Versione
18 gennaio 1980
18 gennaio 1980
Art. 2.
Al Comitato nazionale per l'energia nucleare e' assegnato per il triennio 1977-79, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla societa' Eurodif:
a) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1977;
b) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1978;
c) lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1979.
E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme che ricevera' dalla societa' Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle anticipazioni di cui al comma precedente.
Al complessivo onere di lire 14.250 milioni, relativo alle quote per gli anni 1977 e 1978, rispettivamente di lire 7.125 milioni ciascuna, si fara' fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
All'onere di lire 184,5 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge ed a quello di lire 9.500 milioni, relativo alla quota per l'anno 1979 di cui al precedente primo comma, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Comitato nazionale per l'energia nucleare e' assegnato per il triennio 1977-79, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la seguente ripartizione, un contributo straordinario di lire 23.750 milioni per l'effettuazione di anticipazioni alla societa' Eurodif:
a) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1977;
b) lire 7.125 milioni per l'anno finanziario 1978;
c) lire 9.500 milioni per l'anno finanziario 1979.
E' fatto obbligo al CNEN di versare direttamente in conto entrate del Tesoro le somme che ricevera' dalla societa' Eurodif a titolo di rimborso e di remunerazione delle anticipazioni di cui al comma precedente.
Al complessivo onere di lire 14.250 milioni, relativo alle quote per gli anni 1977 e 1978, rispettivamente di lire 7.125 milioni ciascuna, si fara' fronte con riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978.
All'onere di lire 184,5 miliardi, derivante dall'attuazione dell'articolo 1 della presente legge ed a quello di lire 9.500 milioni, relativo alla quota per l'anno 1979 di cui al precedente primo comma, si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1979.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 8
- 1. TAR Palermo, sez. II, sentenza 29/09/2022, n. 2702Provvedimento: […] IV. violazione di legge (artt. 1 e 2, L.R. n. 7/1980; art. 14, L.R. n. 37/1985), in quanto le opere, pur edificate in area soggetta a vincolo di inedificabilità assoluta ex art. 15, L.R. n. 78/1976, rientrerebbero in un agglomerato urbano, connotato da « numerosissimi insediamenti abitativi e residenziali, realizzati nel tempo in contrasto con lo strumento urbanistico vigente », che avrebbero imposto al Comune l'adozione di un piano particolareggiato ad hoc ai sensi della L.R. n. 7/1980 e che, in ogni caso, non consentirebbero l'adozione di singoli provvedimenti di demolizione.Leggi di più...
- Inedificabilità assoluta·
- Partecipazione procedimentale·
- Ordinanza di demolizione·
- Difetto di motivazione·
- Vincolo paesaggistico·
- Zona di rispetto del litorale·
- Responsabilità del proprietario·
- L.R. 37/1985·
- L.R. 78/1976·
- Legittimità del provvedimento·
- Garanzie procedimentali·
- Abuso edilizio·
- L.R. 7/1980·
- D.P.R. 380/2001