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Decreto 6 giugno 2025
Decreto 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, decreto 06/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOVARA SEZIONE LAVORO
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Novara, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.
Andrea Cavagnolo;
− esaminati gli atti della procedura n. 908/2024 R.G., introdotta da nata il Parte_1
13/09/1936 a Granze (PD), con l'Avv. Morrone Salvatore del foro di Torino;
− rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis,
4° co., c.p.c.;
− ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta);
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = 20.01.2025
C O M P E N S A le spese della procedura, in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento, posteriore alla data di radicamento della presente causa
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti. CP_1
Novara, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Andrea Cavagnolo
Decreto ex art. 445 bis, 5° co., c.p.c.
Il Tribunale del lavoro di Novara, in composizione monocratica, nella persona del magistrato, Dott.
Andrea Cavagnolo;
− esaminati gli atti della procedura n. 908/2024 R.G., introdotta da nata il Parte_1
13/09/1936 a Granze (PD), con l'Avv. Morrone Salvatore del foro di Torino;
− rilevato che le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non risultano contestate dalle parti mediante atto scritto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di cui all'art. 445 bis,
4° co., c.p.c.;
− ritenuto di non dover procedere ai sensi dell'art. 196 c.p.c.;
O M O L O G A
l'accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze probatorie indicate nella relazione del consulente tecnico d'ufficio:
PRESTAZIONE DI RIFERIMENTO = INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO (con capacità
di deambulazione sensibilmente ridotta);
ACCERTAMENTO DEL REQUSITO SANITARIO = POSITIVO;
DECORRENZA DELL'ACCERTAMENTO = 20.01.2025
C O M P E N S A le spese della procedura, in considerazione della decorrenza differita dell'accertamento, posteriore alla data di radicamento della presente causa
P O N E definitivamente a carico dell' il costo dell'accertamento peritale, liquidato in atti. CP_1
Novara, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Andrea Cavagnolo