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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 644/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 644/2021 promosso da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Gori ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Piazza Lazzarini, n. 35 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F.: difesa e rappresentata dall' Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Battaglia e con domicilio eletto presso lo Studio Legale Avv. Pia Perricci, in Pesaro, Via J. Gagarin n.
202
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pesaro la sig.ra per sentirla condannare alla rimozione di telecamere Controparte_1
apposte dalla stessa che inquadravano spazi comuni nonché di proprietà dell' attore o, in subordine, a diversa collocazione delle stesse idonea ad escludere interferenze illecite, nonché al risarcimento del danno nella misura di €.10.000,00 o quello di giustizia. A sostegno della domanda riferiva di essere proprietario di un appartamento al piano terra nel condominio sito a Tavullia via Po n. 8 e che la convenuta, proprietaria di un appartamento al piano primo, alla fine dell'anno 2015 aveva installato senza autorizzazione alcune telecamere con angolo di ripresa esteso a parti comuni condominiali, nonché a porzioni della proprietà dello stesso attore e che tale comportamento costituiva violazione del diritto di riservatezza e del codice sulla privacy. Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande riferendo altresì che l'installazione dell'impianto si era resa necessaria a seguito di atti emulativi dell'attore, danneggiamenti ad opera di ignoti e furti nel vicinato.
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali, prove per testi e CTU ) il Tribunale di
Pesaro con sentenza n. 842/2020 pubblicata il 01/12/2020 rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite e CTU.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il sig. chiedendone la riforma in Parte_1
accoglimento delle domande già proposte in primo grado. Si costituiva l' appellata chiedendo “In via principale: respingere in toto l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto fondato l'appello proposto in merito alle specificate parti della sentenza impugnata, ridurre il quantum richiesto, determinandolo nella misura che risulterà di giustizia”.
All' udienza del 25 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo articolato in più punti l' appellante lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., art. 2 costituzione, art. 161 codice della privacy, art. 1122 ter c.c., omesso accertamento dello spostamento in corso di causa dell'orientamento delle telecamere – violazione del diritto alla riservatezza e alla vita privata” contestando altresì la CTU e le valutazioni del primo giudice della consulenza e delle prove testimoniali.
Preliminarmente si rileva che non sussiste alcuna violazione dell' art. 116 cpc nel caso di specie avendo il Tribunale attentamente valutato la documentazione in atti anche per quanto si dirà di seguito. Invero dalle risultanze della CTU si evince chiaramente come le tre telecamere installate dalla CP_1
non riprendono la proprietà di altri ( cfr. relazione pg. 7): a) la telecamera 1 “è schermata come di norma e riprende solamente la loggia di proprietà della convenuta e null'altro, nessuna porzione condominiale e/o privata e/o dell'attore è interessata da tale visuale”; b) la telecamera 2 “è schermata come di norma e riprende solamente il terrazzo di ingresso di esclusiva proprietà della convenuta e null'altro, nessuna porzione condominiale e/o privata e/o dell'attore è interessata da tale visuale”; c) la telecamera 3 “è schermata come di norma e riprende solamente il portone della convenuta (garage sub 13).
Deve quindi affermarsi che le telecamere installate non invadono la privacy di nessuno dei condomini
( “ le attuali riprese, lette scaricate e visionate da tutti i presenti non vanno a ledere i diritti di alcuno né riprendono proprietà di terzi , così come constatato anche dai CTP” - cfr. pag. 6 della perizia) non riprendendo altre proprietà comprese quelle condominiali così da non dover essere neanche necessaria una delibera condominiale per la loro installazione.
Per completezza è da aggiungere che tutti i condomini si erano espressi per la non rimozione delle telecamere ( cfr. all. 4 comparsa di costituzione primo grado parte convenuta ) a seguito dei numerosi danneggiamenti subiti dalla proprietà della sig.ra e denunciati alle forze dell'ordine. CP_1
Quanto alle doglianze dell' appellante ove afferma che “ al momento del sopralluogo eseguito dal CTU
Geom. le telecamere risultavano essere state spostate ed orientate correttamente e Controparte_2
nel rispetto della privacy dei condomini confinanti”, ma non erano così posizionate al momento di proposizione della domanda, si osserva quanto segue.
Come rilevato dal CTU, il C.T.P. dell'attore ha consegnato allo stesso una relazione tecnica con allegate fotografie del 2 maggio 2016, “ dalla quale si può desumere che allora il bulbo ottico della telecamera era orientato diversamente rispetto ad oggi . L'orientamento diverso, fra ora ed allora, è condivisibile
(allegato F). Però, che cosa riprendessero allora non è dato sapere, poiché le foto furono fatte dall'esterno e, per sua ammissione, il C.T.P. dichiara di non aver mai visionato il televisore interno che dà lettura di ciò che vedevano le telecamere”.
Tanto che il consulente nel confermare la perizia redatta in ogni sua parte ( cfr. pg 11 relazione ) conclude affermando che “ … ciò che conta è la lettura nello schermo interno del video, ove si leggono le eventuali invadenze sulle proprietà di terzi, ma ciò non è stata possibile allora al CTP come da questi dichiarato”. Del resto dette doglianze si fondano su una consulenza di parte, ma il consulente d' ufficio ha svolto analisi approfondite, accertamenti e rilievi e comunque, a tutto voler concedere, il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (ex multis cfr. Cass. n. 25022/2019 in motivazione).
Di conseguenza, in assenza di altri elementi probatori, ma solo rilevando la sussistenza di divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del CTU e quelli dell'elaborato del ctp, tali doglianze devono essere respinte non avendo valore di prova la relazione del c.t.p., mera allegazione difensiva (Cfr.
Cass. civ. Sez. III, Ord., 17-10-2019, n. 26314) e quindi non dotata di efficacia probatoria non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, ( ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito) : peraltro nel caso in esame, come già rilevato, la consulenza risulta redatta dall'esterno senza visione dell'impianto.
Né come richiede la difesa dell' , può essere acquisita la dichiarazione scritta di tale Pt_1 [...]
e né sentito lo stesso come teste di risulta sia perché la dichiarazione risulta prodotta Tes_1
dall' attuale appellante all'udienza del 14.03.2019, e quindi decorsi i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., e sia perchè dagli atti non risulta che i testi escussi in giudizio avessero fatto riferimento al predetto Correttamente quindi il Tribunale di Pesaro ha ritenuto inammissibile la richiesta Tes_1
anche rilevando che trattasi di atto rilasciato senza contraddittorio e controllo del magistrato.
Alla luce di tali elementi la domanda attrice deve ritenersi non provata e non ci sono quindi ragioni per discostarsi dalla decisione del Tribunale che ha rigettato l'ha rigettata.
Quanto sopra statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti .
L' appello deve essere pertanto respinto e la gravata sentenza interamente confermata anche in ordine alle spese di giudizio non sussistendo ragioni per la compensazione stante il rigetto integrale della domanda attrice.
Le spese del grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 842/2020 pubblicata il Controparte_1
01/12/2020 così provvede:
- rigetta l' appello;
- per l'effetto conferma la gravata pronuncia;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell' appellata le spese del grado liquidate in complessivi €. 3.966,00 nonché €. 150,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
Seconda Sezione Civile
Riunita in Camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati: dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli Consigliere dott. Simonetta Cocciolito Consigliere Ausiliario Estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. R.G. 644/2021 promosso da
(C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Federico Gori ed Parte_1 CodiceFiscale_1
elettivamente domiciliato in Pesaro (PU), Piazza Lazzarini, n. 35 presso lo studio del difensore
APPELLANTE contro
(C.F.: difesa e rappresentata dall' Avv. Sara Controparte_1 C.F._2
Battaglia e con domicilio eletto presso lo Studio Legale Avv. Pia Perricci, in Pesaro, Via J. Gagarin n.
202
APPELLATA
CONCLUSIONI
Come precisate ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h) D.L. n. 18/2020 (Legge n. 27/2020) per l' udienza del 25 gennaio 2023
FATTI DI CAUSA Con atto di citazione ritualmente notificato il sig. conveniva in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Pesaro la sig.ra per sentirla condannare alla rimozione di telecamere Controparte_1
apposte dalla stessa che inquadravano spazi comuni nonché di proprietà dell' attore o, in subordine, a diversa collocazione delle stesse idonea ad escludere interferenze illecite, nonché al risarcimento del danno nella misura di €.10.000,00 o quello di giustizia. A sostegno della domanda riferiva di essere proprietario di un appartamento al piano terra nel condominio sito a Tavullia via Po n. 8 e che la convenuta, proprietaria di un appartamento al piano primo, alla fine dell'anno 2015 aveva installato senza autorizzazione alcune telecamere con angolo di ripresa esteso a parti comuni condominiali, nonché a porzioni della proprietà dello stesso attore e che tale comportamento costituiva violazione del diritto di riservatezza e del codice sulla privacy. Si costituiva la chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande riferendo altresì che l'installazione dell'impianto si era resa necessaria a seguito di atti emulativi dell'attore, danneggiamenti ad opera di ignoti e furti nel vicinato.
All'esito della espletata istruttoria ( produzioni documentali, prove per testi e CTU ) il Tribunale di
Pesaro con sentenza n. 842/2020 pubblicata il 01/12/2020 rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese di lite e CTU.
Avverso la richiamata sentenza proponeva appello il sig. chiedendone la riforma in Parte_1
accoglimento delle domande già proposte in primo grado. Si costituiva l' appellata chiedendo “In via principale: respingere in toto l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui venisse ritenuto fondato l'appello proposto in merito alle specificate parti della sentenza impugnata, ridurre il quantum richiesto, determinandolo nella misura che risulterà di giustizia”.
All' udienza del 25 gennaio 2023 la causa veniva trattenuta in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo articolato in più punti l' appellante lamenta “Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., art. 2 costituzione, art. 161 codice della privacy, art. 1122 ter c.c., omesso accertamento dello spostamento in corso di causa dell'orientamento delle telecamere – violazione del diritto alla riservatezza e alla vita privata” contestando altresì la CTU e le valutazioni del primo giudice della consulenza e delle prove testimoniali.
Preliminarmente si rileva che non sussiste alcuna violazione dell' art. 116 cpc nel caso di specie avendo il Tribunale attentamente valutato la documentazione in atti anche per quanto si dirà di seguito. Invero dalle risultanze della CTU si evince chiaramente come le tre telecamere installate dalla CP_1
non riprendono la proprietà di altri ( cfr. relazione pg. 7): a) la telecamera 1 “è schermata come di norma e riprende solamente la loggia di proprietà della convenuta e null'altro, nessuna porzione condominiale e/o privata e/o dell'attore è interessata da tale visuale”; b) la telecamera 2 “è schermata come di norma e riprende solamente il terrazzo di ingresso di esclusiva proprietà della convenuta e null'altro, nessuna porzione condominiale e/o privata e/o dell'attore è interessata da tale visuale”; c) la telecamera 3 “è schermata come di norma e riprende solamente il portone della convenuta (garage sub 13).
Deve quindi affermarsi che le telecamere installate non invadono la privacy di nessuno dei condomini
( “ le attuali riprese, lette scaricate e visionate da tutti i presenti non vanno a ledere i diritti di alcuno né riprendono proprietà di terzi , così come constatato anche dai CTP” - cfr. pag. 6 della perizia) non riprendendo altre proprietà comprese quelle condominiali così da non dover essere neanche necessaria una delibera condominiale per la loro installazione.
Per completezza è da aggiungere che tutti i condomini si erano espressi per la non rimozione delle telecamere ( cfr. all. 4 comparsa di costituzione primo grado parte convenuta ) a seguito dei numerosi danneggiamenti subiti dalla proprietà della sig.ra e denunciati alle forze dell'ordine. CP_1
Quanto alle doglianze dell' appellante ove afferma che “ al momento del sopralluogo eseguito dal CTU
Geom. le telecamere risultavano essere state spostate ed orientate correttamente e Controparte_2
nel rispetto della privacy dei condomini confinanti”, ma non erano così posizionate al momento di proposizione della domanda, si osserva quanto segue.
Come rilevato dal CTU, il C.T.P. dell'attore ha consegnato allo stesso una relazione tecnica con allegate fotografie del 2 maggio 2016, “ dalla quale si può desumere che allora il bulbo ottico della telecamera era orientato diversamente rispetto ad oggi . L'orientamento diverso, fra ora ed allora, è condivisibile
(allegato F). Però, che cosa riprendessero allora non è dato sapere, poiché le foto furono fatte dall'esterno e, per sua ammissione, il C.T.P. dichiara di non aver mai visionato il televisore interno che dà lettura di ciò che vedevano le telecamere”.
Tanto che il consulente nel confermare la perizia redatta in ogni sua parte ( cfr. pg 11 relazione ) conclude affermando che “ … ciò che conta è la lettura nello schermo interno del video, ove si leggono le eventuali invadenze sulle proprietà di terzi, ma ciò non è stata possibile allora al CTP come da questi dichiarato”. Del resto dette doglianze si fondano su una consulenza di parte, ma il consulente d' ufficio ha svolto analisi approfondite, accertamenti e rilievi e comunque, a tutto voler concedere, il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, sicché non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni e i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui dichiari di condividere il merito, limitandosi a riconoscere quelle conclusioni come giustificate dalle indagini svolte dall'esperto e dalle spiegazioni contenute nella relativa relazione (ex multis cfr. Cass. n. 25022/2019 in motivazione).
Di conseguenza, in assenza di altri elementi probatori, ma solo rilevando la sussistenza di divergenze tra i contenuti dell'elaborato peritale del CTU e quelli dell'elaborato del ctp, tali doglianze devono essere respinte non avendo valore di prova la relazione del c.t.p., mera allegazione difensiva (Cfr.
Cass. civ. Sez. III, Ord., 17-10-2019, n. 26314) e quindi non dotata di efficacia probatoria non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova, ( ad essa si può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del Giudice di merito) : peraltro nel caso in esame, come già rilevato, la consulenza risulta redatta dall'esterno senza visione dell'impianto.
Né come richiede la difesa dell' , può essere acquisita la dichiarazione scritta di tale Pt_1 [...]
e né sentito lo stesso come teste di risulta sia perché la dichiarazione risulta prodotta Tes_1
dall' attuale appellante all'udienza del 14.03.2019, e quindi decorsi i termini di cui all'art. 183 comma
6 c.p.c., e sia perchè dagli atti non risulta che i testi escussi in giudizio avessero fatto riferimento al predetto Correttamente quindi il Tribunale di Pesaro ha ritenuto inammissibile la richiesta Tes_1
anche rilevando che trattasi di atto rilasciato senza contraddittorio e controllo del magistrato.
Alla luce di tali elementi la domanda attrice deve ritenersi non provata e non ci sono quindi ragioni per discostarsi dalla decisione del Tribunale che ha rigettato l'ha rigettata.
Quanto sopra statuito assorbe le ulteriori doglianze delle parti .
L' appello deve essere pertanto respinto e la gravata sentenza interamente confermata anche in ordine alle spese di giudizio non sussistendo ragioni per la compensazione stante il rigetto integrale della domanda attrice.
Le spese del grado seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell' appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
P.Q.M.
la Corte d' Appello di Ancona definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
contro ed avverso la sentenza del Tribunale di Pesaro n. 842/2020 pubblicata il Controparte_1
01/12/2020 così provvede:
- rigetta l' appello;
- per l'effetto conferma la gravata pronuncia;
- condanna l'appellante a rifondere in favore dell' appellata le spese del grado liquidate in complessivi €. 3.966,00 nonché €. 150,00 per esborsi oltre al rimborso forfettario nella misura del
15% ed oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 nr. 115, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento , da parte dell'appellante, dell' ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l' appello.
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 15 maggio 2023
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Simonetta Cocciolito Dott. Guido Federico