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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/03/2025, n. 218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 218 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
V.G. n. 14632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14632/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. MANGIONE ANNA CARLA Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. MANGIONE ANNA CARLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. sposterà la residenza dalla casa coniugale alla nuova dimora Parte_1
attualmente sita in Ricengo (CR) via Gavazo 57.
3. La casa familiare sita in Pavone del Mella (BS), via Roma 30, immobile di proprietà del sig.
verrà assegnata al sig. he rientrerà nel Parte_2 Parte_2
pieno possesso ivi dei mobili e arredi contenuti;
4. e dichiarano, al momento, di Parte_2 Parte_1
essere economicamente autosufficienti”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/06/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di
Pavone del Mella (atto n. 1, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA MINORI-
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO Presidente estensore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14632/2024 V.G. promosso da
(c.f ) con l'avv. MANGIONE ANNA CARLA Parte_1 C.F._1
e c.f ) con l'avv. MANGIONE ANNA CARLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., di seguito trascritte.
1. “I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. sposterà la residenza dalla casa coniugale alla nuova dimora Parte_1
attualmente sita in Ricengo (CR) via Gavazo 57.
3. La casa familiare sita in Pavone del Mella (BS), via Roma 30, immobile di proprietà del sig.
verrà assegnata al sig. he rientrerà nel Parte_2 Parte_2
pieno possesso ivi dei mobili e arredi contenuti;
4. e dichiarano, al momento, di Parte_2 Parte_1
essere economicamente autosufficienti”.
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 30/06/2011, iscritto presso il registro dello stato civile del comune di
Pavone del Mella (atto n. 1, parte I).
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione.
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
Alla luce dell'accordo raggiunto le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà altresì atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 150 comma
1 c.c. e 473-bis.51 c.p.c.:
omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite nell'accordo trascritto in epigrafe che costituisce parte integrante della presente sentenza;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre
2000, n. 396; compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 06/03/2025.
Il Presidente estensore
Michele Posio
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