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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/06/2025, n. 2786 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2786 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.SA Giuseppina
Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa civile di primo grado iscritta al N. 11512/2018 RG, avente ad oggetto: azione di accertamento;
azione ex art. 2932 c.c.
TRA
; rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 Controparte_1 citazione, dall'avv. Carlo Di Gaeta, con il quale elegge domicilio in Salerno, via Armando Diaz,
n. 20, presso lo studio dell'avv. Matteo Pisani;
ATTORI
E
, elettivamente domiciliata, per il presente giudizio, in Salerno al Corso Vittorio CP_2
Emanuele 126, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Spirito, dal quale, in uno all'Avv. Sergio
Manfredonia, è rappresentata e difesa, in virtù di mandato su foglio a parte;
CONVENUTA
elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, in Salerno al Corso Vittorio CP_3
Emanuele 126, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Spirito, dal quale, in uno all'Avv. Sergio
Manfredonia, è rappresentata e difesa, in virtù di mandato su foglio a parte;
CONVENUTO
All'udienza del 01.10.2024, celebrata con modalità telematico scritte, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno e e deducevano che la Dott.SA CP_2 CP_3
, titolare della farmacia corrente in Praiano (SA) alla Via G. Capriglione n. Controparte_4 142, farmacia rurale, unica in detto comune ai sensi del decreto del Medico Provinciale di
Salerno prot. 726 del 29 marzo 1965 ed iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al numero
REA 110234, in data 20 novembre 2012 decedeva lasciando quali eredi universali e chiamati all'eredità i SI.ri e e , rispettivamente madre di. e Pt_1 Pt_1 CP_3 Controparte_1
padre della SI.ra . CP_2
Narravano, quindi, che, con provvedimento della Giunta Regionale della Campania – Area
Generale di Coordinamento A.G.C. Assistenza Sanitaria STAP sanità Salerno n. 127 del 28 novembre 2012, e successivo Decreto di rettifica n. 128 del 5 dicembre 2012, e Parte_1
venivano autorizzati alla gestione provvisoria della Farmacia, ma essendo entrambi CP_3
privi dei requisiti soggettivi di cui alla Legge n. 475/1968 ed alla Legge 362/1991, non avrebbero potuto mantenere la titolarità della essendo gravati dall'obbligo di ritrasferire le Pt_2 rispettive quote in favore di soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 362/1991, entro il
12 novembre 2014.
In ragione di tanto, esponevano gli attori che, con atto di donazione e cessione di partecipazione dell'8 ottobre 2014 a rogito Notaio Dott. di Torre Annunziata, rep. 788 e Persona_1
racc. 530, e trasferivano in favore di le rispettive quote di Parte_1 CP_3 CP_2
partecipazione della Farmacia corrente in Praiano (SA) alla Via G. Capriglione n. 142 (di seguito
“le Quote”).
In particolare, mentre le quote di proprietà di venivano trasferite a a titolo CP_3 CP_2
gratuito, la cessione fiduciaria delle quote di proprietà di assumeva la forma della Parte_1
compravendita contro un prezzo simbolicamente individuato in Euro 300.000,00 da corrispondersi entro 5 anni dalla stipula.
Deducevano gli attori che tale negozio indiretto dissimulava in realtà un patto fiduciario tra le parti per cui avrebbe mantenuto la titolarità della quota di proprietà di fin CP_2 Parte_1
quando , figlio della cedente e cugino della cessionaria, non avrebbe maturato i Controparte_1
requisiti soggettivi neceSAri ad assumere in proprio la titolarità congiunta della nella Pt_2 specie, per il pagamento del prezzo indicato nell'atto dell'8 ottobre 2014 le parti non pattuivano una mera dilazione, bensì differivano sic et simpliciter il termine per il pagamento a 5 anni e ciò in quanto esso non avrebbe dovuto esser in alcun caso corrisposto giacché, allorché
[...]
avesse completato il proprio ciclo di studi ed ottenuto i requisiti soggettivi prescritti CP_1
dalla L. 475/1968 e dalla L. 362/1991, avrebbe dovuto ritrasferire a questi la titolarità CP_2
delle quote appartenute a – la quale assumeva medio tempore la qualità di Parte_1 dipendente dell'azienda proseguendo la consueta attività – al fine di esercitare in via congiunta l'attività di famiglia, e quest'ultima avrebbe rinunciato al pagamento del corrispettivo fittiziamente pattuito.
Esponevano, poi, gli attori che, con l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 è stata introdotta la possibilità per le persone giuridiche di acquisire la titolarità delle farmacie così che, non essendo più neceSArio attendere questi maturasse i requisiti soggettivi di cui alla L.
475/1968 e della L. 362/1991, proponeva alla fiduciaria, , di dar Controparte_1 CP_2
esecuzione alle intese costituendo una società, di proprietà di entrambi in parti uguali, così da proseguire congiuntamente l'attività di famiglia.
Lamentavano gli attori che, però, opponeva il proprio diniego ad una simile soluzione, CP_2
rappresentando di preferire dar esecuzione al negozio fiduciario attraverso la costituzione di una
“associazione tra farmacisti”, e che pertanto sarebbe stato neceSArio attendere che anche
[...]
maturasse i prescritti requisiti soggettivi così da poter risultare intestatario, in proprio, CP_1
delle quote di sua spettanza.
Narravano, ancora, gli attori, che, nelle more delle trattative tra e , Controparte_1 CP_2 nonostante quest'ultima fosse stata diffidata dall'eseguire il pagamento del prezzo con raccomandata del 27 agosto 2018, la cedente/fiduciante si avvedeva con estremo Parte_1 rammarico che la cessionaria/fiduciaria le aveva inopinatamente accreditato l'importo simbolicamente pattuito in Euro 300.000,00 con il negozio simulato, così palesando l'intenzione di quest'ultima di violare il patto fiduciario intercorso con e , al Parte_1 Controparte_1
fine di appropriarsi in via definitiva delle quote affidatele contro il pagamento di un prezzo fittizio, ben distante dall'effettivo valore delle stesse.
Tanto dedotto, gli attori articolavano le seguenti conclusioni:
“In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare nei confronti dei contraenti SI.ri e che con l'atto di CP_3 CP_2 cessione dell'8 ottobre 2014 le parti hanno inteso stipulare un patto fiduciario in virtù del quale la
SI.ra ha affidato alla SI.ra la Quota della Farmacia di sua proprietà Parte_1 CP_2
affinché la ritrasferisse in favore del SI. , figlio della fiduciante, allorché Controparte_1
questi avrebbe potuto detenerne la titolarità;
- accertare e dichiarare che la SI.ra non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire al CP_2
SI. la Quota affidatale in via fiduciaria, confermando la propria volontà di Controparte_1
restare inadempiente alla propria obbligazione corrispondendo il prezzo fittiziamente pattuito con l'atto di cessione dell'8 ottobre 2014;
- conseguentemente emettere contro la SI.ra , come sopra identificata, e in favore dei CP_2
SI.ri e – anche disgiuntamente tra loro – sentenza che, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, ovvero dell'obbligazione di ritrasferimento non eseguita, e trasferisca al SI. , come Controparte_1
sopra identificato, la proprietà della Quota affidatale in via fiduciaria dalla SI.ra . Parte_1
In via subordinata
- condannare la SI.ra al risarcimento dei tutti i danni patiti dai SI.ri e CP_2 Parte_1
e in particolare: Controparte_1
a) il danno emergente patito dalla SI.ra pari alla differenza tra il prezzo Parte_1 simbolicamente pattuito con la cessione dell'8 ottobre 2014 e l'effettivo valore della Quota ceduta dalla fiduciante, non inferiore ad Euro 807.000,00, e così al pagamento di Euro
507.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) il lucro ceSAnte patito dal SI. pari al mancato guadagno che avrebbe Controparte_1
ottenuto con ragionevole certezza dalla titolarità della Quota della da liquidarsi in Pt_2
misura non inferiore ad Euro 300.000,00 in ragione delle circostanze rilevanti provate in atti.
In via gradatamente subordinata
- in caso di mancato accertamento del richiesto danno da lucro ceSAnte di cui al precedente punto b), condannare la SI.ra al risarcimento in favore del SI. del danno CP_2 Controparte_1
da perdita di chance, come meglio descritto in atti, da liquidarsi in misura non inferiore ad Euro
300.000,00.
In ogni caso
- condannare la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai SI.ri CP_2
e , da liquidarsi - rispettivamente - in misura non inferiore ad Parte_1 Controparte_1
Euro 20.000,00 e ad Euro 30.000,00 per tutte le ragioni esposte in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione con CP_2
la quale, in via preliminare, eccepiva la incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Torre Annunziata o di Napoli;
l'inammissibilità della domanda per genericità, in violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c..; contestava che fosse mai stato concluso un accordo, fiduciario o di qualunque altra natura, per il quale la Dr.SA era obbligata a non Pt_1 pagare il prezzo dell'acquisto della quota già di proprietà della SI.ra , ma invece a Parte_1 trasferirla al SI. , in quanto l'unico contratto voluto e concluso fra zia e nipote è la CP_1 compravendita contenuta nell'atto dell'8 ott. 2014, con la quale il 50% della farmacia è Per_1
stato venduto anche sostanzialmente e non solo formalmente in cambio di un prezzo, regolarmente poi pagato e incaSAto.
Contestava, inoltre, la convenuta, che il prezzo indicato in atto, pacificamente incaSAto dalla SI.ra , fosse estremamente ridotto, simbolico o addirittura fittizio, anche alla Parte_1 luce della fantasiosità del valore di 807.000,00 € attribuito dagli attori alla quota in contestazione, corrispondente a € 1.614.000,00 per l'intera azienda commerciale. Eccepiva, poi, la convenuta, che la domanda di cui all'art. 2932 c.c. non potesse, in ogni caso, essere accolta, stante l'inadempimento della controparte alle proprie obbligazioni, ma anche perché il contratto in questione era inteso a frodare la legge, mirando a far ottenere la titolarità della farmacia a chi in quel momento non aveva i requisiti di legge per assumere la posizione di farmacista, in aggiramento del divieto posto dagli artt. 73 l. 8 nov. 1991, n. 362 e 128 l. 2 apr. 1968, n. 475, con conseguente nullità ex art. 1344 c.c.
Osservava, ancora, la convenuta che il dedotto patto fiduciario sarebbe nullo anche per CP_2
difetto di forma.
Eccepiva, infine, la convenuta, la genericità dei danni allegati dagli attori e l'assenza di qualunque prova a loro fondamento.
Tanto dedotto, la convenuta articolava le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, dichiari la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torre
Annunziata, quale forum contracti, ovvero di quello di Napoli, quale foro generale delle persone fisiche.
2. In rito dichiari la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., attesa l'assoluta carenza o quantomeno l'estrema genericità dei fatti posti alla base della domanda ex art. 1633 n. 4) c.p.c. e delle liquidazioni operate dei danni richiesti;
3. nel merito, rigetti la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese e di competenze, nella liquidazione delle quali si chiede di tener conto che gli attori non hanno inteso dare seguito al procedimento di negoziazione assistita che, sebbene non obbligatorio ratione valoris, avevano essi stessi avviato, ma che non hanno più inteso coltivare dopo l'adesione della comparente.
Si costituiva, altresì, in giudizio, con comparsa di costituzione con la quale eccepiva, CP_3
in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione del fatto che le situazioni di diritto descritte dagli attori e poste a fondamento delle loro domande non vedono come protagonista e nemmeno come partecipe il comparente . CP_3
Nel merito, il convenuto negava che fosse mai stato concluso quel patto fiduciario sul quale si fonda l'azione della sorella e del nipote e precisava che la perizia di stima che ha condotto ad attribuire all'intera azienda farmacia il valore di € 600.000,00 e quindi quello di € 300.000,00 a ciascuna quota, era stata commissionata proprio dall'attrice a un noto professionista Parte_1
nel settore della contabilità delle farmacie, sicché non vi era nulla potesse far presumere che la stima fosse inferiore al valore reale, meno che mai che questa sottovalutazione sia stata fornita nell'interesse della parte acquirente. Tanto dedotto, il convenuto articolava le seguenti CP_3 conclusioni: “1. dichiari la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle CP_3
domande di accertamento, esecuzione in forma specifica e risarcimento, avanzate da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2. in rito dichiari la nullità dell'atto di citazione ex art. 1644 c.p.c., attesa l'assoluta carenza o quantomeno l'estrema genericità dei fatti posti alla base della domanda ex art. 1633 n. 4) c.p.c. e delle liquidazioni operate dei danni richiesti;
3. nel merito, rigetti la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese e di competenze”.
Alla prima udienza di comparizione il Tribunale si riservava e, di poi, invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alla spiegata eccezione di incompetenza territoriale, attesa la sua astratta idoneità a definire il giudizio innanzi al medesimo.
La causa, quindi, perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2020, allorché era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva nr. 2918/20 del 30.10.20 il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarava la CP_2
competenza del Tribunale di Salerno in ordine alle domande spiegate nel presente giudizio;
con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la sua prosecuzione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammeSA e raccolta la prova orale, disposta ed espletata c.t.u., la causa perveniva, infine, all'udienza del 01.10.2024, celebrata con modalità telematico scritta, all'esito della quale la causa era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
e hanno agito nei confronti di ed per Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 sentire, in primo luogo, accertato nei loro confronti, che “con l'atto di cessione dell'8 ottobre
2014 le parti hanno inteso stipulare un patto fiduciario in virtù del quale la SI.ra ha Parte_1
affidato alla SI.ra la Quota della Farmacia di sua proprietà affinché la ritrasferisse in CP_2
favore del SI. , figlio della fiduciante, allorché questi avrebbe potuto Controparte_1 detenerne la titolarità”.
Giova rammentare che, in punto di diritto, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (cfr. CaSAzione civile , sez. III , 04/03/2022 , n. 7179).
Peraltro, secondo l'insegnamento della S.C., per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, sempre che sia fornita la prova, nel giudizio di merito, dell'esistenza del detto negozio fiduciario (cfr.
CaSAzione civile , sez. VI , 18/01/2022 , n. 1501).
Appare non inconferente rimarcare che l'istituto dell'intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie consiste in un caso di interposizione reale e non apparente, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virt๠di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta
"ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la steSA forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili'. La prova dell'intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, tra le parti, della prova della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni, avendo ad oggetto l'esistenza di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie, che le parti hanno effettivamente voluto e che ha efficacia nei confronti dei terzi (cfr. Tribunale
Venezia Sez. spec. Impresa, 28/07/2021, n.1562).
Nel caso in esame, dunque, poiché il preteso pactum fiduciae non collide con il tenore del contratto di donazione e cessione quote, costituendone un patto collaterale, deve ritenersi superabile il limite posto dalla normativa del codice civile alla prova per testi;
peraltro, posto che il contratto di cessione di quote non richiede la prova scritta, esso ben può essere stato contratto anche solo oralmente ed essere oggetto di prova per testi in ordine alla sua stipula.
Ritiene il Tribunale che dagli atti sono ricavibili plurimi elementi che persuadono della effettiva conclusione di un patto fiduciario nei termini allegati dalla parte attrice.
In primo luogo, depone in tal senso il tempo dell'adempimento, fiSAto nel limite di cinque anni dalla stipula, senza ulteriori e più pregnanti riferimenti.
Non è chiarito, in particolare, quale interesse avesse a ritardare persino di cinque Parte_1 anni la riscossione del prezzo della quota ceduta né la parte convenuta eccepisce l'esistenza di fatti idonei a giustificare diversamente un siffatto interesse della zia al tardivo incasso.
Tale ritardo, invece, si giustificherebbe se si leggesse l'atto alla luce del preteso pactum fiduciae, perché corrispondeva senz'altro all'interesse della cedere la quota alla nipote, senza Parte_1
un effettivo incasso del corrispettivo, in attesa che il proprio figlio, , maturasse Controparte_1
i requisiti per gestire in proprio la farmacia, in uno alla cugina CP_2
Di interesse, in tal senso, è anche la clausola per cui se la cedente non avesse agito per inadempimento entro sei mesi dalla scadenza dei cinque anni, allora doveva ritenersi che la steSA rilasciasse quietanza ora per allora del pagamento dei 300.000,00 €, elemento che aggiunge tinte rarefatte alla effettività della corresponsione del prezzo, e che acquisirebbe senso se letta al lume della esistenza dell'adombrato pactum fiduciae.
Rilevante, poi, è la scelta del tempo di dilazione del pagamento: cinque anni, invero, è il tempo di durata, notoriamente, del corso di studi universitari della facoltà di farmacia.
D'altro canto, è la premeSA dell'atto che tradisce la circostanza che il donante e la cedente addivengono alla stipula per una mera esigenza di gestione della farmacia, non potendo – in assenza dei requisiti sopravvenuti di legge - mantenere la titolarità delle quote: tale contingenza rende verosimile che – avendo già iniziato gli studi di farmacia – la cessione Controparte_1
delle quote potesse essere transitoria, onde , poi, consentire a di divenirne a sua volta CP_1
cessionario dalla cugina CP_2
Non persuade, poi, la giustificazione resa in sede di interrogatorio da sul tempo CP_2 dell'adempimento; ella dichiarava: “Il pagamento di 5 anni era un termine congruo per pagare una somma di 300.000,00 euro considerati i ricavi della farmacia, che è situata in un paese con circa 2000 abitanti”.
Si tratta di una spiegazione che non giustifica perché la steSA non avesse richiesto subito un mutuo, avendovi, comunque, fattovi ricorso nell'agosto del 2018, quando si risolveva al versamento del prezzo. Neppure appare plausibile che, comunque, il pagamento dei € 300.000,00 fosse pattuito senza maturazione di interessi, non corrispondendo tale circostanza al normale agere del creditore di media avvedutezza.
La conclusione del patto fiduciario è, poi, confermata dal teste , padre di Testimone_1
il quale ne dà ampiamento conto nelle sue dichiarazioni. CP_1
conferma perviene da , fratello di CP_5 Parte_3 CP_1
Mette conto, a questo punto, esaminare l'esito delle prove per interpello e testi raccolte nel corso del procedimento.
L'interroganda, , dichiarava: “ADR La circostanza di cui al capo 3 non è vera. CP_2
Preciso che al momento della morte della dott.SA nessuna delle persone di cui alla CP_4
circostanza aveva i requisiti neceSAri per la gestione della farmacia quali titolari;
solo al momento della accettazione con beneficio di inventario ho maturato i requisiti per potere diventare titolare della farmacia.
ADR La circostanza di cui al capo 6 non è vera. Gli eredi si sono rivolti al prof. per la Tes_2 necessità di conoscere il valore dell'esercizio commerciale, ai fini della necessità di venderla;
ADR La circostanza capo 7 non è vera;
non c'era alcun patto fiduciario tra le parti, non sapevo neanche cosa fosse un patto fiduciario. Il pagamento di 5 anni era un termine congruo per pagare una somma di 300.000,00 euro considerati i ricavi della farmacia, che è situata in un paese con circa 2000 abitanti.
ADR A domanda dell'avv. DI Gaeta (come mai nei cinque anni stabiliti per il pagamento non vi fu alcuna previsione di pagamenti rateali?) rispondo che non avevo motivo per chiedere una dilazione del pagamento;
cinque anni mi erano sufficienti per gestire le finanze, inoltre avevo acceso un mutuo presso un istituto bancario che mi consentiva di non ricorrere ad un pagamento rateale.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (come mai ha ritenuto di richiedere un mutuo solo dopo quattro anni dalla stipula?) rispondo che avendo un termine di cinque anni avrei potuto anche pagare l'ultimo giorno, inoltre ribadisco che malgrado la concessione del termine di cinque anni non sono riuscita a fare a meno di richiedere un mutuo all'istituto bancario, proprio in ragione dell' esiguità dei ricavi della farmacia, cui ho prima fatto riferimento.
ADR La circostanza di cui al capo 8 non è vera;
si andò dal prof. in quanto persona di Tes_2 fiducia, che aveva già fatto la perizia di stima dell'azienda, ma non per dare seguito all'accordo fiduciario;
andammo dal Prof. per un consiglio relativo alla possibilità per mio cugino Tes_2
di entrare a far parte della farmacia come dipendente senza che questo pesasse sui costi di gestione dell'esercizio commerciale;
mio cugino si era intanto laureato in farmacia e venne da me a chiedere di entrare a far parte della farmacia, ma ciò sarebbe stato possibile solo previe dimissioni di mia zia, , in quanto la farmacia non poteva permettersi un terzo stipendio. Pt_1
Non accettai il contratto di cointeressenza in quanto per me non conveniente;
avrei, infatti, mantenuto da sola le responsabilità connesse alla gestione dell'azienda condividendo, però gli utili con mio cugino.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (suo cugino le aveva chiesto di entrare a far parte della farmacia come socio o come dipendente?) rispondo che il contratto di cointeressenza, proposto dal prof. , prevedeva la partecipazione agli utili di mio cugino (che quindi doveva Tes_2
entrare a far parte della farmacia come socio); tale opzione come ho detto non corrispondeva ai miei interessi;
io proponevo piuttosto che mio cugino venisse assunto come dipendente, previe dimissioni di sua madre, che al tempo era dipendente della farmacia.
ADR La domanda di cui al capo 9 non è vera;
non avevo dato alcun consenso alla stipula del contratto di cointeressenza. Nulla so dire in ordine a quanto mio padre ed il prof. Tes_2
abbiano potuto dirsi.
ADR La circostanza di cui al capo 12 non è vera;
la OR mi ha venduto la quota ed io non ho mai confermato alcunché.
ADR La circostanza di cui al capo 13 non è vera;
non c'era alcun accordo fiduciario, ho solo fatto riferimento sempre e soltanto al pagamento del prezzo stabilito per la quota vendutami dalla sig.ra ; era l'unico obbligo che avessi. Preciso che peraltro pagare 300.000,00 non Pt_1
potrebbe essere ritenuto una cattiveria.
ADR La circostanza capo 14 non è vera;
non avevo obblighi verso il sig. ; mai avrei CP_1 potuto ritrasferire la quota al sig. poiché non l'aveva mai posseduta, essendomi Controparte_1
la steSA stata venduta da . Parte_1
ADR La circostanza capo 15 non è vera;
si cercava un modo per far partecipare mio cugino all'attività; la società di farmacisti è il modulo più semplice esistente;
il fatto che si sia paSAti dal discorrere di un contratto cointeressenza ad una società di farmacisti testimonia che io non avevo alcun obbligo.
ADR La circostanza di cui al capo 16 non è vera. Il contratto non era simulato, io ero obbligata da contratto a pagare la quota vendutami da mia zia.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (non è mai stata in discussione la possibilità di non eseguire il pagamento?) rispondo che finché avevo l'obbligo verso mia zia non ho mai pensato di non onorare il pagamento;
preciso che se ne parlava con mio cugino , ma solo nell'ottica di un suo accordo con la madre, verso la quale io avevo un debito. ADR La circostanza capo 19 non è vera. Il dott. mi sottopose un contratto CP_1
preliminare, che ho letto, ma che non ho mai firmato, perché non conveniente per me.
ADR La circostanza capo 20 non è vera;
preciso che le discussioni avvenivano con insistenza, quotidianamente, anche durante i miei orari di lavoro;
non posso ricordare tutto ciò che ho detto tra il 2017 e 2018, ma sicuramente se anche avessi detto qualcosa è stato per troncare conversazioni che avevano luogo in farmacia, anche con toni violenti davanti alla clientela.
ADR Sulla circostanza 21 rispondo che non c'era alcun accordo fiduciario cui dare seguito, la cessione del credito era l'unica modalità che poteva permettermi di trattare con mio cugino direttamente evitando di pagare il prezzo, in quanto sarebbe diventato lui il beneficiario dell'importo; ma fintanto che sussisteva il mio verso la madre, dovevo onorarlo nei suoi confronti.
Preciso che tutti questi discorsi sono sorti dopo che mio cugino si era laureato e cercava un posto di lavoro. L'iscrizione di mio cugino al corso di laurea in farmacia non costituiva garanzia dei tempi del completamento del ciclo, che prevede oltre al corso di laurea anche esame di stato, abilitazione alla professione, e due anni di pratica professionale;
quindi, nei cinque anni previsti per il pagamento anche mia zia avrebbe potuto laurearsi e io avrei potuto in ipotesi trattare con la steSA.
Sottolineo che le intenzioni di mio cugino di entrare a far parte della farmacia sono emerse solo dopo il conseguimento da parte sua della laurea, ovvero nel 2016, se non erro.
ADR Quando fu stipulato il contratto mio cugino era, credo, già iscritto al corso di laurea.
ADR Quanto alla circostanza capo 22 mio cugino mi mandò una bozza del preliminare, ma non era vantaggioso per me e non lo sottoscrissi. Ho tergiversato a comunicarlo a mio cugino, perché lui aveva atteggiamenti violenti e minacciosi con me ed avevo timore di comunicarglielo.
ADR A domanda dell'avv. DI Gaeta (può precisare che tipo di minacce ha ricevuto dal sig.
?) rispondo che mio cugino mi disse “Se scopro che ti sei rubata i miei soldi, prima ti CP_1
faccio arrestare, poi ti spezzo le gambe, poi, quando sei in galera ti faccio accoltellare allo stomaco”; mi chiedo mai queste frasi non facciano parte dei file audio versati in atti dalla controparte.
ADR Quanto alla circostanza capo 23 ribadisco che non c'era alcun accordo fiduciario, la quota era stata venduta e non affidata e se non ci fosse stato qualcuno con i requisiti per essere titolare della farmacia, sarebbe stata meSA a concorso;
ADR A domanda dell'avv. Manfredonia – con il consenso dell'avv. Di Gaeta (“ Può riferire se la OR abbia mai proposto formule ulteriori oltre a quelle menzionate nel corso Parte_1 dell'interrogatorio dirette a risolvere la situazione e dunque a consentire a di Controparte_1 entrare a far parte della farmacia?) rispondo che mia zia mi propose una società con tre soci, io, mio cugino e lei ognuno con una quota del 33%, pur di non rinunciare all'introito della farmacia.
Io all'epoca avevo la quota del 50% donatomi da mio padre;
ho acquistato il 50% da mia zia nel medesimo atto. La proposta di mia zia concernente le tre quote di 33 % di valore ciascuna risale non prima del 2017.
ADR A domanda dell'avv. DI Gaeta preciso che la proposta di mia zia non fu formalizzata, e non vi fu al momento alcuna sua subordinazione ad una eventuale rinuncia al pagamento del prezzo.
Il teste , marito di e padre di , zio acquisito di Testimone_1 Parte_1 Controparte_1
, dichiarava quanto segue: “ADR Confermo la circostanza capo 3 della memoria 183, CP_2
co. 6 c.p.c. di parte attrice;
tanto posso confermare in ragione dei rapporti familiari in essere;
sono rimasto estremamente amareggiato per la vicenda in esame perché mio figlio Controparte_1 ha scelto la facoltà di farmacia in vista della possibilità di continuare l'attività secondo il volere della nonna ed i patti intervenuti tra gli eredi;
ADR Quanto alla circostanza capo 6 della predetta memoria la confermo;
ADR Confermo la circostanza capo 7; preciso che mio figlio ha completato il ciclo di studi in breve tempo proprio al fine di onorare la volontà della nonna ed il patto tra gli eredi;
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 8; tale stipula costituì la modalità scelta per mettere nero su bianco i patti intercorsi;
preciso che io non presenziai all'incontro presso lo studio del
Prof. ; Tes_2
ADR Quanto alla circostanza capo 9 posso riferire che anche se non ero presente mi era stato detto (da mia moglie e da mio figlio) che le parti avevano raggiunto l'accordo rispetto alla soluzione proposta dal Prof. ; confermo la circostanza di cui al capo 9 anche perché, Tes_2
diversamente, non penderebbe il presente giudizio;
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 17; preciso che in una occasione – forse proprio in quella menzionata nella circostanza appena lettami – mi sono recato anche io presso lo studio del
Prof. ed ebbi a evidenziargli di non avere adeguatamente tutelato le ragioni di mia Tes_2
moglie in qualsiasi modo fosse possibile;
ADR Confermo la circostanza nr. 18 anche perché fu proprio il Prof. a suggerire la Tes_2
strada del negozio simulato;
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 24; mia moglie non è più la persona di un tempo, lei adorava suo fratello ed è rimasta molto amareggiata essendosi sentita tradita;
per fortuna ora mia moglie ha nuove amicizie ed è più serena;
anche i nostri rapporti nel tempo si sono incrinati avendo io rinfacciato a mia moglie di essersi fidata troppo del fratello e non di me;
ad oggi invece il rapporto è stato ricucito;
ADR; Confermo la circostanza 26; mio figlio si chiudeva spesso in camera e rifiutava CP_1
anche di alimentarsi;
non è stato facile fargli superare il difficile momento trascorso, essendosi visto deprivato dei suoi sogni e tradito;
si trasferì anche a Trieste da solo, senza la sua compagna, ciò che ci preoccupava perché non sapevamo cosa facesse;
ADR: Confermo la circostanza capo 28; era a Trieste perché l'unico momento di serenità CP_1
che aveva era con la sua compagna, che si trovava a Trieste per ragioni di studio;
A domanda dell'avv. Manfredonia (sa cosa significa contratto fiduciario?) rispondo che tra le parti intervenne un accordo per far sì che avesse la farmacia entro cinque anni per dargli CP_1
tempo di maturare i requisiti, laureandosi in farmacia;
era una soluzione tecnica per risolvere il problema.
Quando hanno ereditato la farmacia i due fratelli non avevano i requisiti per la continuazione dell'attività.
A domanda dell'avv. Manfredonia sul capo 3 chiarisco che l'accordo fiduciario intervenne in un secondo momento rispetto a quando i due fratelli ereditarono l'attività; il patto fiduciario fu consigliato successivamente dal Prof. . Tes_2
A domanda dell'avv. Di Gaeta sul capo 3 (le risulta che la sig.ra ha considerato la Parte_1
possibilità di vendere a terzi la sua quota?) rispondo che mai mia moglie ha considerato la possibilità di vendita a terzi, essendo molto legata all'attività, cui voleva dare continuità e consentire a di subentrarvi. CP_1
A domanda dell'avv. Manfredonia sul capo 6 (l'idea di stimare al ribasso il valore dell'attività per necessità fiscali fu del Prof. o delle parti? E come sa rispondere a questa circostanza?) Tes_2
rispondo che io ho presenziato una sola volta agli incontri presso lo studio del Prof. . Tes_2
Non so da chi sia partita l'idea di stima al ribasso, ma non credo da mia moglie e mio figlio perché non competenti al riguardo;
presumo sia stata del Prof. che mirava a far pagare Tes_2 meno tasse possibili sull'atto. Non ero presente quando si discusse la possibilità della stima al ribasso.
A domanda dell'avv. Manfredonia (quanto alla circostanza 9), con riferimento al ripensamento di
, chiarisco che la circostanza che un accordo fosse stato effettivamente raggiunto è CP_3
data proprio dal fatto che le parti tutte si erano incontrate presso lo studio del Prof. , Tes_2
diversamente non sarebbe stato neceSArio fiSAre un appuntamento con la presenza di tutte le parti;
mi è stato poi riferito da mia moglie e mio figlio che vi era stato un ripensamento. Non so dire se il ripensamento si sia manifestato nel corso dell'incontro; ciò che è certo è che CP_3 si rifiutò di sottoscrivere l'accordo; Non ero presente, non so dire se il sig. venne meno nel corso dell'incontro di cui al capitolo Pt_1
8 all'accordo proposto dal Prof. (stipula del contratto di cointeressenza) oppure qualche Tes_2 giorno dopo l'incontro; la sostanza è che rifiutò di sottoscrivere il contratto accordo proposto dal
Prof. come soluzione al problema. Tes_2
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (sa dire come si concluse l'incontro di cui al capo 17?) rispondo che si concluse con rassicurazioni da parte del Prof. che disse che si sarebbe Tes_2 premurato di fare in modo che i patti in essere tra le parti sin dall'origine fossero rispettati.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta ( vi siete allontanati dalla realtà del paese?) rispondo che la mia famiglia ha vissuto a lungo lontano da Praiano, non essendo facile ogni giorno vedere le controparti;
cerchiamo di evitare di incontrare le controparti, materialmente abbiamo fittato per brevi periodi una casa a Napoli per non vedere le controparti, anche perché questa vicenda era diventata un pensiero fisso.
A domanda dell'avv. Manfredonia so che abita tra Praiano e Napoli;
in certi periodi è CP_3
a Praiano quotidianamente in altri no. vive stabilmente a Praiano. CP_2
Il teste dichiarava di essere “sono dottore commercialista ed ho avuto Testimone_3
rapporti di lavoro con tutte le parti in causa, ho avuto incarichi di consulenza da , poi CP_2 da , poi anche da ” . Parte_1 Controparte_1
ADR Quanto alla circostanza capo 3 della memoria 183, co. 6 c.p.c. n. 2 di parte attrice oppongo il segreto professionale;
Mi sono occupato della pratica di subentro nella titolarità della farmacia ai sensi della l. 475 del
1968 art. 12.
ADR Quanto alla circostanza capo 3 dichiaro di avvalermi della facoltà di astensione dalla legge conceSA in ragione dell'obbligo di segreto professionale;
ADR Oppongo il segreto professionale in relazione a tutti i capi di prova lettimi (da 3 , 6, 7, 8 ,9,
17, 18);
A domanda a prova contraria dell'avv. Manfredonia (capo A) della terza memoria depositata nell'interesse dei convenuti) confermo la circostanza.
Quanto al capo 8 posso solo confermare che vi sono stati effettivamente almeno due incontri presso il mio studio. Confermo che al primo incontro presero parte , Parte_1 CP_1
, mentre al secondo parteciparono solo e suo marito e forse
[...] CP_2 CP_3 Pt_1
anche il figlio, ma non ne sono sicuro.
Non sono sicuro – a domanda dell'avv. Di Gaeta – che vi siano stati presso il mio studio incontri con i soli e sicuramente vi sono stati contatti telefonici. CP_3 CP_2 Il teste dichiarava: “ è mia madre e Parte_3 Parte_1 Controparte_1
è mio fratello;
è mia cugina e è mio zio”. CP_2 CP_3
ADR Confermo la circostanza capo 3 della memoria 183, co. 6 c.p.c. n. 2 di parte attrice;
tanto posso riferire in ragione dei rapporti familiari;
ADR Nulla so riferire in ordine alla circostanza capo 6; Testi Confermo la circostanza capo 7 e tanto posso riferire perché in famiglia se ne parlava spesso;
questa soluzione menzionata in circostanza era l'unica soluzione per consentire sia a CP_2
che a che ancora stava studiando, di subentrare nella titolarità e proprietà della farmacia;
CP_1 preciso che all'epoca della morte di mia nonna la legge consentiva che la titolarità e la proprietà della farmacia andasse in capo esclusivamente a persone laureate in farmacia;
preciso che i rapporti familiari sono sempre stati sereni fino al verificarsi dei fatti per cui pende questo giudizio;
ADR Quanto alla circostanza capo 8 non ricordo le date con esattezza, ma ricordo che le parti si recarono più volte dal dott. per trovare una soluzione. Tes_2
ADR Confermo la circostanza capo 9 e ricordo che in casa ci fu un forte turbamento per quanto verificatosi perché iniziammo a sospettare che non vi era volontà di rispettare i patti originari tra le parti;
ADR Confermo la circostanza 24; mia madre si è chiusa molto in se steSA, mia madre non ha più partecipato alle feste che prima si organizzavano tra amici comuni anche con mia CP_3
madre ha reciso i rapporti anche con gran parte degli amici in comune con CP_3
emotivamente in famiglia è stato un periodo difficile e continua ad esserlo;
mia madre col tempo ha creato nuove amicizie ed ha recuperato un po' di serenità, per quanto io ritengo che abbia cercato di rimuovere il problema;
quando ancora le controparti organizzano feste sotto casa nostra noi lasciamo Praiano.
ADR Quanto alla circostanza 26 premetto che mio fratello non ha mai partecipato a tante feste, ma da quando è successo quanto è oggetto di questo giudizio, è cambiato, si è chiuso in camera e spesso non rispondeva anche a lungo mentre era chiuso in camera;
ricordo che non ha mangiato per giorni. Mio fratello si era molto turbato avendo visto travolti i suoi progetti di subentrare nella titolarità della farmacia, scopo per il quale aveva speso cinque anni di vita per conseguire la laurea in farmacia;
ADR Quanto alla circostanza 28 la confermo;
mio fratello viveva a Trieste dove conviveva con la compagna e dove ad agosto era rimasto solo perché la compagna era tornata a casa sua a Pescara per il periodo delle ferie;
salii sopra per aiutare a distrarlo;
A domanda dell'avv. Manfredonia (ricorda se l'accordo di ritrasferire l'azienda a e CP_2 CP_1
quando avessero conseguito i requisiti neceSAri risalisse al novembre 2012 ?) rispondo che in ordine alle date non ricordo con precisione;
quando morì mia nonna si trovò in famiglia questo accordo per consentire la prosecuzione dell'attività della farmacia, diversamente saremmo stati costretti a vendere l'attività; noi contribuimmo peraltro affinché avesse la farmacia, i CP_2 rapporti erano ottimi all'epoca.
Non so cosa sia un contratto fiduciario tecnicamente, ma posso presumere che sia un accordo tra due parti che prevede il rispetto di un patto fondato sulla fiducia. ora vive a Bonn in Germania con la compagna, ma non lavora. CP_1
Voglio precisare che mia madre svenne quando si vide accreditato in via telematica l'importo del bonifico nel periodo di fine estate in occasione del pagamento delle tasse”.
Deve, quindi ritenersi acclarato che, allorché , e conclusero il Parte_1 CP_3 CP_2 contratto di donazione e cessione quote dell'08.10.2014, essi si accordarono perché CP_2
ritrasferisse le quote al cugino . Controparte_1
Va, a questo punto, osservato che, però, il pactum fiduciae non intervenne tra e CP_2
, tal ché quest'ultimo non potrebbe invocarne l'esecuzione coattiva. Controparte_1
Invero, per quanto emerso, si era impegnata nei confronti di a trasferire CP_2 Parte_1
verso un soggetto estraneo al contratto di donazione e cessione di quote ( ) la Controparte_1
quota ricevuta da . Parte_1
L'art. 2932 c.c. sarebbe stato invocabile da se questi fosse stato parte del Controparte_1
pactum fiducie, per conseguire in via giudiziaria la prestazione del consenso al trasferimento di
, laddove, invece, nell'ambito del patto di fiducia si impegnò a trasferire a CP_2 CP_2
terzo e tale condotta non è coercibile e la sentenza ex art. 2932 c.c. non può tenere luogo di un siffatto consenso.
Va dunque accolta la domanda di accertamento della esistenza del pactum fiduciae tra CP_3
e ed anche la domanda di accertamento dell'inadempimento di
[...] Parte_1 CP_2
alla obbligazione assunta con il patto fiduciario. CP_2
Va rigettata la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., posto che non si è CP_2
mai obbligata direttamente nei confronti di alla ritrasmissione della quota (non Controparte_1
vi sono elementi per ritenere provato che fosse parte del patto di fiducia). Controparte_1
Va, ora, esaminata la domanda di risarcimento del danno, tenendo conto del fatto che
[...]
ha già incaSAto la somma di €300.000,00, ma a titolo di pagamento del prezzo della Pt_1
cessione. Quanto alle voci di danno, gli attori chiedono: a) il danno emergente patito dalla SI.ra Pt_1
pari alla differenza tra il prezzo simbolicamente pattuito con la cessione dell'8 ottobre 2014
[...]
e l'effettivo valore della Quota ceduta dalla fiduciante, non inferiore ad Euro 807.000,00, e così al pagamento di Euro 507.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) il lucro ceSAnte patito dal SI. pari al mancato guadagno che avrebbe Controparte_1
ottenuto con ragionevole certezza dalla titolarità della Quota della da liquidarsi in Pt_2
misura non inferiore ad Euro 300.000,00 in ragione delle circostanze rilevanti provate in atti.
Il CTU, dott. concludeva, all'esito delle indagini peritali, come di seguito si Persona_2 riporta:” In considerazione di tutto quanto fin qui riportato in ottemperanza all'incarico ricevuto dall' si procede a formulare la risposta al quesito oggetto del presente lavoro peritale. CP_6
Il valore commerciale delle quote della Farmacia all' 8 ottobre 2014 risulta essere di €
650.000,00. Tale valutazione è stata effettuata utilizzando il metodo dei “multipli di fatturato”, rispetto a quello “reddituale attualizzato” scelto dal sottoscritto CTU e descritto nell'ambito del relativo paragrafo dedicato alla quantificazione del valore della farmacia alla data fiSAta al 2014.
Per quanto attiene la valutazione della farmacia al 30 agosto 2018, utilizzando da parte del sottoscritto la medesima metodologia di calcolo ed in analogia con la quantificazione relativa al
2014, il valore dall'esercizio commerciale oggetto della presente perizia è pari ad € 1.460.096,00.
Tale valutazione è, a parere del sottoscritto CTU, perfettamente compatibile e confrontabile con quella relativa al 2014 in quanto l'incremento dei risultati di esercizio tra le due date oggetto del quesito e che sono rappresentati da utili conseguiti, che registrano un incremento di oltre il 100% il cui riflesso si evidenzia sulla quantificazione del valore della farmacia al 2018.
PaSAndo alla verifica della quantificazione degli eventuali danni patrimoniali patiti dalla SI.ra e dal Dott. del danno emergente, del lucro ceSAnte e, in Parte_1 Controparte_1 alternativa a quest'ultimo, del danno da perdita di chance, il sottoscritto CTU ha provveduto a calcolarne le relative consistenze utilizzando i rispettivi metodi esposti precedentemente e ritenuti maggiormente confacenti alle finalità poste dal quesito.
Per il danno emergente il valore che è derivato dai calcoli effettuati dal sottoscritto CTU è pari ad
€ 239.540,00 che corrisponde alla quota del 50% oggetto del ricorso giudiziario da parte del Dott.
e della SI.ra . Controparte_1 Parte_1
Questo valore si riferisce al risultato di esercizio non percepito dagli attori nel periodo agosto
2018 – maggio 2023 a seguito dell'asserito inadempimento contrattuale costituito dalla mancata cessione della quota della SI.ra a favore del Dott. da parte della Parte_1 Controparte_1
Dott.SA . CP_2 Per quanto attiene al lucro ceSAnte, i valori che sono derivati dal calcolo effettuato dal sottoscritto ai fini della relativa quantificazione, hanno determinato un valore pari ad €
228.390,00 derivante dal valore del fatturato conseguito nel periodo agosto 2018 – maggio 2023 moltiplicato per la percentuale di incidenza della media dei ricavi rispetto alla media del fatturato.
Per quanto attiene all'alternativo danno della perdita di chance rispetto a quella relativa a lucro ceSAnte, il calcolo effettuato ha portato alla sua quantificazione in € 344.938,00 che rappresenta il valore capitalizzato del danno emergente come base per il calcolo del danno da chance riferito alla quota della farmacia oggetto del ricorso giudiziario.
Il C.t.u. riepiloga i risultati ottenuti sulla base della metodologia su indicata:
VALORE QUOTE AL 08/10/2014: € 650.000,00
VALORE QUOTE AL 30/08/2018: € 1.460.096,00
DANNO EMERGENTE: € 239.540,00
LUCRO CESSANTE: € 228.390,00
PERDITA DI CHANCE: € 344.938,00
(alternativa a lucro ceSAnte)”.
Il CTU offriva esaustiva risposta ai ccttpp delle parti, nell'ambito del contraddittorio interno, osservando quanto segue: “A seguito dell'invio della bozza della CTU ai legali delle parti nel giudizio R.G. 11512/2018, sono pervenute alcune osservazioni da parte dei consulenti di parte sull'elaborato peritale da depositare.
Più in dettaglio il consulente delle parti attrici SIg.ri e Dott. Parte_1 Controparte_1
, ha rilevato quanto segue nell'intento di richiedere la modifica di alcune parti Persona_3 dell'elaborato trasmesso e più precisamente: 1) la rettifica dell'identificazione del danno emergente come contenuto nella bozza di CTU trasmeSA;
2) la modifica del tasso di sconto utilizzato per attualizzare i redditi della farmacia, considerando il tasso di crescita “g”.
Parimenti sono pervenute alcune osservazioni anche da parte del Consulente Dott.
[...]
per le parti convenute in giudizio SIg.ri e che rispetto alla Per_4 CP_2 CP_3
bozza di CTU trasmeSA, ha richiesto quanto segue: 1) richiesta di normalizzazione dei dati economici della farmacia al fine di ricavare flussi di reddito “normali attesi”; 2) considerazione nella valutazione delle quote della farmacia quale costo latente quello riferibile al direttore tecnico;
3) considerazione del costo per imposte dirette ai fini delle determinazione del valore delle quote della farmacia;
Nell'intento di riscontrare alle sopra indicate osservazioni fatte pervenire dai consulenti di parte, il CTU ritiene di riscontrare di seguito i singoli punti. Per quanto attiene al rilievo del Dott. riportato al n. 1), si richiama il contenuto del quesito Per_3 posto, in cui viene richiesto a) l'accertamento del valore commerciale delle quote al 30 agosto 2018 e all'8 ottobre 2014; b) la verifica della quantificazione del danno emergente, del lucro ceSAnte e, in alternativa a quest'ultimo, del danno da perdita di chance.
Ciò premesso il CTU ha provveduto da un canto a quantificare il valore delle quote della farmacia alle due date richieste che all'ottobre 2014 risulta essere pari ad € 650.000 e all'agosto
2018 è pari ad € 1.460.096 (RIF. elaborato peritale trasmesso), per poi quantificare i valori del danno emergente, del lucro ceSAnte e della perdita di chance. Più in dettaglio per la quantificazione del danno emergente è stata presa in considerazione la media dei risultati di esercizio della farmacia come risultanti dai prospetti di conto economico contenuti nelle produzioni dalle parti, che è stata determinata in € 100.859 annui e che per il periodo considerato per la determinazione del danno emergente dal 9/2018 al 5/2023 ammonta complessivamente ad
€ 479.081, come risulta dalla perizia trasmeSA.
Il rilievo riportato dallo stesso consulente di parte ed evidenziato al punto n. 2 in merito alla considerazione del tasso di crescita “g”, per la composizione del tasso di sconto applicato, il CTU ha ritenuto non considerare tale fattore in considerazione del contesto di riferimento in cui opera la farmacia e della stabilità che caratterizza il bacino di utenza attuale e prospettico verosimilmente prevedibile.
PaSAndo ad esaminare le segnalazioni pervenute dal CTP Dott. si considerano in Per_4
sequenza le osservazioni contenute nella documentazione trasmeSA.
Per quanto attiene a quella indicata sub. n.1 in merito alla normalizzazione dei valori economici della farmacia, il CTU ha ritenuto, vista la composizione delle voci dei conti economici consultati, che non erano presenti fattispecie che potessero costituire il presupposto neceSArio per applicare la rettifica dei dati economici, costituito da elementi straordinari di reddito e quelli estranei alla gestione caratteristica. Dalle peculiarità delle componenti dei costi e dei ricavi rilevabili dai conti economici consultati, a giudizio del CTU non erano presenti elementi che potessero essere considerati non ripetibili o comunque non normali, per cui non sono state apportate modifiche di normalizzazione ai fini di giungere ai risultati di esercizio da considerare ai fini della quantificazione dei danni come richiesti dal quesito. Di tale determinazione è stato riportato nella bozza di CTU trasmeSA.
Inoltre corre l'obbligo segnalare che alcuna discordanza risulta dalla bozza di CTU trasmeSA in merito alla circostanza per cui ai fini delle valutazioni operate si sarebbero presi in considerazione dei dati economici delle tre annualità precedenti per ricavare una media significativa, rispetto a quanto effettivamente operato in merito al calcolo dei valori della farmacia all'8 ottobre 2014, dove è staro considerato il risultato di esercizio del 2013. Ciò in quanto non risultavano presenti in atti dati economici significativi ai fini del calcolo per le annualità 2012 e 2011.
PaSAndo ad esaminare la seconda osservazione del Dott. eSA trae origine dal costo Per_4
latente che sarebbe stato costituito dalla mancanza degli oneri per un direttore tecnico. Il CTU, in merito ha considerato che in presenza nella normativa della necessità di un direttore tecnico, figura ricoperta verosimilmente dalla Dott. , che il CTP ha quantificato in € 25.000 CP_2 annui, non ne ha considerato l'impatto nella valutazione oggetto della consulenza d'ufficio, in quanto la titolare ha beneficiato in termini di utili conseguiti anche della quota riferibile al proprio lavoro nell'esercizio commerciale anche tenendo presente che non sarebbe stato legittimo computare nei costi della farmacia un onere per il personale riferito a se steSA e considerando che l'inserimento nell'ambito della farmacia del Dott. avrebbe generato il suo Controparte_1
coinvolgimento nella gestione e quindi un apporto lavorativo che avrebbe comunque influito sulla possibilità di non utilizzare o utilizzare in misura inferiore il ricorso a lavoratori alle dipendenza della farmacia.
Da ultimo, si procede alla trattazione della terza ed ultima osservazione riportata nella nota pervenuta dal Dott. in merito alla mancata determinazione delle imposte riferite Per_4 all'esercizio commerciale ai fini della quantificazione dei danni richiesti dagli attori nel giudizio promosso presso il Tribunale di Salerno. In merito il CTU ha ritenuto riferirsi alle evidenze dei dati economici disponibili per i periodo presi in considerazione che non contenevano oneri fiscali in quanto sui redditi personali riferiti alla posizione fiscale del titolare che, in quanto persona fisica, si ha l'obbligo di cumulo dei redditi commerciali con la restante consistenza reddituale del titolare che rende applicabile la progressività delle aliquote IRPEF come previste per legge. Si comprende che non sia stato possibile stabilire a quali scaglioni di reddito far ricadere i risultati di esercizio della farmacia, per cui ogni ipotesi di imposizione sarebbe stata verosimilmente imponderabile per mancanza di qualsiasi informazione in merito ai redditi complessivi in capo al contribuente, circostanza che avrebbe determinato un conseguente errato impatto fiscale sui redditi conseguiti per l'attività commerciale e che avrebbe indebitamente influito sulla valutazione della quota della farmacia steSA alle date prese in considerazione dal quesito posto”.
Il c.t.u. medico, dott. nominato per verificare la sussistenza di un preteso Persona_5
danno biologico – sub specie di esistenza di una malattia di ordine psichico originata dallo stress della vicenda vissuto da , così concludeva, escludendolo: “La nostra Controparte_1
conclusione peritale si concretizza dunque nel senso di non potersi individuare, riconoscere e tanto meno valutare in termini di danno biologico, alcuna malattia psicofisica in persona del ricorrente riconducibile alle descritte condotte di parte convenuta. Concorrono univocamente in tal senso l'esame degli atti, le prove testimoniali, le risultanze dell'anamnesi, dei colloqui clinici e dell'esame psichico.
In risposta all'ulteriore quesito postoci precisiamo che non risultano sostenute o almeno comprovate spese mediche ne' si ritiene che spese mediche inerenti i fatti per cui e' causa siano concretamente prevedibili per il futuro”.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla corretta quantificazione delle voci di danno risarcibile, posto che l'inadempimento del pactum fiduciae è stato conclamato, dal che discende anche la ristorabilità delle voci di pregiudizio comprovate.
Prima di procedere oltre, va per inciso evidenziato che – in accordo con i recenti arresti della
Suprema Corte – la possibilità di spiegare sinanche domanda nuova nei limiti delle preclusioni assertive, deve consentire di reputare ammissibili le domande di ristoro del pregiudizio patrimoniale e non mai indicate in citazione.
Nelle conclusioni di cui alla prima memoria 183, co. 6 c.p.c., la parte attrice chiedeva: “a) il danno emergente pari alla differenza tra il prezzo simbolicamente pattuito con la cessione dell'8 ottobre 2014 e l'effettivo valore della Quota al momento dell'inadempimento della Fiduciaria
(i.e. 30 agosto 2018), non inferiore ad Euro 814.222,00, e così al pagamento di Euro 514.222,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) il lucro ceSAnte pari al mancato guadagno che avrebbe ottenuto con ragionevole certezza dalla titolarità della Quota della da liquidarsi in misura non inferiore ad Euro 300.000,00 in ragione delle circostanze Pt_2 rilevanti provate in atti”.
Il Tribunale ritiene che il danno emergente non sussista e non sia risarcibile: ad esso, infatti, gli attori, riconducono la differenza del valore della quota formalmente indicata nel contratto di cessione e quella effettiva alla data dell'inadempimento del pactum fiduciae: va, a questo punto, fatta una distinzione tra la simulazione pretesa del contratto di cessione ed il patto fiduciario.
La simulazione, infatti, anche quella relativa al prezzo, richiede la prova con la controdichiarazione, allorché chi la invoca sia parte del contratto (come ). Parte_1
, pur potendo dimostrare per testi la incongruità del prezzo, in quanto estraneo Controparte_1
al negozio, non ha mai articolato domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di cessione, in relazione all'elemento del prezzo.
Altro profilo è quello della esistenza di un patto collaterale di fiducia, che, come detto supra, per potere essere provato per testi non deve collidere con il tenore del contratto cui accede: ma, se si ritenesse che il patto di fiducia avesse ad oggetto anche l'accordo su un prezzo diverso da quello indicato nell'atto di cessione, ecco che il patto di fiducia colliderebbe con il tenore dell'atto di cessione pretesamente simulato (fermo restando che la domanda di simulazione non è stata articolata).
Se, quindi, non c'è domanda di simulazione, deve ritenersi che € 300.000,00 sia il prezzo della quota ceduta liberamente contrattata dalle parti e non vi sia luogo a richiedere alcun danno emergente nei termini intesi dalla parte attrice.
Quanto al lucro ceSAnte, la parte attrice la identifica nelle prospettive di carriera di CP_1
presso la Farmacia di famiglia, e nei guadagni attesi dallo svolgimento di tale solida
[...]
attività.
A ben vedere, sotto tale profilo, tale posta di pregiudizio non è ristorabile, in primo luogo perché
l'istante non ha provato il potenziale fatturato anche futuro dell'esercizio commerciale.
Il c.t.u. nel calcolare il danno da lucro ceSAnte faceva riferimento a quello nel periodo tra la cessione e l'inadempimento del patto di fiducia, ma a ben vedere la domanda dell'attore riguardava le perdite riferite a tutta la sua possibile attività nella farmacia di famiglia, elemento che avrebbe richiesto ulteriori elementi probatori e proiezioni di futuro fatturato, anche in considerazioni delle variabili di rilievo in futuro, quale ad esempio, il possibile progressivo spopolamento dei piccoli centri abitati, i costi incidenti per oneri di direttore tecnico ecc.
Resta da considerare il danno da perdita di chance.
In proposito, il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una legge di connessione causale (cfr. CaSAzione civile , sez. III , 27/07/2024 , n. 21045).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di liquidazione equitativa del danno,
l'onere di allegazione e di prova grava sul danneggiato che pretende il risarcimento del danno da perdita di chance, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. E, pur essendo ammeSA la liquidazione equitativa, è neceSArio distinguere tra la prova dell'an e quella del quantum .
L'onere probatorio relativo alla perdita di chance è invero più attenuato rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita oggetto di controversia (cfr. CaSAzione civile , sez. III , 31/10/2024 , n. 28175).
Invero, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e neceSAria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di una società calcistica per perdita di chance di carattere patrimoniale in conseguenza di condotte integranti il reato di frode sportiva, in assenza della prova del nesso causale tra l'accertato meccanismo di alterazione delle regole procedurali per la designazione degli arbitri e la retrocessione della squadra in serie B, e dunque del possibile risultato sperato) (cfr. CaSAzione civile sez. III, 07/03/2025, n.6116).
Secondo il c.t.u. esso ammonta ad Euro 344.938,00 “che rappresenta il valore capitalizzato del danno emergente come base per il calcolo del danno da chance riferito alla quota della farmacia oggetto del ricorso giudiziario”.
Si tratta di una stima condivisibile, ciò in quanto è questo il valore della quota stimata al momento della rottura del pactum fiduciae.
ESA ingloba il valore della quota che avrebbe potuto acquisire, maggiorata di Controparte_1 un certo quoziente, considerato che al momento dell'inadempimento del patto di fiducia il prezzo della quota sarebbe stato verosimilmente superiore, anche alla luce delle considerazioni del c.t.u.
Si tratta di una posta dalla quale non va defalcato quanto versato dalla in favore della CP_2
zia, poiché quella somma afferisce al pagamento della quota come pattuita.
Non vi è prova del danno non patrimoniale patito da (non vi è evidenza di Controparte_1 danno biologico e, d'altro canto – il titolo di studi conseguito è dal medesimo comunque integralmente spendibile sul mercato del lavoro, seppure con minore agio rispetto alla acquisizione di un'attività di tradizione familiare già da anni avviata e consolidata).
Neppure vi è evidenza di danno non patrimoniale in capo a , la quale ben avrebbe Parte_1
potuto avvalersi della clausola secondo cui, intimando l'adempimento alla cessionaria entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio avrebbe potuto porre in non cale l'intera cessione.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, vanno compensate per metà e per il residuo poste a carico della convenuta CP_2
soccombente; esse sono liquidate tenendo conto del d.m. 55/14 e ss.mm., considerato il valore indeterminabile di media complessità – valori medi per tutte le voci. Vanno integralmente compensate le spese di lite con nei confronti del quale non sono CP_3
state proposte domande,
Le spese di ccttuu vanno poste a carico della convenuta quanto alla consulenza del ctu CP_2
contabile ed a carico della parte attrice in solido quanto alla ctu medica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dr.SA Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda spiegata da e Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3
contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1. Accoglie la domanda di cui al capo 1 delle conclusioni come precisate in prima memoria 183, co.
6 c.p.c. ed accerta e dichiara nei confronti dei contraenti SI.ri e che con CP_3 CP_2
l'atto di cessione dell'8 ottobre 2014 le parti hanno inteso stipulare un patto fiduciario in virtù del quale si obbligava a trasferire la quota ricevuta da di CP_2 Controparte_7 [...]
, figlio della fiduciante, allorché questi avrebbe potuto detenerne la titolarità; CP_1
2. Accerta e dichiarare che non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire al CP_2 [...]
la quota ceduta da , confermando la propria volontà di restare CP_1 Parte_1 inadempiente alla propria obbligazione corrispondendo il prezzo pattuito con l'atto di cessione dell'8 ottobre 2014;
3. Rigetta la domanda di cui al nr. 3 delle conclusioni riportate nella prima memoria 183, co. 6
c.p.c., ovvero la domanda ex art. 2932 c.p.c.
4. – Condanna al pagamento in favore di della somma di € 344.938,00 CP_2 Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, oltre interessi dal dì del deposito della c.t.u. al soddisfo;
5. Rigetta ogni altra domanda risarcitoria e dichiara le ulteriori domande subordinate assorbite;
6. Condanna al rimborso in favore di e di ½ delle spese CP_2 Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 10.860,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
7. Compensa le spese di lite tra gli attori e CP_3
8. Pone le spese di c.t.u. contabile a carico di;
CP_2
9. Pone le spese di c.t.u. medica a carico di . Controparte_1
Salerno, 23.06.2025
Il Giudice Unico
Dr.SA Giuseppina Valiante
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dr.SA Giuseppina
Valiante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle causa civile di primo grado iscritta al N. 11512/2018 RG, avente ad oggetto: azione di accertamento;
azione ex art. 2932 c.c.
TRA
; rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 Controparte_1 citazione, dall'avv. Carlo Di Gaeta, con il quale elegge domicilio in Salerno, via Armando Diaz,
n. 20, presso lo studio dell'avv. Matteo Pisani;
ATTORI
E
, elettivamente domiciliata, per il presente giudizio, in Salerno al Corso Vittorio CP_2
Emanuele 126, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Spirito, dal quale, in uno all'Avv. Sergio
Manfredonia, è rappresentata e difesa, in virtù di mandato su foglio a parte;
CONVENUTA
elettivamente domiciliato, per il presente giudizio, in Salerno al Corso Vittorio CP_3
Emanuele 126, presso lo studio dell'Avv. Beniamino Spirito, dal quale, in uno all'Avv. Sergio
Manfredonia, è rappresentata e difesa, in virtù di mandato su foglio a parte;
CONVENUTO
All'udienza del 01.10.2024, celebrata con modalità telematico scritte, le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in Parte_1 Controparte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Salerno e e deducevano che la Dott.SA CP_2 CP_3
, titolare della farmacia corrente in Praiano (SA) alla Via G. Capriglione n. Controparte_4 142, farmacia rurale, unica in detto comune ai sensi del decreto del Medico Provinciale di
Salerno prot. 726 del 29 marzo 1965 ed iscritta al Registro delle Imprese di Salerno al numero
REA 110234, in data 20 novembre 2012 decedeva lasciando quali eredi universali e chiamati all'eredità i SI.ri e e , rispettivamente madre di. e Pt_1 Pt_1 CP_3 Controparte_1
padre della SI.ra . CP_2
Narravano, quindi, che, con provvedimento della Giunta Regionale della Campania – Area
Generale di Coordinamento A.G.C. Assistenza Sanitaria STAP sanità Salerno n. 127 del 28 novembre 2012, e successivo Decreto di rettifica n. 128 del 5 dicembre 2012, e Parte_1
venivano autorizzati alla gestione provvisoria della Farmacia, ma essendo entrambi CP_3
privi dei requisiti soggettivi di cui alla Legge n. 475/1968 ed alla Legge 362/1991, non avrebbero potuto mantenere la titolarità della essendo gravati dall'obbligo di ritrasferire le Pt_2 rispettive quote in favore di soggetto legittimato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 362/1991, entro il
12 novembre 2014.
In ragione di tanto, esponevano gli attori che, con atto di donazione e cessione di partecipazione dell'8 ottobre 2014 a rogito Notaio Dott. di Torre Annunziata, rep. 788 e Persona_1
racc. 530, e trasferivano in favore di le rispettive quote di Parte_1 CP_3 CP_2
partecipazione della Farmacia corrente in Praiano (SA) alla Via G. Capriglione n. 142 (di seguito
“le Quote”).
In particolare, mentre le quote di proprietà di venivano trasferite a a titolo CP_3 CP_2
gratuito, la cessione fiduciaria delle quote di proprietà di assumeva la forma della Parte_1
compravendita contro un prezzo simbolicamente individuato in Euro 300.000,00 da corrispondersi entro 5 anni dalla stipula.
Deducevano gli attori che tale negozio indiretto dissimulava in realtà un patto fiduciario tra le parti per cui avrebbe mantenuto la titolarità della quota di proprietà di fin CP_2 Parte_1
quando , figlio della cedente e cugino della cessionaria, non avrebbe maturato i Controparte_1
requisiti soggettivi neceSAri ad assumere in proprio la titolarità congiunta della nella Pt_2 specie, per il pagamento del prezzo indicato nell'atto dell'8 ottobre 2014 le parti non pattuivano una mera dilazione, bensì differivano sic et simpliciter il termine per il pagamento a 5 anni e ciò in quanto esso non avrebbe dovuto esser in alcun caso corrisposto giacché, allorché
[...]
avesse completato il proprio ciclo di studi ed ottenuto i requisiti soggettivi prescritti CP_1
dalla L. 475/1968 e dalla L. 362/1991, avrebbe dovuto ritrasferire a questi la titolarità CP_2
delle quote appartenute a – la quale assumeva medio tempore la qualità di Parte_1 dipendente dell'azienda proseguendo la consueta attività – al fine di esercitare in via congiunta l'attività di famiglia, e quest'ultima avrebbe rinunciato al pagamento del corrispettivo fittiziamente pattuito.
Esponevano, poi, gli attori che, con l'entrata in vigore della Legge n. 124 del 4 agosto 2017 è stata introdotta la possibilità per le persone giuridiche di acquisire la titolarità delle farmacie così che, non essendo più neceSArio attendere questi maturasse i requisiti soggettivi di cui alla L.
475/1968 e della L. 362/1991, proponeva alla fiduciaria, , di dar Controparte_1 CP_2
esecuzione alle intese costituendo una società, di proprietà di entrambi in parti uguali, così da proseguire congiuntamente l'attività di famiglia.
Lamentavano gli attori che, però, opponeva il proprio diniego ad una simile soluzione, CP_2
rappresentando di preferire dar esecuzione al negozio fiduciario attraverso la costituzione di una
“associazione tra farmacisti”, e che pertanto sarebbe stato neceSArio attendere che anche
[...]
maturasse i prescritti requisiti soggettivi così da poter risultare intestatario, in proprio, CP_1
delle quote di sua spettanza.
Narravano, ancora, gli attori, che, nelle more delle trattative tra e , Controparte_1 CP_2 nonostante quest'ultima fosse stata diffidata dall'eseguire il pagamento del prezzo con raccomandata del 27 agosto 2018, la cedente/fiduciante si avvedeva con estremo Parte_1 rammarico che la cessionaria/fiduciaria le aveva inopinatamente accreditato l'importo simbolicamente pattuito in Euro 300.000,00 con il negozio simulato, così palesando l'intenzione di quest'ultima di violare il patto fiduciario intercorso con e , al Parte_1 Controparte_1
fine di appropriarsi in via definitiva delle quote affidatele contro il pagamento di un prezzo fittizio, ben distante dall'effettivo valore delle stesse.
Tanto dedotto, gli attori articolavano le seguenti conclusioni:
“In via preliminare di merito:
- accertare e dichiarare nei confronti dei contraenti SI.ri e che con l'atto di CP_3 CP_2 cessione dell'8 ottobre 2014 le parti hanno inteso stipulare un patto fiduciario in virtù del quale la
SI.ra ha affidato alla SI.ra la Quota della Farmacia di sua proprietà Parte_1 CP_2
affinché la ritrasferisse in favore del SI. , figlio della fiduciante, allorché Controparte_1
questi avrebbe potuto detenerne la titolarità;
- accertare e dichiarare che la SI.ra non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire al CP_2
SI. la Quota affidatale in via fiduciaria, confermando la propria volontà di Controparte_1
restare inadempiente alla propria obbligazione corrispondendo il prezzo fittiziamente pattuito con l'atto di cessione dell'8 ottobre 2014;
- conseguentemente emettere contro la SI.ra , come sopra identificata, e in favore dei CP_2
SI.ri e – anche disgiuntamente tra loro – sentenza che, ai sensi Parte_1 Controparte_1 dell'art. 2932 c.c., produca gli effetti del contratto definitivo non concluso, ovvero dell'obbligazione di ritrasferimento non eseguita, e trasferisca al SI. , come Controparte_1
sopra identificato, la proprietà della Quota affidatale in via fiduciaria dalla SI.ra . Parte_1
In via subordinata
- condannare la SI.ra al risarcimento dei tutti i danni patiti dai SI.ri e CP_2 Parte_1
e in particolare: Controparte_1
a) il danno emergente patito dalla SI.ra pari alla differenza tra il prezzo Parte_1 simbolicamente pattuito con la cessione dell'8 ottobre 2014 e l'effettivo valore della Quota ceduta dalla fiduciante, non inferiore ad Euro 807.000,00, e così al pagamento di Euro
507.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) il lucro ceSAnte patito dal SI. pari al mancato guadagno che avrebbe Controparte_1
ottenuto con ragionevole certezza dalla titolarità della Quota della da liquidarsi in Pt_2
misura non inferiore ad Euro 300.000,00 in ragione delle circostanze rilevanti provate in atti.
In via gradatamente subordinata
- in caso di mancato accertamento del richiesto danno da lucro ceSAnte di cui al precedente punto b), condannare la SI.ra al risarcimento in favore del SI. del danno CP_2 Controparte_1
da perdita di chance, come meglio descritto in atti, da liquidarsi in misura non inferiore ad Euro
300.000,00.
In ogni caso
- condannare la SI.ra al risarcimento del danno non patrimoniale patito dai SI.ri CP_2
e , da liquidarsi - rispettivamente - in misura non inferiore ad Parte_1 Controparte_1
Euro 20.000,00 e ad Euro 30.000,00 per tutte le ragioni esposte in atti.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione con CP_2
la quale, in via preliminare, eccepiva la incompetenza per territorio del Tribunale adito, essendo competente il Tribunale di Torre Annunziata o di Napoli;
l'inammissibilità della domanda per genericità, in violazione dell'art. 163 n. 4) c.p.c..; contestava che fosse mai stato concluso un accordo, fiduciario o di qualunque altra natura, per il quale la Dr.SA era obbligata a non Pt_1 pagare il prezzo dell'acquisto della quota già di proprietà della SI.ra , ma invece a Parte_1 trasferirla al SI. , in quanto l'unico contratto voluto e concluso fra zia e nipote è la CP_1 compravendita contenuta nell'atto dell'8 ott. 2014, con la quale il 50% della farmacia è Per_1
stato venduto anche sostanzialmente e non solo formalmente in cambio di un prezzo, regolarmente poi pagato e incaSAto.
Contestava, inoltre, la convenuta, che il prezzo indicato in atto, pacificamente incaSAto dalla SI.ra , fosse estremamente ridotto, simbolico o addirittura fittizio, anche alla Parte_1 luce della fantasiosità del valore di 807.000,00 € attribuito dagli attori alla quota in contestazione, corrispondente a € 1.614.000,00 per l'intera azienda commerciale. Eccepiva, poi, la convenuta, che la domanda di cui all'art. 2932 c.c. non potesse, in ogni caso, essere accolta, stante l'inadempimento della controparte alle proprie obbligazioni, ma anche perché il contratto in questione era inteso a frodare la legge, mirando a far ottenere la titolarità della farmacia a chi in quel momento non aveva i requisiti di legge per assumere la posizione di farmacista, in aggiramento del divieto posto dagli artt. 73 l. 8 nov. 1991, n. 362 e 128 l. 2 apr. 1968, n. 475, con conseguente nullità ex art. 1344 c.c.
Osservava, ancora, la convenuta che il dedotto patto fiduciario sarebbe nullo anche per CP_2
difetto di forma.
Eccepiva, infine, la convenuta, la genericità dei danni allegati dagli attori e l'assenza di qualunque prova a loro fondamento.
Tanto dedotto, la convenuta articolava le seguenti conclusioni:
“1. in via preliminare, dichiari la propria incompetenza in favore del Tribunale di Torre
Annunziata, quale forum contracti, ovvero di quello di Napoli, quale foro generale delle persone fisiche.
2. In rito dichiari la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c., attesa l'assoluta carenza o quantomeno l'estrema genericità dei fatti posti alla base della domanda ex art. 1633 n. 4) c.p.c. e delle liquidazioni operate dei danni richiesti;
3. nel merito, rigetti la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese e di competenze, nella liquidazione delle quali si chiede di tener conto che gli attori non hanno inteso dare seguito al procedimento di negoziazione assistita che, sebbene non obbligatorio ratione valoris, avevano essi stessi avviato, ma che non hanno più inteso coltivare dopo l'adesione della comparente.
Si costituiva, altresì, in giudizio, con comparsa di costituzione con la quale eccepiva, CP_3
in rito, la propria carenza di legittimazione passiva, in ragione del fatto che le situazioni di diritto descritte dagli attori e poste a fondamento delle loro domande non vedono come protagonista e nemmeno come partecipe il comparente . CP_3
Nel merito, il convenuto negava che fosse mai stato concluso quel patto fiduciario sul quale si fonda l'azione della sorella e del nipote e precisava che la perizia di stima che ha condotto ad attribuire all'intera azienda farmacia il valore di € 600.000,00 e quindi quello di € 300.000,00 a ciascuna quota, era stata commissionata proprio dall'attrice a un noto professionista Parte_1
nel settore della contabilità delle farmacie, sicché non vi era nulla potesse far presumere che la stima fosse inferiore al valore reale, meno che mai che questa sottovalutazione sia stata fornita nell'interesse della parte acquirente. Tanto dedotto, il convenuto articolava le seguenti CP_3 conclusioni: “1. dichiari la carenza di legittimazione passiva di in relazione alle CP_3
domande di accertamento, esecuzione in forma specifica e risarcimento, avanzate da Pt_1
e ;
[...] Controparte_1
2. in rito dichiari la nullità dell'atto di citazione ex art. 1644 c.p.c., attesa l'assoluta carenza o quantomeno l'estrema genericità dei fatti posti alla base della domanda ex art. 1633 n. 4) c.p.c. e delle liquidazioni operate dei danni richiesti;
3. nel merito, rigetti la domanda perché infondata in fatto e in diritto. Vittoria di spese e di competenze”.
Alla prima udienza di comparizione il Tribunale si riservava e, di poi, invitava le parti a precisare le conclusioni in ordine alla spiegata eccezione di incompetenza territoriale, attesa la sua astratta idoneità a definire il giudizio innanzi al medesimo.
La causa, quindi, perveniva per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.05.2020, allorché era assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Con sentenza non definitiva nr. 2918/20 del 30.10.20 il tribunale rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiarava la CP_2
competenza del Tribunale di Salerno in ordine alle domande spiegate nel presente giudizio;
con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la sua prosecuzione.
Assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c., depositate le memorie, ammeSA e raccolta la prova orale, disposta ed espletata c.t.u., la causa perveniva, infine, all'udienza del 01.10.2024, celebrata con modalità telematico scritta, all'esito della quale la causa era assegnata in decisione con i termini dell'art. 190 c.p.c.
e hanno agito nei confronti di ed per Parte_1 Controparte_1 CP_2 CP_3 sentire, in primo luogo, accertato nei loro confronti, che “con l'atto di cessione dell'8 ottobre
2014 le parti hanno inteso stipulare un patto fiduciario in virtù del quale la SI.ra ha Parte_1
affidato alla SI.ra la Quota della Farmacia di sua proprietà affinché la ritrasferisse in CP_2
favore del SI. , figlio della fiduciante, allorché questi avrebbe potuto Controparte_1 detenerne la titolarità”.
Giova rammentare che, in punto di diritto, in tema di negozio fiduciario, la prova per testimoni del pactum fiduciae è sottratta ai limiti previsti dagli artt. 2721 e ss. c.c. soltanto nel caso in cui detto patto sia volto a creare obblighi connessi e collaterali rispetto al regolamento contrattuale, onde realizzare uno scopo ulteriore in rapporto a quello naturalmente inerente al tipo di contratto stipulato, senza direttamente contraddire il contenuto espresso di tale regolamento;
al contrario, ove il patto si ponga in antitesi con quanto risulta dal contratto, la qualificazione dello stesso come fiduciario non è sufficiente ad impedire l'applicabilità delle disposizioni che vietano la prova testimoniale dei patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento. (cfr. CaSAzione civile , sez. III , 04/03/2022 , n. 7179).
Peraltro, secondo l'insegnamento della S.C., per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta “ad substantiam”, trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio;
ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, sempre che sia fornita la prova, nel giudizio di merito, dell'esistenza del detto negozio fiduciario (cfr.
CaSAzione civile , sez. VI , 18/01/2022 , n. 1501).
Appare non inconferente rimarcare che l'istituto dell'intestazione fiduciaria di azioni o partecipazioni societarie consiste in un caso di interposizione reale e non apparente, per effetto della quale l'interposto acquista (a differenza che nel caso di interposizione fittizia o simulata) la titolarità delle azioni o delle quote, pur essendo, in virt๠di un rapporto interno con l'interponente di natura obbligatoria, tenuto ad osservare un certo comportamento, convenuto in precedenza con il fiduciante, nonché a ritrasferire i titoli a quest'ultimo ad una scadenza convenuta, ovvero al verificarsi di una situazione che determini il venir meno del rapporto fiduciario. Il "pactum fiduciae" che abbia ad oggetto il trasferimento di quote societarie non richiede la forma scritta
"ad substantiam" o "ad probationem", perché tale patto deve essere equiparato al contratto preliminare, per il quale l'art. 1351 c.c. prescrive la steSA forma del contratto definitivo, e la cessione di quote è un negozio che non richiede alcuna forma particolare, neppure nel caso in cui la società sia proprietaria di beni immobili'. La prova dell'intestazione fiduciaria non soggiace quindi alle stesse limitazioni, tra le parti, della prova della simulazione e pertanto può essere dimostrata anche per testimoni o per presunzioni, avendo ad oggetto l'esistenza di un accordo interno tra le parti, autonomo e distinto dal negozio di intestazione delle partecipazioni societarie, che le parti hanno effettivamente voluto e che ha efficacia nei confronti dei terzi (cfr. Tribunale
Venezia Sez. spec. Impresa, 28/07/2021, n.1562).
Nel caso in esame, dunque, poiché il preteso pactum fiduciae non collide con il tenore del contratto di donazione e cessione quote, costituendone un patto collaterale, deve ritenersi superabile il limite posto dalla normativa del codice civile alla prova per testi;
peraltro, posto che il contratto di cessione di quote non richiede la prova scritta, esso ben può essere stato contratto anche solo oralmente ed essere oggetto di prova per testi in ordine alla sua stipula.
Ritiene il Tribunale che dagli atti sono ricavibili plurimi elementi che persuadono della effettiva conclusione di un patto fiduciario nei termini allegati dalla parte attrice.
In primo luogo, depone in tal senso il tempo dell'adempimento, fiSAto nel limite di cinque anni dalla stipula, senza ulteriori e più pregnanti riferimenti.
Non è chiarito, in particolare, quale interesse avesse a ritardare persino di cinque Parte_1 anni la riscossione del prezzo della quota ceduta né la parte convenuta eccepisce l'esistenza di fatti idonei a giustificare diversamente un siffatto interesse della zia al tardivo incasso.
Tale ritardo, invece, si giustificherebbe se si leggesse l'atto alla luce del preteso pactum fiduciae, perché corrispondeva senz'altro all'interesse della cedere la quota alla nipote, senza Parte_1
un effettivo incasso del corrispettivo, in attesa che il proprio figlio, , maturasse Controparte_1
i requisiti per gestire in proprio la farmacia, in uno alla cugina CP_2
Di interesse, in tal senso, è anche la clausola per cui se la cedente non avesse agito per inadempimento entro sei mesi dalla scadenza dei cinque anni, allora doveva ritenersi che la steSA rilasciasse quietanza ora per allora del pagamento dei 300.000,00 €, elemento che aggiunge tinte rarefatte alla effettività della corresponsione del prezzo, e che acquisirebbe senso se letta al lume della esistenza dell'adombrato pactum fiduciae.
Rilevante, poi, è la scelta del tempo di dilazione del pagamento: cinque anni, invero, è il tempo di durata, notoriamente, del corso di studi universitari della facoltà di farmacia.
D'altro canto, è la premeSA dell'atto che tradisce la circostanza che il donante e la cedente addivengono alla stipula per una mera esigenza di gestione della farmacia, non potendo – in assenza dei requisiti sopravvenuti di legge - mantenere la titolarità delle quote: tale contingenza rende verosimile che – avendo già iniziato gli studi di farmacia – la cessione Controparte_1
delle quote potesse essere transitoria, onde , poi, consentire a di divenirne a sua volta CP_1
cessionario dalla cugina CP_2
Non persuade, poi, la giustificazione resa in sede di interrogatorio da sul tempo CP_2 dell'adempimento; ella dichiarava: “Il pagamento di 5 anni era un termine congruo per pagare una somma di 300.000,00 euro considerati i ricavi della farmacia, che è situata in un paese con circa 2000 abitanti”.
Si tratta di una spiegazione che non giustifica perché la steSA non avesse richiesto subito un mutuo, avendovi, comunque, fattovi ricorso nell'agosto del 2018, quando si risolveva al versamento del prezzo. Neppure appare plausibile che, comunque, il pagamento dei € 300.000,00 fosse pattuito senza maturazione di interessi, non corrispondendo tale circostanza al normale agere del creditore di media avvedutezza.
La conclusione del patto fiduciario è, poi, confermata dal teste , padre di Testimone_1
il quale ne dà ampiamento conto nelle sue dichiarazioni. CP_1
conferma perviene da , fratello di CP_5 Parte_3 CP_1
Mette conto, a questo punto, esaminare l'esito delle prove per interpello e testi raccolte nel corso del procedimento.
L'interroganda, , dichiarava: “ADR La circostanza di cui al capo 3 non è vera. CP_2
Preciso che al momento della morte della dott.SA nessuna delle persone di cui alla CP_4
circostanza aveva i requisiti neceSAri per la gestione della farmacia quali titolari;
solo al momento della accettazione con beneficio di inventario ho maturato i requisiti per potere diventare titolare della farmacia.
ADR La circostanza di cui al capo 6 non è vera. Gli eredi si sono rivolti al prof. per la Tes_2 necessità di conoscere il valore dell'esercizio commerciale, ai fini della necessità di venderla;
ADR La circostanza capo 7 non è vera;
non c'era alcun patto fiduciario tra le parti, non sapevo neanche cosa fosse un patto fiduciario. Il pagamento di 5 anni era un termine congruo per pagare una somma di 300.000,00 euro considerati i ricavi della farmacia, che è situata in un paese con circa 2000 abitanti.
ADR A domanda dell'avv. DI Gaeta (come mai nei cinque anni stabiliti per il pagamento non vi fu alcuna previsione di pagamenti rateali?) rispondo che non avevo motivo per chiedere una dilazione del pagamento;
cinque anni mi erano sufficienti per gestire le finanze, inoltre avevo acceso un mutuo presso un istituto bancario che mi consentiva di non ricorrere ad un pagamento rateale.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (come mai ha ritenuto di richiedere un mutuo solo dopo quattro anni dalla stipula?) rispondo che avendo un termine di cinque anni avrei potuto anche pagare l'ultimo giorno, inoltre ribadisco che malgrado la concessione del termine di cinque anni non sono riuscita a fare a meno di richiedere un mutuo all'istituto bancario, proprio in ragione dell' esiguità dei ricavi della farmacia, cui ho prima fatto riferimento.
ADR La circostanza di cui al capo 8 non è vera;
si andò dal prof. in quanto persona di Tes_2 fiducia, che aveva già fatto la perizia di stima dell'azienda, ma non per dare seguito all'accordo fiduciario;
andammo dal Prof. per un consiglio relativo alla possibilità per mio cugino Tes_2
di entrare a far parte della farmacia come dipendente senza che questo pesasse sui costi di gestione dell'esercizio commerciale;
mio cugino si era intanto laureato in farmacia e venne da me a chiedere di entrare a far parte della farmacia, ma ciò sarebbe stato possibile solo previe dimissioni di mia zia, , in quanto la farmacia non poteva permettersi un terzo stipendio. Pt_1
Non accettai il contratto di cointeressenza in quanto per me non conveniente;
avrei, infatti, mantenuto da sola le responsabilità connesse alla gestione dell'azienda condividendo, però gli utili con mio cugino.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (suo cugino le aveva chiesto di entrare a far parte della farmacia come socio o come dipendente?) rispondo che il contratto di cointeressenza, proposto dal prof. , prevedeva la partecipazione agli utili di mio cugino (che quindi doveva Tes_2
entrare a far parte della farmacia come socio); tale opzione come ho detto non corrispondeva ai miei interessi;
io proponevo piuttosto che mio cugino venisse assunto come dipendente, previe dimissioni di sua madre, che al tempo era dipendente della farmacia.
ADR La domanda di cui al capo 9 non è vera;
non avevo dato alcun consenso alla stipula del contratto di cointeressenza. Nulla so dire in ordine a quanto mio padre ed il prof. Tes_2
abbiano potuto dirsi.
ADR La circostanza di cui al capo 12 non è vera;
la OR mi ha venduto la quota ed io non ho mai confermato alcunché.
ADR La circostanza di cui al capo 13 non è vera;
non c'era alcun accordo fiduciario, ho solo fatto riferimento sempre e soltanto al pagamento del prezzo stabilito per la quota vendutami dalla sig.ra ; era l'unico obbligo che avessi. Preciso che peraltro pagare 300.000,00 non Pt_1
potrebbe essere ritenuto una cattiveria.
ADR La circostanza capo 14 non è vera;
non avevo obblighi verso il sig. ; mai avrei CP_1 potuto ritrasferire la quota al sig. poiché non l'aveva mai posseduta, essendomi Controparte_1
la steSA stata venduta da . Parte_1
ADR La circostanza capo 15 non è vera;
si cercava un modo per far partecipare mio cugino all'attività; la società di farmacisti è il modulo più semplice esistente;
il fatto che si sia paSAti dal discorrere di un contratto cointeressenza ad una società di farmacisti testimonia che io non avevo alcun obbligo.
ADR La circostanza di cui al capo 16 non è vera. Il contratto non era simulato, io ero obbligata da contratto a pagare la quota vendutami da mia zia.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (non è mai stata in discussione la possibilità di non eseguire il pagamento?) rispondo che finché avevo l'obbligo verso mia zia non ho mai pensato di non onorare il pagamento;
preciso che se ne parlava con mio cugino , ma solo nell'ottica di un suo accordo con la madre, verso la quale io avevo un debito. ADR La circostanza capo 19 non è vera. Il dott. mi sottopose un contratto CP_1
preliminare, che ho letto, ma che non ho mai firmato, perché non conveniente per me.
ADR La circostanza capo 20 non è vera;
preciso che le discussioni avvenivano con insistenza, quotidianamente, anche durante i miei orari di lavoro;
non posso ricordare tutto ciò che ho detto tra il 2017 e 2018, ma sicuramente se anche avessi detto qualcosa è stato per troncare conversazioni che avevano luogo in farmacia, anche con toni violenti davanti alla clientela.
ADR Sulla circostanza 21 rispondo che non c'era alcun accordo fiduciario cui dare seguito, la cessione del credito era l'unica modalità che poteva permettermi di trattare con mio cugino direttamente evitando di pagare il prezzo, in quanto sarebbe diventato lui il beneficiario dell'importo; ma fintanto che sussisteva il mio verso la madre, dovevo onorarlo nei suoi confronti.
Preciso che tutti questi discorsi sono sorti dopo che mio cugino si era laureato e cercava un posto di lavoro. L'iscrizione di mio cugino al corso di laurea in farmacia non costituiva garanzia dei tempi del completamento del ciclo, che prevede oltre al corso di laurea anche esame di stato, abilitazione alla professione, e due anni di pratica professionale;
quindi, nei cinque anni previsti per il pagamento anche mia zia avrebbe potuto laurearsi e io avrei potuto in ipotesi trattare con la steSA.
Sottolineo che le intenzioni di mio cugino di entrare a far parte della farmacia sono emerse solo dopo il conseguimento da parte sua della laurea, ovvero nel 2016, se non erro.
ADR Quando fu stipulato il contratto mio cugino era, credo, già iscritto al corso di laurea.
ADR Quanto alla circostanza capo 22 mio cugino mi mandò una bozza del preliminare, ma non era vantaggioso per me e non lo sottoscrissi. Ho tergiversato a comunicarlo a mio cugino, perché lui aveva atteggiamenti violenti e minacciosi con me ed avevo timore di comunicarglielo.
ADR A domanda dell'avv. DI Gaeta (può precisare che tipo di minacce ha ricevuto dal sig.
?) rispondo che mio cugino mi disse “Se scopro che ti sei rubata i miei soldi, prima ti CP_1
faccio arrestare, poi ti spezzo le gambe, poi, quando sei in galera ti faccio accoltellare allo stomaco”; mi chiedo mai queste frasi non facciano parte dei file audio versati in atti dalla controparte.
ADR Quanto alla circostanza capo 23 ribadisco che non c'era alcun accordo fiduciario, la quota era stata venduta e non affidata e se non ci fosse stato qualcuno con i requisiti per essere titolare della farmacia, sarebbe stata meSA a concorso;
ADR A domanda dell'avv. Manfredonia – con il consenso dell'avv. Di Gaeta (“ Può riferire se la OR abbia mai proposto formule ulteriori oltre a quelle menzionate nel corso Parte_1 dell'interrogatorio dirette a risolvere la situazione e dunque a consentire a di Controparte_1 entrare a far parte della farmacia?) rispondo che mia zia mi propose una società con tre soci, io, mio cugino e lei ognuno con una quota del 33%, pur di non rinunciare all'introito della farmacia.
Io all'epoca avevo la quota del 50% donatomi da mio padre;
ho acquistato il 50% da mia zia nel medesimo atto. La proposta di mia zia concernente le tre quote di 33 % di valore ciascuna risale non prima del 2017.
ADR A domanda dell'avv. DI Gaeta preciso che la proposta di mia zia non fu formalizzata, e non vi fu al momento alcuna sua subordinazione ad una eventuale rinuncia al pagamento del prezzo.
Il teste , marito di e padre di , zio acquisito di Testimone_1 Parte_1 Controparte_1
, dichiarava quanto segue: “ADR Confermo la circostanza capo 3 della memoria 183, CP_2
co. 6 c.p.c. di parte attrice;
tanto posso confermare in ragione dei rapporti familiari in essere;
sono rimasto estremamente amareggiato per la vicenda in esame perché mio figlio Controparte_1 ha scelto la facoltà di farmacia in vista della possibilità di continuare l'attività secondo il volere della nonna ed i patti intervenuti tra gli eredi;
ADR Quanto alla circostanza capo 6 della predetta memoria la confermo;
ADR Confermo la circostanza capo 7; preciso che mio figlio ha completato il ciclo di studi in breve tempo proprio al fine di onorare la volontà della nonna ed il patto tra gli eredi;
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 8; tale stipula costituì la modalità scelta per mettere nero su bianco i patti intercorsi;
preciso che io non presenziai all'incontro presso lo studio del
Prof. ; Tes_2
ADR Quanto alla circostanza capo 9 posso riferire che anche se non ero presente mi era stato detto (da mia moglie e da mio figlio) che le parti avevano raggiunto l'accordo rispetto alla soluzione proposta dal Prof. ; confermo la circostanza di cui al capo 9 anche perché, Tes_2
diversamente, non penderebbe il presente giudizio;
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 17; preciso che in una occasione – forse proprio in quella menzionata nella circostanza appena lettami – mi sono recato anche io presso lo studio del
Prof. ed ebbi a evidenziargli di non avere adeguatamente tutelato le ragioni di mia Tes_2
moglie in qualsiasi modo fosse possibile;
ADR Confermo la circostanza nr. 18 anche perché fu proprio il Prof. a suggerire la Tes_2
strada del negozio simulato;
ADR Confermo la circostanza di cui al capo 24; mia moglie non è più la persona di un tempo, lei adorava suo fratello ed è rimasta molto amareggiata essendosi sentita tradita;
per fortuna ora mia moglie ha nuove amicizie ed è più serena;
anche i nostri rapporti nel tempo si sono incrinati avendo io rinfacciato a mia moglie di essersi fidata troppo del fratello e non di me;
ad oggi invece il rapporto è stato ricucito;
ADR; Confermo la circostanza 26; mio figlio si chiudeva spesso in camera e rifiutava CP_1
anche di alimentarsi;
non è stato facile fargli superare il difficile momento trascorso, essendosi visto deprivato dei suoi sogni e tradito;
si trasferì anche a Trieste da solo, senza la sua compagna, ciò che ci preoccupava perché non sapevamo cosa facesse;
ADR: Confermo la circostanza capo 28; era a Trieste perché l'unico momento di serenità CP_1
che aveva era con la sua compagna, che si trovava a Trieste per ragioni di studio;
A domanda dell'avv. Manfredonia (sa cosa significa contratto fiduciario?) rispondo che tra le parti intervenne un accordo per far sì che avesse la farmacia entro cinque anni per dargli CP_1
tempo di maturare i requisiti, laureandosi in farmacia;
era una soluzione tecnica per risolvere il problema.
Quando hanno ereditato la farmacia i due fratelli non avevano i requisiti per la continuazione dell'attività.
A domanda dell'avv. Manfredonia sul capo 3 chiarisco che l'accordo fiduciario intervenne in un secondo momento rispetto a quando i due fratelli ereditarono l'attività; il patto fiduciario fu consigliato successivamente dal Prof. . Tes_2
A domanda dell'avv. Di Gaeta sul capo 3 (le risulta che la sig.ra ha considerato la Parte_1
possibilità di vendere a terzi la sua quota?) rispondo che mai mia moglie ha considerato la possibilità di vendita a terzi, essendo molto legata all'attività, cui voleva dare continuità e consentire a di subentrarvi. CP_1
A domanda dell'avv. Manfredonia sul capo 6 (l'idea di stimare al ribasso il valore dell'attività per necessità fiscali fu del Prof. o delle parti? E come sa rispondere a questa circostanza?) Tes_2
rispondo che io ho presenziato una sola volta agli incontri presso lo studio del Prof. . Tes_2
Non so da chi sia partita l'idea di stima al ribasso, ma non credo da mia moglie e mio figlio perché non competenti al riguardo;
presumo sia stata del Prof. che mirava a far pagare Tes_2 meno tasse possibili sull'atto. Non ero presente quando si discusse la possibilità della stima al ribasso.
A domanda dell'avv. Manfredonia (quanto alla circostanza 9), con riferimento al ripensamento di
, chiarisco che la circostanza che un accordo fosse stato effettivamente raggiunto è CP_3
data proprio dal fatto che le parti tutte si erano incontrate presso lo studio del Prof. , Tes_2
diversamente non sarebbe stato neceSArio fiSAre un appuntamento con la presenza di tutte le parti;
mi è stato poi riferito da mia moglie e mio figlio che vi era stato un ripensamento. Non so dire se il ripensamento si sia manifestato nel corso dell'incontro; ciò che è certo è che CP_3 si rifiutò di sottoscrivere l'accordo; Non ero presente, non so dire se il sig. venne meno nel corso dell'incontro di cui al capitolo Pt_1
8 all'accordo proposto dal Prof. (stipula del contratto di cointeressenza) oppure qualche Tes_2 giorno dopo l'incontro; la sostanza è che rifiutò di sottoscrivere il contratto accordo proposto dal
Prof. come soluzione al problema. Tes_2
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta (sa dire come si concluse l'incontro di cui al capo 17?) rispondo che si concluse con rassicurazioni da parte del Prof. che disse che si sarebbe Tes_2 premurato di fare in modo che i patti in essere tra le parti sin dall'origine fossero rispettati.
ADR A domanda dell'avv. Di Gaeta ( vi siete allontanati dalla realtà del paese?) rispondo che la mia famiglia ha vissuto a lungo lontano da Praiano, non essendo facile ogni giorno vedere le controparti;
cerchiamo di evitare di incontrare le controparti, materialmente abbiamo fittato per brevi periodi una casa a Napoli per non vedere le controparti, anche perché questa vicenda era diventata un pensiero fisso.
A domanda dell'avv. Manfredonia so che abita tra Praiano e Napoli;
in certi periodi è CP_3
a Praiano quotidianamente in altri no. vive stabilmente a Praiano. CP_2
Il teste dichiarava di essere “sono dottore commercialista ed ho avuto Testimone_3
rapporti di lavoro con tutte le parti in causa, ho avuto incarichi di consulenza da , poi CP_2 da , poi anche da ” . Parte_1 Controparte_1
ADR Quanto alla circostanza capo 3 della memoria 183, co. 6 c.p.c. n. 2 di parte attrice oppongo il segreto professionale;
Mi sono occupato della pratica di subentro nella titolarità della farmacia ai sensi della l. 475 del
1968 art. 12.
ADR Quanto alla circostanza capo 3 dichiaro di avvalermi della facoltà di astensione dalla legge conceSA in ragione dell'obbligo di segreto professionale;
ADR Oppongo il segreto professionale in relazione a tutti i capi di prova lettimi (da 3 , 6, 7, 8 ,9,
17, 18);
A domanda a prova contraria dell'avv. Manfredonia (capo A) della terza memoria depositata nell'interesse dei convenuti) confermo la circostanza.
Quanto al capo 8 posso solo confermare che vi sono stati effettivamente almeno due incontri presso il mio studio. Confermo che al primo incontro presero parte , Parte_1 CP_1
, mentre al secondo parteciparono solo e suo marito e forse
[...] CP_2 CP_3 Pt_1
anche il figlio, ma non ne sono sicuro.
Non sono sicuro – a domanda dell'avv. Di Gaeta – che vi siano stati presso il mio studio incontri con i soli e sicuramente vi sono stati contatti telefonici. CP_3 CP_2 Il teste dichiarava: “ è mia madre e Parte_3 Parte_1 Controparte_1
è mio fratello;
è mia cugina e è mio zio”. CP_2 CP_3
ADR Confermo la circostanza capo 3 della memoria 183, co. 6 c.p.c. n. 2 di parte attrice;
tanto posso riferire in ragione dei rapporti familiari;
ADR Nulla so riferire in ordine alla circostanza capo 6; Testi Confermo la circostanza capo 7 e tanto posso riferire perché in famiglia se ne parlava spesso;
questa soluzione menzionata in circostanza era l'unica soluzione per consentire sia a CP_2
che a che ancora stava studiando, di subentrare nella titolarità e proprietà della farmacia;
CP_1 preciso che all'epoca della morte di mia nonna la legge consentiva che la titolarità e la proprietà della farmacia andasse in capo esclusivamente a persone laureate in farmacia;
preciso che i rapporti familiari sono sempre stati sereni fino al verificarsi dei fatti per cui pende questo giudizio;
ADR Quanto alla circostanza capo 8 non ricordo le date con esattezza, ma ricordo che le parti si recarono più volte dal dott. per trovare una soluzione. Tes_2
ADR Confermo la circostanza capo 9 e ricordo che in casa ci fu un forte turbamento per quanto verificatosi perché iniziammo a sospettare che non vi era volontà di rispettare i patti originari tra le parti;
ADR Confermo la circostanza 24; mia madre si è chiusa molto in se steSA, mia madre non ha più partecipato alle feste che prima si organizzavano tra amici comuni anche con mia CP_3
madre ha reciso i rapporti anche con gran parte degli amici in comune con CP_3
emotivamente in famiglia è stato un periodo difficile e continua ad esserlo;
mia madre col tempo ha creato nuove amicizie ed ha recuperato un po' di serenità, per quanto io ritengo che abbia cercato di rimuovere il problema;
quando ancora le controparti organizzano feste sotto casa nostra noi lasciamo Praiano.
ADR Quanto alla circostanza 26 premetto che mio fratello non ha mai partecipato a tante feste, ma da quando è successo quanto è oggetto di questo giudizio, è cambiato, si è chiuso in camera e spesso non rispondeva anche a lungo mentre era chiuso in camera;
ricordo che non ha mangiato per giorni. Mio fratello si era molto turbato avendo visto travolti i suoi progetti di subentrare nella titolarità della farmacia, scopo per il quale aveva speso cinque anni di vita per conseguire la laurea in farmacia;
ADR Quanto alla circostanza 28 la confermo;
mio fratello viveva a Trieste dove conviveva con la compagna e dove ad agosto era rimasto solo perché la compagna era tornata a casa sua a Pescara per il periodo delle ferie;
salii sopra per aiutare a distrarlo;
A domanda dell'avv. Manfredonia (ricorda se l'accordo di ritrasferire l'azienda a e CP_2 CP_1
quando avessero conseguito i requisiti neceSAri risalisse al novembre 2012 ?) rispondo che in ordine alle date non ricordo con precisione;
quando morì mia nonna si trovò in famiglia questo accordo per consentire la prosecuzione dell'attività della farmacia, diversamente saremmo stati costretti a vendere l'attività; noi contribuimmo peraltro affinché avesse la farmacia, i CP_2 rapporti erano ottimi all'epoca.
Non so cosa sia un contratto fiduciario tecnicamente, ma posso presumere che sia un accordo tra due parti che prevede il rispetto di un patto fondato sulla fiducia. ora vive a Bonn in Germania con la compagna, ma non lavora. CP_1
Voglio precisare che mia madre svenne quando si vide accreditato in via telematica l'importo del bonifico nel periodo di fine estate in occasione del pagamento delle tasse”.
Deve, quindi ritenersi acclarato che, allorché , e conclusero il Parte_1 CP_3 CP_2 contratto di donazione e cessione quote dell'08.10.2014, essi si accordarono perché CP_2
ritrasferisse le quote al cugino . Controparte_1
Va, a questo punto, osservato che, però, il pactum fiduciae non intervenne tra e CP_2
, tal ché quest'ultimo non potrebbe invocarne l'esecuzione coattiva. Controparte_1
Invero, per quanto emerso, si era impegnata nei confronti di a trasferire CP_2 Parte_1
verso un soggetto estraneo al contratto di donazione e cessione di quote ( ) la Controparte_1
quota ricevuta da . Parte_1
L'art. 2932 c.c. sarebbe stato invocabile da se questi fosse stato parte del Controparte_1
pactum fiducie, per conseguire in via giudiziaria la prestazione del consenso al trasferimento di
, laddove, invece, nell'ambito del patto di fiducia si impegnò a trasferire a CP_2 CP_2
terzo e tale condotta non è coercibile e la sentenza ex art. 2932 c.c. non può tenere luogo di un siffatto consenso.
Va dunque accolta la domanda di accertamento della esistenza del pactum fiduciae tra CP_3
e ed anche la domanda di accertamento dell'inadempimento di
[...] Parte_1 CP_2
alla obbligazione assunta con il patto fiduciario. CP_2
Va rigettata la domanda di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., posto che non si è CP_2
mai obbligata direttamente nei confronti di alla ritrasmissione della quota (non Controparte_1
vi sono elementi per ritenere provato che fosse parte del patto di fiducia). Controparte_1
Va, ora, esaminata la domanda di risarcimento del danno, tenendo conto del fatto che
[...]
ha già incaSAto la somma di €300.000,00, ma a titolo di pagamento del prezzo della Pt_1
cessione. Quanto alle voci di danno, gli attori chiedono: a) il danno emergente patito dalla SI.ra Pt_1
pari alla differenza tra il prezzo simbolicamente pattuito con la cessione dell'8 ottobre 2014
[...]
e l'effettivo valore della Quota ceduta dalla fiduciante, non inferiore ad Euro 807.000,00, e così al pagamento di Euro 507.000,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) il lucro ceSAnte patito dal SI. pari al mancato guadagno che avrebbe Controparte_1
ottenuto con ragionevole certezza dalla titolarità della Quota della da liquidarsi in Pt_2
misura non inferiore ad Euro 300.000,00 in ragione delle circostanze rilevanti provate in atti.
Il CTU, dott. concludeva, all'esito delle indagini peritali, come di seguito si Persona_2 riporta:” In considerazione di tutto quanto fin qui riportato in ottemperanza all'incarico ricevuto dall' si procede a formulare la risposta al quesito oggetto del presente lavoro peritale. CP_6
Il valore commerciale delle quote della Farmacia all' 8 ottobre 2014 risulta essere di €
650.000,00. Tale valutazione è stata effettuata utilizzando il metodo dei “multipli di fatturato”, rispetto a quello “reddituale attualizzato” scelto dal sottoscritto CTU e descritto nell'ambito del relativo paragrafo dedicato alla quantificazione del valore della farmacia alla data fiSAta al 2014.
Per quanto attiene la valutazione della farmacia al 30 agosto 2018, utilizzando da parte del sottoscritto la medesima metodologia di calcolo ed in analogia con la quantificazione relativa al
2014, il valore dall'esercizio commerciale oggetto della presente perizia è pari ad € 1.460.096,00.
Tale valutazione è, a parere del sottoscritto CTU, perfettamente compatibile e confrontabile con quella relativa al 2014 in quanto l'incremento dei risultati di esercizio tra le due date oggetto del quesito e che sono rappresentati da utili conseguiti, che registrano un incremento di oltre il 100% il cui riflesso si evidenzia sulla quantificazione del valore della farmacia al 2018.
PaSAndo alla verifica della quantificazione degli eventuali danni patrimoniali patiti dalla SI.ra e dal Dott. del danno emergente, del lucro ceSAnte e, in Parte_1 Controparte_1 alternativa a quest'ultimo, del danno da perdita di chance, il sottoscritto CTU ha provveduto a calcolarne le relative consistenze utilizzando i rispettivi metodi esposti precedentemente e ritenuti maggiormente confacenti alle finalità poste dal quesito.
Per il danno emergente il valore che è derivato dai calcoli effettuati dal sottoscritto CTU è pari ad
€ 239.540,00 che corrisponde alla quota del 50% oggetto del ricorso giudiziario da parte del Dott.
e della SI.ra . Controparte_1 Parte_1
Questo valore si riferisce al risultato di esercizio non percepito dagli attori nel periodo agosto
2018 – maggio 2023 a seguito dell'asserito inadempimento contrattuale costituito dalla mancata cessione della quota della SI.ra a favore del Dott. da parte della Parte_1 Controparte_1
Dott.SA . CP_2 Per quanto attiene al lucro ceSAnte, i valori che sono derivati dal calcolo effettuato dal sottoscritto ai fini della relativa quantificazione, hanno determinato un valore pari ad €
228.390,00 derivante dal valore del fatturato conseguito nel periodo agosto 2018 – maggio 2023 moltiplicato per la percentuale di incidenza della media dei ricavi rispetto alla media del fatturato.
Per quanto attiene all'alternativo danno della perdita di chance rispetto a quella relativa a lucro ceSAnte, il calcolo effettuato ha portato alla sua quantificazione in € 344.938,00 che rappresenta il valore capitalizzato del danno emergente come base per il calcolo del danno da chance riferito alla quota della farmacia oggetto del ricorso giudiziario.
Il C.t.u. riepiloga i risultati ottenuti sulla base della metodologia su indicata:
VALORE QUOTE AL 08/10/2014: € 650.000,00
VALORE QUOTE AL 30/08/2018: € 1.460.096,00
DANNO EMERGENTE: € 239.540,00
LUCRO CESSANTE: € 228.390,00
PERDITA DI CHANCE: € 344.938,00
(alternativa a lucro ceSAnte)”.
Il CTU offriva esaustiva risposta ai ccttpp delle parti, nell'ambito del contraddittorio interno, osservando quanto segue: “A seguito dell'invio della bozza della CTU ai legali delle parti nel giudizio R.G. 11512/2018, sono pervenute alcune osservazioni da parte dei consulenti di parte sull'elaborato peritale da depositare.
Più in dettaglio il consulente delle parti attrici SIg.ri e Dott. Parte_1 Controparte_1
, ha rilevato quanto segue nell'intento di richiedere la modifica di alcune parti Persona_3 dell'elaborato trasmesso e più precisamente: 1) la rettifica dell'identificazione del danno emergente come contenuto nella bozza di CTU trasmeSA;
2) la modifica del tasso di sconto utilizzato per attualizzare i redditi della farmacia, considerando il tasso di crescita “g”.
Parimenti sono pervenute alcune osservazioni anche da parte del Consulente Dott.
[...]
per le parti convenute in giudizio SIg.ri e che rispetto alla Per_4 CP_2 CP_3
bozza di CTU trasmeSA, ha richiesto quanto segue: 1) richiesta di normalizzazione dei dati economici della farmacia al fine di ricavare flussi di reddito “normali attesi”; 2) considerazione nella valutazione delle quote della farmacia quale costo latente quello riferibile al direttore tecnico;
3) considerazione del costo per imposte dirette ai fini delle determinazione del valore delle quote della farmacia;
Nell'intento di riscontrare alle sopra indicate osservazioni fatte pervenire dai consulenti di parte, il CTU ritiene di riscontrare di seguito i singoli punti. Per quanto attiene al rilievo del Dott. riportato al n. 1), si richiama il contenuto del quesito Per_3 posto, in cui viene richiesto a) l'accertamento del valore commerciale delle quote al 30 agosto 2018 e all'8 ottobre 2014; b) la verifica della quantificazione del danno emergente, del lucro ceSAnte e, in alternativa a quest'ultimo, del danno da perdita di chance.
Ciò premesso il CTU ha provveduto da un canto a quantificare il valore delle quote della farmacia alle due date richieste che all'ottobre 2014 risulta essere pari ad € 650.000 e all'agosto
2018 è pari ad € 1.460.096 (RIF. elaborato peritale trasmesso), per poi quantificare i valori del danno emergente, del lucro ceSAnte e della perdita di chance. Più in dettaglio per la quantificazione del danno emergente è stata presa in considerazione la media dei risultati di esercizio della farmacia come risultanti dai prospetti di conto economico contenuti nelle produzioni dalle parti, che è stata determinata in € 100.859 annui e che per il periodo considerato per la determinazione del danno emergente dal 9/2018 al 5/2023 ammonta complessivamente ad
€ 479.081, come risulta dalla perizia trasmeSA.
Il rilievo riportato dallo stesso consulente di parte ed evidenziato al punto n. 2 in merito alla considerazione del tasso di crescita “g”, per la composizione del tasso di sconto applicato, il CTU ha ritenuto non considerare tale fattore in considerazione del contesto di riferimento in cui opera la farmacia e della stabilità che caratterizza il bacino di utenza attuale e prospettico verosimilmente prevedibile.
PaSAndo ad esaminare le segnalazioni pervenute dal CTP Dott. si considerano in Per_4
sequenza le osservazioni contenute nella documentazione trasmeSA.
Per quanto attiene a quella indicata sub. n.1 in merito alla normalizzazione dei valori economici della farmacia, il CTU ha ritenuto, vista la composizione delle voci dei conti economici consultati, che non erano presenti fattispecie che potessero costituire il presupposto neceSArio per applicare la rettifica dei dati economici, costituito da elementi straordinari di reddito e quelli estranei alla gestione caratteristica. Dalle peculiarità delle componenti dei costi e dei ricavi rilevabili dai conti economici consultati, a giudizio del CTU non erano presenti elementi che potessero essere considerati non ripetibili o comunque non normali, per cui non sono state apportate modifiche di normalizzazione ai fini di giungere ai risultati di esercizio da considerare ai fini della quantificazione dei danni come richiesti dal quesito. Di tale determinazione è stato riportato nella bozza di CTU trasmeSA.
Inoltre corre l'obbligo segnalare che alcuna discordanza risulta dalla bozza di CTU trasmeSA in merito alla circostanza per cui ai fini delle valutazioni operate si sarebbero presi in considerazione dei dati economici delle tre annualità precedenti per ricavare una media significativa, rispetto a quanto effettivamente operato in merito al calcolo dei valori della farmacia all'8 ottobre 2014, dove è staro considerato il risultato di esercizio del 2013. Ciò in quanto non risultavano presenti in atti dati economici significativi ai fini del calcolo per le annualità 2012 e 2011.
PaSAndo ad esaminare la seconda osservazione del Dott. eSA trae origine dal costo Per_4
latente che sarebbe stato costituito dalla mancanza degli oneri per un direttore tecnico. Il CTU, in merito ha considerato che in presenza nella normativa della necessità di un direttore tecnico, figura ricoperta verosimilmente dalla Dott. , che il CTP ha quantificato in € 25.000 CP_2 annui, non ne ha considerato l'impatto nella valutazione oggetto della consulenza d'ufficio, in quanto la titolare ha beneficiato in termini di utili conseguiti anche della quota riferibile al proprio lavoro nell'esercizio commerciale anche tenendo presente che non sarebbe stato legittimo computare nei costi della farmacia un onere per il personale riferito a se steSA e considerando che l'inserimento nell'ambito della farmacia del Dott. avrebbe generato il suo Controparte_1
coinvolgimento nella gestione e quindi un apporto lavorativo che avrebbe comunque influito sulla possibilità di non utilizzare o utilizzare in misura inferiore il ricorso a lavoratori alle dipendenza della farmacia.
Da ultimo, si procede alla trattazione della terza ed ultima osservazione riportata nella nota pervenuta dal Dott. in merito alla mancata determinazione delle imposte riferite Per_4 all'esercizio commerciale ai fini della quantificazione dei danni richiesti dagli attori nel giudizio promosso presso il Tribunale di Salerno. In merito il CTU ha ritenuto riferirsi alle evidenze dei dati economici disponibili per i periodo presi in considerazione che non contenevano oneri fiscali in quanto sui redditi personali riferiti alla posizione fiscale del titolare che, in quanto persona fisica, si ha l'obbligo di cumulo dei redditi commerciali con la restante consistenza reddituale del titolare che rende applicabile la progressività delle aliquote IRPEF come previste per legge. Si comprende che non sia stato possibile stabilire a quali scaglioni di reddito far ricadere i risultati di esercizio della farmacia, per cui ogni ipotesi di imposizione sarebbe stata verosimilmente imponderabile per mancanza di qualsiasi informazione in merito ai redditi complessivi in capo al contribuente, circostanza che avrebbe determinato un conseguente errato impatto fiscale sui redditi conseguiti per l'attività commerciale e che avrebbe indebitamente influito sulla valutazione della quota della farmacia steSA alle date prese in considerazione dal quesito posto”.
Il c.t.u. medico, dott. nominato per verificare la sussistenza di un preteso Persona_5
danno biologico – sub specie di esistenza di una malattia di ordine psichico originata dallo stress della vicenda vissuto da , così concludeva, escludendolo: “La nostra Controparte_1
conclusione peritale si concretizza dunque nel senso di non potersi individuare, riconoscere e tanto meno valutare in termini di danno biologico, alcuna malattia psicofisica in persona del ricorrente riconducibile alle descritte condotte di parte convenuta. Concorrono univocamente in tal senso l'esame degli atti, le prove testimoniali, le risultanze dell'anamnesi, dei colloqui clinici e dell'esame psichico.
In risposta all'ulteriore quesito postoci precisiamo che non risultano sostenute o almeno comprovate spese mediche ne' si ritiene che spese mediche inerenti i fatti per cui e' causa siano concretamente prevedibili per il futuro”.
Occorre, dunque, soffermarsi sulla corretta quantificazione delle voci di danno risarcibile, posto che l'inadempimento del pactum fiduciae è stato conclamato, dal che discende anche la ristorabilità delle voci di pregiudizio comprovate.
Prima di procedere oltre, va per inciso evidenziato che – in accordo con i recenti arresti della
Suprema Corte – la possibilità di spiegare sinanche domanda nuova nei limiti delle preclusioni assertive, deve consentire di reputare ammissibili le domande di ristoro del pregiudizio patrimoniale e non mai indicate in citazione.
Nelle conclusioni di cui alla prima memoria 183, co. 6 c.p.c., la parte attrice chiedeva: “a) il danno emergente pari alla differenza tra il prezzo simbolicamente pattuito con la cessione dell'8 ottobre 2014 e l'effettivo valore della Quota al momento dell'inadempimento della Fiduciaria
(i.e. 30 agosto 2018), non inferiore ad Euro 814.222,00, e così al pagamento di Euro 514.222,00, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) il lucro ceSAnte pari al mancato guadagno che avrebbe ottenuto con ragionevole certezza dalla titolarità della Quota della da liquidarsi in misura non inferiore ad Euro 300.000,00 in ragione delle circostanze Pt_2 rilevanti provate in atti”.
Il Tribunale ritiene che il danno emergente non sussista e non sia risarcibile: ad esso, infatti, gli attori, riconducono la differenza del valore della quota formalmente indicata nel contratto di cessione e quella effettiva alla data dell'inadempimento del pactum fiduciae: va, a questo punto, fatta una distinzione tra la simulazione pretesa del contratto di cessione ed il patto fiduciario.
La simulazione, infatti, anche quella relativa al prezzo, richiede la prova con la controdichiarazione, allorché chi la invoca sia parte del contratto (come ). Parte_1
, pur potendo dimostrare per testi la incongruità del prezzo, in quanto estraneo Controparte_1
al negozio, non ha mai articolato domanda di accertamento della simulazione relativa del contratto di cessione, in relazione all'elemento del prezzo.
Altro profilo è quello della esistenza di un patto collaterale di fiducia, che, come detto supra, per potere essere provato per testi non deve collidere con il tenore del contratto cui accede: ma, se si ritenesse che il patto di fiducia avesse ad oggetto anche l'accordo su un prezzo diverso da quello indicato nell'atto di cessione, ecco che il patto di fiducia colliderebbe con il tenore dell'atto di cessione pretesamente simulato (fermo restando che la domanda di simulazione non è stata articolata).
Se, quindi, non c'è domanda di simulazione, deve ritenersi che € 300.000,00 sia il prezzo della quota ceduta liberamente contrattata dalle parti e non vi sia luogo a richiedere alcun danno emergente nei termini intesi dalla parte attrice.
Quanto al lucro ceSAnte, la parte attrice la identifica nelle prospettive di carriera di CP_1
presso la Farmacia di famiglia, e nei guadagni attesi dallo svolgimento di tale solida
[...]
attività.
A ben vedere, sotto tale profilo, tale posta di pregiudizio non è ristorabile, in primo luogo perché
l'istante non ha provato il potenziale fatturato anche futuro dell'esercizio commerciale.
Il c.t.u. nel calcolare il danno da lucro ceSAnte faceva riferimento a quello nel periodo tra la cessione e l'inadempimento del patto di fiducia, ma a ben vedere la domanda dell'attore riguardava le perdite riferite a tutta la sua possibile attività nella farmacia di famiglia, elemento che avrebbe richiesto ulteriori elementi probatori e proiezioni di futuro fatturato, anche in considerazioni delle variabili di rilievo in futuro, quale ad esempio, il possibile progressivo spopolamento dei piccoli centri abitati, i costi incidenti per oneri di direttore tecnico ecc.
Resta da considerare il danno da perdita di chance.
In proposito, il danno da perdita di chance - consistente nella perdita della possibilità di conseguire un risultato vantaggioso ovvero di evitare un esito sfavorevole - trova la propria connotazione essenziale nella condizione di insuperabile incertezza eventistica che lo contraddistingue, restando confinata la chance (patrimoniale e non patrimoniale) nel campo delle relazioni incerte tra eventi non interdipendenti, in quanto non collegati da una legge di connessione causale (cfr. CaSAzione civile , sez. III , 27/07/2024 , n. 21045).
Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, in materia di liquidazione equitativa del danno,
l'onere di allegazione e di prova grava sul danneggiato che pretende il risarcimento del danno da perdita di chance, allo scopo di non rendere evanescente il legame tra il comportamento illecito e il risultato che si sarebbe potuto ottenere. E, pur essendo ammeSA la liquidazione equitativa, è neceSArio distinguere tra la prova dell'an e quella del quantum .
L'onere probatorio relativo alla perdita di chance è invero più attenuato rispetto a quello richiesto ove si lamenti di non avere conseguito il bene della vita oggetto di controversia (cfr. CaSAzione civile , sez. III , 31/10/2024 , n. 28175).
Invero, in materia di perdita di chance, l'attività del giudice deve tenere distinta la dimensione della causalità da quella dell'evento di danno e deve altresì adeguatamente valutare il grado di incertezza dell'una e dell'altra, muovendo dalla previa e neceSAria indagine sul nesso causale tra la condotta e l'evento, secondo il criterio civilistico del "più probabile che non", e procedendo, poi, all'identificazione dell'evento di danno, la cui riconducibilità al concetto di chance postula una incertezza del risultato sperato, e non già il mancato risultato stesso, in presenza del quale non è lecito discorrere di una "chance" perduta, ma di un altro e diverso danno;
ne consegue che, provato il nesso causale rispetto ad un evento di danno accertato nella sua esistenza e nelle sue conseguenze dannose risarcibili, il risarcimento di quel danno sarà dovuto integralmente. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di rigetto della domanda risarcitoria di una società calcistica per perdita di chance di carattere patrimoniale in conseguenza di condotte integranti il reato di frode sportiva, in assenza della prova del nesso causale tra l'accertato meccanismo di alterazione delle regole procedurali per la designazione degli arbitri e la retrocessione della squadra in serie B, e dunque del possibile risultato sperato) (cfr. CaSAzione civile sez. III, 07/03/2025, n.6116).
Secondo il c.t.u. esso ammonta ad Euro 344.938,00 “che rappresenta il valore capitalizzato del danno emergente come base per il calcolo del danno da chance riferito alla quota della farmacia oggetto del ricorso giudiziario”.
Si tratta di una stima condivisibile, ciò in quanto è questo il valore della quota stimata al momento della rottura del pactum fiduciae.
ESA ingloba il valore della quota che avrebbe potuto acquisire, maggiorata di Controparte_1 un certo quoziente, considerato che al momento dell'inadempimento del patto di fiducia il prezzo della quota sarebbe stato verosimilmente superiore, anche alla luce delle considerazioni del c.t.u.
Si tratta di una posta dalla quale non va defalcato quanto versato dalla in favore della CP_2
zia, poiché quella somma afferisce al pagamento della quota come pattuita.
Non vi è prova del danno non patrimoniale patito da (non vi è evidenza di Controparte_1 danno biologico e, d'altro canto – il titolo di studi conseguito è dal medesimo comunque integralmente spendibile sul mercato del lavoro, seppure con minore agio rispetto alla acquisizione di un'attività di tradizione familiare già da anni avviata e consolidata).
Neppure vi è evidenza di danno non patrimoniale in capo a , la quale ben avrebbe Parte_1
potuto avvalersi della clausola secondo cui, intimando l'adempimento alla cessionaria entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio avrebbe potuto porre in non cale l'intera cessione.
Le spese di lite, in considerazione dell'accoglimento solo parziale delle domande di parte attrice, vanno compensate per metà e per il residuo poste a carico della convenuta CP_2
soccombente; esse sono liquidate tenendo conto del d.m. 55/14 e ss.mm., considerato il valore indeterminabile di media complessità – valori medi per tutte le voci. Vanno integralmente compensate le spese di lite con nei confronti del quale non sono CP_3
state proposte domande,
Le spese di ccttuu vanno poste a carico della convenuta quanto alla consulenza del ctu CP_2
contabile ed a carico della parte attrice in solido quanto alla ctu medica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona della dr.SA Giuseppina
Valiante, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda spiegata da e Parte_1
, con atto di citazione ritualmente notificato nei confronti di e Controparte_1 CP_2 CP_3
contrariis reiectis, così provvede:
[...]
1. Accoglie la domanda di cui al capo 1 delle conclusioni come precisate in prima memoria 183, co.
6 c.p.c. ed accerta e dichiara nei confronti dei contraenti SI.ri e che con CP_3 CP_2
l'atto di cessione dell'8 ottobre 2014 le parti hanno inteso stipulare un patto fiduciario in virtù del quale si obbligava a trasferire la quota ricevuta da di CP_2 Controparte_7 [...]
, figlio della fiduciante, allorché questi avrebbe potuto detenerne la titolarità; CP_1
2. Accerta e dichiarare che non ha adempiuto all'obbligazione di trasferire al CP_2 [...]
la quota ceduta da , confermando la propria volontà di restare CP_1 Parte_1 inadempiente alla propria obbligazione corrispondendo il prezzo pattuito con l'atto di cessione dell'8 ottobre 2014;
3. Rigetta la domanda di cui al nr. 3 delle conclusioni riportate nella prima memoria 183, co. 6
c.p.c., ovvero la domanda ex art. 2932 c.p.c.
4. – Condanna al pagamento in favore di della somma di € 344.938,00 CP_2 Controparte_1
a titolo di danno patrimoniale da perdita di chance, oltre interessi dal dì del deposito della c.t.u. al soddisfo;
5. Rigetta ogni altra domanda risarcitoria e dichiara le ulteriori domande subordinate assorbite;
6. Condanna al rimborso in favore di e di ½ delle spese CP_2 Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida nel loro complessivo ammontare in € 10.860,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
7. Compensa le spese di lite tra gli attori e CP_3
8. Pone le spese di c.t.u. contabile a carico di;
CP_2
9. Pone le spese di c.t.u. medica a carico di . Controparte_1
Salerno, 23.06.2025
Il Giudice Unico
Dr.SA Giuseppina Valiante