TRIB
Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 8699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8699 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7371 / 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
RICCHIUTI Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi, 13/11/2025, ad ore 13 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri, è comparsa: per RICCHIUTI, l'avv. Francesco Parte_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 7371 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7371 / 2025 r.g. promossa da:
, , con l'avv. RECINE GIORGIO MARIA Parte_2 C.F._1
DELLA ( ) VIA VITTOR PISANI 20 20124 MILANO;
Parte_3 C.F._2
( VIA PUTIGNANI 185 70122 BARI;
, ed Parte_4 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.2.2025, la Sig.ra Parte_2
(Sig.ra Ricchiuti o “Ricorrente”) adiva il Tribunale di Milano, chiedendo, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., l'accertamento dell'inadempimento di ( o “Resistente”) al contratto concluso con la Ricorrente CP_1 CP_1 in data 15.7.2024 e, conseguentemente, la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto e la condanna della Resistente alla restituzione dell'importo di €
40.000,00 pagato dalla Sig.ra a oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, Parte_2 CP_1
c.c., dalla data del pagamento, 24 luglio 2024, alla data di proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale al saldo effettivo.
Esponeva la ricorrente di aver concluso con in data15.7.2024, un contratto di appalto avente CP_1 ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria della villetta a schiera di sua proprietà sita in Legnano, per i quali la Ricorrente aveva pagato anticipatamente l'importo di € 30.000, successivamente integrato da un ulteriore pagamento di € 10.000 per ulteriori lavori, così portando a
€ 40.000 il saldo delle opere, che avrebbero dovuto iniziare il 6 settembre 2024.
Lamenta la Ricorrente che, a fronte del pagamento effettuato, i lavori non sarebbero mai iniziati e non avrebbe mai riscontrato i numerosi solleciti e richieste di spiegazione inoltrati dalla CP_1
Ricorrente. Solamente in data 8.12.2024, avrebbe comunicato alla Sig.ra che i CP_1 Parte_2 lavori sarebbero stati rinviati per “motivi organizzativi”, confermando l'inizio dei lavori successivamente al termine del periodo natalizio, fra il 7 e il 10 gennaio 2025.
Decorso anche tale ulteriore termine senza che la Resistente iniziasse l'esecuzione delle opere, la
Sig.ra avrebbe sollecitato nuovamente in data 17 gennaio 2025, ma senza risposta. Parte_2 CP_1
Per tali motivi, la Sig.ra citava di fronte al Tribunale di Milano per sentir accertare Parte_2 CP_1
l'inadempimento della stessa al contratto di cui è causa e la conseguente risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e la condanna della Resistente alla restituzione dell'importo di € 40.000,00 pagato dalla Sig.ra oltre agli interessi Parte_2
Nel corso della causa la non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, CP_1 all'udienza 16.7.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, non avendo la Ricorrente chiesto mezzi istruttori, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione, fra le parti, in data 15.7.2024 di un contratto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di una villetta sita in Legnano di proprietà della
Sig.ra (doc 1 fascicolo Ricorrente), che prevedeva l'inizio dei lavori entro il 6.9.2024. Parte_5
Del pari risultano provati i due pagamenti effettuati dalla stessa a favore di per complessivi CP_1
€ 40.000 (fattura 22.7.2024 e contabile bonifico a favore di in data 24.7.2024, doc. 2 CP_1 CP_1
e 3 fascicolo Ricorrente).
Il mancato inizio dei lavori è confermato dalla stessa che, con comunicazione mail CP_1 dell'8.12.2024, si scusa per il ritardo, adducendo motivi organizzativi, e assicurando l'inizio dei lavori per il gennaio 2025 (mail dell'8.12.2024, doc. 4 fascicolo Ricorrente). CP_1
Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta che, sebbene fosse stato richiesta a la CP_1 consegna della documentazione comprovante l'acquisto dei materiali acquistati per l'esecuzione dei lavori (che avrebbe giustificato la richiesta dei pagamenti anticipati di cui sopra) e la garanzia di inizio dei lavori alla data indicata (mail 18.12.2024, doc. 5 fascicolo Ricorrente), con esplicito avvertimento che, in mancanza, il contratto sarebbe stato risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c., i documenti richiesti non sono stati consegnati e i lavori non venivano iniziati (cfr. mail
17.1.2025, doc. 6 fascicolo ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi provato l'inadempimento contrattuale della Resistente, che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e il conseguente obbligo di di restituire CP_1 alla Ricorrente l'importo da lei interamente versato di € 40.00.
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto concluso fra la Sig.ra Parte_6
e in data data15.7.2024;
[...] CP_1
- condanna la Resistente contumace al pagamento a favore della Sig.ra CP_1 Parte_6
della somma di € 40.000, oltre al pagamento degli interessi come richiesto.
[...]
- condanna la Resistente contumace alla rifusione a favore della Sig.ra CP_1 Parte_6
delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa e dell'attività
[...] svolta, si liquidano in complessivi € 7.199,50, di cui € 518 per spese documentate e € 871,50 per 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 13/11/2025
Il GOT
(Micaela Magri)
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI CAUSA
Nel procedimento promosso da
RICCHIUTI Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
Oggi, 13/11/2025, ad ore 13 innanzi alla dott.ssa Micaela Magri, è comparsa: per RICCHIUTI, l'avv. Francesco Parte_1
Il procuratore di parte ricorrente precisa le conclusioni come da foglio depositato telematicamente
Il Giudice
Invita alla discussione orale della causa e, all'esito, ad ore 15 dà lettura ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c,. della sentenza di seguito riportata
N. RG 7371 / 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SETTIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del GOT Micaela Magri, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7371 / 2025 r.g. promossa da:
, , con l'avv. RECINE GIORGIO MARIA Parte_2 C.F._1
DELLA ( ) VIA VITTOR PISANI 20 20124 MILANO;
Parte_3 C.F._2
( VIA PUTIGNANI 185 70122 BARI;
, ed Parte_4 C.F._3 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore
RICORRENTE
CONTRO
, CP_1 P.IVA_1
RESISTENTE CONTUMACE
Conclusioni: come da foglio depositato telematicamente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 24.2.2025, la Sig.ra Parte_2
(Sig.ra Ricchiuti o “Ricorrente”) adiva il Tribunale di Milano, chiedendo, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti ex art. 281 undecies c.p.c., l'accertamento dell'inadempimento di ( o “Resistente”) al contratto concluso con la Ricorrente CP_1 CP_1 in data 15.7.2024 e, conseguentemente, la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., della risoluzione del contratto e la condanna della Resistente alla restituzione dell'importo di €
40.000,00 pagato dalla Sig.ra a oltre agli interessi legali ex art. 1284, comma 1, Parte_2 CP_1
c.c., dalla data del pagamento, 24 luglio 2024, alla data di proposizione della domanda giudiziale, e degli interessi di mora ex art. 1284, comma 4, c.c., dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale al saldo effettivo.
Esponeva la ricorrente di aver concluso con in data15.7.2024, un contratto di appalto avente CP_1 ad oggetto lavori di manutenzione straordinaria della villetta a schiera di sua proprietà sita in Legnano, per i quali la Ricorrente aveva pagato anticipatamente l'importo di € 30.000, successivamente integrato da un ulteriore pagamento di € 10.000 per ulteriori lavori, così portando a
€ 40.000 il saldo delle opere, che avrebbero dovuto iniziare il 6 settembre 2024.
Lamenta la Ricorrente che, a fronte del pagamento effettuato, i lavori non sarebbero mai iniziati e non avrebbe mai riscontrato i numerosi solleciti e richieste di spiegazione inoltrati dalla CP_1
Ricorrente. Solamente in data 8.12.2024, avrebbe comunicato alla Sig.ra che i CP_1 Parte_2 lavori sarebbero stati rinviati per “motivi organizzativi”, confermando l'inizio dei lavori successivamente al termine del periodo natalizio, fra il 7 e il 10 gennaio 2025.
Decorso anche tale ulteriore termine senza che la Resistente iniziasse l'esecuzione delle opere, la
Sig.ra avrebbe sollecitato nuovamente in data 17 gennaio 2025, ma senza risposta. Parte_2 CP_1
Per tali motivi, la Sig.ra citava di fronte al Tribunale di Milano per sentir accertare Parte_2 CP_1
l'inadempimento della stessa al contratto di cui è causa e la conseguente risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c., e la condanna della Resistente alla restituzione dell'importo di € 40.000,00 pagato dalla Sig.ra oltre agli interessi Parte_2
Nel corso della causa la non si costituiva e pertanto, verificata la regolarità della notifica, CP_1 all'udienza 16.7.2025, ne veniva dichiarata la contumacia.
Successivamente, non avendo la Ricorrente chiesto mezzi istruttori, la causa veniva posta in decisione.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Risulta provata e non contestata la conclusione, fra le parti, in data 15.7.2024 di un contratto per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di una villetta sita in Legnano di proprietà della
Sig.ra (doc 1 fascicolo Ricorrente), che prevedeva l'inizio dei lavori entro il 6.9.2024. Parte_5
Del pari risultano provati i due pagamenti effettuati dalla stessa a favore di per complessivi CP_1
€ 40.000 (fattura 22.7.2024 e contabile bonifico a favore di in data 24.7.2024, doc. 2 CP_1 CP_1
e 3 fascicolo Ricorrente).
Il mancato inizio dei lavori è confermato dalla stessa che, con comunicazione mail CP_1 dell'8.12.2024, si scusa per il ritardo, adducendo motivi organizzativi, e assicurando l'inizio dei lavori per il gennaio 2025 (mail dell'8.12.2024, doc. 4 fascicolo Ricorrente). CP_1
Dalla documentazione prodotta dalla Ricorrente risulta che, sebbene fosse stato richiesta a la CP_1 consegna della documentazione comprovante l'acquisto dei materiali acquistati per l'esecuzione dei lavori (che avrebbe giustificato la richiesta dei pagamenti anticipati di cui sopra) e la garanzia di inizio dei lavori alla data indicata (mail 18.12.2024, doc. 5 fascicolo Ricorrente), con esplicito avvertimento che, in mancanza, il contratto sarebbe stato risolto per inadempimento ex art. 1453 c.c., i documenti richiesti non sono stati consegnati e i lavori non venivano iniziati (cfr. mail
17.1.2025, doc. 6 fascicolo ricorrente.
Deve, pertanto, ritenersi provato l'inadempimento contrattuale della Resistente, che giustifica la richiesta di risoluzione del contratto ex art. 1453 c.c., e il conseguente obbligo di di restituire CP_1 alla Ricorrente l'importo da lei interamente versato di € 40.00.
Del resto, la convenuta, restando contumace, non ha fornito a questo giudice elementi atti ad inficiare in punto an e quantum le predette risultanze documentali e processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attore e, visto l'art. 91 c.p.c., vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza e deduzione, dispone:
- dichiara la risoluzione ex art. 1453 c.c. del contratto concluso fra la Sig.ra Parte_6
e in data data15.7.2024;
[...] CP_1
- condanna la Resistente contumace al pagamento a favore della Sig.ra CP_1 Parte_6
della somma di € 40.000, oltre al pagamento degli interessi come richiesto.
[...]
- condanna la Resistente contumace alla rifusione a favore della Sig.ra CP_1 Parte_6
delle spese di lite, che, in considerazione del valore della causa e dell'attività
[...] svolta, si liquidano in complessivi € 7.199,50, di cui € 518 per spese documentate e € 871,50 per 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Milano, il 13/11/2025
Il GOT
(Micaela Magri)