Articolo 118 del Codice delle comunicazioni elettroniche
Articolo 117Articolo 93
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16 settembre 2003
Art. 118. Rinuncia 1. Gli interessati possono rinunciare alla autorizzazione generale entro il 30 novembre di ciascun anno, indipendentemente dalla durata della validita' del titolo. La rinuncia ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Le relative comunicazioni possono essere consegnate anche direttamente all'ufficio competente del Ministero.
Entrata in vigore il 16 settembre 2003
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