Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/02/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott. Piero Francesco De Pietro Presidente dott. Stefania Basso Consigliere rel. dott. Anna Rita Motti Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
21/02/2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2853 del Ruolo Generale del lavoro dell'anno 2023
TRA in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Liegi 1 presso l'Avv. Marcello Padovani che la rappresenta e difende
Appellante
E in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Luca
Giordano 142 presso l'avv. Paola Janes Carratù, che la rappresenta e difende
Appellata
NONCHÈ in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_2 domiciliato in Napoli via Alcide De Gasperi n.4, presso l' Controparte_3
presso l'avv. Gianfranco Pepe che lo rappresenta e difende
[...]
Appellato
Con ricorso depositato presso questa Corte in data 22.11.2023, la
[...]
ha proposto appello avverso la sentenza del giudice del lavoro di Parte_1
Napoli n. 6708/23 pubblicata in data 13.11.2023 con la quale il Tribunale, pur accogliendo integralmente la domanda della ricorrente, aveva compensato le spese di lite.
L'appellante ha sostenuto l'erroneità della decisione nella parte relativa alla compensazione delle spese di giudizio.
Instauratosi il contraddittorio, si sono costituiti gli appellati che hanno concluso per il rigetto del gravame.
All'esito dell'udienza odierna, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Preliminarmente rileva il Collegio che oggetto del presente gravame è solo la valutazione della correttezza o meno della statuizione relativa alla compensazione delle spese di primo grado che il Tribunale ha così motivato: “La complessità delle questioni esaminate, con la sussistenza di un perdurante contrasto interpretativo circa la questione dell'interesse ad agire per l'azione di mero accertamento spiegata dopo la notifica di cartelle\avvisi, giustifica la compensazione integrale delle spese di lite”.
Ed infatti, parte appellante censura la sentenza impugnata rilevando che, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., i convenuti – totalmente soccombenti – dovevano essere condannati al pagamento integrale delle spese di lite, non essendo giustificata la compensazione.
La censura è fondata.
A parere della Corte, la compensazione delle spese di primo grado non può trovare alcuna giustificazione nel caso in esame.
In particolare, richiamando il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c., nonché la giurisprudenza della Suprema Corte in materia, va rimarcato che la compensazione delle spese è consentita solo nelle ipotesi di “gravi ed eccezionali ragioni”.
Sul punto va innanzitutto rilevato che l'art. 92 comma 2 c.p.c. è stato dichiarato incostituzionale. La Suprema Corte ha allora statuito che “Poiché gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità retroagiscono alla data di introduzione nell'ordinamento del testo di legge dichiarato costituzionalmente illegittimo, nel caso in cui con un ricorso per cassazione sia denunciata - ai sensi dell'art. 360
c.p.c., comma 1, n. 4, - la violazione dell'art. 92 c.p.c., comma 2, (nel testo modificato dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 10 novembre 2014, n. 162), che la Corte costituzionale, con sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, la valutazione della fondatezza o meno del ricorso deve farsi con riferimento alla situazione normativa determinata dalla pronuncia di incostituzionalità, essendo irrilevante che la decisione impugnata o addirittura la stessa proposizione del ricorso siano anteriori alla pronuncia del Giudice delle leggi” (Cass. n. 4360/2019).
Inoltre, la Suprema Corte ha anche statuito che “in tema di spese processuali,
l'art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 263 del 2005 e poi modificata dalla L. n. 69 del 2009, ratione temporis applicabile in quanto il ricorso introduttivo di primo grado è stato proposto successivamente) ne legittima la compensazione, ove non sussista reciproca soccombenza, solo in presenza di
"gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione"; siffatta disposizione, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce "una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche"
(Cass. n. 2883/2014). Questa Corte ha ancora aggiunto che nel caso in cui il decidente abbia comunque esplicitato in motivazione la ragioni della propria statuizione, sussiste il vizio di violazione di legge nell'ipotesi in cui le ragioni addotte si appalesino illogiche o erronee (Cass. n. 12893/2011)” (così in motivazione Cass. n. 19907/2019).
Posizione ulteriormente ribadita e chiarita con la decisione n. 27812/2022: “in assenza di soccombenza reciproca, di contrasti o di mutamenti di giurisprudenza, di novità delle questioni e di gravi ed eccezionali ragioni, il giudice non può compensare le spese di lite;
se lo fa viola il disposto di detta norma”.
Ciò significa che al giudice, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, è consentito provvedere alla compensazione, parziale o integrale, delle spese di giudizio anche al di fuori delle ipotesi originariamente previste come tassative.
Occorre, allora, verificare se possa ritenersi giustificata la compensazione delle spese di lite sulla base della motivazione addotta dal giudice di primo grado.
Orbene, al riguardo, va rilevato che nel caso di specie non sussistono effettivi contrasti od oscillazioni giurisprudenziali.
Come rimarcato, infatti, da parte appellante, sull'interesse ad agire a fronte di una opposizione a intimazione di pagamento la giurisprudenza della Suprema Corte risulta essere ormai uniforme e pacifica. Si vedano le pronunce richiamate dall'appellante (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 03/03/2021, n. 5739; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza, 02/09/2020, n. 18256; Cass. civ., Sez. VI - 5,
Ordinanza, 03/05/2019, n. 11760; Cass. civ., Sez. VI - Lavoro, Ordinanza,
07/06/2018, n. 14755) ma anche Cass., sez. 6 n. 24506 del 2016; Cass. n. 29294 del 2019; n. 22292 del 2019; n. 28583 del 2018; n. 594 del 2016.
In sostanza, almeno a partire dall'anno 2016 la giurisprudenza della Suprema
Corte è ormai costante.
Di qui l'erroneità della decisione nella parte relativa al regime delle spese processuali.
Dunque, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, gli appellati devono essere condannati al pagamento integrale delle spese del primo grado di giudizio quantificate in € 2.700,00.
Le spese di lite di questo grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, anch'esse nei valori minimi considerata la non particolare complessità della controversia.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata che per la restante parte conferma, condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese del primo grado di giudizio che si liquidano in € 2700,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Marcello Padovani. Condanna gli appellati in solido tra loro al pagamento delle spese di questo grado di giudizio che si liquidano in € 1500,00 oltre IVA, CPA e spese generali come per legge all'avv. Marcello Padovani.
Napoli 21.02.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Stefania Basso Dott. Piero Francesco De Pietro