degli altri motivi di opposizione rimasti assorbiti in primo grado e riproposti con la comparsa di costituzione da parte dell'appellato.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
Il Giudice dell'appello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1819/2021 R.G., così statuisce: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado n. 57/2021, emessa dal
Giudice di Pace di Ragusa nell'ambito del procedimento n. 1800/2020 R.G., depositata e pubblicata in data 25.03.2021; condanna l'appellante a rifondere le spese di lite sostenute nei due gradi di Parte_1
giudizio da e che si liquidano in euro 43.00 per spese vive ed euro 173,00, per Controparte_1
onorario, per la fase dinnanzi al GDP e in euro 400,00 per compensi professionali del presente grado, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, e da distrarsi in favore dell'avv. Jessica Di
Martino, procuratore antistatario. Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 del testo unico di cui al D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Ragusa in data 24.04.2025
Il Giudice
Dott. Massimo Pulvirenti