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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/05/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4826/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.04.2025 da
1) Parte_1
Nata a Rho (MI) il 19.11.1971 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: Rho (MI) il 16.07.1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 16 febbraio 1991 in Milano
(anno 1991 – reg. 02 - atto n. 89 - parte II - serie A), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Rho (MI) (anno 1991 – atto n. 16 – parte II – serie B)
□ separati consensualmente con verbale in data 27.04.2011 omologato con decreto del 06.06.2011 pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e il 16 febbraio 1991 in Milano, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Milano, Anno 1991, Reg. 02, Numero 89, Parte 2, Serie A;
nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rho, Anno 1991, Numero 16, Parte II, Serie B;
- ordinare al Comune di Milano e al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e hanno definito tra loro ogni rapporto, economico e non;
pertanto, null'altro hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 16 febbraio 1991 tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 2 di 4 Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.04.2025 da
1) Parte_1
Nata a Rho (MI) il 19.11.1971 cittadina: Italiana
Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2
Nato a: Rho (MI) il 16.07.1970 cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefano Lucchini presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario il 16 febbraio 1991 in Milano
(anno 1991 – reg. 02 - atto n. 89 - parte II - serie A), trascritto nei registri dello Stato Civile del
Comune di Rho (MI) (anno 1991 – atto n. 16 – parte II – serie B)
□ separati consensualmente con verbale in data 27.04.2011 omologato con decreto del 06.06.2011 pagina 1 di 4 FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14.04.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra
[...]
e il 16 febbraio 1991 in Milano, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Parte_1 CP_1
Civile del Comune di Milano, Anno 1991, Reg. 02, Numero 89, Parte 2, Serie A;
nonché nei Registri dello Stato Civile del Comune di Rho, Anno 1991, Numero 16, Parte II, Serie B;
- ordinare al Comune di Milano e al Comune di Rho di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dare atto che le parti sono economicamente indipendenti e hanno definito tra loro ogni rapporto, economico e non;
pertanto, null'altro hanno a pretendere l'uno nei confronti dell'altro.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Milano il 16 febbraio 1991 tra la signora e il signor Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese di procedura;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche al Comune di Rho (MI) dove l'atto è stato parimenti trascritto.
pagina 2 di 4 Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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