Articolo 7 vicies semel della Legge 30 aprile 1999, n. 130
Articolo 7 viciesArticolo 7 vicies bis
Versione
1 dicembre 2021
Art. 7-vicies-semel. (( (Disciplina e procedura sanzionatoria). )) ((1. Nei confronti dei soggetti indicati all'articolo 144, comma 1, del testo unico bancario, nonche' della societa' di controllo dell'aggregato di copertura e della societa' cessionaria, la Banca d'Italia applica le sanzioni previste dagli articoli 144, commi 1 e 9, 144-bis, 144-ter, 144-quater, 144-quinquies del testo unico bancario in caso di inosservanza degli articoli da 7-septies a 7-septiesdecies, dell'articolo 7-octiesdecies, comma 2 e dell'articolo 7-noviesdecies, comma 1, o delle relative disposizioni generali o particolari impartite dalle autorita' creditizie come definite all'articolo 1, comma 1, lettera a), del testo unico bancario.
2. Si applicano le disposizioni in materia di procedura previste dagli articoli 145 e 145-ter. La Banca d'Italia puo' adottare disposizioni attuative in materia di procedura ai sensi dell'articolo 145-quater del testo unico bancario.)) ((18)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
Il D.Lgs. 5 novembre 2021, n. 190 ha disposto (con l'art. 3, comma 3) che "Le disposizioni del Titolo I-bis della legge 30 aprile 1999, n. 130 , come modificata dal presente decreto legislativo, si applicano alle obbligazioni bancarie garantite emesse a partire dalla data di entrata in vigore delle relative disposizioni attuative".
Entrata in vigore il 1 dicembre 2021