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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 261 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1975/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1975/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Grazzini
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, C.F._1
Piazza Vittorio Veneto, n. 1, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Cecchella
( ) e dall'Avv. Luca Lattanzi ( C.F._2 C.F._3
-resistente-
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Genova alla via Assarotti n. 36/8, presso lo studio pagina 1 di 12 dell'Avv. Carlo Scofone ( ) che la rappresenta e difende come da C.F._4 procura in atti
-resistente-
Conclusioni delle parti
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il Parte_1 presente ricorso e, per l'effetto: - IN TESI: accertare e dichiarare che il contratto di compravendita 3 agosto
2018 per cui è causa si interpreta nel senso che ha diritto alla restituzione Parte_1 dell'eccedenza pagata rispetto al prezzo di 4,5 milioni di euro (salvo successivo conguaglio) e, conseguentemente, condannare alla restituzione dell'importo di euro 1.666.668,00, pagato in CP_1 eccedenza rispetto al giusto prezzo di 4,5 milioni di euro (o alla diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi legali dal giorno dalla domanda sino al saldo;
- IN IPOTESI: accertare e dichiarare che una
o più delle clausole di variabilità del prezzo sub A, B e C dell'art. 3 del contratto di compravendita 3 agosto
2018 tra e sono nulle e/o inefficaci (con effetto di nullità Controparte_1 Parte_1 dell'intero contratto (ex art. 1354, comma 3, c.c. e/o art. 1419 c.c., e/o art. 1427 c.c.), se da interpretarsi alternativamente nel senso che: (i) il pagamento annuale previsto per il 30 aprile 2023 (e anni successivi) sia attualmente dovuto;
(ii) il prezzo corrispondente alla situazione attuale sia di 7 e/o di 10,4 milioni di euro,
e conseguentemente, con ogni effetto consequenziale, inclusa la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 1.666.668,00, pagato in eccedenza rispetto al giusto prezzo di 4,5 milioni di euro (o alla diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi legali dal giorno dalla domanda sino al saldo;
-
SIA IN TESI, SIA IN IPOTESI: accertare e dichiarare che non è tenuta ad Controparte_2 effettuare alcun pagamento ai sensi della polizza fideiussoria prestata n. 1/85 175/96/162273415 del 24 luglio 2018 e che non sussistono i presupposti per la rivalsa ai sensi dell'art. 9 dell'Appendice B della stessa;
-
IN OGNI CASO: con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese.”
Per “ conclude per il totale rigetto delle domande e istanze tutte Controparte_1 Controparte_1 richieste da controparte, con condanna della ricorrente alle spese di lite, anticipazioni, compensi e accessori come per legge, anche della fase cautelare e di reclamo”
Per “Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni Controparte_2 contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
nel merito: − accerti e dichiari il Tribunale che è CP_2 pagina 2 di 12 tenuta ad adempiere all'ordine di giustizia reso a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca con provvedimento del 19 settembre 2023 e quindi legittimamente è tenuta a rifiutare la prestazione di cui alla polizza fideiussoria azionata con il decreto ingiuntivo;
− per la ipotesi di Pt_ accoglimento delle domande formulate da accerti e dichiari che nulla deve a in CP_2 CP_1 forza della polizza fideiussoria azionata anche in dipendenza della riduzione del prezzo di vendita del Pt_ cespite di cui al contratto 3 agosto 2018 tra e ed occorrendo accerti e/o determini anche in CP_1 via incidentale l'avvenuta riduzione del prezzo;
− per l'ipotesi di reiezione totale o parziale delle domande di qui formulate da condanni la stessa, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a quanto risulterà dovuto e, in mancanza di suo CP_1 adempimento, per la ipotesi nella quale dovesse a versare a in tutto o in parte CP_2 CP_1
l'importo oggetto della polizza fideiussoria condanni in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rimborsare ad tutte le somme che fosse tenuta a versare per CP_2 capitale, interessi, spese ed altri accessori e comunque la condanni a rimborsare ad tutte le spese CP_2 in coerenza alla previsione dell'art. 1950 commi 1, 2 e 3 c.c.; − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.6.2023, Parte_1
(“ ”) ha convenuto in giudizio e
[...] Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
(“ ) ai fini dell'accertamento negativo del credito di CP_2 CP_1
Risulta invero dai documenti di causa che in data 3.8.2018 ha acquistato da Pt_1 un terreno denominato “Cava Fornace”, situato a cavallo dei Comuni di Controparte_1
Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU), adibito a discarica (gestore: Programma Ambiente
Apuane S.p.A.), secondo un progetto di coltivazione articolato in tre fasi.
Il prezzo della compravendita, pari a complessivi euro 10.400.000,00, da corrispondersi
(al netto della caparra e acconto prezzo di euro 2.100.000,00) in otto rate annuali di diverso importo, ciascuna garantita da polizza fideiussoria rilasciata da (cfr. CP_3 docc. 26 a 33 fascicolo parte ricorrente) - a partire dal 30.4.2019 e fino al 30.4.2026 - è stato previsto come “variabile” da 4,5 milioni di euro e fino a 10,4 milioni di euro, sulla base delle condizioni contrattualmente pattuite (“(A) qualora prima del 30 aprile 2026 la discarica esistente pagina 3 di 12 sull'area oggetto di vendita venga chiusa con provvedimento della competente autorità per ragioni non imputabili a una delle parti prima che venga rilasciata autorizzazione al raggiungimento di quota di ml. 68
(sessantotto) slm, il prezzo si intende definitivamente fissato nella minor somma di € 7.000.000,00
(settemilioni virgola zero zero). “B) Qualora invece prima del 30 aprile 2026 la discarica esistente sull'area oggetto di vendita venga chiusa con provvedimento della competente autorità per ragioni non imputabili ad una delle Parti, prima che venga rilasciata autorizzazione al raggiungimento di quota di ml. 43
(qua1rantatrè) slm, il prezzo si intende definitivamente fissato nella minor somma di € 4.500.000,00
(quattromilionicinquecentomila virgola zero zero). “C) In caso di chiusura della discarica allorché sia stato autorizzato il riempimento fino alla quota di ml. 68 ( , nessuna riduzione del prezzo Parte_2 sarà dovuta” - cfr. art. 3 del contratto di compravendita sub doc 3 del ricorso introduttivo).
Essendo risultata scaduta e non pagata la rata di euro 833.333,00 del 30.4.2023,
dopo vari solleciti ad , ha chiesto l'escussione della relativa polizza CP_1 Pt_1 fideiussoria (polizza n. 162273415, doc. 30 fascicolo parte ricorrente).
A sostegno delle proprie ragioni di inesigibilità del prezzo residuo in favore di sulla base della interpretazione proposta della clausola di variabilità (art. 3 cit.), CP_1
assume che il prezzo della compravendita, convenuto come “variabile”, è “modulato” in Pt_1 funzione della “capacità attesa di riempimento di lì in poi” della discarica (+ 43 mt, +68 mt e +98 mt), ovvero che la progressione in aumento del prezzo dipende dal passaggio (autorizzato)
a ciascuna delle fasi successive di coltivazione (step). Diversamente detto, quindi, il prezzo complessivo (10,4 milioni di euro) sarebbe stato corrisposto solo con l'autorizzazione fino alla capienza massima di riempimento.
Essendo sopravvenuta la dichiarazione di inefficacia della valutazione di impatto ambientale “VIA” (decreto Regione OS n. 23121 del 29.12.2021, del doc. 17 fascicolo parte ricorrente), che ha legittimamente impedito il “passaggio” agli step 2 e 3 del progetto di coltivazione (rimasto “fermo” al 1°step/+43 mt), sostiene, quindi, che il prezzo da Pt_1 applicare debba essere quello corrispondente alla prima volumetria, ossia 4,5 milioni di euro;
essendo peraltro tale prezzo già superato dai versamenti effettuati (circa 6,1 milioni di euro), ritiene non dovuto il pagamento della rata di aprile 2023 (e, anzi, dovuta la Pt_1
pagina 4 di 12 restituzione delle somme versate in eccedenza, in applicazione della clausola contrattuale di conguaglio).
Costituitasi in giudizio, ha preventivamente chiesto il mutamento di rito (da CP_1 semplificato a ordinario, richiesta reiterata in sede di conclusioni) e, nel merito, ha contestato la tesi di . In particolare, parte resistente sostiene che i ratei del prezzo Pt_1 sarebbero condizionati alla sola effettiva “chiusura della discarica”, per fatto non imputabile alla parte, e non alla mancata autorizzazione di volumetrie superiori, per cui, non essendovi stato alcun provvedimento amministrativo di chiusura - ed, anzi, essendo la discarica operativa (più precisamente è stato documentato in corso di causa che dal maggio 2024 l'attività, già esercitata in prorogatio, è stata sospesa con la prescrizione di attuare solo misure di sicurezza emergenziali – cfr. doc. 48 fascicolo parte ricorrente), nessuna clausola di riduzione del prezzo può essere invocata dalla ricorrente e le rate già scadute (30.4.2023 e, oggi, anche 30.4.2024) sono, pertanto, dovute (conseguendone l'obbligo fideiussorio di . CP_2
Si è poi costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice, condividendo la tesi interpretativa richiesta da e sostenendo la natura accessoria - e non autonoma - della Pt_1
“polizza fideiussoria” (che postula, necessariamente, l'esistenza dell'obbligazione principale).
Nelle more della prima udienza, ha depositato (in data 26.6.2023) ricorso cautelare Pt_1 in corso di causa volto ad inibire alla Compagnia di adempiere al pagamento della rata scaduta il 30.4.2023 in favore di e, per contro, ad impedire a di CP_1 CP_1 escutere la garanzia. Con ordinanza di accoglimento del 20.9.2023 il Tribunale di Lucca, in accoglimento del ricorso cautelare, ha sospeso l'obbligo di di corrispondere il CP_4 pagamento della rata scaduta il 30.4.2023 (doc. 15 fascicolo . Su reclamo proposto CP_3 da il provvedimento è stato revocato con ordinanza collegiale n. 648 del CP_1
23.2.2024 (doc. 28 fascicolo . CP_1
Risulta inoltre dagli atti di causa che ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Firenze il decreto ingiuntivo n. 2720/2023 del 31.7.2023 nei confronti di per il CP_2 pagamento della somma di euro 833.333,00, pari all'importo della rata del 30.4.2023; che pagina 5 di 12 ha proposto opposizione al D.I. (doc. 20 fascicolo;
che nelle more del CP_2 CP_1 giudizio è scaduta anche la rata di euro 1.133.334,00 del 30.4.2024 (polizza n. 162273489 doc. 31 fascicolo parte ricorrente); che con sentenza n. 1536/2024 del 15.5.2024 (doc. 32 fascicolo , il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza (per CP_1 continenza con la presente causa), revocato il D.I. e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di
Lucca, davanti al quale ha riassunto tempestivamente il giudizio (N.R.G. CP_1
1869/2024).
Depositate le memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. assegnate dal Giudice precedente titolare – che ha deciso di non disporre la conversione del rito, con ordinanza del 30.9.2024, il Tribunale ha poi respinto la richiesta di riunione al presente giudizio di quello portante RG 1869/2024, pur garantendone la trattazione e decisione congiunta, ed ha formulato alle parti una proposta conciliativa, cui hanno aderito ed e che CP_3 Pt_1 ha invece rifiutato;
la causa, istruita con prove documentali, è stata trattenuta in CP_1 decisione all'udienza del 28.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terreno “Cava Fornace” ospita un impianto autorizzato, dalle Province di Massa
Carrara e di Lucca, all'esercizio di discarica per rifiuti speciali non pericolosi (inerti e amianto).
La discarica, di proprietà di , è gestita dal 2006 da Programma Ambiente Apuane Pt_1
Cont S.p.A. (d'ora in avanti anche solo “ ” per semplicità espositiva), già locataria di e titolare delle autorizzazioni ambientali. CP_1
Risulta dalla documentazione in atti che il Gestore della discarica aveva ottenuto:
- con DD n. 656 del 23.2.2011 della Provincia di Massa Carrara, valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva sul “Progetto di completamento discarica” articolato in tre Fasi di coltivazione (in funzione di tre step sequenziali di riempimento): Fase 1 fino a +43 mt
s.l.m.; Fase 2 fino a +68 mt. s.l.m.; Fase 3 fino a+98 mt s.l.m. (docc. 11 e 12 fascicolo parte ricorrente);
-con D.D. n. 880 del 24.3.2012 (e successiva DD 3744 del 29.10.2013), autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Provincia di Massa Carrara all'esercizio della discarica pagina 6 di 12 per la (sola) Fase 1 da quota + 25 mt fino a quota + 43 mt s.l.m. (doc. 13 fascicolo parte ricorrente);
-con D.D. n. 1441 del 26.3.2012 (e successiva DD n. 4570 del 16.10.2013), autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Provincia di Lucca all'esercizio della discarica per la
(sola) Fase 1 da quota + 25 mt fino a quota + 43 mt s.l.m. (doc. 14 fascicolo parte ricorrente).
Risulta dagli atti, che prima della scadenza, (AIA LU scadenza 2 luglio 2022; AIA MS Cont scadenza 18 settembre 2022), aveva chiesto il rinnovo (tecnicamente: “riesame, con valenza di rinnovo e contestuale richiesta di esercizio Fasi 2 e 3”) delle due AIA, per prorogarne l'efficacia e per consentire l'avvio di Fase 2 e 3 (v. istanza del 15.9.2021, doc. 16 fascicolo parte ricorrente); che tuttavia la Regione OS ha archiviato l'istanza, ritenendo decaduta la VIA (rilasciata nel 2011, con validità 5 anni) sottesa alle AIA – e quindi Cont insuscettibili di rinnovo le AIA già ottenute (doc. 17 fascicolo parte ricorrente); che ha impugnato il provvedimento di diniego, che è stato confermato dal TAR OS
(sentenza 702/2022, doc. 18 fascicolo parte ricorrente) e, in sede cautelare, dal Consiglio di
Stato (ordinanza 4951/2022, doc. 19 fascicolo parte ricorrente). L'appello è pendente. Cont Nel frattempo, ha comunque avviato un nuovo provvedimento autorizzativo unificato regionale c.d. “PAUR” (per ottenere nuova VIA e AIA Fasi 2 e 3) (doc. 20 fascicolo parte ricorrente) ed ha altresì presentato istanza di proroga delle autorizzazioni esistenti AIA Fase 1 (doc. 34 fascicolo parte ricorrente).
Nel maggio 2024, a causa del cedimento del parametro esterno della discarica, la
Regione OS ha ordinato la sospensione immediata dell'attività di conferimento rifiuti in ingresso all'impianto (con prescrizione di attuare misure di sicurezza d'emergenza) fino
a diversa comunicazione da parte di questa autorità competente ed ha comunicato la sospensione del procedimento di PAUR in attesa della risoluzione della situazione emergenziale e delle relative ricadute sul progetto attualmente in corso di valutazione (Progetto di Completamento oltre quota
+ 43 della discarica) (docc. 48-49 fascicolo parte ricorrente).
***.***.***
pagina 7 di 12 La risoluzione della presente controversia richiede di interpretare portata applicativa e significato della clausola di variabilità del prezzo ex art. 3 del contratto di compravendita.
L'art. 2 – rubricato Prezzo – dispone: “Il prezzo della presente compravendita è dalle parti convenuto in complessivi euro 10.400.000,00 … salve le ipotesi di variazione del prezzo di cui al successivo art.3” (segue l'elencazione delle modalità di pagamento).
La successiva clausola di “Variabilità” è articolata in tre lettere e prevede:
A): in caso di chiusura dell'area prima del rilascio di autorizzazione al raggiungimento della quota di mt. 68 (2° step di coltivazione/Fase 2), il prezzo sarebbe stato pari a 7 milioni di euro;
B): in caso di chiusura dell'area prima del rilascio di autorizzazione al raggiungimento della quota di mt. 43 (1° step di coltivazione/Fase 1) il prezzo sarebbe rimasto pari a 4,5 milioni di euro;
C): in caso di chiusura dell'area dopo che sia stato autorizzato il riempimento della quota di mt. 68 (3° step di coltivazione/Fase 3) il prezzo sarebbe stato pari a 10,4 milioni di euro.
Ad oggi, la discarica è “ferma” a Fase 1 (AIA scaduta); Fase 2 e Fase 3 non sono autorizzate. Sono stati sospesi sia il procedimento di PAUR che quello di proroga AIA
Fase 1.
***
L'interpretazione coerente delle articolazioni A, B e C di cui all'art. 3 del contratto induce a ritenere che il prezzo sia stato determinato in funzione degli step di riempimento della discarica, nel senso che i prezzi ulteriori, rispetto a quello base di 4,5 milioni di euro correlato al primo step (che era già stato autorizzato prima del contratto), debbano essere corrisposti solo a seguito del passaggio a ciascuna delle due fasi successive di legittimo riempimento (ovvero, la progressione in aumento del prezzo corrisponde alla progressione attesa dei conferimenti), non giustificandosi diversamente l'alea delle condizioni del contratto.
Infatti, ritenendo non dovuto il pagamento del prezzo maggiorato solo in caso di chiusura della discarica – come ritiene - sarebbero irrilevanti fatti sopravvenuti CP_1 pagina 8 di 12 diversi dalla chiusura (quali, appunto, la perdita di efficacia delle autorizzazioni ambientali) con la conseguenza che l'acquirente avrebbe accettato di sostenere un costo così elevato senza ragionevoli e controbilanciate certezze in ordine al ritorno economico correlato al raggiungimento dei due successivi livelli di riempimento (ed, anzi, accettando di sostenere i prevedibili ingenti costi di dismissione).
Non a caso, l'art. 3 del contratto prevede l'aggiustamento del prezzo proprio “poiché
l'area compravenduta è destinata ad essere utilizzata dall'acquirente per discarica autorizzata” : ciò significa che le parti, al momento della stipula, avevano preventivato la possibilità che le autorizzazioni potessero essere sospese/revocate/non rinnovate per vari motivi, con ripercussioni sull'attività della discarica (e sui guadagni).
In definitiva, al di là del formale riferimento a “provvedimenti di chiusura”, la logica contrattuale - che discende dall'intenzione delle parti, dagli interessi che si è inteso tutelare nonché dall'intero contesto del contratto - non può che essere la seguente: il prezzo di vendita è stato convenuto in 4,5 milioni di euro (la discarica, al tempo dell'acquisto, si trovava al primo livello/Fase 1); il prezzo sarebbe salito a 7 milioni di euro in caso di autorizzazione al raggiungimento del secondo livello di 68 mt;
sarebbe aumentato a 10,4 milioni di euro in caso di autorizzazione al superamento di detto secondo livello.
Allo stato, la discarica – sebbene non vi sia un formale provvedimento di chiusura - versa in una situazione di “stallo”, essendo ufficialmente operativa unicamente per le misure emergenziali;
pertanto, si ritiene che i pagamenti delle rate dal 30.4.23 non siano esigibili, essendo il contratto “congelato” tra le parti in attesa della definitiva decisione del
Giudice amministrativo sulla sorte dei procedimenti autorizzativi sottesi.
Si ritiene, in altri termini, che se è pur vero che la clausola sulla variabilità del prezzo operi sul piano della definitiva fissazione del corrispettivo di vendita laddove intervenga formale chiusura e in base allo step di riempimento della discarica raggiunto a quel momento;
se è vero ciò è tuttavia altrettanto vero che detta clausola - e ciò per tutte le ragioni sovra esposte relative alla corretta interpretazione e bilanciamento dell'alea contrattuale, della volontà delle parti complessivamente considerata e dell'equo pagina 9 di 12 contemperamento degli interessi contrattuali - debba essere interpretata e coordinata con l'art. 2 del contratto, nel senso che le rate fissate a scadenza annuale non possano essere ritenute esigibili in automatico e per il solo fatto dell'intervenuta scadenza convenuta, non potendosi considerare dovuto un corrispettivo relativo ad uno stato di riempimento non ancora raggiunto.
Dunque, sebbene la discarica sia ancora operativa – ancorchè con autorizzazione limitata alle sole misure emergenziali - il pagamento delle rate successive non è esigibile.
Quanto alla domanda di di restituzione degli importi già versati - in eccesso - in Pt_1 adempimento della propria obbligazione di pagamento, non si ritiene operante la clausola di variazione del prezzo invocata dalla ricorrente e disciplinata sempre dall'art. 3 del contratto;
e ciò in considerazione del fatto che detta clausola presuppone l'intervenuta chiusura della discarica e la definitiva fissazione del prezzo ad uno step inferiore rispetto a quello eventualmente già versato. Nel caso di specie, invece, ricorre una mera ipotesi di inesigibilità delle rate scadute e a scadere dal 30 aprile 2023 in avanti e conseguente sospensione dei pagamenti. Ne consegue che non è accoglibile una domanda di restituzione del prezzo con riferimento a contratto formalmente ancora in essere, sebbene sostanzialmente “congelato” tra le parti, come non è esigibile la domanda di pagamento dei canoni anzidetti non essendosi verificato il presupposto per l'esigibilità degli stessi.
Quanto alla qualificazione della garanzia, quale accessoria e non autonoma, al riguardo
- richiamato il principio secondo cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia” (Cass. S.U. 18/02/2010 n.3947; Cass.
03/12/2020 n.27619) - si rileva in primis che non ha rilievo decisivo l'indicazione “a prima richiesta” per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito - ossia autonome - sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (cfr. Cass. 16825/2016).
pagina 10 di 12 Maggiori dubbi potrebbe generare, piuttosto, l'inserimento dell'espressione “anche in caso di opposizione del debitore”, la quale condurrebbe - al pari delle similari clausole
"senza eccezioni", "ogni eccezione rimossa” - sic et simpliciter ad inquadrare il negozio giuridico nella categoria del contratto autonomo di garanzia, se ritenuta attinente alle eccezioni relative al rapporto principale non proponibili dal garante e, dunque, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, tale inquadramento non può essere automatico, rendendosi doveroso analizzare il contenuto complessivo della convenzione negoziale e, dunque, verificare se possa desumersi un'eventuale discrasia rispetto a tale qualificazione (cfr. Cass. 4717/2019).
Ebbene, da una analisi delle condizioni di contratto, non si rinviene invero alcuno degli indici testuali sopra detti, che possa indurre a qualificare la garanzia come autonoma, anzi plurime disposizioni contrattuali inducono a qualificare il contrato come garanzia accessoria: la coincidenza esatta tra l'oggetto della polizza e la prestazione del debitore principale garantita, ovvero il pagamento della rata di prezzo –(cfr. art. 1: “la Società garantisce al Beneficiario indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento della rata evidenziata qualora il Contraente non provveda al pagamento della stessa a scadenza”); l'espressa previsione contrattuale per cui la Società garante intende “restare obbligata in solido con il contraente stesso fino alla concorrenza di € 833.333,00”; l'obbligatoria richiesta preventiva al contraente da parte del beneficiario come definita all'art. 1 delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il beneficiario, con onere di comunicare per conoscenza anche al garante tale messa in mora e dall'art. 3, dove il pagamento del garante è previsto entro 30 giorni dalla richiesta sopra detta;
l'esplicitazione del diritto del garante di ripetere l'importo eventualmente pagato nel caso che le somme risultassero totalmente o parzialmente non dovute dal contraente.
Alla luce di quanto precede deve affermarsi l'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione garantita.
Ne consegue che, stante l'inesigibilità della prestazione di per tutte le ragioni sopra Pt_1 esposte, non è tenuta al pagamento della rata in favore di CP_3 CP_1 pagina 11 di 12 L'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che parte ricorrente, e per essa , non è Controparte_6 allo stato tenuta al pagamento delle rate dal 30 aprile 23 in avanti;
2) rigetta la domanda di riduzione del prezzo e restituzione proposta da;
Pt_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Lucca, 31.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 1975/2023 R.G. promossa da:
(C.F. e P.IVA , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Grazzini
( ) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Firenze, C.F._1
Piazza Vittorio Veneto, n. 1, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo
-ricorrente -
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Claudio Cecchella
( ) e dall'Avv. Luca Lattanzi ( C.F._2 C.F._3
-resistente-
E CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Genova alla via Assarotti n. 36/8, presso lo studio pagina 1 di 12 dell'Avv. Carlo Scofone ( ) che la rappresenta e difende come da C.F._4 procura in atti
-resistente-
Conclusioni delle parti
Per “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito accogliere il Parte_1 presente ricorso e, per l'effetto: - IN TESI: accertare e dichiarare che il contratto di compravendita 3 agosto
2018 per cui è causa si interpreta nel senso che ha diritto alla restituzione Parte_1 dell'eccedenza pagata rispetto al prezzo di 4,5 milioni di euro (salvo successivo conguaglio) e, conseguentemente, condannare alla restituzione dell'importo di euro 1.666.668,00, pagato in CP_1 eccedenza rispetto al giusto prezzo di 4,5 milioni di euro (o alla diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi legali dal giorno dalla domanda sino al saldo;
- IN IPOTESI: accertare e dichiarare che una
o più delle clausole di variabilità del prezzo sub A, B e C dell'art. 3 del contratto di compravendita 3 agosto
2018 tra e sono nulle e/o inefficaci (con effetto di nullità Controparte_1 Parte_1 dell'intero contratto (ex art. 1354, comma 3, c.c. e/o art. 1419 c.c., e/o art. 1427 c.c.), se da interpretarsi alternativamente nel senso che: (i) il pagamento annuale previsto per il 30 aprile 2023 (e anni successivi) sia attualmente dovuto;
(ii) il prezzo corrispondente alla situazione attuale sia di 7 e/o di 10,4 milioni di euro,
e conseguentemente, con ogni effetto consequenziale, inclusa la condanna di alla restituzione CP_1 dell'importo di euro 1.666.668,00, pagato in eccedenza rispetto al giusto prezzo di 4,5 milioni di euro (o alla diversa somma che risulterà di giustizia), oltre interessi legali dal giorno dalla domanda sino al saldo;
-
SIA IN TESI, SIA IN IPOTESI: accertare e dichiarare che non è tenuta ad Controparte_2 effettuare alcun pagamento ai sensi della polizza fideiussoria prestata n. 1/85 175/96/162273415 del 24 luglio 2018 e che non sussistono i presupposti per la rivalsa ai sensi dell'art. 9 dell'Appendice B della stessa;
-
IN OGNI CASO: con ogni consequenziale provvedimento anche in ordine alle spese.”
Per “ conclude per il totale rigetto delle domande e istanze tutte Controparte_1 Controparte_1 richieste da controparte, con condanna della ricorrente alle spese di lite, anticipazioni, compensi e accessori come per legge, anche della fase cautelare e di reclamo”
Per “Si chiede che il Tribunale Ill.mo, − respinta ogni Controparte_2 contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;
− previi gli opportuni accertamenti;
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;
nel merito: − accerti e dichiari il Tribunale che è CP_2 pagina 2 di 12 tenuta ad adempiere all'ordine di giustizia reso a seguito del ricorso ex art. 700 c.p.c. dal Giudice Istruttore del Tribunale di Lucca con provvedimento del 19 settembre 2023 e quindi legittimamente è tenuta a rifiutare la prestazione di cui alla polizza fideiussoria azionata con il decreto ingiuntivo;
− per la ipotesi di Pt_ accoglimento delle domande formulate da accerti e dichiari che nulla deve a in CP_2 CP_1 forza della polizza fideiussoria azionata anche in dipendenza della riduzione del prezzo di vendita del Pt_ cespite di cui al contratto 3 agosto 2018 tra e ed occorrendo accerti e/o determini anche in CP_1 via incidentale l'avvenuta riduzione del prezzo;
− per l'ipotesi di reiezione totale o parziale delle domande di qui formulate da condanni la stessa, in persona del suo legale Parte_1 rappresentante pro tempore, a pagare a quanto risulterà dovuto e, in mancanza di suo CP_1 adempimento, per la ipotesi nella quale dovesse a versare a in tutto o in parte CP_2 CP_1
l'importo oggetto della polizza fideiussoria condanni in persona del suo Parte_1 legale rappresentante pro tempore a rimborsare ad tutte le somme che fosse tenuta a versare per CP_2 capitale, interessi, spese ed altri accessori e comunque la condanni a rimborsare ad tutte le spese CP_2 in coerenza alla previsione dell'art. 1950 commi 1, 2 e 3 c.c.; − con vittoria di spese e compensi professionali, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, gravati di I.V.A. e C.P.A”
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.6.2023, Parte_1
(“ ”) ha convenuto in giudizio e
[...] Pt_1 Controparte_1 Controparte_2
(“ ) ai fini dell'accertamento negativo del credito di CP_2 CP_1
Risulta invero dai documenti di causa che in data 3.8.2018 ha acquistato da Pt_1 un terreno denominato “Cava Fornace”, situato a cavallo dei Comuni di Controparte_1
Montignoso (MS) e Pietrasanta (LU), adibito a discarica (gestore: Programma Ambiente
Apuane S.p.A.), secondo un progetto di coltivazione articolato in tre fasi.
Il prezzo della compravendita, pari a complessivi euro 10.400.000,00, da corrispondersi
(al netto della caparra e acconto prezzo di euro 2.100.000,00) in otto rate annuali di diverso importo, ciascuna garantita da polizza fideiussoria rilasciata da (cfr. CP_3 docc. 26 a 33 fascicolo parte ricorrente) - a partire dal 30.4.2019 e fino al 30.4.2026 - è stato previsto come “variabile” da 4,5 milioni di euro e fino a 10,4 milioni di euro, sulla base delle condizioni contrattualmente pattuite (“(A) qualora prima del 30 aprile 2026 la discarica esistente pagina 3 di 12 sull'area oggetto di vendita venga chiusa con provvedimento della competente autorità per ragioni non imputabili a una delle parti prima che venga rilasciata autorizzazione al raggiungimento di quota di ml. 68
(sessantotto) slm, il prezzo si intende definitivamente fissato nella minor somma di € 7.000.000,00
(settemilioni virgola zero zero). “B) Qualora invece prima del 30 aprile 2026 la discarica esistente sull'area oggetto di vendita venga chiusa con provvedimento della competente autorità per ragioni non imputabili ad una delle Parti, prima che venga rilasciata autorizzazione al raggiungimento di quota di ml. 43
(qua1rantatrè) slm, il prezzo si intende definitivamente fissato nella minor somma di € 4.500.000,00
(quattromilionicinquecentomila virgola zero zero). “C) In caso di chiusura della discarica allorché sia stato autorizzato il riempimento fino alla quota di ml. 68 ( , nessuna riduzione del prezzo Parte_2 sarà dovuta” - cfr. art. 3 del contratto di compravendita sub doc 3 del ricorso introduttivo).
Essendo risultata scaduta e non pagata la rata di euro 833.333,00 del 30.4.2023,
dopo vari solleciti ad , ha chiesto l'escussione della relativa polizza CP_1 Pt_1 fideiussoria (polizza n. 162273415, doc. 30 fascicolo parte ricorrente).
A sostegno delle proprie ragioni di inesigibilità del prezzo residuo in favore di sulla base della interpretazione proposta della clausola di variabilità (art. 3 cit.), CP_1
assume che il prezzo della compravendita, convenuto come “variabile”, è “modulato” in Pt_1 funzione della “capacità attesa di riempimento di lì in poi” della discarica (+ 43 mt, +68 mt e +98 mt), ovvero che la progressione in aumento del prezzo dipende dal passaggio (autorizzato)
a ciascuna delle fasi successive di coltivazione (step). Diversamente detto, quindi, il prezzo complessivo (10,4 milioni di euro) sarebbe stato corrisposto solo con l'autorizzazione fino alla capienza massima di riempimento.
Essendo sopravvenuta la dichiarazione di inefficacia della valutazione di impatto ambientale “VIA” (decreto Regione OS n. 23121 del 29.12.2021, del doc. 17 fascicolo parte ricorrente), che ha legittimamente impedito il “passaggio” agli step 2 e 3 del progetto di coltivazione (rimasto “fermo” al 1°step/+43 mt), sostiene, quindi, che il prezzo da Pt_1 applicare debba essere quello corrispondente alla prima volumetria, ossia 4,5 milioni di euro;
essendo peraltro tale prezzo già superato dai versamenti effettuati (circa 6,1 milioni di euro), ritiene non dovuto il pagamento della rata di aprile 2023 (e, anzi, dovuta la Pt_1
pagina 4 di 12 restituzione delle somme versate in eccedenza, in applicazione della clausola contrattuale di conguaglio).
Costituitasi in giudizio, ha preventivamente chiesto il mutamento di rito (da CP_1 semplificato a ordinario, richiesta reiterata in sede di conclusioni) e, nel merito, ha contestato la tesi di . In particolare, parte resistente sostiene che i ratei del prezzo Pt_1 sarebbero condizionati alla sola effettiva “chiusura della discarica”, per fatto non imputabile alla parte, e non alla mancata autorizzazione di volumetrie superiori, per cui, non essendovi stato alcun provvedimento amministrativo di chiusura - ed, anzi, essendo la discarica operativa (più precisamente è stato documentato in corso di causa che dal maggio 2024 l'attività, già esercitata in prorogatio, è stata sospesa con la prescrizione di attuare solo misure di sicurezza emergenziali – cfr. doc. 48 fascicolo parte ricorrente), nessuna clausola di riduzione del prezzo può essere invocata dalla ricorrente e le rate già scadute (30.4.2023 e, oggi, anche 30.4.2024) sono, pertanto, dovute (conseguendone l'obbligo fideiussorio di . CP_2
Si è poi costituita in giudizio la Compagnia assicuratrice, condividendo la tesi interpretativa richiesta da e sostenendo la natura accessoria - e non autonoma - della Pt_1
“polizza fideiussoria” (che postula, necessariamente, l'esistenza dell'obbligazione principale).
Nelle more della prima udienza, ha depositato (in data 26.6.2023) ricorso cautelare Pt_1 in corso di causa volto ad inibire alla Compagnia di adempiere al pagamento della rata scaduta il 30.4.2023 in favore di e, per contro, ad impedire a di CP_1 CP_1 escutere la garanzia. Con ordinanza di accoglimento del 20.9.2023 il Tribunale di Lucca, in accoglimento del ricorso cautelare, ha sospeso l'obbligo di di corrispondere il CP_4 pagamento della rata scaduta il 30.4.2023 (doc. 15 fascicolo . Su reclamo proposto CP_3 da il provvedimento è stato revocato con ordinanza collegiale n. 648 del CP_1
23.2.2024 (doc. 28 fascicolo . CP_1
Risulta inoltre dagli atti di causa che ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di CP_1
Firenze il decreto ingiuntivo n. 2720/2023 del 31.7.2023 nei confronti di per il CP_2 pagamento della somma di euro 833.333,00, pari all'importo della rata del 30.4.2023; che pagina 5 di 12 ha proposto opposizione al D.I. (doc. 20 fascicolo;
che nelle more del CP_2 CP_1 giudizio è scaduta anche la rata di euro 1.133.334,00 del 30.4.2024 (polizza n. 162273489 doc. 31 fascicolo parte ricorrente); che con sentenza n. 1536/2024 del 15.5.2024 (doc. 32 fascicolo , il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza (per CP_1 continenza con la presente causa), revocato il D.I. e rimesso le parti dinanzi al Tribunale di
Lucca, davanti al quale ha riassunto tempestivamente il giudizio (N.R.G. CP_1
1869/2024).
Depositate le memorie ex art. 281 duodecies comma 4 c.p.c. assegnate dal Giudice precedente titolare – che ha deciso di non disporre la conversione del rito, con ordinanza del 30.9.2024, il Tribunale ha poi respinto la richiesta di riunione al presente giudizio di quello portante RG 1869/2024, pur garantendone la trattazione e decisione congiunta, ed ha formulato alle parti una proposta conciliativa, cui hanno aderito ed e che CP_3 Pt_1 ha invece rifiutato;
la causa, istruita con prove documentali, è stata trattenuta in CP_1 decisione all'udienza del 28.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il terreno “Cava Fornace” ospita un impianto autorizzato, dalle Province di Massa
Carrara e di Lucca, all'esercizio di discarica per rifiuti speciali non pericolosi (inerti e amianto).
La discarica, di proprietà di , è gestita dal 2006 da Programma Ambiente Apuane Pt_1
Cont S.p.A. (d'ora in avanti anche solo “ ” per semplicità espositiva), già locataria di e titolare delle autorizzazioni ambientali. CP_1
Risulta dalla documentazione in atti che il Gestore della discarica aveva ottenuto:
- con DD n. 656 del 23.2.2011 della Provincia di Massa Carrara, valutazione di impatto ambientale (VIA) positiva sul “Progetto di completamento discarica” articolato in tre Fasi di coltivazione (in funzione di tre step sequenziali di riempimento): Fase 1 fino a +43 mt
s.l.m.; Fase 2 fino a +68 mt. s.l.m.; Fase 3 fino a+98 mt s.l.m. (docc. 11 e 12 fascicolo parte ricorrente);
-con D.D. n. 880 del 24.3.2012 (e successiva DD 3744 del 29.10.2013), autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Provincia di Massa Carrara all'esercizio della discarica pagina 6 di 12 per la (sola) Fase 1 da quota + 25 mt fino a quota + 43 mt s.l.m. (doc. 13 fascicolo parte ricorrente);
-con D.D. n. 1441 del 26.3.2012 (e successiva DD n. 4570 del 16.10.2013), autorizzazione integrata ambientale (AIA) della Provincia di Lucca all'esercizio della discarica per la
(sola) Fase 1 da quota + 25 mt fino a quota + 43 mt s.l.m. (doc. 14 fascicolo parte ricorrente).
Risulta dagli atti, che prima della scadenza, (AIA LU scadenza 2 luglio 2022; AIA MS Cont scadenza 18 settembre 2022), aveva chiesto il rinnovo (tecnicamente: “riesame, con valenza di rinnovo e contestuale richiesta di esercizio Fasi 2 e 3”) delle due AIA, per prorogarne l'efficacia e per consentire l'avvio di Fase 2 e 3 (v. istanza del 15.9.2021, doc. 16 fascicolo parte ricorrente); che tuttavia la Regione OS ha archiviato l'istanza, ritenendo decaduta la VIA (rilasciata nel 2011, con validità 5 anni) sottesa alle AIA – e quindi Cont insuscettibili di rinnovo le AIA già ottenute (doc. 17 fascicolo parte ricorrente); che ha impugnato il provvedimento di diniego, che è stato confermato dal TAR OS
(sentenza 702/2022, doc. 18 fascicolo parte ricorrente) e, in sede cautelare, dal Consiglio di
Stato (ordinanza 4951/2022, doc. 19 fascicolo parte ricorrente). L'appello è pendente. Cont Nel frattempo, ha comunque avviato un nuovo provvedimento autorizzativo unificato regionale c.d. “PAUR” (per ottenere nuova VIA e AIA Fasi 2 e 3) (doc. 20 fascicolo parte ricorrente) ed ha altresì presentato istanza di proroga delle autorizzazioni esistenti AIA Fase 1 (doc. 34 fascicolo parte ricorrente).
Nel maggio 2024, a causa del cedimento del parametro esterno della discarica, la
Regione OS ha ordinato la sospensione immediata dell'attività di conferimento rifiuti in ingresso all'impianto (con prescrizione di attuare misure di sicurezza d'emergenza) fino
a diversa comunicazione da parte di questa autorità competente ed ha comunicato la sospensione del procedimento di PAUR in attesa della risoluzione della situazione emergenziale e delle relative ricadute sul progetto attualmente in corso di valutazione (Progetto di Completamento oltre quota
+ 43 della discarica) (docc. 48-49 fascicolo parte ricorrente).
***.***.***
pagina 7 di 12 La risoluzione della presente controversia richiede di interpretare portata applicativa e significato della clausola di variabilità del prezzo ex art. 3 del contratto di compravendita.
L'art. 2 – rubricato Prezzo – dispone: “Il prezzo della presente compravendita è dalle parti convenuto in complessivi euro 10.400.000,00 … salve le ipotesi di variazione del prezzo di cui al successivo art.3” (segue l'elencazione delle modalità di pagamento).
La successiva clausola di “Variabilità” è articolata in tre lettere e prevede:
A): in caso di chiusura dell'area prima del rilascio di autorizzazione al raggiungimento della quota di mt. 68 (2° step di coltivazione/Fase 2), il prezzo sarebbe stato pari a 7 milioni di euro;
B): in caso di chiusura dell'area prima del rilascio di autorizzazione al raggiungimento della quota di mt. 43 (1° step di coltivazione/Fase 1) il prezzo sarebbe rimasto pari a 4,5 milioni di euro;
C): in caso di chiusura dell'area dopo che sia stato autorizzato il riempimento della quota di mt. 68 (3° step di coltivazione/Fase 3) il prezzo sarebbe stato pari a 10,4 milioni di euro.
Ad oggi, la discarica è “ferma” a Fase 1 (AIA scaduta); Fase 2 e Fase 3 non sono autorizzate. Sono stati sospesi sia il procedimento di PAUR che quello di proroga AIA
Fase 1.
***
L'interpretazione coerente delle articolazioni A, B e C di cui all'art. 3 del contratto induce a ritenere che il prezzo sia stato determinato in funzione degli step di riempimento della discarica, nel senso che i prezzi ulteriori, rispetto a quello base di 4,5 milioni di euro correlato al primo step (che era già stato autorizzato prima del contratto), debbano essere corrisposti solo a seguito del passaggio a ciascuna delle due fasi successive di legittimo riempimento (ovvero, la progressione in aumento del prezzo corrisponde alla progressione attesa dei conferimenti), non giustificandosi diversamente l'alea delle condizioni del contratto.
Infatti, ritenendo non dovuto il pagamento del prezzo maggiorato solo in caso di chiusura della discarica – come ritiene - sarebbero irrilevanti fatti sopravvenuti CP_1 pagina 8 di 12 diversi dalla chiusura (quali, appunto, la perdita di efficacia delle autorizzazioni ambientali) con la conseguenza che l'acquirente avrebbe accettato di sostenere un costo così elevato senza ragionevoli e controbilanciate certezze in ordine al ritorno economico correlato al raggiungimento dei due successivi livelli di riempimento (ed, anzi, accettando di sostenere i prevedibili ingenti costi di dismissione).
Non a caso, l'art. 3 del contratto prevede l'aggiustamento del prezzo proprio “poiché
l'area compravenduta è destinata ad essere utilizzata dall'acquirente per discarica autorizzata” : ciò significa che le parti, al momento della stipula, avevano preventivato la possibilità che le autorizzazioni potessero essere sospese/revocate/non rinnovate per vari motivi, con ripercussioni sull'attività della discarica (e sui guadagni).
In definitiva, al di là del formale riferimento a “provvedimenti di chiusura”, la logica contrattuale - che discende dall'intenzione delle parti, dagli interessi che si è inteso tutelare nonché dall'intero contesto del contratto - non può che essere la seguente: il prezzo di vendita è stato convenuto in 4,5 milioni di euro (la discarica, al tempo dell'acquisto, si trovava al primo livello/Fase 1); il prezzo sarebbe salito a 7 milioni di euro in caso di autorizzazione al raggiungimento del secondo livello di 68 mt;
sarebbe aumentato a 10,4 milioni di euro in caso di autorizzazione al superamento di detto secondo livello.
Allo stato, la discarica – sebbene non vi sia un formale provvedimento di chiusura - versa in una situazione di “stallo”, essendo ufficialmente operativa unicamente per le misure emergenziali;
pertanto, si ritiene che i pagamenti delle rate dal 30.4.23 non siano esigibili, essendo il contratto “congelato” tra le parti in attesa della definitiva decisione del
Giudice amministrativo sulla sorte dei procedimenti autorizzativi sottesi.
Si ritiene, in altri termini, che se è pur vero che la clausola sulla variabilità del prezzo operi sul piano della definitiva fissazione del corrispettivo di vendita laddove intervenga formale chiusura e in base allo step di riempimento della discarica raggiunto a quel momento;
se è vero ciò è tuttavia altrettanto vero che detta clausola - e ciò per tutte le ragioni sovra esposte relative alla corretta interpretazione e bilanciamento dell'alea contrattuale, della volontà delle parti complessivamente considerata e dell'equo pagina 9 di 12 contemperamento degli interessi contrattuali - debba essere interpretata e coordinata con l'art. 2 del contratto, nel senso che le rate fissate a scadenza annuale non possano essere ritenute esigibili in automatico e per il solo fatto dell'intervenuta scadenza convenuta, non potendosi considerare dovuto un corrispettivo relativo ad uno stato di riempimento non ancora raggiunto.
Dunque, sebbene la discarica sia ancora operativa – ancorchè con autorizzazione limitata alle sole misure emergenziali - il pagamento delle rate successive non è esigibile.
Quanto alla domanda di di restituzione degli importi già versati - in eccesso - in Pt_1 adempimento della propria obbligazione di pagamento, non si ritiene operante la clausola di variazione del prezzo invocata dalla ricorrente e disciplinata sempre dall'art. 3 del contratto;
e ciò in considerazione del fatto che detta clausola presuppone l'intervenuta chiusura della discarica e la definitiva fissazione del prezzo ad uno step inferiore rispetto a quello eventualmente già versato. Nel caso di specie, invece, ricorre una mera ipotesi di inesigibilità delle rate scadute e a scadere dal 30 aprile 2023 in avanti e conseguente sospensione dei pagamenti. Ne consegue che non è accoglibile una domanda di restituzione del prezzo con riferimento a contratto formalmente ancora in essere, sebbene sostanzialmente “congelato” tra le parti, come non è esigibile la domanda di pagamento dei canoni anzidetti non essendosi verificato il presupposto per l'esigibilità degli stessi.
Quanto alla qualificazione della garanzia, quale accessoria e non autonoma, al riguardo
- richiamato il principio secondo cui “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia” (Cass. S.U. 18/02/2010 n.3947; Cass.
03/12/2020 n.27619) - si rileva in primis che non ha rilievo decisivo l'indicazione “a prima richiesta” per la qualificazione di un negozio come “contratto autonomo di garanzia” o come “fideiussione”, potendo tale espressione riferirsi sia a garanzie svincolate dal rapporto garantito - ossia autonome - sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita (cfr. Cass. 16825/2016).
pagina 10 di 12 Maggiori dubbi potrebbe generare, piuttosto, l'inserimento dell'espressione “anche in caso di opposizione del debitore”, la quale condurrebbe - al pari delle similari clausole
"senza eccezioni", "ogni eccezione rimossa” - sic et simpliciter ad inquadrare il negozio giuridico nella categoria del contratto autonomo di garanzia, se ritenuta attinente alle eccezioni relative al rapporto principale non proponibili dal garante e, dunque, incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione.
Tuttavia, come rilevato dalla Suprema Corte, tale inquadramento non può essere automatico, rendendosi doveroso analizzare il contenuto complessivo della convenzione negoziale e, dunque, verificare se possa desumersi un'eventuale discrasia rispetto a tale qualificazione (cfr. Cass. 4717/2019).
Ebbene, da una analisi delle condizioni di contratto, non si rinviene invero alcuno degli indici testuali sopra detti, che possa indurre a qualificare la garanzia come autonoma, anzi plurime disposizioni contrattuali inducono a qualificare il contrato come garanzia accessoria: la coincidenza esatta tra l'oggetto della polizza e la prestazione del debitore principale garantita, ovvero il pagamento della rata di prezzo –(cfr. art. 1: “la Società garantisce al Beneficiario indicato in premessa, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, il pagamento della rata evidenziata qualora il Contraente non provveda al pagamento della stessa a scadenza”); l'espressa previsione contrattuale per cui la Società garante intende “restare obbligata in solido con il contraente stesso fino alla concorrenza di € 833.333,00”; l'obbligatoria richiesta preventiva al contraente da parte del beneficiario come definita all'art. 1 delle Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il beneficiario, con onere di comunicare per conoscenza anche al garante tale messa in mora e dall'art. 3, dove il pagamento del garante è previsto entro 30 giorni dalla richiesta sopra detta;
l'esplicitazione del diritto del garante di ripetere l'importo eventualmente pagato nel caso che le somme risultassero totalmente o parzialmente non dovute dal contraente.
Alla luce di quanto precede deve affermarsi l'accessorietà della garanzia rispetto all'obbligazione garantita.
Ne consegue che, stante l'inesigibilità della prestazione di per tutte le ragioni sopra Pt_1 esposte, non è tenuta al pagamento della rata in favore di CP_3 CP_1 pagina 11 di 12 L'esito della causa giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, ogni altra domanda assorbita, così provvede:
1) accerta e dichiara che parte ricorrente, e per essa , non è Controparte_6 allo stato tenuta al pagamento delle rate dal 30 aprile 23 in avanti;
2) rigetta la domanda di riduzione del prezzo e restituzione proposta da;
Pt_1
3) compensa integralmente le spese di lite.
Si comunichi.
Lucca, 31.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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