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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 16/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario LV SC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1266/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. BARBALACE DOMENICO, Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice opponente- contro
, con l'Avv. RUSSO GIAN MARCO, Controparte_1
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte opponente:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito
1) Accertare e dichiarare, per i motivi e fatti esposti in narrativa, la responsabilità per inadempimento e/o inesatto, e comunque tardivo, adempimento di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
eccependo anche agli effetti dell'art. 1460 c.c. il dedotto inadempimento.
In via gradata sub 1)
2) Accertare e dichiarare l'esistenza di vizi della vendita, per i motivi esposti in narrativa, anche agli effetti dell'art. 1490, comma 2, c.c.
1 3) In ogni caso (sia in caso di accoglimento delle domande e/o eccezioni ai punti sub 1) e sub2) quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patiti connessi all'inadempimento predetto per le voci indicate in narrativa e comunque con riferimento ad ogni conseguenza patrimoniale negativa direttamente conseguente al contestato inadempimento,
e, per l'effetto, condannare la società venditrice, parte opposta, al risarcimento dei danni a favore della parte opponente nella misura ritenuta di giustizia e, salva eventualmente dichiarare e/o disporre la compensazione, anche in via giudiziale, dei crediti vantati dalle parti fino alla concorrenza massima dell'importo di € 36.600,00
Per parte opposta :
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
- nel merito, rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con integrale rifusione delle spese di lite e con condanna per temerarietà della difesa approntata dall'attrice opponente.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
321/24 emesso il 29.04.24 dall'intestato Tribunale su istanza della
[...]
per il pagamento di euro 36.600 a saldo della fattura n 265/23 quale CP_2
credito residuo per la vendita di un macchinario di “Taglio- Laser” .
L'opponente ha chiesto la revoca di detto decreto ed ha eccepito in via riconvenzionale una pretesa risarcitoria per cui chiedeva la compensazione con il credito monitorio azionato, lamentando che dopo il collaudo si erano verificate varie criticità, che venivano contestate e che impedivano l' utilizzo a pieno regime del ” atteso che lo stesso non era idoneo ad effettuare Pt_2
operazioni di taglio con la necessaria e prevista precisione millimetrica, così da determinare, oltre che la perdita del materiale tagliato erroneamente, anche la necessità di effettuare altre lavorazioni con altri macchinari per non perdere la clientela e rendendosi inadempiente alle commesse.” ( cfr atto di opposizione )
2 Pertanto la rappresentava di aver subito un danno da mancata Pt_1
produzione che andava posto in compensazione con il credito azionato in via monitoria
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La presente opposizione non appare fondata e, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale cosiddetto della “ ragione più liquida” non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Appare documentalmente provato e non contestato il credito azionato in via monitoria da , come dimostrato dal contratto e dalla avvenuta CP_1
consegna del macchinario nonché dal verbale di collaudo del 17.3.2025 a firma della ditta produttrice, a cui veniva delegato il montaggio ( cfr doc. 5 Pt_3
allegato al fascicolo di parte opposta), pertanto deve ritenersi provata la prestazione della creditrice opposta consistita nella vendita del macchinario.
In merito all'asserito pregiudizio per cui parte opponente avanza la pretesa risarcitoria, derivante dal presunto ritardo dell'operatività del macchinario o da criticità che avrebbero comportato un'inutilizzabilità del materiale lavorato o la perdita di commesse, pure a fronte di uno scambio di mail documentato tra le parti, per cui l'opponente denunciava la presenza di problematiche del macchinario, la mancata allegazione di documenti o di prove orali idonee a provare le circostanze dedotte, ovvero i presunti periodi di inoperatività del macchinario ed il lucro cessante verificatosi a seguito degli ordinativi persi o del ritardo nelle consegne ai clienti, non consentono di raggiungere alcun elemento di prova, anche in termini di quantificazione, del danno di cui parte opponente chiede il riconoscimento, in compensazione del credito opposto .
A tal fine, non può dirsi sufficiente la perizia tecnica estimativa allegata da parte opponente, avente ad oggetto valutazioni di parte svolte non nel contraddittorio tra le parti ed in assenza di documentazione comprovante i fatti, solo meramente dedotti dalla . Parte_1
3 In mancanza di dati oggettivi, costituenti principio di prova, anche la consulenza d'ufficio, pure richiesta nel corso del giudizio, deve ritenersi inammissibile in quanto meramente esplorativa, in mancanza di prova dei fatti attestanti il concreto danno economico o pregiudizio subito dalla srl acquirente.
Per le motivazioni sopra esposte deve rigettarsi la domanda di opposizione introdotta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve dichiararsi definitivamente esecutivo.
Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 321/24, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
-rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente alle spese di giudizio della fase di opposizione, che si liquidano in euro 3.200,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Così deciso in Macerata il 16/12/2025 .
Il giudice on.
LV SC
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario LV SC ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n.1266/2024 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili promosso da
, con l'Avv. BARBALACE DOMENICO, Parte_1 P.IVA_1
-parte attrice opponente- contro
, con l'Avv. RUSSO GIAN MARCO, Controparte_1
-parte convenuta opposta-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti.
Per parte opponente:
Revocare il decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti in narrativa.
Nel merito
1) Accertare e dichiarare, per i motivi e fatti esposti in narrativa, la responsabilità per inadempimento e/o inesatto, e comunque tardivo, adempimento di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
eccependo anche agli effetti dell'art. 1460 c.c. il dedotto inadempimento.
In via gradata sub 1)
2) Accertare e dichiarare l'esistenza di vizi della vendita, per i motivi esposti in narrativa, anche agli effetti dell'art. 1490, comma 2, c.c.
1 3) In ogni caso (sia in caso di accoglimento delle domande e/o eccezioni ai punti sub 1) e sub2) quantificare l'importo dovuto a titolo di risarcimento dei danni patiti connessi all'inadempimento predetto per le voci indicate in narrativa e comunque con riferimento ad ogni conseguenza patrimoniale negativa direttamente conseguente al contestato inadempimento,
e, per l'effetto, condannare la società venditrice, parte opposta, al risarcimento dei danni a favore della parte opponente nella misura ritenuta di giustizia e, salva eventualmente dichiarare e/o disporre la compensazione, anche in via giudiziale, dei crediti vantati dalle parti fino alla concorrenza massima dell'importo di € 36.600,00
Per parte opposta :
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza:
- nel merito, rigettare la domanda avanzata in via riconvenzionale e, per
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Con integrale rifusione delle spese di lite e con condanna per temerarietà della difesa approntata dall'attrice opponente.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
321/24 emesso il 29.04.24 dall'intestato Tribunale su istanza della
[...]
per il pagamento di euro 36.600 a saldo della fattura n 265/23 quale CP_2
credito residuo per la vendita di un macchinario di “Taglio- Laser” .
L'opponente ha chiesto la revoca di detto decreto ed ha eccepito in via riconvenzionale una pretesa risarcitoria per cui chiedeva la compensazione con il credito monitorio azionato, lamentando che dopo il collaudo si erano verificate varie criticità, che venivano contestate e che impedivano l' utilizzo a pieno regime del ” atteso che lo stesso non era idoneo ad effettuare Pt_2
operazioni di taglio con la necessaria e prevista precisione millimetrica, così da determinare, oltre che la perdita del materiale tagliato erroneamente, anche la necessità di effettuare altre lavorazioni con altri macchinari per non perdere la clientela e rendendosi inadempiente alle commesse.” ( cfr atto di opposizione )
2 Pertanto la rappresentava di aver subito un danno da mancata Pt_1
produzione che andava posto in compensazione con il credito azionato in via monitoria
Si costituiva in giudizio la creditrice opposta contestando le pretese avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione e della domanda riconvenzionale con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
La presente opposizione non appare fondata e, in applicazione del consolidato principio giurisprudenziale cosiddetto della “ ragione più liquida” non può trovare accoglimento per le seguenti ragioni.
Appare documentalmente provato e non contestato il credito azionato in via monitoria da , come dimostrato dal contratto e dalla avvenuta CP_1
consegna del macchinario nonché dal verbale di collaudo del 17.3.2025 a firma della ditta produttrice, a cui veniva delegato il montaggio ( cfr doc. 5 Pt_3
allegato al fascicolo di parte opposta), pertanto deve ritenersi provata la prestazione della creditrice opposta consistita nella vendita del macchinario.
In merito all'asserito pregiudizio per cui parte opponente avanza la pretesa risarcitoria, derivante dal presunto ritardo dell'operatività del macchinario o da criticità che avrebbero comportato un'inutilizzabilità del materiale lavorato o la perdita di commesse, pure a fronte di uno scambio di mail documentato tra le parti, per cui l'opponente denunciava la presenza di problematiche del macchinario, la mancata allegazione di documenti o di prove orali idonee a provare le circostanze dedotte, ovvero i presunti periodi di inoperatività del macchinario ed il lucro cessante verificatosi a seguito degli ordinativi persi o del ritardo nelle consegne ai clienti, non consentono di raggiungere alcun elemento di prova, anche in termini di quantificazione, del danno di cui parte opponente chiede il riconoscimento, in compensazione del credito opposto .
A tal fine, non può dirsi sufficiente la perizia tecnica estimativa allegata da parte opponente, avente ad oggetto valutazioni di parte svolte non nel contraddittorio tra le parti ed in assenza di documentazione comprovante i fatti, solo meramente dedotti dalla . Parte_1
3 In mancanza di dati oggettivi, costituenti principio di prova, anche la consulenza d'ufficio, pure richiesta nel corso del giudizio, deve ritenersi inammissibile in quanto meramente esplorativa, in mancanza di prova dei fatti attestanti il concreto danno economico o pregiudizio subito dalla srl acquirente.
Per le motivazioni sopra esposte deve rigettarsi la domanda di opposizione introdotta, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto che deve dichiararsi definitivamente esecutivo.
Alla parte soccombente consegue il pagamento delle spese di lite della presente fase del giudizio, liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, decidendo in composizione monocratica sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 321/24, disattesa e respinta ogni diversa istanza,
-rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma Parte_1
il decreto ingiuntivo opposto.
Rigetta ogni ulteriore domanda.
Visto l'art.91 cpc,
condanna parte opponente alle spese di giudizio della fase di opposizione, che si liquidano in euro 3.200,00 oltre rimborso forfetario, IVA e CAP.
Così deciso in Macerata il 16/12/2025 .
Il giudice on.
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