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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 10/11/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona della dott.ssa DI NO, in sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2060/2019 r.g. e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. Giuseppe Mazzotta per procura in atti,
ricorrente
E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria;
resistente
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 agosto 2019 premesso di Parte_1 aver lavorato alle dipendenze dell' resistente in virtù di vari contratti a tempo determinato CP_1
a far data 1/01/2015 e sino al 31/12/2015, successivamente prorogati per ciascun anno e, da ultimo, dal 1/01/2018 al 31/12/2018, inquadrato nella Categoria B – Operatore
Amministrativo Enti Pubblici non Economici, Categoria C Enti Locali – CCNL Funzioni
Centrali applicabile alla fattispecie, ha adito questo giudice del lavoro chiedendo di
“accertare e dichiarare la nullità e/o l'illegittimità e comunque l'inefficacia del licenziamento intimato alla ricorrente con lettera del 18 dicembre 2018, ricevuta il successivo 20/12/2018
e conseguentemente: - condannare l' in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle retribuzioni che l'istante avrebbe percepito dalla data della sospensione cautelare e del successivo licenziamento e fino alla di scadenza del contratto, ovvero fino al 31/12/2018, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al soddisfo;
- in ogni caso e comunque, accertare e dichiarare il danno da perdita di chance subito dal sig. a causa dell'illegittimo licenziamento irrogato e, per l'effetto condannare Parte_1
l' al risarcimento del danno per come meglio Controparte_1
argomentato in parte motiva e nella misura pari alla retribuzione mensile dalla stessa percepita moltiplicata per dodici mensilità, o nella misura, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia”.
Nel dettaglio, il ricorrente ha lamentato l'illegittimità del provvedimento impugnato per insussistenza dei fatti contestati, precisando che l'allontanamento dal luogo di lavoro in data 15/11/2018, senza alcun preavviso, si è reso necessario a causa di un grave malore che ha colpito il dipendente e della inesistenza sul luogo di lavoro di un presidio di primo soccorso. Ha contestato, inoltre, l'assenza di proporzionalità tra l'infrazione addebitata e la sanzione irrogatagli, nonché ha lamentato che l'illegittimo licenziamento ha impedito al dipendente di stipulare ulteriori contratti di lavoro con l'amministrazione, causandogli un danno da perdita di chance pari alla retribuzione mensile dallo stesso percepita moltiplicata per dodici mensilità.
Nella resistenza dell' la causa, istruita per Controparte_1
prova testi e in via documentale, viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito illustrate.
Occorre premettere che, come precisato dalla costante giurisprudenza di legittimità,
“la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo di recesso sono nozioni legali ed il giudice non è vincolato dalle previsioni del contratto collettivo onde lo stesso può ritenere la sussistenza di un licenziamento disciplinare per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile ove tale grave inadempimento o tale grave comportamento, secondo un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, abbia fatto venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore e, per altro verso, può escludere altresì che il comportamento del lavoratore costituisca di fatto una giusta causa, pur essendo qualificato tale dal contratto collettivo, in considerazione delle circostanze concrete che lo hanno caratterizzato” (v. da ultimo Cass n. 16784/2020).
Va inoltre osservato che in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti (v. Cass. nn. 16260/2004 e
23602/2018).
Nel caso in specie, il licenziamento disposto dalla società convenuta è sorretto da una giusta causa, dal momento che la condotta del risulta contraria agli obblighi Parte_1
contrattuali e, di conseguenza, idonea ad integrare una lesione del rapporto fiduciario con l'ente resistente. Il fatto contestato alla base del licenziamento, infatti, si configura come fatto grave e idoneo a ledere l'affidamento del datore di lavoro in ordine alla futura correttezza della prestazione e, inoltre, l'art. 62 del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2016-2018 prevede l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso nell'ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio di cui all'art. 55 quater D.lgs. n.
165/2001.
Nel dettaglio, l'ente resistente ha dichiarato il recesso dal contratto di lavoro stipulato con il ricorrente in ragione della violazione della normativa in materia di attestazione della presenza in servizio, essendosi il lavoratore allontanato dal luogo di lavoro in data 15/11/2018 senza alcuna autorizzazione al fine di recuperare la figlia a scuola. Il datore di lavoro ha altresì contestato al dipendente di aver posto in essere una pluralità di condotte, ravvisabili nella ripetuta fruizione di permessi brevi durante la fascia oraria 12.00- 13.20/14.30, presumibilmente per la stessa necessità di andare a prendere la figlia presso l'istituto scolastico, dalle quali si evince un atteggiamento refrattario all'osservanza delle disposizioni contrattuali e normative vigenti.
Il fatto posto a fondamento del recesso datoriale risulta provato dalla documentazione in atti, dal momento che l'istruttoria compiuta dal datore di lavoro ha permesso di appurare che in data 15/11/2018 dalle ore 12.00 alle 13.20 il si è allontanato dal luogo di Parte_1
lavoro senza alcuna autorizzazione e, pertanto, ha falsamente attestato la sua presenza in servizio. Dall'analisi della lettera di licenziamento emerge, invero, che il Direttore dott.
[...]
si sia recato il 15/11/2018 presso la sede lavorativa del dipendente e abbia Pt_2 riscontrato l'assenza dello stesso, apprendendo dal dipendente che il lavoratore CP_2
aveva abbandonato la sede lavorativa per recarsi presso la scuola della figlia. Alle ore 13.20, inoltre, lo stesso Direttore ha esposto che il dipendente era rientrato nella sede lavorativa portando con sé la bambina.
Tale circostanza è stata confermata dal che, come emerge dal verbale di CP_2 audizione in atti, ha dichiarato che “in data 15/11/2018 i sigg.ri e erano Parte_1 Parte_3
usciti circa cinque minuti prima dell'arrivo del Direttore per andare a prendere la bambina
a scuola, come espressamente riferitogli dagli stessi, prima di allontanarsi dal posto di lavoro”.
La suddetta ricostruzione fattuale non può ritenersi superata dalla prova testimoniale espletata dal momento che le dichiarazioni rese dai testi risultano prive di rilevanza.
In particolare, la dichiarazione resa dalla moglie del ricorrente risulta scarsamente attendibile, considerati gli stretti legami del teste con l'istante e la circostanza che la stessa in prossimità dei fatti abbia dichiarato che i motivi dell'allontanamento dal luogo di lavoro senza alcun preavviso risiedevano nella necessità di recarsi presso l'istituto scolastico ove si trovava la figlia.
Inoltre, il teste non ha fornito una dichiarazione dettagliata dell'evento, Testimone_1
avendo rappresentato solo di aver incontrato in data 15/11/2018 il con la moglie Parte_1
mentre si recavano a casa e di aver appreso da loro che “il marito si sentiva male e stavano scendendo credo per andare da un medico”. Tale dichiarazione, tuttavia, non risulta sufficiente a provare la tesi prospettata dal ricorrente poiché, da un lato, la circostanza del malore che avrebbe colpito il lavoratore è stata solo riferita dalle parti e, dall'altro, non è stato specificato se tale evento è avvenuto nell'arco temporale oggetto di contestazione.
La prova testimoniale espletata, pertanto, non ha fornito alcun elemento utile per dimostrare l'assenza della giusta causa sorretta alla base del licenziamento, dovendosi invece ritenere provata l'esistenza dell'ipotesi di cui all'art. 62 del CCNL Comparto Funzioni
Centrali 2016-2018 l quale prevede l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso in caso di falsa attestazione della presenza in servizio di cui all'art. 55 quater D.lgs. n. 165/2001.
La domanda va quindi respinta, con assorbimento di ogni altra questione. 3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, considerato il valore e l'attività svolta, in 2.008,00 euro, oltre spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza respinta:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente a corrispondere al resistente le spese del giudizio, liquidate in 2.008,00 euro, oltre spese generali.
Palmi, 10/11/2025
Il Giudice del lavoro
DI NO