Articolo 1729 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1721Articolo 1730
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9 ottobre 2010
Art. 1729. Generalita' 1. Le appartenenti al Corpo delle infermiere volontarie della Croce rossa italiana sono assimilate di rango al personale militare direttivo contemplato dall'articolo 1626.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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