Sentenza 2 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione, se non sottrae il creditore preconcordatario accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il "debitor debitoris" che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all'ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore. (Principio enunciato in una fattispecie nella quale la S.C., dopo aver precisato che l'art. 44 legge fall. non trova applicazione in tema di concordato preventivo, ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva respinto la domanda con cui il curatore del fallimento aveva chiesto la condanna del terzo pignorato al pagamento della somma corrisposta al creditore per effetto dell'ordinanza di assegnazione emessa dal giudice dell'esecuzione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/10/2008, n. 24476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24476 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITRONE Ugo - Presidente -
Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. CECCHERINI Aldo - rel. Consigliere -
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENTO DI RU VITO, nella qualità di titolare dell'omonima impresa edile, in persona del Curatore AVV. ANTONIJCCI EZIO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTA PINCIANA 4, presso l'avvocato FERDINANDO MARIA DE MATTEIS, rappresentata e difesa dall'avvocato NAPOLI MI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RU MI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO BAIAMONTI 4, presso l'avvocato ROSARIA INTERNULLO, rappresentato e difeso dall'avvocato TAIANI Giovanni, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
COMUNE Di MONTECORICE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA L. CARO 67, presso l'avvocato SCEIPANI MONICA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BONIFACIO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 290/03 della Corte d'Appello di SALERNO, depositata il 07/04/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/2008 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito, per il resistente, l'Avvocato MONICA SCHIPANI, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 22-24 giugno 1998, il Curatore del Fallimento di RU VI espose quanto segue: - il 7 marzo 1992 il signor VI RU aveva presentato domanda di ammissione al concordato preventivo;
- il successivo 20 marzo 1992 il Pretore di Vallo della Lucania, a definizione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, aveva assegnato al creditore dello stesso VI RU, signor CA RU, la somma di L. 48.071.373, dovuta al debitore principale dal terzo pignorato. Comune di Montecorice;
- il 2 aprile 1992 il comune aveva emesso il mandato di pagamento della somma assegnata, incassato dal signor RU CA il 10 aprile 1992; - con sentenza depositata il 4 maggio 1993 il Tribunale di Salerno aveva respinto la domanda di concordato e dichiarato il fallimento di VI RU. Tanto premesso, il curatore chiese dichiararsi la nullità di tutti gli atti della procedura esecutiva successivi al 7 marzo 1992, e in particolare l'assegnazione in data 20 marzo 1992 e il successivo pagamento effettuato dal comune, e condannarsi il comune e il signor RU CA, in solido, al pagamento in favore della curatela della somma di L. 48.071.373, oltre agli accessori.
Il comune si costituì e resistette alla domanda.
Anche il convenuto CA RU si costituì ed eccepì la prescrizione quinquennale.
Con sentenza 20 giugno 2001 il Tribunale dichiarò la nullità dell'ordinanza di assegnazione e del successivo pagamento, e condannò i convenuti in solido al pagamento della somma e degli accessori in favore della curatela.
Con sentenza 7 aprile 2003, la Corte d'appello di Salerno, decidendo sull'appello proposto dal solo Comune di Montecorice, in parziale riforma della sentenza di primo grado respinse la domanda della curatela nei confronti dello stesso comune. Premesso che la L. Fall., art. 163, commina la nullità per gli atti esecutivi compiuti dai creditori, e conseguentemente anche l'ordinanza di assegnazione della somma pronunciata nell'espropriazione presso terzi dal giudice dell'esecuzione, su istanza del creditore procedente contro il debitore concordato, la nullità non poteva estendersi al successivo pagamento eseguito dal debitor debitoris in buona fede, ma colpiva solo il pagamento ricevuto dal creditore agente in violazione del divieto.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre la curatela del fallimento RU VI, con atto notificato il 27 maggio 2004 al Comune di Montecorice, illustrato anche con memoria. Il comune di Montecorice resiste con controricorso. il signor CA RU ha depositato controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il controricorso depositato dal signor CA RU è inammissibile, non essendo stata proposta nei suoi confronti alcuna domanda, e non potendo la sua posizione risentire in alcun modo dell'esito del presente giudizio di legittimità.
Il Comune di Montecorice ha eccepito la tardività del ricorso. L'eccezione è priva di fondamento. Poiché la sentenza impugnata, pubblicata il 7 aprile 2003, non è stata notificata, il termine per il ricorso per cassazione scadeva il 24 maggio 2004. In effetti il ricorso è stato consegnato all'Ufficio unico notifiche presso la corte d'appello il giorno 24 maggio 2004 (dunque, l'ultimo giorno utile), come risulta dal timbro di consegna risultante dall'originale in atti. La circostanza che detto timbro non sia sottoscritto non è rilevante, giacché solo in caso di contestazione della conformità al vero di quanto da esso indirettamente risulta l'interessato dovrebbe farsi carico di esibire idonea certificazione dell'ufficiale giudiziario (cfr. Cass. Sez. un. 20 giugno 2007 n. 14294). Con il ricorso si denuncia la violazione del R.D. 16 marzo 1942, n.267, art. 168. Si deduce che l'inosservanza del divieto di cominciare o proseguire azioni esecutive individuali dopo la presentazione della domanda di concordato e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione comporta la nullità degli atti, rilevabile d'ufficio, e la conseguente radicale inefficacia del pagamento eseguito dal terzo pignorato, e si richiama a questo proposito il regime disegnato per il fallimento dalla L. Fall., art. 44. La decisione impugnata, affermando l'efficacia liberatoria, per l'ente, terzo pignorato, del pagamento eseguito a seguito dell'ordinanza di assegnazione, avrebbe violato la norma invocata.
Il ricorso è infondato. La norma della L. Fall., art. 168 vieta ai creditori per titolo o causa anteriore al decreto, sotto pena di nullità, di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore;
e ciò, al fine di impedire la disgregazione del patrimonio del debitore concordatario e di assicurare la realizzazione del piano. La norma corrisponde a quella dettata, per il fallimento, dalla L. Fall., art. 51, e vincola i creditori, con la conseguenza che, in caso di violazione del divieto, essi sono tenuti a restituire quanto indebitamente conseguito (ciò è avvenuto, anche nella fattispecie, con la condanna pronunciata in primo grado, non gravata d'appello e passata in cosa giudicata, del creditore RU CA alla restituzione della somma ottenuta in pagamento dal terzo pignorato).
Una norma, corrispondente alla L. Fall., art. 44, che sancisca l'inefficacia degli atti, e specificamente dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, non è prevista a proposito del concordato preventivo, ne' la disposizione medesima è richiamata. Ora, è appunto in virtù della L. Fall., art. 44 che si è ritenuto ripetibile, nei confronti dello stesso debitor debitoris, il pagamento del debito assegnato ex art. 553 c.p.c., che sia stato eseguito a favore di creditore preconcordatario (Cass. 14 febbraio 2000 n. 1611; nella specie il pagamento del terzo debitore era stato dai giudici di merito ritenuto inefficace non già perché attuato in violazione del divieto di prosecuzione dell'azione individuale esecutiva, posto dalla L. Fall., art. 51, ma a norma della L. Fall., art. 44, dovendo esso essere assimilato ai pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, "inefficaci rispetto ai creditori"). L'assenza di questa previsione, dunque, impedisce di applicare al concordato preventivo la citata norma in materia di pagamento posteriore alla dichiarazione di fallimento, la quale escluderebbe l'efficacia - nei confronti della massa - del pagamento, e con essa il suo effetto liberatorio per debitore che paga. La disciplina che ne risulta, sebbene differenziata da quella del fallimento, non è intrinsecamente irrazionale. Occorre considerare, infatti che, diversamente che per la sentenza dichiarativa di fallimento (L. Fall., art. 17), per la domanda di ammissione al concordato preventivo non è prevista alcuna pubblicità (prevista invece dalla L. Fall., art. 166 per il successivo decreto di ammissione alla procedura, il quale tuttavia, non avendo l'efficacia costitutiva del pignoramento o della sentenza dichiarativa di fallimento - cfr. Cass. 1 giugno 1999 n. 5306 - non basterebbe ad escludere l'opponibilità del pagamento posteriore), sicché al debitore solvente non può imputarsi alcuna violazione. In conclusione deve ritenersi (in conformità con quanto questa corte ha già avuto occasione di affermare in un caso precedente: Cass. 29 novembre 2005 n. 26036) che, nel concordato presentivo, la circostanza che l'esecuzione presso terzi anteriormente iniziata contro il debitore pervenga all'assegnazione del credito pignorato a favore del creditore preconcordatario, e che l'ordinanza di assegnazione sia poi seguita dal pagamento, se non sottrae il creditore accipiente all'obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non intacca l'efficacia liberatoria del pagamento per il terzo debitor debitoris. La sentenza del giudice di merito, che a tale conclusione è pervenuta, è immune dal vizio di legittimità denunciato con il ricorso, che deve essere conseguentemente respinto. Le spese del giudizio sono a carico della parte soccombente, e sono liquidate come in dispositivo, a favore del Comune di Montecorice.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il fallimento al pagamento delle spese nei confronti del Comune di Montecorice, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 8 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2008