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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 14/05/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 14/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
MILITELLO (ME) il 26/10/1989, elettivamente domiciliato in VIA L. DA VINCI 5
98061 BROLO IT presso lo studio dell'avv. PIZZUTO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
16/09/1987 elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 8 ACQUEDOLCI presso lo studio dell'avv. RIOLO EMIDIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza non definitiva n. 1154/2023, pubblicata il 20.11.2023 e il cui contenuto si sintetizza di seguito.
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2023 premetteva Parte_2 di avere contratto, in data 03.10.2009, matrimonio concordatario con CP_1
1 , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Acquedolci all'atto n. Persona_1
21, parte II, serie A, anno 2009; che dal matrimonio era nata la figlia il Per_2
19.01.2010; che la separazione tra detti coniugi era stata pronunziata con sentenza del
Tribunale di Patti n. 4231/2020 del 29.7.2020, pubblicata il 18.08.2020 (proc.
2183/2015 RG) che rigettava la richiesta di addebito formulata dal resistente, assegnava la casa familiare alla ricorrente -genitore collocatario della figlia minore- e regolamentava tempi di frequentazione padre-figlia, ponendo altresì a carico del resistente un assegno mensile di € 400,00 oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie per la figlia medesima nonché € 150,00 per la moglie;
che le spese di lite venivano compensate tra le parti;
che tale sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di
Messina che revocava, con sentenza n. 582/2021 (proc. 529/2021 RG), l'assegno di mantenimento in favore della e confermava quanto al resto la pronunzia di Pt_1 prime cure.
Ciò premesso, la signora chiedeva, in questa sede, che venisse dichiarata la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che venisse prevista a carico del
[...]
la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 500,00 oltre il 50% delle CP_1 spese straordinarie per la figlia -dovendosi confermare la collocazione della minore presso la madre e l'affido ad entrambi i genitori;
chiedeva inoltre il riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare da poter abitare nei periodi di permanenza in
Sicilia, lavorando e vivendo abitualmente a Monza. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il resistente si opponeva alle richieste economiche e a quelle relative alla casa coniugale e chiedeva l'assegnazione dell'abitazione e/o la sua riconsegna;
si dichiarava disponibile a corrispondere per la figlia l'importo mensile di € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Presidente, con provvedimento reso fuori udienza in data 30.04.2023, riteneva di non dover modificare le statuizioni della separazione fatta eccezione per quelle relative all'assegnazione della casa coniugale in capo alla che veniva revocata. Pt_1
Rimetteva, quindi, le parti davanti al G.I. per il prosieguo del giudizio ove veniva chiesta, tra l'altro la pronunzia sullo status.
2 Disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa sul ruolo con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..
Nelle more venivano aperti due sub procedimenti: uno su istanza del , per la CP_1 modifica della domiciliazione prevalente della minore, e un altro su ricorso della per la modifica dell'affidamento da condiviso ad esclusivo della figlia Pt_1 minore Per_2
La causa, infine, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 12.02.2025.
Ciò posto, va confermato l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, per Per_2 come disposto con ordinanza del 13.1.2025, alla quale si rimanda anche in ordine alle modalità e ai tempi di frequentazione padre-figlia.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in seno a tela sub-procedimento è emerso infatti che il resistente ha competenze genitoriali carenti e il suo contesto familiare d'origine non costituisce un ambiente sereno dove far vivere la minore Il Per_2
CTU, nella consulenza depositata il 14.12.2024, ha concluso affermando che le competenze genitoriali del padre risultano carenti e, inoltre, il contesto familiare del sig. , altamente conflittuale (il riferimento è alla nonna paterna e anche alle CP_1 condotte svilenti verso il padre poste in essere dai genitori di questi, ndr.), non rappresenta un ambiente idoneo a tutelare il benessere di che, in questo Per_2 momento, necessita un contesto di vita sereno”.
Di contro, è stato accertata una buona competenza genitoriale della madre che, sebbene non abbia un dialogo diretto con l'ex marito, ha sempre favorito la frequentazione della figlia con il padre.
Dall'affido esclusivo e dalla necessità che la minore, per il suo benessere psico-fisico, non frequenti la famiglia d'origine del padre, ne deriva che il diritto di visita paterno dovrà essere esercitato nella città ove vive ossia Monza, secondo le modalità Per_2 già stabilite nell'ordinanza del 25.1.2025, il cui contenuto, in ogni caso, deve intendersi qui richiamato.
Va, altresì, confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare statuita dal
Presidente con ordinanza del 30.04.2023, atteso che la ricorrente e la figlia vivono stabilmente e da tempo a Monza e che, per l'effetto, detta abitazione non costituisce l'habitat abituale e di riferimento della minore.
3 Va, pure, rigettata la contraria domanda di assegnazione della medesima abitazione formulata dal resistente, non sussistendone i presupposti di legge ovvero la domiciliazione della figlia minore presso esso . CP_1
In ordine a tale bene, quindi, opera il regime giuridico del diritto di proprietà senza compressione alcuna.
Va, infine, confermata la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della figlia pari ad € 400,00 mensili, oltre Istat ed il 50% Per_2 delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo CNF.
Difatti, detto contributo appare proporzionato alle condizioni economiche del resistente medesimo che, pur non intendendo svolgere attività lavorativa nonostante la giovane età e le buone condizioni di salute, è possidente immobiliare (con immobili anche locati); inoltre il contributo in tale misura risulta idoneo a garantire il soddisfacimento delle molteplici esigenze proprie di un minore di quell'età (15 anni) in base al contesto sociale di appartenenza.
L'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito per intero dalla ricorrente, atteso l'affidamento esclusivo della minore stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidare in dispositivo ex D.M.
147/2022, con aumento della fase istruttoria in considerazione dell'attività svolta nei due sub-procedimenti.
Le spese di CTU liquidate in via provvisoria in corso di causa restano definitivamente a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
contro , così decide:
[...] Controparte_1
1. conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con Per_2 tempi di permanenza con il padre come previsti ordinanza di accoglimento del 13.1.2025 resa nel subprocedimento introitato dalla Pt_1
2. Conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente e rigetta la richiesta di assegnazione formulata dal resistente, come esposto in parte motiva;
4 3. Conferma la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della figlia e pari ad € 400,00 mensili, oltre Per_2
Istat ed il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo CNF.
4. dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito per intero dalla ricorrente in ragione dell'affidamento esclusivo;
5. Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di € 98,00 per spese ed € 8.519,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico del resistente soccombente.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 10.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PATTI
Sez. Civile
Il Tribunale di Patti, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott. Mario Samperi Presidente
Dott.ssa Rossella Busacca Giudice
Dott.ssa Rosalia Russo Femminella Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al N. 14/2023 R.G., promosso da
, nata a [...] Parte_1 C.F._1
MILITELLO (ME) il 26/10/1989, elettivamente domiciliato in VIA L. DA VINCI 5
98061 BROLO IT presso lo studio dell'avv. PIZZUTO FRANCESCO, che la rappresenta e difende per procura in atti nei confronti di
, nato in [...] il Controparte_1 C.F._2
16/09/1987 elettivamente domiciliato in VIA CICERONE, 8 ACQUEDOLCI presso lo studio dell'avv. RIOLO EMIDIO, che lo rappresenta e difende per procura in atti con l'intervento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale.
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
In fatto e in diritto
Il presente giudizio è stato definito con sentenza non definitiva n. 1154/2023, pubblicata il 20.11.2023 e il cui contenuto si sintetizza di seguito.
Con ricorso depositato il 3 gennaio 2023 premetteva Parte_2 di avere contratto, in data 03.10.2009, matrimonio concordatario con CP_1
1 , trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Acquedolci all'atto n. Persona_1
21, parte II, serie A, anno 2009; che dal matrimonio era nata la figlia il Per_2
19.01.2010; che la separazione tra detti coniugi era stata pronunziata con sentenza del
Tribunale di Patti n. 4231/2020 del 29.7.2020, pubblicata il 18.08.2020 (proc.
2183/2015 RG) che rigettava la richiesta di addebito formulata dal resistente, assegnava la casa familiare alla ricorrente -genitore collocatario della figlia minore- e regolamentava tempi di frequentazione padre-figlia, ponendo altresì a carico del resistente un assegno mensile di € 400,00 oltre Istat ed il 50% delle spese straordinarie per la figlia medesima nonché € 150,00 per la moglie;
che le spese di lite venivano compensate tra le parti;
che tale sentenza veniva riformata dalla Corte d'Appello di
Messina che revocava, con sentenza n. 582/2021 (proc. 529/2021 RG), l'assegno di mantenimento in favore della e confermava quanto al resto la pronunzia di Pt_1 prime cure.
Ciò premesso, la signora chiedeva, in questa sede, che venisse dichiarata la Pt_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
che venisse prevista a carico del
[...]
la corresponsione di un assegno di mantenimento di € 500,00 oltre il 50% delle CP_1 spese straordinarie per la figlia -dovendosi confermare la collocazione della minore presso la madre e l'affido ad entrambi i genitori;
chiedeva inoltre il riconoscimento dell'assegnazione della casa familiare da poter abitare nei periodi di permanenza in
Sicilia, lavorando e vivendo abitualmente a Monza. Il tutto con vittoria di spese e compensi.
Il resistente si opponeva alle richieste economiche e a quelle relative alla casa coniugale e chiedeva l'assegnazione dell'abitazione e/o la sua riconsegna;
si dichiarava disponibile a corrispondere per la figlia l'importo mensile di € 200,00 oltre il 50% delle spese straordinarie. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Il Presidente, con provvedimento reso fuori udienza in data 30.04.2023, riteneva di non dover modificare le statuizioni della separazione fatta eccezione per quelle relative all'assegnazione della casa coniugale in capo alla che veniva revocata. Pt_1
Rimetteva, quindi, le parti davanti al G.I. per il prosieguo del giudizio ove veniva chiesta, tra l'altro la pronunzia sullo status.
2 Disposta la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa veniva rimessa sul ruolo con concessione dei termini ex art. 183 c.p.c..
Nelle more venivano aperti due sub procedimenti: uno su istanza del , per la CP_1 modifica della domiciliazione prevalente della minore, e un altro su ricorso della per la modifica dell'affidamento da condiviso ad esclusivo della figlia Pt_1 minore Per_2
La causa, infine, veniva assunta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. in data 12.02.2025.
Ciò posto, va confermato l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, per Per_2 come disposto con ordinanza del 13.1.2025, alla quale si rimanda anche in ordine alle modalità e ai tempi di frequentazione padre-figlia.
Dalla consulenza tecnica d'ufficio disposta in seno a tela sub-procedimento è emerso infatti che il resistente ha competenze genitoriali carenti e il suo contesto familiare d'origine non costituisce un ambiente sereno dove far vivere la minore Il Per_2
CTU, nella consulenza depositata il 14.12.2024, ha concluso affermando che le competenze genitoriali del padre risultano carenti e, inoltre, il contesto familiare del sig. , altamente conflittuale (il riferimento è alla nonna paterna e anche alle CP_1 condotte svilenti verso il padre poste in essere dai genitori di questi, ndr.), non rappresenta un ambiente idoneo a tutelare il benessere di che, in questo Per_2 momento, necessita un contesto di vita sereno”.
Di contro, è stato accertata una buona competenza genitoriale della madre che, sebbene non abbia un dialogo diretto con l'ex marito, ha sempre favorito la frequentazione della figlia con il padre.
Dall'affido esclusivo e dalla necessità che la minore, per il suo benessere psico-fisico, non frequenti la famiglia d'origine del padre, ne deriva che il diritto di visita paterno dovrà essere esercitato nella città ove vive ossia Monza, secondo le modalità Per_2 già stabilite nell'ordinanza del 25.1.2025, il cui contenuto, in ogni caso, deve intendersi qui richiamato.
Va, altresì, confermata la revoca dell'assegnazione della casa familiare statuita dal
Presidente con ordinanza del 30.04.2023, atteso che la ricorrente e la figlia vivono stabilmente e da tempo a Monza e che, per l'effetto, detta abitazione non costituisce l'habitat abituale e di riferimento della minore.
3 Va, pure, rigettata la contraria domanda di assegnazione della medesima abitazione formulata dal resistente, non sussistendone i presupposti di legge ovvero la domiciliazione della figlia minore presso esso . CP_1
In ordine a tale bene, quindi, opera il regime giuridico del diritto di proprietà senza compressione alcuna.
Va, infine, confermata la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della figlia pari ad € 400,00 mensili, oltre Istat ed il 50% Per_2 delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo CNF.
Difatti, detto contributo appare proporzionato alle condizioni economiche del resistente medesimo che, pur non intendendo svolgere attività lavorativa nonostante la giovane età e le buone condizioni di salute, è possidente immobiliare (con immobili anche locati); inoltre il contributo in tale misura risulta idoneo a garantire il soddisfacimento delle molteplici esigenze proprie di un minore di quell'età (15 anni) in base al contesto sociale di appartenenza.
L'Assegno Unico Universale per la figlia verrà percepito per intero dalla ricorrente, atteso l'affidamento esclusivo della minore stessa.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidare in dispositivo ex D.M.
147/2022, con aumento della fase istruttoria in considerazione dell'attività svolta nei due sub-procedimenti.
Le spese di CTU liquidate in via provvisoria in corso di causa restano definitivamente a carico del resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, sentite le parti e i loro procuratori, udite le conclusioni del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_2
contro , così decide:
[...] Controparte_1
1. conferma l'affido esclusivo della figlia minore alla madre con Per_2 tempi di permanenza con il padre come previsti ordinanza di accoglimento del 13.1.2025 resa nel subprocedimento introitato dalla Pt_1
2. Conferma la revoca dell'assegnazione della casa familiare in capo alla ricorrente e rigetta la richiesta di assegnazione formulata dal resistente, come esposto in parte motiva;
4 3. Conferma la misura dell'assegno di mantenimento posto a carico del resistente in favore della figlia e pari ad € 400,00 mensili, oltre Per_2
Istat ed il 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo le linee guida del Protocollo CNF.
4. dispone che l'assegno unico per la figlia sia percepito per intero dalla ricorrente in ragione dell'affidamento esclusivo;
5. Condanna il resistente al pagamento, in favore della ricorrente, di € 98,00 per spese ed € 8.519,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
6. Pone le spese di CTU liquidate in corso di causa definitivamente a carico del resistente soccombente.
Così deciso in Patti, nella camera di consiglio del Tribunale, il 10.5.2025
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Rosalia Russo Femminella Mario Samperi
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