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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/11/2025, n. 899 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 899 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 539/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 539/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 2.07.2025, proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Durano, giusta procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
Controparte_1
, in
[...] persona del Direttore in carica legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza in presenza del 2.07.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:“Con atto depositato il 25.11.2014 proponeva opposizione avverso la richiesta di Parte_1
pagina 1 di 14 pagamento n. 0032240 notificata il 26.10.2014 con cui l' Controparte_1
C
e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
[...]
(d'ora in poi l' ) le ingiungeva il pagamento della somma di €.10.826,25 a titolo di CP_2 indennità di occupazione degli immobili siti in LI AP (BR) alla via Luigi Urgesi, in
N.C.E.U. fgl. 87, p.lla 1477 sub 5 e 9, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia, previa fissazione per la discussione del presente ricorso, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: In via preliminare, sospendere l'esecuzione del provvedimento di riscossione;
In via principale: 1) dichiarare nulla, inefficace, priva di effetti giuridici la richiesta di pagamento notificata il 26.10.2014 alla Sig.ra e, Parte_1 comunque, dichiarare non dovute le somme richieste per i motivi di cui innanzi;
2) in subordine, rideterminare le somme richieste, in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di Consulenza Tecnica d'ufficio a disporsi;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”. Con comparsa depositata il 20.3.2015 si è costituita in giudizio
l' al fine di resistere all'opposizione e chiedere in via riconvenzionale l'indennità per CP_2
l'occupazione protrattasi sino al 03.10.2014, nonché il ristoro dei danni derivati dall'asportazione, al momento del rilascio, dei beni e suppellettili elencate, nonché dei costi occorrenti per ripristinare l'abitabilità dell'immobile. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata l'istruttoria ammessa, con sentenza parziale n. 217/19
R.S. il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha annullato l'ingiunzione opposta e con separata ordinanza ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominato l'ing. , Persona_1 al quale all'udienza del 18.6.2019 ha conferito l'incarico.
All'esito del deposito dell'elaborato, il 09.3.2021 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 562/2022, pubblicata il 01.03.2022, ha così provveduto: “1) Accoglie la riconvenzionale formulata ex art. 2043 c.c. dall' e, CP_2 per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Controparte_1 della somma di € 46.790,00, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della lite;
3) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate”.
2. ha proposto il presente appello con atto di citazione notificato il 14.04.2023, Parte_1 censurando la prefata sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati e concludendo per il pagina 2 di 14 rigetto dell'avversa domanda risarcitoria o, in subordine, per la riduzione del quantum debeatur, con vittoria di spese di CTU e di lite del doppio grado, da distrarsi - limitatamente alle spese del grado di appello - in favore dell'Avv. Durano.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.10.2022 si è costituita in giudizio l' beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata (d'ora innanzi, per brevità, ), contestando quanto ex adverso CP_2 dedotto e chiedendo di rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza (con eventuale integrazione della motivazione), con vittoria di spese, comprese quelle prenotate e prenotande a debito.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 02.07.2025, la causa è stata riservata per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui, «dopo avere ritenuto che l'Agenzia avesse formulato in via riconvenzionale una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., ha dato conto di quanto accaduto in occasione del sopralluogo del 3.10.2014 e di quanto in quella sede dichiarato dal (marito Persona_2 della convenuta )», rilevando che la difesa della aveva contestato Parte_1 Parte_1
«l'avvenuta imputazione a sé delle condotte di danneggiamento ipotizzate dall'opposta
(l , n.d.r.)». L'appellante ritiene quindi insussistenti gli estremi per l'applicazione dell'art. CP_2
115 c.p.c., sulla cui scorta non necessitava di essere provata in primo grado «l'imputabilità alla
(in concorso con il ) dei danneggiamenti subiti dall'immobile confiscato Parte_1 Per_2 anteriormente al rilascio (…), con conseguente irrilevanza della sopravvenuta assoluzione di
e dalle imputazioni ex art. 635 c.p. pronunciata con la Parte_1 Persona_2 sentenza n. 273/2019 R.S. del Tribunale di Brindisi – Sezione Penale».
La difesa dell'appellante propone «una diversa ricostruzione dei fatti, atteso che dall'istruttoria compiuta e da quanto è emerso nel giudizio penale (con effetti oramai di giudicato) non vi è alcun elemento che possa fare ritenere provato (ex art. 2043 c.c.) il fatto doloso o colposo imputabile alla che abbia cagionato i danni all'immobile, per come rilevati nel corso del Parte_1 sopralluogo avvenuto in data 3.10.2014», imponendosi «il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. che l' aveva formulato in via riconvenzionale ritenendo che la CP_1 responsabilità della dovesse presumersi in ragione del fatto che l'immobile era stato Parte_1 occupato fino a poco tempo prima dalla famiglia della ». Parte_1
pagina 3 di 14 II. Con il secondo motivo, la difesa della contesta la violazione degli artt. 2043 e 2697 Parte_1
c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 651 e 652 c.p.p., assumendo che:
- l' abbia espressamente proposto una domanda riconvenzionale per «responsabilità CP_2 aquiliana ex art. 2043 c.c., per cui incombeva sull'attore di provare sia il comportamento doloso
o colposo del danneggiante (nel caso la convenuta in via riconvenzionale ), sia Parte_1
l'eventus damni, sia, in ultimo, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno
(tutti necessari elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.)», prova non fornita nel caso di specie;
- il riferimento al criterio del “più probabile che non” sia inconferente per l'affermazione della responsabilità della , giacché riferibile al solo nesso di causalità tra condotta ed evento e Parte_1 non alla riconducibilità del fatto all'autore;
- in sede penale il Tribunale abbia assolto per essere la riferibilità del fatto (atti vandalici sull'immobile) agli imputati una mera ipotesi, atteso che «nessun'altra attività di indagine risulta essere stata effettuata per corroborare l'assunto accusatorio» (veds. atto di appello: «quanto accertato (o non accertato) in sede penale ha indotto il Tribunale Penale a ritenere che
l'imputazione dei fatti (atti vandalici sull'immobile) agli indagati sia rimasta una mera ipotesi accusatoria non corroborata da alcun ulteriore elemento probatorio»; «La responsabilità della
e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni (a titolo di responsabilità Parte_1 aquiliana) derivano solo dalla mera presunzione di un concorso nella commissione di un reato, il cui principale responsabile (il marito ) è stato assolto con sentenza penale Persona_2 divenuta irrevocabile e risulta estraneo al giudizio civile conclusosi con la sentenza odiernamente impugnata, pronunziata solo nei confronti della »); Parte_1
- con specifico riferimento all'art. 652 c.p.p., per costante orientamento giurisprudenziale,
l'efficacia di giudicato in relazione all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso deve essere esclusa qualora la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'articolo 530 co. 2 c.p.p., in ragione dell'assenza di un accertamento specifico di responsabilità implicito in una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove, con conseguente necessità che nel successivo giudizio civile parte attrice fornisca piena prova del fatto, restando impregiudicata la presunzione di non colpevolezza;
- ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 159/2011 l' a seguito della disposta confisca, diviene CP_1 responsabile dell'amministrazione e della custodia del bene confiscato ed è tenuta ad accertare l'avvenuto rilascio del bene e adottare le misure di custodia e di vigilanza più opportune, per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare come colposa la condotta dell' di CP_2
pagina 4 di 14 omessa presa di possesso e vigilanza del bene, e, in applicazione dell'art. 1227 c.c., escludere o quantomeno ridurre nel quantum la condanna della . Parte_1
Quanto dedotto con l'atto di appello si basa sui seguenti fatti, che la difesa della ritiene Parte_1 incontestati:
- I) le condizioni dell'immobile rilevate nel corso dell'ispezione del 3.10.2014;
- II) l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della famiglia della e il trasferimento Parte_1 presso altra abitazione in data 23.8.2014;
- III) la circostanza che del detto rilascio e trasferimento sarebbero stati informati i Carabinieri da parte del che, sottoposto a misura di prevenzione, aveva l'obbligo di comunicare la Per_2 propria residenza ed era sottoposto a controlli costanti;
- IV) lo stato di abbandono dell'immobile dal 23.8.2014 al 3.10.2014 che, in uno all'incuria manifestata dall' , l'avrebbe lasciato esposto ad atti vandalici e furti da parte di terzi. CP_2
III. Ai suddetti motivi ribatte, punto per punto, la difesa dell' . CP_2
Osserva in particolare l'Avvocatura dello Stato che :
- a) l' né nella comunicazione di notizia di reato del 3/12/2014 prot. 38095, né nella CP_2 domanda riconvenzionale ha addebitato ai coniugi e il danneggiamento Per_2 Parte_1 volontario dell'immobile, «chiedendo invece la condanna della al pagamento dei Parte_1 danni subiti dall'immobile in ragione dei fatti sottoposti all'attenzione del giudice, id est a cagione della relazione specifica che la aveva con il detto immobile che la qualificava Parte_1 comodatario custode, riottoso alla riconsegna intimata»;
- b)«il Tribunale di Brindisi assegnava in comodato gratuito l'immobile confiscato ai coniugi
e sino ad avvenuta definizione del procedimento con provvedimento Per_2 Parte_1 irrevocabile, precisando che restava fermo che i “beneficiari saranno personalmente e solidalmente obbligati a provvedere alle spese di conservazione degli immobili”, nonché al pagamento degli oneri accessori e tributari. Tale provvedimento veniva confermato con il decreto
17/2011, emesso il 04.01.2012, depositato il 30.3.2012 dalla Corte d'Appello di Lecce, divenuto definitivo il 10.10.2012 a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, che, rigettando il ricorso della sig.ra e del sig. , rendeva la confisca definitiva e Parte_1 Persona_2 irrevocabile»;
- c) «nonostante la definitività della confisca, (…) l'attuale appellante rimaneva ancora di fatto nel pieno godimento dell'immobile insieme con la sua famiglia, nonostante l'intimazione di rilascio dell'immobile dell' in data 24/10/2013, notificata il 12/11/2013, come risultava CP_2 dalla relazione di servizio del 9 dicembre 2013 dei Carabinieri di LI AP. Pertanto, pagina 5 di 14 l' , con nota del 10 Aprile 2014, chiedeva al responsabile del nucleo di supporto presso la CP_2 di attivare tutte le procedure per lo sgombero forzoso degli immobili, anche Controparte_3 avvalendosi dei poteri di autotutela»;
- d) «dagli atti di causa (Cfr. sentenza Tribunale penale n. 273/2019) risulta che il Per_2
avanzava istanza di proroga dello sgombero che veniva accolta sino al 02.09.2014,
[...] successivamente reiterata dallo stesso in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione sui ricorsi proposti avverso il rigetto dell'istanza avanzata il 04.07.2013 per la revoca della confisca pronunciato prima dal Tribunale di Brindisi e poi confermato dall'ordinanza n. 25/2013 Corte
Appello di Lecce, del 03/01/2014. Tale ricorso veniva deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 53126 del 25 settembre 2014, con la quale erano dichiarati inammissibili i ricorsi
(…). Solo 6 giorni dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, il 01.10.2014 la CP_3 disponeva un sopralluogo che si effettuava il 3 ottobre 2014 (…) nel corso del quale era
[...] stato redatto un verbale descrittivo dello stato dei luoghi dal quale risultava che l'immobile era stato fortemente danneggiato con l'asportazione di infissi e di beni, era stata consegnata dal
alla Polizia Municipale del Comune di LI AP la chiave dell'unico infisso Per_2 rimasto»;
- e) non vi è prova che l'immobile sia stato rilasciato dal nucleo familiare della in data Parte_1
23.08.2014 e che comunque la circostanza non sarebbe mai stata comunicata all' e che CP_2 solo a valle della consegna effettiva e formale dell'immobile si potrebbe sostenere che la responsabilità della custodia dell'immobile si trasferisca sulla;
CP_2
- f) è inammissibile, perché tardiva, l'invocata applicazione dell'articolo 1227 del codice civile.
IV. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur previa correzione della motivazione e del titolo di responsabilità ascritto alla , nei termini che Parte_1 di seguito si preciseranno.
In primo luogo, deve evidenziarsi che con l'atto di appello si impugna il capo della sentenza n.
562/2022 che contiene la condanna della al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in Parte_1 favore dell' . Il motivo di gravame proposto dalla , quindi, in applicazione del CP_2 Parte_1 principio tantum devolutum quantum appellatum, investe questa Corte della cognizione dell'intera domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall' . L'effetto del principio citato è CP_2 quello per il quale compete a questa Corte verificare innanzitutto la corretta qualificazione giuridica della domanda oggetto di impugnazione. Si consideri sul punto Cassazione civile, sez. lav., ord. 10 ottobre 2024 n. 26421, secondo cui «per il principio iura novit curia, (art. 113, c. 1 cod. proc. civ.), infatti, il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai pagina 6 di 14 rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa
(Cass.12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione - in ultra ovvero extrapetizione - del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11629/2017)». Il principio in esame era già stato espresso, peraltro, da Corte di cassazione civile, sez. VI, ord. 9 agosto 2021 n. 22512, ove si legge: «questa Corte (vedi, recentemente, Cass. n. 5153 del 21 febbraio 2019) ha enunciato il principio di diritto secondo cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili (anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti), incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti».
Tanto premesso, la decisione del giudice di prime cure deve essere emendata rispetto alla qualificazione giuridica data alla domanda riconvenzionale spiegata da . Deve CP_2 considerarsi, infatti, che nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di I grado la difesa dell' , nel formularla, non la qualifica mai espressamente come domanda di risarcimento CP_2 del danno ex art. 2043 c.c.. Al contrario, nella narrativa che funge da premessa per la domanda risarcitoria l' prende significativamente le mosse dalla circostanza del possesso CP_2 ininterrotto dell'immobile da parte della dal 10/10/2012 al 03/10/2014, evidenziando Parte_1 come lo stabile, al momento del sopralluogo effettuato il 03/10/2014, presentasse evidentissimi segni di danneggiamento. A fronte di tale premessa, la difesa dell' spiega domanda CP_1 riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni cagionati all'immobile, senza tuttavia ascrivere alla la responsabilità diretta dei danneggiamenti riscontrati nello stesso. Né a Parte_1 conclusioni diverse può condurre il mero utilizzo del termine “cagionati” che, considerato il complesso della domanda e delle difese esplicate dall'Agenzia si configura, al più, come imprecisione lessicale. Ma non basta. A riprova della correttezza del presente assunto deve necessariamente considerarsi che, in occasione della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., la difesa dell' ha ritualmente e tempestivamente precisato la propria domanda CP_2 riconvenzionale in questi eloquenti termini: «la signora risponde dei danni subiti Parte_1 dall'immobile con la responsabilità del comodatario custode in quanto comodataria a titolo pagina 7 di 14 gratuito del compendio immobiliare. È stata già proposta e qui si coltiva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della sig.ra al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'immobile sino al 3.10.2014, quantificati al momento nella somma di €. 130.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo (…)».
È pertanto pacifico che non si trattasse affatto di una domanda da responsabilità per torto aquiliano, ma di una richiesta di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodia del bene. La precisazione in esame, peraltro, appare pienamente legittima, non solo in quanto tempestivamente effettuata, ma anche perché è consistita nella mera puntualizzazione della categoria giuridica in cui sussumere la domanda riconvenzionale, fermi restando i fatti costitutivi che erano già stati posti a fondamento della stessa con la comparsa di costituzione e risposta. Soccorre sul punto, ancora una volta, la già citata Corte di cassazione civile, sez. lav., ord., 10 ottobre 2024 n. 26421, nel passo ove è scritto: «(…) va evidenziato che non è precluso tendenzialmente a chi abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2087 e/o dell'art. 2049 cod. civ. di invocarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 o dell'art. 2051 cod. civ., ove abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata anche dal diverso titolo di responsabilità (Si veda Cass, Sez. L, Sentenza
n. 5957 del 12 marzo 2018 che ha ritenuto non "ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell'art.2051 c.c. quale concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dell'evento dannoso, non essendo configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda... né risultando introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto", avendo il ricorrente indicato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti riconducendo chiaramente la causa dei suddetti danni alla cosa in custodia del datore di lavoro;
nonché Cass. n. 31330 del 2023; cfr Cass. n. 14960 del 28 maggio 2024, Rv. 671190 - 01; Cass.
n. 14732 del 10 maggio 2022, Rv. 664792 - 01 e Cass. n. 14732 del 10 maggio 2022, Rv. 664792 -
01)». E, si badi bene, rebus sic stantibus la difesa dell' ben avrebbe potuto – in mera CP_2 ipotesi – precisare i termini della propria domanda riconvenzionale, sotto il profilo della sua più corretta sussunzione nella responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c., anche in grado di appello, senza che questo implicasse di per sé una violazione del divieto di ius novorum. La stessa Cassazione appena citata, infatti, soggiunge che «nell'intento di evitare eccessivi formalismi che pregiudichino l'esame nel merito delle domande, questa Corte ha recentemente (cfr. Cass. n.
13920 del 2023) affermato che la proposizione solo in appello della domanda ex art. 2050 c.c., là pagina 8 di 14 dove la parte abbia introdotto in primo grado domanda ex art. 2043 c.c. possa non costituire domanda nuova, qualora siano stati introdotti fin dal primo grado elementi di fatto suscettibili di essere esaminati dal giudice come atti a configurare il fondamento di una responsabilità per attività pericolosa». Nessun dubbio, quindi, che la difesa dell' abbia correttamente CP_2 introdotto e coltivato in primo grado una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo giuridico di custodia della res di cui era comodataria la . Parte_1
La precisazione della domanda riconvenzionale nei termini succitati non ha comportato alcuna lesione del contraddittorio, né del diritto di difesa della , per l'ovvia ed evidente ragione Parte_1 che la stessa era ritualmente costituita e ha partecipato al giudizio di prime cure con l'assistenza del proprio legale.
Tuttavia, la difesa della nulla ha eccepito/osservato in merito, né ha indicato mezzi di Parte_1 prova o produzioni documentali nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per contrastare la domanda riconvenzionale come precisata dall' . Al contrario, nella memoria CP_2
“183 n. 2” di Molentino espressamente si legge, a pag. 2: «Ora, mentre per la seconda domanda riconvenzionale (danni all'immobile) non vi sono eccezioni da muovere sull'ammissibilità della stessa, notevoli problematiche si pongono su quella finalizzata ad ottenere l'indennità di occupazione». Ed inoltre, al punto 6 del medesimo scritto l'unica difesa svolta in ordine alla riconvenzionale è la contestazione della mancata prova da parte dell'Agenzia del «nesso causale che lega la presunta condotta della Sig.ra al presunto danno riscontrato Parte_1 nell'immobile», con la precisazione che non possa «essere sufficiente all'imputazione il possesso dell'immobile che, si badi bene, non era esclusivo». La contesta poi che il rilascio Parte_1 effettivo dell'immobile sia avvenuto in data 03/10/2014, ma su questo punto si tornerà nel prosieguo, trattandosi di circostanza al momento indifferente rispetto al tema della natura giuridica della domanda riconvenzionale spiegata dall'Agenzia, oggetto di attuale esame. In ragione di quanto esposto e documentalmente risultante agli atti, la difesa della nulla Parte_1 ha osservato o eccepito rispetto alla precisazione della domanda riconvenzionale ritualmente effettuata da , continuando a difendersi come se si trattasse di un dedotto torto aquiliano. CP_2
Solo con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. il nuovo difensore della , Parte_1 subentrato al precedente, ha preso atto della precisazione della domanda riconvenzionale dell' , limitandosi ad osservare che «il rapporto intercorso tra la e l' CP_2 Parte_1 CP_1 sino al 2014 non era certamente di comodato» ed a riprova di tanto osserva che «controparte ha richiesto in via riconvenzionale che venisse accertata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dell'attrice-opponente, con condanna della stessa al pagamento del relativo indennizzo, pagina 9 di 14 che, quindi, avrebbe dovuto rispondere per fatto illecito, nell'ottica del quale che, tuttavia per le ragioni esposte al punto precedente, non risulta provato».
Da quanto esposto emerge pertanto l'infondatezza dell'assunto per il quale l' avrebbe CP_2 formulato una domanda nuova in appello, assunto che ha fondato il non condivisibile rifiuto del contraddittorio sul punto da parte del suo difensore (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale di parte appellante).
V. Correttamente introdotta e precisata in I grado la domanda riconvenzionale formulata dalla
, la stessa deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni. CP_2
Risulta documentalmente dagli atti di causa che con decreto n. 11/11, emesso il 07.03.2011 dal
Tribunale di Brindisi–sez. Misure di prevenzione, il Collegio giudicante assegnava in comodato gratuito ai coniugi – «i beni immobili oggetto del provvedimento di confisca, Per_2 Parte_1 sino alla definizione del procedimento con provvedimento irrevocabile, fermo restando che i beneficiari saranno personalmente solidalmente obbligati a provvedere alle spese di conservazione degli immobili stessi nonché al pagamento degli oneri accessori e tributari» e ciò avveniva «in considerazione della composizione del nucleo familiare e della condizione economica degli interessati». Detto provvedimento diveniva irrevocabile in data 10.10.2012. Se ne deve inferire, quindi, che pur a fronte del provvedimento di confisca, almeno sino al
10.10.2012 la fosse costituita comodataria dell'immobile, contrariamente a quanto Parte_1 sostenuto dalla difesa della stessa.
Altrettanto documentalmente risulta che successivamente al 10.10.2012, data in cui la confisca è diventata irrevocabile, la ha mantenuto di fatto la disponibilità ed il godimento del Parte_1 detto immobile sino alla data del rilascio dello stesso, avvenuto il 03.10.2014, come dimostrano la nota prot. 12353 del 10.04.2014 con cui l' chiedeva alla Prefettura di di CP_2 CP_3 predisporre quanto di competenza onde procedere allo sgombero forzoso dell'immobile ed il verbale di sopralluogo/descrizione immobile del 03.10.2014, avvenuto alla presenza del sig.
, coniuge della , il quale nella medesima occasione procedeva alla Persona_2 Parte_1 consegna della chiave del garage con accesso in via Amico, unico stipite “superstite”.
Orbene, è ben noto come l'art. 1804 c.c. imponga al comodatario di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e ciò certamente comprende anche l'obbligo di vigilare e adottare le cautele necessarie ad evitare che il bene sia fatto oggetto di atti vandalici da parte di terzi. I suddetti obblighi gravavano inconfutabilmente sulla in virtù del citato Parte_1 decreto n. 11/11, emesso il 07.03.2011 dal Tribunale di Brindisi. Ma v'è di più: la era Parte_1 tenuta agli obblighi del comodatario anche nel periodo in cui ha mantenuto la disponibilità ed il pagina 10 di 14 godimento dell'immobile sine titulo. Ciò non solo in ragione della configurazione aperta ed atipica delle fonti dell'obbligazione di cui all'art. 1173 c.c., ma anche in virtù dello spirito solidaristico che ai sensi dell'art. 2 Cost. informa l'ordinamento giuridico e che rende certamente applicabile, nel caso di specie, il principio espresso dal brocardo latino cuius commoda eius et incommoda: così come la ha senza dubbio ricavato un vantaggio dal rimanere nella Parte_1 disponibilità dell'immobile, da cui ha evidentemente tratto tutte le utilità che lo stesso poteva assicurare, allo stesso modo era tenuta a custodirlo con diligenza, indipendentemente dal fatto che, divenuta irrevocabile la confisca, non ne fosse più la proprietaria.
Ebbene, l' ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, posto che in tema di prova CP_2 dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
spettava, invece, alla difesa della dimostrare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che Parte_1
l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile. Si consideri sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3900 del 18/02/2010, secondo cui «in materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa». Tale prova, tuttavia, per le ragioni dianzi espresse, non è stata offerta dalla neppure in nuce. Non Parte_1 vale a tale scopo, infatti, sostenere che il possesso dell'immobile non fosse esclusivo: la
, ove avesse avuto interesse a chiamare in causa un terzo dopo la precisazione della Parte_1 domanda riconvenzionale da parte di , avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al CP_2 giudice entro l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., ma tanto non è stato fatto.
Altrettanto irrilevante – sul punto – è la circostanza che, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, la proprietà dell'immobile fosse passata in capo all' , posto che la , in CP_2 Parte_1
pagina 11 di 14 quanto comodataria, ne manteneva comunque la detenzione, in forza della quale era tenuta a custodire il bene sino alla sua rituale consegna all'avente diritto.
Né a conclusioni differenti conduce la circostanza per la quale il nucleo familiare si sarebbe trasferito presso altro immobile in data 23.08.2014. In disparte il fatto che detta circostanza è rimasta meramente affermata e non provata in giudizio, come sottolineato a pag. 6 della sentenza penale n. 273/2019 del Tribunale di Brindisi in atti, nel caso di specie si configurerebbe – al più –
l'abbandono dell'immobile e non la sua riconsegna, la sola idonea a liberare la dagli Parte_1 obblighi del comodatario. Per andare esente da responsabilità, la avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare di aver proceduto alla consegna dell'immobile all' , effettuando anche una CP_2 ricognizione delle condizioni dello stesso, come del resto è uso comune fare in occasione, ad esempio, di una cessata locazione. Risulta documentalmente, invece, che la riconsegna dell'immobile sia avvenuta in data 03.10.2014. In tale data si è proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi e il marito della ha proceduto alla riconsegna della chiave dell'unico Parte_1 stipite superstite, ad ulteriore riprova – ove necessaria – che la consegna dell'immobile non fosse mai avvenuta prima, posto che – diversamente – sarebbero state consegnate nella stessa occasione anche le chiavi.
Per tali ragioni, risultano del tutto superflue le richieste istruttorie articolate nell'atto di appello della , posto che il mero trasferimento del nucleo familiare in altra abitazione non Parte_1 implica di per sé l'avvenuta consegna dell'immobile e considerato che anche nella stessa motivazione della sentenza penale n. 273/2019, già citata, si dà atto dell'incertezza in ordine all'effettivo momento in cui i coniugi e si siano trasferiti altrove. Parte_1 Per_2
Parimenti infondato è l'argomento per il quale l' non avrebbe «fornito prova che gli CP_2 elementi a suo dire mancanti o divelti siano stati effettivamente installati nell'appartamento o siano mai esistiti all'interno dello stesso, prima dell'accertamento effettuato in data 03.10.2014», tale per cui la presenza nell'appartamento degli infissi, dei sanitari, dei rivestimenti e delle altre suppellettili sarebbero una mera presunzione dell'agenzia. La tesi sostenuta dalla difesa della
, oltre ad essere documentalmente smentita dal rendiconto di gestione del 06.03.2013 a Parte_1 firma dell'amministratore giudiziario, Dott. , in atti, è francamente Controparte_4 inverosimile, non potendosi in alcun modo credere che i coniugi siano Controparte_5 rimasti a dimorare con i figli minori in un immobile sfornito di infissi e financo delle dotazioni minimali per l'abitabilità dello stesso.
Irrilevanti sono le censure di presunta violazione degli artt. 651 e 652 c.p.p., per l'ovvia ed assorbente ragione per la quale, in questa sede, la non risponde di danneggiamento, Parte_1
pagina 12 di 14 bensì dei danni cagionati dall'inadempimento degli obblighi sulla stessa gravanti in qualità di comodatario dell'immobile, responsabilità diversa da quella ascritta nel capo di imputazione in sede penale e qui accertata con le regole di giudizio proprie del rito civile.
Inaccoglibile è la censura di violazione da parte del giudice di prime cure del disposto dell'art. 1227 c.c.. Con riferimento al comma 1 della disposizione citata, va evidenziato che dagli atti di causa non emerge obbiettivamente alcuna negligenza dell' nel coltivare la procedura per CP_2 il rilascio dell'immobile da parte dei coniugi e , stanti anche le proroghe di Per_2 Parte_1 cui gli stessi hanno goduto e di cui si dà conto nella sentenza penale n. 273/2019 del Tribunale di
Brindisi in atti, e considerato che dalla difesa della non è stata offerta alcuna prova Parte_1 idonea a condurre ad una diversa valutazione. Ciò perché, in ragione di quanto diffusamente argomentato dianzi, non v'è prova che l'immobile sia stato riconsegnato all' in data CP_2
23.08.2014 ed anzi risulta che tale riconsegna sia, invece, avvenuta il 03.10.2014, come inconfutabilmente dimostrato dalla restituzione della chiave dell'unico stipite superstite ad opera del marito della proprio e solo in detta ultima occasione. In primo grado la Parte_1 Parte_1 non ha mai introdotto tale eccezione, né ha prospettato o allegato gli elementi di fatto da cui ricavare la colpa concorrente, la sua entità e l'incidenza della stessa sul piano causale. Il comma 2 dell'art. 1227 c.c., per pacifica giurisprudenza (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010), delinea un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice e non proponibile per la prima volta in grado di appello.
Per le ragioni dianzi esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 562/2022 del
Tribunale di Lecce deve essere confermata, sebbene emendata nella parte in cui ritiene che la domanda riconvenzionale dell' sia stata formulata ex art. 2043 c.c., dovendosi invece CP_2 ritenere che la stessa sia stata formulata ex art. 1218 c.c., in relazione all'art. 1804 c.c..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi tariffari, tenendo conto dell'impegno che la controversia ha comportato in grado di appello.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione notificato il 14.04.2023, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
Confiscati alla Criminalità
[...] Controparte_1
pagina 13 di 14 Organizzata, avverso la sentenza n. 562/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata l'01.03.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata sulla base della diversa motivazione che precede;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado d'appello in favore Parte_1 dell' Confiscati Controparte_1
, che liquida in € 9.990,00 per compensi ed €. 777,00 per spese, oltre Controparte_1
a rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto dell'impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott.
Vittorio Caricasole, con la collaborazione della Funzionaria dell'ufficio del processo Dott.ssa
IC LI, sotto la direzione del Presidente relatore Dr.ssa Anna Rita Pasca.
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di Lecce
Prima Sezione civile nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Rita Pasca Presidente relatore dott. Riccardo Mele Consigliere dott. Maurizio Petrelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 539/2022 R.G., rimessa in decisione all'udienza del 2.07.2025, proposta da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Parte_1 C.F._1
Durano, giusta procura alle liti in atti,
APPELLANTE contro
Controparte_1
, in
[...] persona del Direttore in carica legale rappresentante pro tempore (c.f. ), P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce,
APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte sostitutive dell'udienza in presenza del 2.07.2025, al cui contenuto qui si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudice di prime cure ha così testualmente ricostruito lo svolgimento del processo:“Con atto depositato il 25.11.2014 proponeva opposizione avverso la richiesta di Parte_1
pagina 1 di 14 pagamento n. 0032240 notificata il 26.10.2014 con cui l' Controparte_1
C
e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
[...]
(d'ora in poi l' ) le ingiungeva il pagamento della somma di €.10.826,25 a titolo di CP_2 indennità di occupazione degli immobili siti in LI AP (BR) alla via Luigi Urgesi, in
N.C.E.U. fgl. 87, p.lla 1477 sub 5 e 9, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia, previa fissazione per la discussione del presente ricorso, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvedere: In via preliminare, sospendere l'esecuzione del provvedimento di riscossione;
In via principale: 1) dichiarare nulla, inefficace, priva di effetti giuridici la richiesta di pagamento notificata il 26.10.2014 alla Sig.ra e, Parte_1 comunque, dichiarare non dovute le somme richieste per i motivi di cui innanzi;
2) in subordine, rideterminare le somme richieste, in quella maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, anche a mezzo di Consulenza Tecnica d'ufficio a disporsi;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di lite”. Con comparsa depositata il 20.3.2015 si è costituita in giudizio
l' al fine di resistere all'opposizione e chiedere in via riconvenzionale l'indennità per CP_2
l'occupazione protrattasi sino al 03.10.2014, nonché il ristoro dei danni derivati dall'asportazione, al momento del rilascio, dei beni e suppellettili elencate, nonché dei costi occorrenti per ripristinare l'abitabilità dell'immobile. Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183 co. VI c.p.c., espletata l'istruttoria ammessa, con sentenza parziale n. 217/19
R.S. il Tribunale, accogliendo l'opposizione, ha annullato l'ingiunzione opposta e con separata ordinanza ha disposto esperirsi consulenza tecnica d'ufficio, nominato l'ing. , Persona_1 al quale all'udienza del 18.6.2019 ha conferito l'incarico.
All'esito del deposito dell'elaborato, il 09.3.2021 ha trattenuto la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Lecce con sentenza n. 562/2022, pubblicata il 01.03.2022, ha così provveduto: “1) Accoglie la riconvenzionale formulata ex art. 2043 c.c. dall' e, CP_2 per l'effetto, condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 [...]
dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata Controparte_1 della somma di € 46.790,00, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al soddisfo;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese della lite;
3) Pone definitivamente a carico di in via esclusiva le spese occorse per la Parte_1 consulenza tecnica d'ufficio espletata, separatamente liquidate”.
2. ha proposto il presente appello con atto di citazione notificato il 14.04.2023, Parte_1 censurando la prefata sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati e concludendo per il pagina 2 di 14 rigetto dell'avversa domanda risarcitoria o, in subordine, per la riduzione del quantum debeatur, con vittoria di spese di CTU e di lite del doppio grado, da distrarsi - limitatamente alle spese del grado di appello - in favore dell'Avv. Durano.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 10.10.2022 si è costituita in giudizio l' beni sequestrati e confiscati alla Controparte_1 criminalità organizzata (d'ora innanzi, per brevità, ), contestando quanto ex adverso CP_2 dedotto e chiedendo di rigettare l'appello e confermare l'impugnata sentenza (con eventuale integrazione della motivazione), con vittoria di spese, comprese quelle prenotate e prenotande a debito.
Sulle conclusioni precisate con note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza del 02.07.2025, la causa è stata riservata per la decisione, concedendo alle parti i termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con il primo motivo l'appellante impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui, «dopo avere ritenuto che l'Agenzia avesse formulato in via riconvenzionale una domanda di risarcimento danni ex art. 2043 c.c., ha dato conto di quanto accaduto in occasione del sopralluogo del 3.10.2014 e di quanto in quella sede dichiarato dal (marito Persona_2 della convenuta )», rilevando che la difesa della aveva contestato Parte_1 Parte_1
«l'avvenuta imputazione a sé delle condotte di danneggiamento ipotizzate dall'opposta
(l , n.d.r.)». L'appellante ritiene quindi insussistenti gli estremi per l'applicazione dell'art. CP_2
115 c.p.c., sulla cui scorta non necessitava di essere provata in primo grado «l'imputabilità alla
(in concorso con il ) dei danneggiamenti subiti dall'immobile confiscato Parte_1 Per_2 anteriormente al rilascio (…), con conseguente irrilevanza della sopravvenuta assoluzione di
e dalle imputazioni ex art. 635 c.p. pronunciata con la Parte_1 Persona_2 sentenza n. 273/2019 R.S. del Tribunale di Brindisi – Sezione Penale».
La difesa dell'appellante propone «una diversa ricostruzione dei fatti, atteso che dall'istruttoria compiuta e da quanto è emerso nel giudizio penale (con effetti oramai di giudicato) non vi è alcun elemento che possa fare ritenere provato (ex art. 2043 c.c.) il fatto doloso o colposo imputabile alla che abbia cagionato i danni all'immobile, per come rilevati nel corso del Parte_1 sopralluogo avvenuto in data 3.10.2014», imponendosi «il rigetto della domanda di risarcimento ex art. 2043 c.c. che l' aveva formulato in via riconvenzionale ritenendo che la CP_1 responsabilità della dovesse presumersi in ragione del fatto che l'immobile era stato Parte_1 occupato fino a poco tempo prima dalla famiglia della ». Parte_1
pagina 3 di 14 II. Con il secondo motivo, la difesa della contesta la violazione degli artt. 2043 e 2697 Parte_1
c.c., dell'art. 115 c.p.c. e degli artt. 651 e 652 c.p.p., assumendo che:
- l' abbia espressamente proposto una domanda riconvenzionale per «responsabilità CP_2 aquiliana ex art. 2043 c.c., per cui incombeva sull'attore di provare sia il comportamento doloso
o colposo del danneggiante (nel caso la convenuta in via riconvenzionale ), sia Parte_1
l'eventus damni, sia, in ultimo, il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento di danno
(tutti necessari elementi costitutivi della responsabilità ex art. 2043 c.c.)», prova non fornita nel caso di specie;
- il riferimento al criterio del “più probabile che non” sia inconferente per l'affermazione della responsabilità della , giacché riferibile al solo nesso di causalità tra condotta ed evento e Parte_1 non alla riconducibilità del fatto all'autore;
- in sede penale il Tribunale abbia assolto per essere la riferibilità del fatto (atti vandalici sull'immobile) agli imputati una mera ipotesi, atteso che «nessun'altra attività di indagine risulta essere stata effettuata per corroborare l'assunto accusatorio» (veds. atto di appello: «quanto accertato (o non accertato) in sede penale ha indotto il Tribunale Penale a ritenere che
l'imputazione dei fatti (atti vandalici sull'immobile) agli indagati sia rimasta una mera ipotesi accusatoria non corroborata da alcun ulteriore elemento probatorio»; «La responsabilità della
e la sua conseguente condanna al risarcimento dei danni (a titolo di responsabilità Parte_1 aquiliana) derivano solo dalla mera presunzione di un concorso nella commissione di un reato, il cui principale responsabile (il marito ) è stato assolto con sentenza penale Persona_2 divenuta irrevocabile e risulta estraneo al giudizio civile conclusosi con la sentenza odiernamente impugnata, pronunziata solo nei confronti della »); Parte_1
- con specifico riferimento all'art. 652 c.p.p., per costante orientamento giurisprudenziale,
l'efficacia di giudicato in relazione all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo abbia commesso deve essere esclusa qualora la sentenza di assoluzione sia stata pronunciata ai sensi dell'articolo 530 co. 2 c.p.p., in ragione dell'assenza di un accertamento specifico di responsabilità implicito in una pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove, con conseguente necessità che nel successivo giudizio civile parte attrice fornisca piena prova del fatto, restando impregiudicata la presunzione di non colpevolezza;
- ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 159/2011 l' a seguito della disposta confisca, diviene CP_1 responsabile dell'amministrazione e della custodia del bene confiscato ed è tenuta ad accertare l'avvenuto rilascio del bene e adottare le misure di custodia e di vigilanza più opportune, per cui il giudice di prime cure avrebbe dovuto qualificare come colposa la condotta dell' di CP_2
pagina 4 di 14 omessa presa di possesso e vigilanza del bene, e, in applicazione dell'art. 1227 c.c., escludere o quantomeno ridurre nel quantum la condanna della . Parte_1
Quanto dedotto con l'atto di appello si basa sui seguenti fatti, che la difesa della ritiene Parte_1 incontestati:
- I) le condizioni dell'immobile rilevate nel corso dell'ispezione del 3.10.2014;
- II) l'avvenuto rilascio dell'immobile da parte della famiglia della e il trasferimento Parte_1 presso altra abitazione in data 23.8.2014;
- III) la circostanza che del detto rilascio e trasferimento sarebbero stati informati i Carabinieri da parte del che, sottoposto a misura di prevenzione, aveva l'obbligo di comunicare la Per_2 propria residenza ed era sottoposto a controlli costanti;
- IV) lo stato di abbandono dell'immobile dal 23.8.2014 al 3.10.2014 che, in uno all'incuria manifestata dall' , l'avrebbe lasciato esposto ad atti vandalici e furti da parte di terzi. CP_2
III. Ai suddetti motivi ribatte, punto per punto, la difesa dell' . CP_2
Osserva in particolare l'Avvocatura dello Stato che :
- a) l' né nella comunicazione di notizia di reato del 3/12/2014 prot. 38095, né nella CP_2 domanda riconvenzionale ha addebitato ai coniugi e il danneggiamento Per_2 Parte_1 volontario dell'immobile, «chiedendo invece la condanna della al pagamento dei Parte_1 danni subiti dall'immobile in ragione dei fatti sottoposti all'attenzione del giudice, id est a cagione della relazione specifica che la aveva con il detto immobile che la qualificava Parte_1 comodatario custode, riottoso alla riconsegna intimata»;
- b)«il Tribunale di Brindisi assegnava in comodato gratuito l'immobile confiscato ai coniugi
e sino ad avvenuta definizione del procedimento con provvedimento Per_2 Parte_1 irrevocabile, precisando che restava fermo che i “beneficiari saranno personalmente e solidalmente obbligati a provvedere alle spese di conservazione degli immobili”, nonché al pagamento degli oneri accessori e tributari. Tale provvedimento veniva confermato con il decreto
17/2011, emesso il 04.01.2012, depositato il 30.3.2012 dalla Corte d'Appello di Lecce, divenuto definitivo il 10.10.2012 a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione, che, rigettando il ricorso della sig.ra e del sig. , rendeva la confisca definitiva e Parte_1 Persona_2 irrevocabile»;
- c) «nonostante la definitività della confisca, (…) l'attuale appellante rimaneva ancora di fatto nel pieno godimento dell'immobile insieme con la sua famiglia, nonostante l'intimazione di rilascio dell'immobile dell' in data 24/10/2013, notificata il 12/11/2013, come risultava CP_2 dalla relazione di servizio del 9 dicembre 2013 dei Carabinieri di LI AP. Pertanto, pagina 5 di 14 l' , con nota del 10 Aprile 2014, chiedeva al responsabile del nucleo di supporto presso la CP_2 di attivare tutte le procedure per lo sgombero forzoso degli immobili, anche Controparte_3 avvalendosi dei poteri di autotutela»;
- d) «dagli atti di causa (Cfr. sentenza Tribunale penale n. 273/2019) risulta che il Per_2
avanzava istanza di proroga dello sgombero che veniva accolta sino al 02.09.2014,
[...] successivamente reiterata dallo stesso in attesa del pronunciamento della Corte di Cassazione sui ricorsi proposti avverso il rigetto dell'istanza avanzata il 04.07.2013 per la revoca della confisca pronunciato prima dal Tribunale di Brindisi e poi confermato dall'ordinanza n. 25/2013 Corte
Appello di Lecce, del 03/01/2014. Tale ricorso veniva deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 53126 del 25 settembre 2014, con la quale erano dichiarati inammissibili i ricorsi
(…). Solo 6 giorni dopo la pronuncia della Corte di Cassazione, il 01.10.2014 la CP_3 disponeva un sopralluogo che si effettuava il 3 ottobre 2014 (…) nel corso del quale era
[...] stato redatto un verbale descrittivo dello stato dei luoghi dal quale risultava che l'immobile era stato fortemente danneggiato con l'asportazione di infissi e di beni, era stata consegnata dal
alla Polizia Municipale del Comune di LI AP la chiave dell'unico infisso Per_2 rimasto»;
- e) non vi è prova che l'immobile sia stato rilasciato dal nucleo familiare della in data Parte_1
23.08.2014 e che comunque la circostanza non sarebbe mai stata comunicata all' e che CP_2 solo a valle della consegna effettiva e formale dell'immobile si potrebbe sostenere che la responsabilità della custodia dell'immobile si trasferisca sulla;
CP_2
- f) è inammissibile, perché tardiva, l'invocata applicazione dell'articolo 1227 del codice civile.
IV. L'appello è infondato e la sentenza di primo grado deve essere confermata, seppur previa correzione della motivazione e del titolo di responsabilità ascritto alla , nei termini che Parte_1 di seguito si preciseranno.
In primo luogo, deve evidenziarsi che con l'atto di appello si impugna il capo della sentenza n.
562/2022 che contiene la condanna della al risarcimento dei danni ex art. 2043 c.c. in Parte_1 favore dell' . Il motivo di gravame proposto dalla , quindi, in applicazione del CP_2 Parte_1 principio tantum devolutum quantum appellatum, investe questa Corte della cognizione dell'intera domanda riconvenzionale proposta in primo grado dall' . L'effetto del principio citato è CP_2 quello per il quale compete a questa Corte verificare innanzitutto la corretta qualificazione giuridica della domanda oggetto di impugnazione. Si consideri sul punto Cassazione civile, sez. lav., ord. 10 ottobre 2024 n. 26421, secondo cui «per il principio iura novit curia, (art. 113, c. 1 cod. proc. civ.), infatti, il giudice può assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai pagina 6 di 14 rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame e ponendo a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, ferma restando la preclusione di una decisione basata non già sulla diversa qualificazione giuridica del rapporto, ma su diversi elementi materiali che inverano il fatto costitutivo della pretesa
(Cass.12943/2012), con immutazione della fattispecie e conseguente violazione - in ultra ovvero extrapetizione - del principio di correlazione tra il chiesto ed il pronunciato ex art.112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. 11629/2017)». Il principio in esame era già stato espresso, peraltro, da Corte di cassazione civile, sez. VI, ord. 9 agosto 2021 n. 22512, ove si legge: «questa Corte (vedi, recentemente, Cass. n. 5153 del 21 febbraio 2019) ha enunciato il principio di diritto secondo cui il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili (anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti), incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti».
Tanto premesso, la decisione del giudice di prime cure deve essere emendata rispetto alla qualificazione giuridica data alla domanda riconvenzionale spiegata da . Deve CP_2 considerarsi, infatti, che nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di I grado la difesa dell' , nel formularla, non la qualifica mai espressamente come domanda di risarcimento CP_2 del danno ex art. 2043 c.c.. Al contrario, nella narrativa che funge da premessa per la domanda risarcitoria l' prende significativamente le mosse dalla circostanza del possesso CP_2 ininterrotto dell'immobile da parte della dal 10/10/2012 al 03/10/2014, evidenziando Parte_1 come lo stabile, al momento del sopralluogo effettuato il 03/10/2014, presentasse evidentissimi segni di danneggiamento. A fronte di tale premessa, la difesa dell' spiega domanda CP_1 riconvenzionale per ottenere il risarcimento dei danni cagionati all'immobile, senza tuttavia ascrivere alla la responsabilità diretta dei danneggiamenti riscontrati nello stesso. Né a Parte_1 conclusioni diverse può condurre il mero utilizzo del termine “cagionati” che, considerato il complesso della domanda e delle difese esplicate dall'Agenzia si configura, al più, come imprecisione lessicale. Ma non basta. A riprova della correttezza del presente assunto deve necessariamente considerarsi che, in occasione della memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., la difesa dell' ha ritualmente e tempestivamente precisato la propria domanda CP_2 riconvenzionale in questi eloquenti termini: «la signora risponde dei danni subiti Parte_1 dall'immobile con la responsabilità del comodatario custode in quanto comodataria a titolo pagina 7 di 14 gratuito del compendio immobiliare. È stata già proposta e qui si coltiva domanda riconvenzionale per ottenere la condanna della sig.ra al risarcimento dei danni subiti Parte_1 dall'immobile sino al 3.10.2014, quantificati al momento nella somma di €. 130.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto al soddisfo (…)».
È pertanto pacifico che non si trattasse affatto di una domanda da responsabilità per torto aquiliano, ma di una richiesta di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo contrattuale di custodia del bene. La precisazione in esame, peraltro, appare pienamente legittima, non solo in quanto tempestivamente effettuata, ma anche perché è consistita nella mera puntualizzazione della categoria giuridica in cui sussumere la domanda riconvenzionale, fermi restando i fatti costitutivi che erano già stati posti a fondamento della stessa con la comparsa di costituzione e risposta. Soccorre sul punto, ancora una volta, la già citata Corte di cassazione civile, sez. lav., ord., 10 ottobre 2024 n. 26421, nel passo ove è scritto: «(…) va evidenziato che non è precluso tendenzialmente a chi abbia invocato la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art. 2087 e/o dell'art. 2049 cod. civ. di invocarne la responsabilità ai sensi dell'art. 2050 o dell'art. 2051 cod. civ., ove abbia enunciato in modo sufficientemente chiaro situazioni di fatto suscettibili di essere valutate come idonee, perché compiutamente precisate, ad integrare la fattispecie contemplata anche dal diverso titolo di responsabilità (Si veda Cass, Sez. L, Sentenza
n. 5957 del 12 marzo 2018 che ha ritenuto non "ravvisabile alcun elemento ostativo alla individuazione dell'art.2051 c.c. quale concorrente titolo di responsabilità a carico della parte datoriale in ordine alla causazione dell'evento dannoso, non essendo configurabile alcun mutamento degli elementi identificativi della domanda... né risultando introdotti nel tema controverso nuovi elementi di fatto", avendo il ricorrente indicato, sin dall'atto introduttivo del giudizio, i dati fattuali posti a fondamento della domanda di risarcimento dei danni subiti riconducendo chiaramente la causa dei suddetti danni alla cosa in custodia del datore di lavoro;
nonché Cass. n. 31330 del 2023; cfr Cass. n. 14960 del 28 maggio 2024, Rv. 671190 - 01; Cass.
n. 14732 del 10 maggio 2022, Rv. 664792 - 01 e Cass. n. 14732 del 10 maggio 2022, Rv. 664792 -
01)». E, si badi bene, rebus sic stantibus la difesa dell' ben avrebbe potuto – in mera CP_2 ipotesi – precisare i termini della propria domanda riconvenzionale, sotto il profilo della sua più corretta sussunzione nella responsabilità ex art. 1218 e ss. c.c., anche in grado di appello, senza che questo implicasse di per sé una violazione del divieto di ius novorum. La stessa Cassazione appena citata, infatti, soggiunge che «nell'intento di evitare eccessivi formalismi che pregiudichino l'esame nel merito delle domande, questa Corte ha recentemente (cfr. Cass. n.
13920 del 2023) affermato che la proposizione solo in appello della domanda ex art. 2050 c.c., là pagina 8 di 14 dove la parte abbia introdotto in primo grado domanda ex art. 2043 c.c. possa non costituire domanda nuova, qualora siano stati introdotti fin dal primo grado elementi di fatto suscettibili di essere esaminati dal giudice come atti a configurare il fondamento di una responsabilità per attività pericolosa». Nessun dubbio, quindi, che la difesa dell' abbia correttamente CP_2 introdotto e coltivato in primo grado una domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo giuridico di custodia della res di cui era comodataria la . Parte_1
La precisazione della domanda riconvenzionale nei termini succitati non ha comportato alcuna lesione del contraddittorio, né del diritto di difesa della , per l'ovvia ed evidente ragione Parte_1 che la stessa era ritualmente costituita e ha partecipato al giudizio di prime cure con l'assistenza del proprio legale.
Tuttavia, la difesa della nulla ha eccepito/osservato in merito, né ha indicato mezzi di Parte_1 prova o produzioni documentali nella propria memoria ex art. 183, co. 6, n. 2 c.p.c. per contrastare la domanda riconvenzionale come precisata dall' . Al contrario, nella memoria CP_2
“183 n. 2” di Molentino espressamente si legge, a pag. 2: «Ora, mentre per la seconda domanda riconvenzionale (danni all'immobile) non vi sono eccezioni da muovere sull'ammissibilità della stessa, notevoli problematiche si pongono su quella finalizzata ad ottenere l'indennità di occupazione». Ed inoltre, al punto 6 del medesimo scritto l'unica difesa svolta in ordine alla riconvenzionale è la contestazione della mancata prova da parte dell'Agenzia del «nesso causale che lega la presunta condotta della Sig.ra al presunto danno riscontrato Parte_1 nell'immobile», con la precisazione che non possa «essere sufficiente all'imputazione il possesso dell'immobile che, si badi bene, non era esclusivo». La contesta poi che il rilascio Parte_1 effettivo dell'immobile sia avvenuto in data 03/10/2014, ma su questo punto si tornerà nel prosieguo, trattandosi di circostanza al momento indifferente rispetto al tema della natura giuridica della domanda riconvenzionale spiegata dall'Agenzia, oggetto di attuale esame. In ragione di quanto esposto e documentalmente risultante agli atti, la difesa della nulla Parte_1 ha osservato o eccepito rispetto alla precisazione della domanda riconvenzionale ritualmente effettuata da , continuando a difendersi come se si trattasse di un dedotto torto aquiliano. CP_2
Solo con la comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. il nuovo difensore della , Parte_1 subentrato al precedente, ha preso atto della precisazione della domanda riconvenzionale dell' , limitandosi ad osservare che «il rapporto intercorso tra la e l' CP_2 Parte_1 CP_1 sino al 2014 non era certamente di comodato» ed a riprova di tanto osserva che «controparte ha richiesto in via riconvenzionale che venisse accertata l'occupazione abusiva dell'immobile da parte dell'attrice-opponente, con condanna della stessa al pagamento del relativo indennizzo, pagina 9 di 14 che, quindi, avrebbe dovuto rispondere per fatto illecito, nell'ottica del quale che, tuttavia per le ragioni esposte al punto precedente, non risulta provato».
Da quanto esposto emerge pertanto l'infondatezza dell'assunto per il quale l' avrebbe CP_2 formulato una domanda nuova in appello, assunto che ha fondato il non condivisibile rifiuto del contraddittorio sul punto da parte del suo difensore (cfr. pag. 2 della comparsa conclusionale di parte appellante).
V. Correttamente introdotta e precisata in I grado la domanda riconvenzionale formulata dalla
, la stessa deve trovare accoglimento per le seguenti ragioni. CP_2
Risulta documentalmente dagli atti di causa che con decreto n. 11/11, emesso il 07.03.2011 dal
Tribunale di Brindisi–sez. Misure di prevenzione, il Collegio giudicante assegnava in comodato gratuito ai coniugi – «i beni immobili oggetto del provvedimento di confisca, Per_2 Parte_1 sino alla definizione del procedimento con provvedimento irrevocabile, fermo restando che i beneficiari saranno personalmente solidalmente obbligati a provvedere alle spese di conservazione degli immobili stessi nonché al pagamento degli oneri accessori e tributari» e ciò avveniva «in considerazione della composizione del nucleo familiare e della condizione economica degli interessati». Detto provvedimento diveniva irrevocabile in data 10.10.2012. Se ne deve inferire, quindi, che pur a fronte del provvedimento di confisca, almeno sino al
10.10.2012 la fosse costituita comodataria dell'immobile, contrariamente a quanto Parte_1 sostenuto dalla difesa della stessa.
Altrettanto documentalmente risulta che successivamente al 10.10.2012, data in cui la confisca è diventata irrevocabile, la ha mantenuto di fatto la disponibilità ed il godimento del Parte_1 detto immobile sino alla data del rilascio dello stesso, avvenuto il 03.10.2014, come dimostrano la nota prot. 12353 del 10.04.2014 con cui l' chiedeva alla Prefettura di di CP_2 CP_3 predisporre quanto di competenza onde procedere allo sgombero forzoso dell'immobile ed il verbale di sopralluogo/descrizione immobile del 03.10.2014, avvenuto alla presenza del sig.
, coniuge della , il quale nella medesima occasione procedeva alla Persona_2 Parte_1 consegna della chiave del garage con accesso in via Amico, unico stipite “superstite”.
Orbene, è ben noto come l'art. 1804 c.c. imponga al comodatario di custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e ciò certamente comprende anche l'obbligo di vigilare e adottare le cautele necessarie ad evitare che il bene sia fatto oggetto di atti vandalici da parte di terzi. I suddetti obblighi gravavano inconfutabilmente sulla in virtù del citato Parte_1 decreto n. 11/11, emesso il 07.03.2011 dal Tribunale di Brindisi. Ma v'è di più: la era Parte_1 tenuta agli obblighi del comodatario anche nel periodo in cui ha mantenuto la disponibilità ed il pagina 10 di 14 godimento dell'immobile sine titulo. Ciò non solo in ragione della configurazione aperta ed atipica delle fonti dell'obbligazione di cui all'art. 1173 c.c., ma anche in virtù dello spirito solidaristico che ai sensi dell'art. 2 Cost. informa l'ordinamento giuridico e che rende certamente applicabile, nel caso di specie, il principio espresso dal brocardo latino cuius commoda eius et incommoda: così come la ha senza dubbio ricavato un vantaggio dal rimanere nella Parte_1 disponibilità dell'immobile, da cui ha evidentemente tratto tutte le utilità che lo stesso poteva assicurare, allo stesso modo era tenuta a custodirlo con diligenza, indipendentemente dal fatto che, divenuta irrevocabile la confisca, non ne fosse più la proprietaria.
Ebbene, l' ha pienamente assolto al proprio onere probatorio, posto che in tema di prova CP_2 dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte;
spettava, invece, alla difesa della dimostrare, ai sensi dell'art. 1218 c.c., che Parte_1
l'inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa alla stessa non imputabile. Si consideri sul punto Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3900 del 18/02/2010, secondo cui «in materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa». Tale prova, tuttavia, per le ragioni dianzi espresse, non è stata offerta dalla neppure in nuce. Non Parte_1 vale a tale scopo, infatti, sostenere che il possesso dell'immobile non fosse esclusivo: la
, ove avesse avuto interesse a chiamare in causa un terzo dopo la precisazione della Parte_1 domanda riconvenzionale da parte di , avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al CP_2 giudice entro l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., ma tanto non è stato fatto.
Altrettanto irrilevante – sul punto – è la circostanza che, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, la proprietà dell'immobile fosse passata in capo all' , posto che la , in CP_2 Parte_1
pagina 11 di 14 quanto comodataria, ne manteneva comunque la detenzione, in forza della quale era tenuta a custodire il bene sino alla sua rituale consegna all'avente diritto.
Né a conclusioni differenti conduce la circostanza per la quale il nucleo familiare si sarebbe trasferito presso altro immobile in data 23.08.2014. In disparte il fatto che detta circostanza è rimasta meramente affermata e non provata in giudizio, come sottolineato a pag. 6 della sentenza penale n. 273/2019 del Tribunale di Brindisi in atti, nel caso di specie si configurerebbe – al più –
l'abbandono dell'immobile e non la sua riconsegna, la sola idonea a liberare la dagli Parte_1 obblighi del comodatario. Per andare esente da responsabilità, la avrebbe dovuto Parte_1 dimostrare di aver proceduto alla consegna dell'immobile all' , effettuando anche una CP_2 ricognizione delle condizioni dello stesso, come del resto è uso comune fare in occasione, ad esempio, di una cessata locazione. Risulta documentalmente, invece, che la riconsegna dell'immobile sia avvenuta in data 03.10.2014. In tale data si è proceduto alla ricognizione dello stato dei luoghi e il marito della ha proceduto alla riconsegna della chiave dell'unico Parte_1 stipite superstite, ad ulteriore riprova – ove necessaria – che la consegna dell'immobile non fosse mai avvenuta prima, posto che – diversamente – sarebbero state consegnate nella stessa occasione anche le chiavi.
Per tali ragioni, risultano del tutto superflue le richieste istruttorie articolate nell'atto di appello della , posto che il mero trasferimento del nucleo familiare in altra abitazione non Parte_1 implica di per sé l'avvenuta consegna dell'immobile e considerato che anche nella stessa motivazione della sentenza penale n. 273/2019, già citata, si dà atto dell'incertezza in ordine all'effettivo momento in cui i coniugi e si siano trasferiti altrove. Parte_1 Per_2
Parimenti infondato è l'argomento per il quale l' non avrebbe «fornito prova che gli CP_2 elementi a suo dire mancanti o divelti siano stati effettivamente installati nell'appartamento o siano mai esistiti all'interno dello stesso, prima dell'accertamento effettuato in data 03.10.2014», tale per cui la presenza nell'appartamento degli infissi, dei sanitari, dei rivestimenti e delle altre suppellettili sarebbero una mera presunzione dell'agenzia. La tesi sostenuta dalla difesa della
, oltre ad essere documentalmente smentita dal rendiconto di gestione del 06.03.2013 a Parte_1 firma dell'amministratore giudiziario, Dott. , in atti, è francamente Controparte_4 inverosimile, non potendosi in alcun modo credere che i coniugi siano Controparte_5 rimasti a dimorare con i figli minori in un immobile sfornito di infissi e financo delle dotazioni minimali per l'abitabilità dello stesso.
Irrilevanti sono le censure di presunta violazione degli artt. 651 e 652 c.p.p., per l'ovvia ed assorbente ragione per la quale, in questa sede, la non risponde di danneggiamento, Parte_1
pagina 12 di 14 bensì dei danni cagionati dall'inadempimento degli obblighi sulla stessa gravanti in qualità di comodatario dell'immobile, responsabilità diversa da quella ascritta nel capo di imputazione in sede penale e qui accertata con le regole di giudizio proprie del rito civile.
Inaccoglibile è la censura di violazione da parte del giudice di prime cure del disposto dell'art. 1227 c.c.. Con riferimento al comma 1 della disposizione citata, va evidenziato che dagli atti di causa non emerge obbiettivamente alcuna negligenza dell' nel coltivare la procedura per CP_2 il rilascio dell'immobile da parte dei coniugi e , stanti anche le proroghe di Per_2 Parte_1 cui gli stessi hanno goduto e di cui si dà conto nella sentenza penale n. 273/2019 del Tribunale di
Brindisi in atti, e considerato che dalla difesa della non è stata offerta alcuna prova Parte_1 idonea a condurre ad una diversa valutazione. Ciò perché, in ragione di quanto diffusamente argomentato dianzi, non v'è prova che l'immobile sia stato riconsegnato all' in data CP_2
23.08.2014 ed anzi risulta che tale riconsegna sia, invece, avvenuta il 03.10.2014, come inconfutabilmente dimostrato dalla restituzione della chiave dell'unico stipite superstite ad opera del marito della proprio e solo in detta ultima occasione. In primo grado la Parte_1 Parte_1 non ha mai introdotto tale eccezione, né ha prospettato o allegato gli elementi di fatto da cui ricavare la colpa concorrente, la sua entità e l'incidenza della stessa sul piano causale. Il comma 2 dell'art. 1227 c.c., per pacifica giurisprudenza (Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 19218 del 19/07/2018;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12714 del 25/05/2010), delinea un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio dal giudice e non proponibile per la prima volta in grado di appello.
Per le ragioni dianzi esposte l'appello deve essere rigettato e la sentenza n. 562/2022 del
Tribunale di Lecce deve essere confermata, sebbene emendata nella parte in cui ritiene che la domanda riconvenzionale dell' sia stata formulata ex art. 2043 c.c., dovendosi invece CP_2 ritenere che la stessa sia stata formulata ex art. 1218 c.c., in relazione all'art. 1804 c.c..
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo i valori medi tariffari, tenendo conto dell'impegno che la controversia ha comportato in grado di appello.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, con atto di citazione notificato il 14.04.2023, nei confronti dell' Parte_1 Controparte_1
Confiscati alla Criminalità
[...] Controparte_1
pagina 13 di 14 Organizzata, avverso la sentenza n. 562/2022 del Tribunale di Lecce pubblicata l'01.03.2022, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata sulla base della diversa motivazione che precede;
2) condanna al pagamento delle spese di lite del grado d'appello in favore Parte_1 dell' Confiscati Controparte_1
, che liquida in € 9.990,00 per compensi ed €. 777,00 per spese, oltre Controparte_1
a rimborso spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. a termini di legge;
3) dà atto che, per effetto del rigetto dell'impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 26 novembre 2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Anna Rita Pasca
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta dal Magistrato ordinario in tirocinio Dott.
Vittorio Caricasole, con la collaborazione della Funzionaria dell'ufficio del processo Dott.ssa
IC LI, sotto la direzione del Presidente relatore Dr.ssa Anna Rita Pasca.
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