TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/06/2025, n. 2234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2234 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente Rel.- est.
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Nadia Zampogna -Giudice- ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 9545 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (C.F. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'avv. Teresa Fusco, presso il cui studio sito in
Caivano (NA) alla via C. Monteverdi n. 26, elettivamente domicilia;
- Ricorrente-
E
, nato a [...] il [...] (C.F. ; Controparte_1 C.F._2
- Resistente contumace–
NONCHE'
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO, presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
All'udienza del 21.05.2025 la parte ricorrente ribadiva la volontà affinché il Tribunale adito modificasse le condizioni di cui all'intervenuta separazione, recependo le conclusioni indicate nel ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero, con visto reso in data 26 maggio 2025, nulla ha opposto.
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22 novembre 2024 la ricorrente epigrafata deduceva di aver contratto matrimonio con il resistente in data 20 maggio 2011, in Caivano (NA), (atto n. 15, parte II, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2011), dalla cui unione era nata una figlia, , il Per_1
30 gennaio 2012 ad Aversa;
che, venuta meno l'affectio coniugalis, si erano separati consensualmente alle condizioni di cui agli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, depositati presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli Nord in data
27 luglio 2020, che rilasciava il relativo nulla osta in data 27 agosto 2020; che i predetti accordi prevedevano, tra le altre cose, l'affido congiunto della minore, , con collocazione Per_1 prevalente della stessa con la madre, presso la casa coniugale a lei assegnata, un assegno di mantenimento a carico di in favore di per euro 500 Controparte_1 Parte_1 mensili, di cui euro 100,00 in favore della coniuge ed euro 400,00 per la figlia, oltre Istat e il
50% delle spese straordinarie;
tanto premesso, dedotto il completo disinteresse nutrito da rispetto alle esigenze, economiche, assistenziali ed affettive della figlia, , CP_1 Per_1 chiedeva la modifica delle condizioni di separazione e, precisamente, l'affido esclusivo della minore alla madre ed esercizio del diritto di visita del genitore collocatario secondo modalità
e tempistiche rispondenti alla volontà della stessa, nonché, in ordine all'individuazione delle singole voci di spese ordinarie e straordinarie, il richiamo espresso al Protocollo d'intesa del
Tribunale di Napoli Nord del 25.10.2019 ed, in ultimo, che l'assegno unico fosse versato integralmente alla madre.
-Nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo il resistente non si costituiva rimanendo contumace.
-Alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi in data 26 marzo 2025, all'esito dell'audizione della sola ricorrente, il Presidente relatore, stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, per la mancata comparizione del resistente, disponeva l'ascolto della minore che si teneva all'udienza del 14 maggio 2025. Per_1 -A seguito dell'ascolto della minore, il difensore della ricorrente concludeva come in atti chiedendo la decisione immediata della causa e all'esito il Presidente relatore si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
-In data 21 maggio 2025 il PM apponeva il proprio visto.
################################################
- In via preliminare, va dichiarata la contumacia di parte resistent Massimiliano, in CP_1 quanto non costituitasi in giudizio, nonostante la regolare instaurazione del contraddittorio.
- Nel merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta sulla base delle considerazioni che seguono .
- E' noto come l'art 473 bis 29 c.p.c. prevede che, qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti in ogni tempo possono chiedere la revisione dei provvedimenti in materia di contributi economici, esprimendo il principio generalmente riconosciuto che i provvedimenti, anche definitivi, che dettano una regolamentazione giuridica al flusso di rapporti personali e patrimoniali intercorrenti tra le parti o tra le stesse e la prole vengono sempre emanati rebus sic stantibus e, pertanto, in relazione a un preciso quadro fattuale e istruttorio delineatosi in seno al processo e cristallizzato da un punto di vista temporale al momento della remissione della causa in decisione. Laddove tale quadro subisca delle modifiche per effetto di sopravvenute circostanze, tali statuizioni possono essere modificate.
-Ed invero la Suprema Corte, con la sentenza n. 28436/2017, ha condivisibilmente affermato che i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
-Ciò posto, va rilevato che la ricorrente, a modifica delle condizioni stabilite in sede di separazione ha chiesto l'affido esclusivo della minore alla madre, deducendo che il padre non provvede al pagamento del versamento al contributo al mantenimento, non provvede a farle visita , non provvede ad essere presente ai colloqui scolastici, né ad autorizzare visite guidate organizzate dalla scuola, creando notevoli difficoltà al genitore collocatario nella gestione delle questioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. -Sul punto va rilevato che in tema di affido, ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c., il
Giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, valutando prioritariamente la possibilità che i figli restino affidati ad entrambi i genitori oppure stabilendo a quale di essi debbano essere affidati in via esclusiva, ipotesi che si verifica, secondo quanto previsto dall'art. 337 quater c.c., laddove il
Giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore oppure, sussistendone le condizioni, sia stata avanzata domanda in tal senso da parte di uno dei genitori.
-Invero in più occasioni la Suprema Corte si è soffermata nello specificare che l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione,
l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n.
977/2017; Cass. 24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008). Nello specifico la
Corte di legittimità ha poi chiarito che “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass. 26587/2009, Cass.
24526/2010) ed ancora che “in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo, giudizio che, ancorandosi ad elementi concreti, potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore. La questione dell'affidamento della prole è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale deve avere come parametro di riferimento l'interesse del minore”. (Cfr. Cass. Civ. ordinanza 4 novembre 2019, n. 28244).
-Sulla base dei richiamati principi giurisprudenziali consolidati deve ritenersi accoglibile la richiesta della ricorrente essendo emersa una manifesta carenza genitoriale a carico del padre.
-L'assoluto disinteresse del resistente verso la famiglia e la figlia è stato da quest'ultima confermato in sede di audizione, laddove la stessa ha affermato: “Non vedo mio padre dall'ottobre del 2023, dal 21 ottobre, giorno del mio onomastico. Ho deciso di non vedere più mio padre perché lui mi portava a casa dei nonni e poi usciva con i suoi amici;
non mi ha voluto firmare il permesso per la gita e quindi ho deciso di non vederlo più. Anche lui non mi ha più chiamato più. Per ora non voglio più vederlo, ma in futuro non escludo di poter avere rapporti con lui. Mio padre è un po' freddo e distaccato, gli voglio bene, rimango male a causa dei suoi atteggiamenti… vorrei che mio padre fosse più vicino a me, vorrei avere con mio padre lo stesso rapporto che ho con mia madre”.
-Ritiene dunque il Collegio che stante il comprovato disinteresse sia economico- materiale che affettivo e morale, del resistente, il quale non si è neanche costituito in giudizio, consente di ritenere quale forma di affidamento più adeguata al superiore interesse della minore,
l'affido esclusivo della stessa alla madre che potrà esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale per tutte le questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione relative alla minore.
-Nulla va disposto per le visite, in considerazione della predetta totale assenza di rapporti tra il padre e la figlia.
- Il Tribunale ritiene conforme all'interesse della prole che, laddove il padre intenda incontrare , potrà farlo nel rispetto della volontà e previo consenso della stessa, così Per_1 come richiesto dalla ricorrente
- Quanto alla corresponsione dell'assegno di contributo al mantenimento a carico del resistente, sia in favore del coniuge che della prole, si rileva che alcuna richiesta è stata formulata in ordine alla modifica della commisurazione dello stesso, con conferma di quanto stabilito in sede di separazione. - Pertanto, conformemente alle condizioni di separazione consensuale, va confermato a carico del ricorrente, quale contributo per il mantenimento della coniuge, l'assegno mensile di €
100,00, nonché quale contributo al mantenimento della figlia , l'assegno mensile di Per_1
€400,00, oltre rivalutazione automatica annuale a mezzo indici ISTAT, oltre al pagamento del
50% delle spese straordinarie, somme da versarsi secondo le modalità stabilite in sede di separazione.
- Per ciò che attiene all'assegno unico per la prole, lo stesso verrà percepito interamente da
, che si occupa in via esclusiva della figlia, anche alla luce della recente Parte_1 ordinanza della Cassazione che con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal D.Lgs. 230/2021.
-Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base al DM 55/2014 come aggiornato nel 2022, sulla base dei valori minimi di cui allo scaglione economico relativo alle cause di valore indeterminabile complessità bassa, stante la non complessità delle questioni trattate.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parziale modifica delle condizioni di separazione consensuale di cui agli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita, depositati presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli Nord in data 27 luglio 2020, che rilasciava il relativo nulla osta N.A. in data 27 agosto 2020, dispone l'affidamento esclusivo della minore, , nata in [...] gennaio Per_1
2012 ad Aversa, alla madre, ; Parte_1
-nulla dispone per il diritto che potrà avvenire secondo la volontà e la disponibilità della minore;
- conferma, a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 400,00, a titolo di contributo al mantenimento della figlia
[...]
, da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre il 50%, delle spese mediche, non Per_1 coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-.2019, oltre rivalutazione ISTAT;
- conferma a carico del resistente, , l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma mensile di € 100,00, a titolo di contributo per il suo mantenimento del
[...] coniuge da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
- Dispone che l'assegno unico per la minore, , sia versato integralmente alla madre, Per_1
; Parte_1
- Condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 presente giudizio che si liquidano in €4.618,00 per compensi, oltre 15% di spese nonché IVA
e CPA come per legge;
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28 maggio 2025
Il Presidente rel./ est.
Dott.ssa Alessandra Tabarro