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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 27/10/2025, n. 397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 397 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1185/2010
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa LE NU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FORMOSA GIULIA, elettivamente domiciliate presso il predetto difensore
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. CP_1 C.F._2
OV NO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
INFANTE CARMINE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 L'attore ha concluso, in via preliminare, per il rigetto dell'eccezione preliminare di ne bis in idem;
nel merito, dava atto dell'abbandono del giudizio di , in virtù della composizione bonaria della lite;
CP_2 chiedeva l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto della domanda riconvenzionale per lite temeraria.
La convenuta non ha precisato le proprie co nclusioni. CP_2
Il convenuto ha concluso, in via preliminare, per l'accoglimento CP_1 dell'eccezione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito, per il rigetto della domanda formulata dall'attore, poiché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, e per l'accoglimento della domanda di risarcimento per lite temeraria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 14/7/2010 e notificato in data
13/7/2010, citava in giudizio e , Parte_1 CP_1 CP_2 al fine di ottenere la regolarizzazione delle luci, ai sensi dell'art. 901 c.c., appartenenti agli immobili di proprietà dei convenuti, e chiedeva il risarcimento del danno subito nella misura di € 5.000,00 o in quella diversa ritenuta opportuna.
Più in particolare, l'attore deduceva di essere proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Agnone Cilento, Via Marina Nuova, riportato in catasto al foglio n. 22, particella n. 9000 sub. 12, che confinava con il lato marittimo di Via Marina Nuova, con il lato strada e con un fabbricato per civile abitazione di proprietà degli eredi e Persona_1
il quale si componeva di una pluralità di appartamenti, e, Persona_2 infine, con l'immobile di proprietà di . Con atto di donazione e CP_1 pagina 2 di 12 divisione del 7/9/2001, rogato dal notaio veniva trasferita la Per_3 piena proprietà di uno degli appartamenti a , riportato al CP_2 catasto al foglio n. 22, particella 50, sub 18, situato in Agnone Cilento alla
Via Vittorio Emanuele, dagli eredi ubicato al terzo piano, il quale CP_2 confinava, nel lato d'accesso, con la proprietà dell'attore e quella di CP_1
; invece, era proprietario di un appartamento ubicato in
[...] CP_1
Via Marina Nuova del Comune di Agnone Cilento, censito al catasto al foglio n. 22, particelle n.ri 50 e 51, sub. 16.
L'attore, pertanto, rappresentava che l'appartamento di cui era proprietario presentava due aperture, da qualificare come luci, che CP_1 affacciavano sullo spiazzo di proprietà dell'attore, non conformi ai requisiti di cui all'art. 901 c.c.; allo stesso modo, l'appartamento di proprietà di presentava un'unica apertura, ubicata nel vano bagno, CP_2 considerata luce, che affacciava sul lato entrata della proprietà dell'istante, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 901 c.c.
L'attore, dunque, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “1) dichiarare che l'apertura ubicata all'ultimo piano – vano bagno – dell'appartamento di proprietà di , che prospetta sulla CP_2 proprietà dell'istante, alla Via Vittorio Emanuele di Agnone Cilento, non ha
i requisiti prescritti dall'art. 901 c.c. per le luci, e di conseguenza, condannare la stessa a rendere detta luce conforme alle prescrizioni del sopra citato articolo;
2) dichiarare che le due aperture ubicate all'ultimo piano dell'appartamento di proprietà di , che prospettano sullo CP_1 spiazzo di proprietà dell'istante – Via Marina Nuova di Agnone Cilento – non hanno i requisiti prescritti dall'art. 901 c.c. per le luci, e di conseguenza condannare lo stesso a rendere dette luci conformi alle prescrizioni del sopra citato articolo;
3) condannare e , in solido tra di CP_2 CP_1 loro, al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di Euro
5.000,00 o in quella misura maggiore o minore che il Magistrato, in via equitativa, riterrà liquidare”, vinte le spese del giudizio.
pagina 3 di 12 Con comparsa di costituzione, depositata in data 19/10/2010, si costituiva che eccepiva, in via preliminare, la litispendenza e la CP_2 violazione dell'art. 39 c.p.c., in virtù della pendenza di altro giudizio recante n. R.G. 593/2004, avente analogo oggetto, seppur limitata ad una sola apertura;
nel merito, rilevava che l'apertura a cui faceva riferimento fosse qualificabile come una finestra, risalente al 1980, a Parte_1 seguito dei lavori di sopraelevazione del fabbricato ad opera di
[...]
e per cui era decorso più di un ventennio ed era Per_1 Persona_2 ormai usucapito il diritto a mantenerlo. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale, con cui chiedeva di accertare la maturata usucapione del diritto a mantenere la finestra adibita al vano bagno, essendo trascorso più di un ventennio dalla sua costruzione.
Concludeva, dunque, affinchè il Tribunale adito volesse: “– in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda dell'attore per essere stata già proposta in analogo giudizio ed in particolare con il giudizio n.
593/2004. – nel merito rigettare la domanda avanzata nei confronti di CP_2
e per l'effetto accogliere la spiegata domanda riconvenzionale al fine
[...] di sentir dichiarare il suo diritto a poter mantenere la finestra al vano bagno per decorso del ventennio in virtù di maturata usucapione. – subordinatamente sentir dichiarare il diritto della sig.ra a CP_2 poter mantenere la finestra del vano bagno per essere la stessa già esistente al momento dell'acquisto del suolo comunale per opera del , vinte le Pt_1 spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata il 15/12/2010, si costituiva CP_1
, che eccepiva, in via preliminare, l'esistenza di giudicato, formatosi a
[...] seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 209/1985 resa dal
Tribunale della Lucania all'esito di un procedimento vertente tra le medesime parti e con il medesimo oggetto. Più in particolare, in seno al suddetto procedimento, si era accertata l'illegittimità delle luci, ai sensi dell'art. 901 c.c., ubicate all'ultimo piano della proprietà di che CP_1 prospettavano sullo spiazzo di proprietà di pertanto, Parte_1 CP_2 pagina 4 di 12 veniva condannato a rendere dette luci conformi a quanto prescritto CP_1 dall'art. 901 c.c. Deduceva, dunque, il convenuto che, a seguito del provvedimento di cui sopra, aveva provveduto a regolarizzare le suddette luci, in conformità all'art. 901 c.c., in quanto, nella parte interna, le luci erano state posizionate ad un'altezza di 2,00 metri dal pavimento, oltre ad essere state dotate di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino, e che, dall'esterno, le luci erano state poste ad un'altezza di 7,00 metri dal fabbricato ubicato al secondo piano, dunque, in modo tale da impedire la visuale sul fondo del vicino. Eccepiva, dunque, la violazione del principio del ne bis in idem, a seguito dell'istaurazione del presente giudizio.
Nel merito, contestava, altresì, la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, poiché infondata in fatto e in diritto;
inoltre, eccepiva la temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, il convenuto affinchè il Tribunale adito volesse: “In via preliminare: - rilevare l'esistenza di un precedente giudicato e pertanto dichiarare la preclusione nonché l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. coperta dal giudicato;
- In ogni caso, rigettare la Parte_1 domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile ed improponibile e pertanto, dichiarare le luci ubicate al secondo piano dell'immobile di proprietà di conformi al dettato CP_1 legislativo di cui all'art. 901 c.c.; - rigettare la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del sig. , perché anch'essa coperta CP_1 dal giudicato oltre che non provata nell'an né nel quantum;
- condannare il sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del Parte_1 danno da liquidarsi in favore del sig. anche in via equitativa”; CP_1 con vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii per bonario componimento della lite, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., mutato il magistrato, la causa, con ordinanza del 10/3/2025, veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.,
pagina 5 di 12 con riguardo all'eccezione preliminare relativa al giudicato e alla violazione del principio del ne bis in idem.
Preliminarmente, occorre, innanzitutto, considerare l'intervenuta transazione tra l'attore e la convenuta . In Parte_1 CP_2 proposito, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere per il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo, del resto, venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Nel caso di specie, la transazione intervenuta tra la parte attrice e la convenuta ha senz'altro comportato la cessazione della CP_2 materia del contendere, giacché – come si evince dalla scrittura privata allegata al fascicolo di parte attrice – il rinunciava alla domanda Pt_1 nei confronti di , la quale, a sua volta, si obbligava ad apporre CP_2 una grata metallica alle luci, così da non consentire l'inspicere e il prospicere sulla proprietà dell'attore.
Del resto, proprio a conferma della cessazione della materia del contendere,
l'attore, nei propri scritti difensivi, ha dato atto dell'intervenuta transazione e dell'abbandono del giudizio da parte della convenuta CP_2
la quale non è più comparsa.
[...]
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende pagina 6 di 12 necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”.
In proposito, la materia è stata regolata proprio nella suddetta transazione;
pertanto, venuto meno l'interesse dell'attore, e considerato il comportamento processuale della convenuta – la quale non è più comparsa – le spese tra e oggetto di accordo, possono CP_2 Parte_1 essere tra le due parti integralmente compensate.
La bonaria composizione della lite non ha, tuttavia, riguardato anche la controversia tra l'attore e orbene, si ritiene opportuno CP_1 vagliare preliminarmente l'eccezione sollevata dallo stesso, avente a oggetto la violazione del principio del ne bis in idem, in virtù della sussistenza del giudicato, formatosi su un presunto giudizio analogo, concluso con sentenza n. 209/1985 del Tribunale di Vallo della Lucania.
Innanzitutto, giova premettere che il giudicato formale e sostanziale si determina alla luce dell'art. 324 c.p.c., in virtù del quale la sentenza si intende passata in giudicato allorquando siano decorsi i termini per l'impugnazione (quali il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione, o la revocazione di cui all'art. 345, n.ri 4 e 5 c.p.c.), nonché dell'art. 2909 c.c., che regola l'efficacia del giudicato.
A ben vedere, l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa TE.
pagina 7 di 12 Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando alla natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di contrasto tra giudicati, in conformità al principio del ne bis in idem, corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla principale funzione del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
la relativa preclusione opera anche nel caso in cui, in relazione ad un rapporto di durata, il giudicato si sia formato in relazione a un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.
Come noto, inoltre, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente alla medesima causa TE (Cass., Sez. Un., n. 11161/2019), non si estende invece ai fatti successivi al giudicato e quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa TE (Cass., n. 15178/2000).
Il principio del ne bis in idem preclude quindi l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il convenuto abbia eccepito la sussistenza di giudicato, discendente dalla pronuncia n. 209/1985, avente ad oggetto le medesime violazioni, in materia di luci e vedute, lamentate dall'attore con l'instaurazione della presente controversia. A fronte di tale eccezione, l'attore ha resistito deducendo la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella che aveva condotto alla succitata sentenza, che, dunque, avrebbe legittimato l'instaurazione del presente giudizio. Del resto, lo stesso convenuto, nell'eccepire la violazione del bis in idem, aveva anche dedotto che, a seguito della pronuncia del 1985, egli aveva provveduto a regolarizzare le violazioni perpetrate ed accertate nell'ambito di quella pronuncia, così come imposto dalla pronuncia divenuta cosa giudicata.
pagina 8 di 12 Se così è, però, ritiene il Tribunale che l'azione posta in essere da Pt_1
sia infondata, sebbene non possa rinvenirsi alcuna violazione del
[...] principio di bis in idem, come lamentata dal convenuto, per le ragioni che seguono.
In via di principio, infatti, è vero che la situazione di fatto al momento della proposizione della presente domanda era certamente diversa rispetto a quella che aveva condotto all'emanazione della pronuncia e, tuttavia, non è chiarito dall'attore, gravato del relativo onere probatorio, se la situazione di illegittimità lamentata nel presente giudizio sia derivante da una errata esecuzione della sentenza del 1985 ovvero da nuove violazioni perpetrate dal convenuto. In entrambi i casi, tuttavia, deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa attorea, per quanto per ragioni differenti.
Ed infatti, la differente situazione di fatto sussistente al momento dell'instaurazione del presente giudizio è stata, a ben vedere, affermata dallo stesso convenuto, il quale ha dedotto di aver eseguito i lavori ai quali era stato condannato con la sentenza del 1985. Tale assunto rende, già di per sé, infondata l'eccezione di ne bis in idem, poiché, dallo stesso tenore delle difese del resistente, emerge che la situazione di fatto è, allo stato, mutata, avendo egli dato esecuzione al titolo. Tale circostanza esclude la possibilità di configurare una identità di fatti e, dunque, di rapporti giuridici tra il presente giudizio e quello definito nel 1985.
Deve, dunque, porsi attenzione alla misura del mutamento di fatto, come dedotto da entrambe le parti.
Il convenuto, infatti, ha, in merito, precisato di aver dato esecuzione al precetto contenuto nella pronuncia della sentenza del 1985; peraltro, se egli, nell'eseguire il comando ivi contenuto, non avesse correttamente adempiuto, la sede naturale per la risoluzione della relativa controversia non avrebbe potuto essere un nuovo e diverso giudizio di cognizione, bensì quella del giudizio esecutivo.
pagina 9 di 12 Invero, l'esatto adempimento del comando giurisdizionale può e deve essere richiesto solo ed esclusivamente in sede di esecuzione forzata della sentenza, laddove, poi, a fronte dell'instaurazione del giudizio esecutivo, le eventuali controversie nel merito della correttezza dell'adempimento andrebbero risolte in sede di opposizione all'esecuzione, quale parentesi di cognizione nell'ambito, però, del giudizio esecutivo.
In altri termini, la mutazione materiale dei luoghi, quale conseguenza
(anche se asseritamente inesatta) dell'esecuzione del comando giudiziale, non integra un nuovo illecito, sicché difetta l'interesse ad agire per una nuova pronuncia di merito, poiché quello stesso interesse avrebbe correttamente legittimato l'instaurazione di un giudizio solo in sede esecutiva.
Del resto, non coglie nel segno l'eccezione attorea – peraltro articolata in sede di comparse conclusionali – secondo cui il diritto ad attivare la pronuncia del 1985 sarebbe prescritto, mentre altrettanto non potrebbe dirsi con riferimento al diritto di veder regolarizzata la situazione delle luci e delle vedute illegittime. È appena il caso di notare, sul punto, che la prescrizione è istituto volto a sanzionare l'inerzia del titolare del diritto che, se non azionato entro un determinato lasso temporale, si estingue;
di conseguenza, della sanzione ordinamentale derivante dal non esercizio del diritto mai potrebbe giovarsi il titolare che quello stesso diritto, appunto, non ha attivato nel termine di legge. Ritenere il contrario significherebbe del tutto vanificare gli effetti della prescrizione, giungendo al paradosso di consentire al titolare di diversamente agire sol perché il suo diritto si sia in altra sede estinto per prescrizione.
D'altro canto, poi, a fronte delle eccezioni articolate dal convenuto, se l'attore avesse inteso far valere in questa sede nuove e diverse violazioni, anche collegate a quelle precedentemente accertate nel 1985, ma costituenti un illecito a sé stante, avrebbe dovuto specificamente allegare la misura di tale diversità e provarne, effettivamente, la consistenza. A titolo meramente pagina 10 di 12 esemplificativo, infatti, ben potrebbe accadere che, nell'eseguire i lavori prescritti da una sentenza in materia di luci e vedute, il convenuto ponga in essere nuove violazioni, comunque sanzionate dall'art. 901 c.c., aprendo nuove luci o spostando la veduta irregolare in altro punto, tale da non eliminarne la natura illecita. E tuttavia, tali circostanze, a fronte di una specifica eccezione del convenuto sull'identità della domanda e sulla circostanza di aver correttamente eseguito i lavori ai quali era stato condannato, avrebbero dovuto essere precisamente allegate e provate dall'attore, il quale è, invece, sul punto, nel caso di specie, rimasto del tutto generico, limitandosi a ribadire la diversa situazione di fatto rispetto al
1985.
In altri termini, delle due l'una: ferma la incontestabile diversità della situazione di fatto, o la domanda attorea si fonda sul non corretto adempimento della pronuncia del 1985, e allora la pretesa andava azionata in via esecutiva, dovendo rilevarsi l'insussistenza di interesse ad agire in sede di cognizione ordinaria, poiché altra è la sede dall'ordinamento deputata alla risoluzione delle controversie sull'esatta esecuzione del comando giurisdizionale, oppure la pretesa trae origine da nuovi illeciti perpetrati dal convenuto – in ipotesi, anche nell'esecuzione dei lavori posti in essere al fine di eliminare la pregressa situazione di illegittimità, come accertata nel 1985 – ed in quel caso, però, sarebbe stato onere dell'attore, a fronte delle eccezioni articolate dal convenuto, provare e, ancor prima, allegare la misura e la consistenza di tali nuovi fatti, con conseguente rigetto della domanda per mancanza di allegazioni e prova su fatti costitutivi della pretesa.
È appena il caso di sottolineare, sul punto, che, anche a voler accedere alla seconda ricostruzione, la carenza ab origine di allegazioni precise sulla consistenza di nuove e diverse violazioni giammai avrebbe potuto essere supplita dall'espletamento di c.t.u., che si sarebbe configurata come del tutto esplorativa.
pagina 11 di 12 La domanda deve, dunque, essere rigettata, con conseguente assorbimento della ulteriore pretesa risarcitoria articolata dall'attore.
Non può essere accolta, invece, la domanda articolata dal convenuto ex art. 96 c.p.c., poiché non è stato adeguatamente provato il danno da questi subito, con la precisazione che, per costante giurisprudenza, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non comporta reciproca soccombenza ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate e tenuto conto delle difese spiegate dalle parti, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
. CP_2
- Rigetta la domanda articolata da nei confronti Parte_1 di . CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
. CP_2
- Condanna alla corresponsione, nei confronti di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in €2.540,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 27/10/2025
Il Giudice
LE NU
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa LE NU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1185/2010 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. FORMOSA GIULIA, elettivamente domiciliate presso il predetto difensore
ATTORE
(C.F. ), con il patrocinio dall'avv. CP_1 C.F._2
OV NO, elettivamente domiciliato presso il predetto difensore
CONVENUTO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_2 C.F._3
INFANTE CARMINE, elettivamente domiciliata presso il predetto difensore
CONVENUTA
Oggetto: Proprietà
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 L'attore ha concluso, in via preliminare, per il rigetto dell'eccezione preliminare di ne bis in idem;
nel merito, dava atto dell'abbandono del giudizio di , in virtù della composizione bonaria della lite;
CP_2 chiedeva l'accoglimento della domanda attorea e il rigetto della domanda riconvenzionale per lite temeraria.
La convenuta non ha precisato le proprie co nclusioni. CP_2
Il convenuto ha concluso, in via preliminare, per l'accoglimento CP_1 dell'eccezione relativa alla violazione del principio del ne bis in idem;
nel merito, per il rigetto della domanda formulata dall'attore, poiché inammissibile e infondata, in fatto e in diritto, e per l'accoglimento della domanda di risarcimento per lite temeraria.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della
Suprema Corte (Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n. 22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione, iscritto a ruolo in data 14/7/2010 e notificato in data
13/7/2010, citava in giudizio e , Parte_1 CP_1 CP_2 al fine di ottenere la regolarizzazione delle luci, ai sensi dell'art. 901 c.c., appartenenti agli immobili di proprietà dei convenuti, e chiedeva il risarcimento del danno subito nella misura di € 5.000,00 o in quella diversa ritenuta opportuna.
Più in particolare, l'attore deduceva di essere proprietario di un fabbricato adibito a civile abitazione, sito in Agnone Cilento, Via Marina Nuova, riportato in catasto al foglio n. 22, particella n. 9000 sub. 12, che confinava con il lato marittimo di Via Marina Nuova, con il lato strada e con un fabbricato per civile abitazione di proprietà degli eredi e Persona_1
il quale si componeva di una pluralità di appartamenti, e, Persona_2 infine, con l'immobile di proprietà di . Con atto di donazione e CP_1 pagina 2 di 12 divisione del 7/9/2001, rogato dal notaio veniva trasferita la Per_3 piena proprietà di uno degli appartamenti a , riportato al CP_2 catasto al foglio n. 22, particella 50, sub 18, situato in Agnone Cilento alla
Via Vittorio Emanuele, dagli eredi ubicato al terzo piano, il quale CP_2 confinava, nel lato d'accesso, con la proprietà dell'attore e quella di CP_1
; invece, era proprietario di un appartamento ubicato in
[...] CP_1
Via Marina Nuova del Comune di Agnone Cilento, censito al catasto al foglio n. 22, particelle n.ri 50 e 51, sub. 16.
L'attore, pertanto, rappresentava che l'appartamento di cui era proprietario presentava due aperture, da qualificare come luci, che CP_1 affacciavano sullo spiazzo di proprietà dell'attore, non conformi ai requisiti di cui all'art. 901 c.c.; allo stesso modo, l'appartamento di proprietà di presentava un'unica apertura, ubicata nel vano bagno, CP_2 considerata luce, che affacciava sul lato entrata della proprietà dell'istante, in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 901 c.c.
L'attore, dunque, concludeva affinché il Tribunale adito volesse: “1) dichiarare che l'apertura ubicata all'ultimo piano – vano bagno – dell'appartamento di proprietà di , che prospetta sulla CP_2 proprietà dell'istante, alla Via Vittorio Emanuele di Agnone Cilento, non ha
i requisiti prescritti dall'art. 901 c.c. per le luci, e di conseguenza, condannare la stessa a rendere detta luce conforme alle prescrizioni del sopra citato articolo;
2) dichiarare che le due aperture ubicate all'ultimo piano dell'appartamento di proprietà di , che prospettano sullo CP_1 spiazzo di proprietà dell'istante – Via Marina Nuova di Agnone Cilento – non hanno i requisiti prescritti dall'art. 901 c.c. per le luci, e di conseguenza condannare lo stesso a rendere dette luci conformi alle prescrizioni del sopra citato articolo;
3) condannare e , in solido tra di CP_2 CP_1 loro, al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di Euro
5.000,00 o in quella misura maggiore o minore che il Magistrato, in via equitativa, riterrà liquidare”, vinte le spese del giudizio.
pagina 3 di 12 Con comparsa di costituzione, depositata in data 19/10/2010, si costituiva che eccepiva, in via preliminare, la litispendenza e la CP_2 violazione dell'art. 39 c.p.c., in virtù della pendenza di altro giudizio recante n. R.G. 593/2004, avente analogo oggetto, seppur limitata ad una sola apertura;
nel merito, rilevava che l'apertura a cui faceva riferimento fosse qualificabile come una finestra, risalente al 1980, a Parte_1 seguito dei lavori di sopraelevazione del fabbricato ad opera di
[...]
e per cui era decorso più di un ventennio ed era Per_1 Persona_2 ormai usucapito il diritto a mantenerlo. Formulava, inoltre, domanda riconvenzionale, con cui chiedeva di accertare la maturata usucapione del diritto a mantenere la finestra adibita al vano bagno, essendo trascorso più di un ventennio dalla sua costruzione.
Concludeva, dunque, affinchè il Tribunale adito volesse: “– in via preliminare, dichiarare inammissibile la domanda dell'attore per essere stata già proposta in analogo giudizio ed in particolare con il giudizio n.
593/2004. – nel merito rigettare la domanda avanzata nei confronti di CP_2
e per l'effetto accogliere la spiegata domanda riconvenzionale al fine
[...] di sentir dichiarare il suo diritto a poter mantenere la finestra al vano bagno per decorso del ventennio in virtù di maturata usucapione. – subordinatamente sentir dichiarare il diritto della sig.ra a CP_2 poter mantenere la finestra del vano bagno per essere la stessa già esistente al momento dell'acquisto del suolo comunale per opera del , vinte le Pt_1 spese del giudizio.
Con comparsa di costituzione, depositata il 15/12/2010, si costituiva CP_1
, che eccepiva, in via preliminare, l'esistenza di giudicato, formatosi a
[...] seguito del passaggio in giudicato della sentenza n. 209/1985 resa dal
Tribunale della Lucania all'esito di un procedimento vertente tra le medesime parti e con il medesimo oggetto. Più in particolare, in seno al suddetto procedimento, si era accertata l'illegittimità delle luci, ai sensi dell'art. 901 c.c., ubicate all'ultimo piano della proprietà di che CP_1 prospettavano sullo spiazzo di proprietà di pertanto, Parte_1 CP_2 pagina 4 di 12 veniva condannato a rendere dette luci conformi a quanto prescritto CP_1 dall'art. 901 c.c. Deduceva, dunque, il convenuto che, a seguito del provvedimento di cui sopra, aveva provveduto a regolarizzare le suddette luci, in conformità all'art. 901 c.c., in quanto, nella parte interna, le luci erano state posizionate ad un'altezza di 2,00 metri dal pavimento, oltre ad essere state dotate di un'inferriata idonea a garantire la sicurezza del vicino, e che, dall'esterno, le luci erano state poste ad un'altezza di 7,00 metri dal fabbricato ubicato al secondo piano, dunque, in modo tale da impedire la visuale sul fondo del vicino. Eccepiva, dunque, la violazione del principio del ne bis in idem, a seguito dell'istaurazione del presente giudizio.
Nel merito, contestava, altresì, la domanda di risarcimento del danno avanzata dall'attore, poiché infondata in fatto e in diritto;
inoltre, eccepiva la temerarietà della lite, ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Concludeva, dunque, il convenuto affinchè il Tribunale adito volesse: “In via preliminare: - rilevare l'esistenza di un precedente giudicato e pertanto dichiarare la preclusione nonché l'inammissibilità della domanda proposta dal sig. coperta dal giudicato;
- In ogni caso, rigettare la Parte_1 domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto, oltre che inammissibile ed improponibile e pertanto, dichiarare le luci ubicate al secondo piano dell'immobile di proprietà di conformi al dettato CP_1 legislativo di cui all'art. 901 c.c.; - rigettare la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti del sig. , perché anch'essa coperta CP_1 dal giudicato oltre che non provata nell'an né nel quantum;
- condannare il sig. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al risarcimento del Parte_1 danno da liquidarsi in favore del sig. anche in via equitativa”; CP_1 con vittoria delle spese di lite.
Dopo una serie di rinvii per bonario componimento della lite, concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., mutato il magistrato, la causa, con ordinanza del 10/3/2025, veniva trattenuta in decisione ex art. 190 c.p.c.,
pagina 5 di 12 con riguardo all'eccezione preliminare relativa al giudicato e alla violazione del principio del ne bis in idem.
Preliminarmente, occorre, innanzitutto, considerare l'intervenuta transazione tra l'attore e la convenuta . In Parte_1 CP_2 proposito, affinché possa dichiararsi la cessazione della materia del contendere per il sopraggiungere di una situazione concreta che elimini ogni posizione di contrasto tra le parti, facendo, del resto, venir meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, nonché la necessità di una qualsiasi pronuncia sull'oggetto della controversia e sulle conseguenze ad essa connesse: in presenza di siffatte condizioni al Giudice non resta che porre fine al processo con una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal Codice di rito.
Nel caso di specie, la transazione intervenuta tra la parte attrice e la convenuta ha senz'altro comportato la cessazione della CP_2 materia del contendere, giacché – come si evince dalla scrittura privata allegata al fascicolo di parte attrice – il rinunciava alla domanda Pt_1 nei confronti di , la quale, a sua volta, si obbligava ad apporre CP_2 una grata metallica alle luci, così da non consentire l'inspicere e il prospicere sulla proprietà dell'attore.
Del resto, proprio a conferma della cessazione della materia del contendere,
l'attore, nei propri scritti difensivi, ha dato atto dell'intervenuta transazione e dell'abbandono del giudizio da parte della convenuta CP_2
la quale non è più comparsa.
[...]
Dunque, venuta meno la materia del contendere, la cui pronuncia si rende pagina 6 di 12 necessaria, anche d'ufficio, tutte le volte in cui la superfluità di un'ulteriore decisione risulti in qualche modo acquisita al processo, allorché permanga un contrasto in ordine all'onere delle spese processuali la relativa statuizione andrà fondata comunque sulla valutazione delle probabilità normali di accoglimento della domanda, secondo il principio della cosiddetta
“soccombenza virtuale”.
In proposito, la materia è stata regolata proprio nella suddetta transazione;
pertanto, venuto meno l'interesse dell'attore, e considerato il comportamento processuale della convenuta – la quale non è più comparsa – le spese tra e oggetto di accordo, possono CP_2 Parte_1 essere tra le due parti integralmente compensate.
La bonaria composizione della lite non ha, tuttavia, riguardato anche la controversia tra l'attore e orbene, si ritiene opportuno CP_1 vagliare preliminarmente l'eccezione sollevata dallo stesso, avente a oggetto la violazione del principio del ne bis in idem, in virtù della sussistenza del giudicato, formatosi su un presunto giudizio analogo, concluso con sentenza n. 209/1985 del Tribunale di Vallo della Lucania.
Innanzitutto, giova premettere che il giudicato formale e sostanziale si determina alla luce dell'art. 324 c.p.c., in virtù del quale la sentenza si intende passata in giudicato allorquando siano decorsi i termini per l'impugnazione (quali il regolamento di competenza, l'appello, il ricorso per cassazione, o la revocazione di cui all'art. 345, n.ri 4 e 5 c.p.c.), nonché dell'art. 2909 c.c., che regola l'efficacia del giudicato.
A ben vedere, l'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di petitum e causa TE.
pagina 7 di 12 Il vincolo derivante dal giudicato, partecipando alla natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di contrasto tra giudicati, in conformità al principio del ne bis in idem, corrisponde a un preciso interesse pubblico, sotteso alla principale funzione del processo e consistente nell'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;
la relativa preclusione opera anche nel caso in cui, in relazione ad un rapporto di durata, il giudicato si sia formato in relazione a un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell'intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica.
Come noto, inoltre, il giudicato copre il dedotto e il deducibile, ossia anche ciò che poteva essere dedotto in quanto afferente alla medesima causa TE (Cass., Sez. Un., n. 11161/2019), non si estende invece ai fatti successivi al giudicato e quelli che comportino un mutamento del petitum ovvero della causa TE (Cass., n. 15178/2000).
Il principio del ne bis in idem preclude quindi l'esercizio di una nuova azione sul medesimo oggetto tra le stesse parti, allorquando l'azione prima proposta sia stata definita con sentenza passata in giudicato.
Venendo al caso di specie, deve rilevarsi come il convenuto abbia eccepito la sussistenza di giudicato, discendente dalla pronuncia n. 209/1985, avente ad oggetto le medesime violazioni, in materia di luci e vedute, lamentate dall'attore con l'instaurazione della presente controversia. A fronte di tale eccezione, l'attore ha resistito deducendo la sussistenza di una situazione di fatto diversa rispetto a quella che aveva condotto alla succitata sentenza, che, dunque, avrebbe legittimato l'instaurazione del presente giudizio. Del resto, lo stesso convenuto, nell'eccepire la violazione del bis in idem, aveva anche dedotto che, a seguito della pronuncia del 1985, egli aveva provveduto a regolarizzare le violazioni perpetrate ed accertate nell'ambito di quella pronuncia, così come imposto dalla pronuncia divenuta cosa giudicata.
pagina 8 di 12 Se così è, però, ritiene il Tribunale che l'azione posta in essere da Pt_1
sia infondata, sebbene non possa rinvenirsi alcuna violazione del
[...] principio di bis in idem, come lamentata dal convenuto, per le ragioni che seguono.
In via di principio, infatti, è vero che la situazione di fatto al momento della proposizione della presente domanda era certamente diversa rispetto a quella che aveva condotto all'emanazione della pronuncia e, tuttavia, non è chiarito dall'attore, gravato del relativo onere probatorio, se la situazione di illegittimità lamentata nel presente giudizio sia derivante da una errata esecuzione della sentenza del 1985 ovvero da nuove violazioni perpetrate dal convenuto. In entrambi i casi, tuttavia, deve rilevarsi l'infondatezza della pretesa attorea, per quanto per ragioni differenti.
Ed infatti, la differente situazione di fatto sussistente al momento dell'instaurazione del presente giudizio è stata, a ben vedere, affermata dallo stesso convenuto, il quale ha dedotto di aver eseguito i lavori ai quali era stato condannato con la sentenza del 1985. Tale assunto rende, già di per sé, infondata l'eccezione di ne bis in idem, poiché, dallo stesso tenore delle difese del resistente, emerge che la situazione di fatto è, allo stato, mutata, avendo egli dato esecuzione al titolo. Tale circostanza esclude la possibilità di configurare una identità di fatti e, dunque, di rapporti giuridici tra il presente giudizio e quello definito nel 1985.
Deve, dunque, porsi attenzione alla misura del mutamento di fatto, come dedotto da entrambe le parti.
Il convenuto, infatti, ha, in merito, precisato di aver dato esecuzione al precetto contenuto nella pronuncia della sentenza del 1985; peraltro, se egli, nell'eseguire il comando ivi contenuto, non avesse correttamente adempiuto, la sede naturale per la risoluzione della relativa controversia non avrebbe potuto essere un nuovo e diverso giudizio di cognizione, bensì quella del giudizio esecutivo.
pagina 9 di 12 Invero, l'esatto adempimento del comando giurisdizionale può e deve essere richiesto solo ed esclusivamente in sede di esecuzione forzata della sentenza, laddove, poi, a fronte dell'instaurazione del giudizio esecutivo, le eventuali controversie nel merito della correttezza dell'adempimento andrebbero risolte in sede di opposizione all'esecuzione, quale parentesi di cognizione nell'ambito, però, del giudizio esecutivo.
In altri termini, la mutazione materiale dei luoghi, quale conseguenza
(anche se asseritamente inesatta) dell'esecuzione del comando giudiziale, non integra un nuovo illecito, sicché difetta l'interesse ad agire per una nuova pronuncia di merito, poiché quello stesso interesse avrebbe correttamente legittimato l'instaurazione di un giudizio solo in sede esecutiva.
Del resto, non coglie nel segno l'eccezione attorea – peraltro articolata in sede di comparse conclusionali – secondo cui il diritto ad attivare la pronuncia del 1985 sarebbe prescritto, mentre altrettanto non potrebbe dirsi con riferimento al diritto di veder regolarizzata la situazione delle luci e delle vedute illegittime. È appena il caso di notare, sul punto, che la prescrizione è istituto volto a sanzionare l'inerzia del titolare del diritto che, se non azionato entro un determinato lasso temporale, si estingue;
di conseguenza, della sanzione ordinamentale derivante dal non esercizio del diritto mai potrebbe giovarsi il titolare che quello stesso diritto, appunto, non ha attivato nel termine di legge. Ritenere il contrario significherebbe del tutto vanificare gli effetti della prescrizione, giungendo al paradosso di consentire al titolare di diversamente agire sol perché il suo diritto si sia in altra sede estinto per prescrizione.
D'altro canto, poi, a fronte delle eccezioni articolate dal convenuto, se l'attore avesse inteso far valere in questa sede nuove e diverse violazioni, anche collegate a quelle precedentemente accertate nel 1985, ma costituenti un illecito a sé stante, avrebbe dovuto specificamente allegare la misura di tale diversità e provarne, effettivamente, la consistenza. A titolo meramente pagina 10 di 12 esemplificativo, infatti, ben potrebbe accadere che, nell'eseguire i lavori prescritti da una sentenza in materia di luci e vedute, il convenuto ponga in essere nuove violazioni, comunque sanzionate dall'art. 901 c.c., aprendo nuove luci o spostando la veduta irregolare in altro punto, tale da non eliminarne la natura illecita. E tuttavia, tali circostanze, a fronte di una specifica eccezione del convenuto sull'identità della domanda e sulla circostanza di aver correttamente eseguito i lavori ai quali era stato condannato, avrebbero dovuto essere precisamente allegate e provate dall'attore, il quale è, invece, sul punto, nel caso di specie, rimasto del tutto generico, limitandosi a ribadire la diversa situazione di fatto rispetto al
1985.
In altri termini, delle due l'una: ferma la incontestabile diversità della situazione di fatto, o la domanda attorea si fonda sul non corretto adempimento della pronuncia del 1985, e allora la pretesa andava azionata in via esecutiva, dovendo rilevarsi l'insussistenza di interesse ad agire in sede di cognizione ordinaria, poiché altra è la sede dall'ordinamento deputata alla risoluzione delle controversie sull'esatta esecuzione del comando giurisdizionale, oppure la pretesa trae origine da nuovi illeciti perpetrati dal convenuto – in ipotesi, anche nell'esecuzione dei lavori posti in essere al fine di eliminare la pregressa situazione di illegittimità, come accertata nel 1985 – ed in quel caso, però, sarebbe stato onere dell'attore, a fronte delle eccezioni articolate dal convenuto, provare e, ancor prima, allegare la misura e la consistenza di tali nuovi fatti, con conseguente rigetto della domanda per mancanza di allegazioni e prova su fatti costitutivi della pretesa.
È appena il caso di sottolineare, sul punto, che, anche a voler accedere alla seconda ricostruzione, la carenza ab origine di allegazioni precise sulla consistenza di nuove e diverse violazioni giammai avrebbe potuto essere supplita dall'espletamento di c.t.u., che si sarebbe configurata come del tutto esplorativa.
pagina 11 di 12 La domanda deve, dunque, essere rigettata, con conseguente assorbimento della ulteriore pretesa risarcitoria articolata dall'attore.
Non può essere accolta, invece, la domanda articolata dal convenuto ex art. 96 c.p.c., poiché non è stato adeguatamente provato il danno da questi subito, con la precisazione che, per costante giurisprudenza, il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non comporta reciproca soccombenza ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e sono quantificate sulla base dei parametri minimi, alla luce della scarsa complessità delle questioni trattate e tenuto conto delle difese spiegate dalle parti, dello scaglione di valore di riferimento, ai sensi del d.m. n.
55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando dinanzi a sé, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1
. CP_2
- Rigetta la domanda articolata da nei confronti Parte_1 di . CP_1
- Compensa integralmente le spese di lite tra e Parte_1
. CP_2
- Condanna alla corresponsione, nei confronti di Parte_1
, delle spese di lite, che si liquidano in €2.540,00, CP_1 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vallo della Lucania, 27/10/2025
Il Giudice
LE NU
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