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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/08/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I VITERBO
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Viterbo in persona del giudice unico dott. ssa Francesca Capuzzi, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2751 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente
TRA nato a [...] il [...] e residente in [...]
Emanuele, 46 (c.f. ) e la signora nata a [...] CodiceFiscale_1 Parte_2
l'8.06.1996 e residente in [...] (c.f. ), entrambi CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi, sia congiuntamente sia disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Corrado Cocchi
(codice fiscale ) e Pietro Laici (codice fiscale ) del CodiceFiscale_3 CodiceFiscale_4
Foro di Viterbo giusta procura rilasciata su foglio separato e da intendersi in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Pietro Laici in Viterbo alla Via Marconi, 7.
ATTORI
E
(C.F. ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._5 residente in [...] int. 8, rappresentato, assistito e difeso in virtù di procura in calce al presente atto dall'Avv. Filippo Simone Zinelli, C.F.
, del foro di Roma ed elettivamente domiciliato presso lo studio in Roma Via C.F._6
Rovereto n.7.
CONVENUTO
E
, (P.IVA: - C.F.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_1 P.IVA_2
Sindaco pro tempore Sig. domiciliato per la carica presso la Casa Comunale sita Persona_1 in 01010 Barbarano Romano (VT) Piazza G. Marconi n° 21, autorizzato a stare in giudizio con deliberazione di G.C. n° 45 del 04.11.2022, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Berna del Foro di Viterbo (C.F.: - Fax: 0763.732038 – Posta Elettronica Certificata: C.F._7
, ed elettivamente domiciliato presso e nello studio Email_1 dell'Avv. Fabrizio Berna sito in 01021 Acquapendente (VT) Via Poggio Graziano n° 82/84, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione.
TE AM
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 tempore, con sede in Barbarano Romano, Piazza Marconi n. 21, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. ), presso i cui uffici domicilia in Roma, via P.IVA_3 dei Portoghesi n.12.
TE AM
(di seguito “ ” o la “ ), Controparte_4 CP_4 CP_5 codice fiscale e partita Iva con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, P.IVA_4 in persona del suo procuratore speciale Dott. , giusta procura per atto notarile a Controparte_6 rogito del Notaio Dott. del 19 febbraio 2019, rep. n. 15486, racc. n. 8708 (doc. Persona_2
n. 1), rappresentata e difesa dall'Avv. David Morganti, codice fiscale , n. fax C.F._8
06-8548443, indirizzo pec: ed elettivamente domiciliata Email_2 presso il suo studio in Roma, alla Via Giovanni Paisiello n. 40, giusta procura rilasciata su foglio separato congiunta alla comparsa di costituzione.
TERZA CHIAMATA
OGGETTO: responsabilità ex art. 2052 c.c. per danno derivante da proprietà di animali.
posta in decisione all'udienza del 14.5.25, sostituita con deposito di note scritte, previa assegnazione di termini di giorni 48 per il deposito di conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche, sulle seguenti conclusioni: parte attrice ha così concluso: “Voglia l'Illustrissimo Tribunale di Viterbo adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione, domanda o deduzione: - in via istruttoria, rimettere la causa sul ruolo e disporre ove necessaria consulenza tecnica d'ufficio per la liquidazione del danno ivi compreso il computo del costo del lavoro necessario per la realizzazione della recinzione;
- in via principale, all'esito di quanto sopra o comunque ove tale approfondimento istruttorio non venga disposto, accertare ai sensi dell'art. 2052 c.c. il diritto dei signori attori al risarcimento del danno cagionato come descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il signor Controparte_1
a pagare a titolo di risarcimento la somma di euro 6.901,22 (seimilanovecentouno/22) al signor
[...]
e la somma di euro 25.702,97 (venticinquemilasettecentodue/97) oltre al valore del Parte_1 lavoro per la realizzazione della recinzione alla signora ovvero secondo le diverse Parte_2 somme (maggiori o minori) e ripartizioni ritenute di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- in via subordinata, per la denegata ipotesi di mancato accoglimento della precedente domanda, accertare ai sensi dell'art. 2043 c.c. il diritto dei signori attori al risarcimento del danno cagionato come descritto in narrativa e, per l'effetto, condannare il signor a pagare a titolo Controparte_1 di risarcimento la somma di euro 6.901,22 (seimilanovecentouno/22) al signor Parte_1
e la somma di euro 25.702,97 (venticinquemilasettecentodue/97) oltre al valore del lavoro per la realizzazione della recinzione alla signora ovvero secondo le diverse somme Parte_2
(maggiori o minori) e ripartizioni ritenute di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- in ogni caso, ove il Tribunale ritenga che per i fatti occorsi vi sia responsabilità concorrente del signor e di uno o più dei chiamati in causa, ovvero nella ipotesi ulteriormente Controparte_1 diversa in cui ritenga che vi sia responsabilità di uno o più dei chiamati in causa e non del signor
, voglia accertare il diritto dei signori attori al risarcimento del danno e condannare il/ i CP_1 responsabile/i, in solido tra loro, a pagare a titolo di risarcimento la somma di euro 6.901,22
(seimilanovecentouno/22) al signor e la somma di euro 25.702,97 Parte_1
(venticinquemilasettecentodue/97) oltre al valore del lavoro per la realizzazione della recinzione alla signora ovvero secondo le diverse somme (maggiori o minori) e ripartizioni ritenute Parte_2 di giustizia, in ogni caso oltre interessi e rivalutazione;
- infine, in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese ed ogni altro accessorio.” parte convenuta ha così concluso: “Per prima cosa, si chiede la revoca dell'ordinanza del 29 gennaio 2021 e la conseguente ammissione della prova per testi con riguardo ai capitoli n. 1, 2, 3,
4, 5, 7, 10 e 11, 12, 13 e 14 di cui alla seconda memoria istruttoria con i relativi testi indicati. Si chiede, inoltre, che vengano ammessi gli ordini di esibizione e la CTU così come articolati nella stessa memoria istruttoria. In caso di mancata ammissione, la scrivente difesa precisa le conclusioni come da prima memoria e chiede che la causa venga decisione.” il ha depositato le seguenti note: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni Controparte_2 contraria azione e/o eccezione disattesa e/o respinta: NEL MERITO: in accoglimento di quanto sopra esposto, accertare e dichiarare l'estraneità del nella causazione dei Controparte_2 danni lamentati da parte attrice e, per l'effetto, rigettare le domande proposte nei confronti del in quanto infondate in fatto ed in diritto e/o non provate, con ogni Controparte_2 conseguenziale effetto di legge. Con vittoria di spese, compensi professionali ed ogni altro accessorio di legge.” ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, “contrariis reiectis” Controparte_4 sulla domanda di manleva nei confronti della : 1 In via principale: a) Controparte_4 rigettare la domanda di manleva svolta dal sig. nei confronti della Controparte_1 CP_4 in quanto infondata in fatto ed in diritto;
b) accertare e dichiarare la non operatività̀
[...] della garanzia assicurativa per i motivi esposti nel presente atto;
c) accertare e dichiarare e la non indennizzabilità del sinistro per violazione dell'obbligo di comunicare l'aggravamento del rischio;
d) accertare e dichiarare la non indennizzabilità del sinistro per carenza del requisito di accidentalità ed involontarietà̀ dell'evento prescritto in polizza;
2 in via subordinata, nel caso denegato di accoglimento della domanda di manleva e della domanda attorea: a) limitare l'obbligo di manleva della alla sola quota di responsabilità̀ che sarà̀ eventualmente Controparte_4 accertata a carico dell'assicurato, previo accertamento delle quote di ripartizione interna della responsabilità̀ tra i diversi coobbligati, con esclusione di quella ad essa derivante in via di solidarietà̀ dagli altri coobbligati;
b) liquidare l'indennizzo nei limiti del massimale previsto dal contratto con la franchigia fissa per danni a cose di euro 500,00; d) porre a carico del convenuto le spese relative al legale da esso direttamente incaricato e non designato dall'assicuratore. Sulla domanda attorea 3 in via principale: rigettare la domanda attorea perché́ infondata e non provata;
4 in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea: a) accertare con rigore l'ammontare dei danni risarcibili, se ed in quanto riconducibili alla responsabilità̀ del convenuto, ed il nesso di causalità̀ tra i danni e l'evento occorso;
b) negare sull'importo eventualmente liquidato il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria, stante il divieto del loro cumulo sancito dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 5908/1998); 5 in via istruttoria: accogliere le istanze di cui al § 2.8 della comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 1 e 2. Con vittoria di spese e compensi ed onorari del presente giudizio.”
ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito Controparte_3 accertare e dichiarare l'assenza di qualsivoglia responsabilità in capo all e, per l'effetto, CP_3 respingere la domanda proposta dai sig. nei confronti del medesimo Ente, con vittoria di CP_1 spese di lite.”
IN FATTO E DIRITTO
Gli attori, rispettivamente proprietario il signor e conduttrice la signora Parte_1 Pt_2
esercitano l'azione ex articolo 2052 c.c. e in subordine ex articolo 2043 c.c. per ottenere il
[...] risarcimento del danno causato, nell'anno 2020, alle proprie colture (noccioleto e coltivazione di cereali) dalle ripetute incursioni dei bovini fuoriusciti dalla fida pascolo data in concessione dal
Comune di Barbarano Romano al convenuto, imputandogli di aver omesso la dovuta vigilanza.
La sig.ra chiede anche il rimborso della somma spesa per recintare l'area coltivata Parte_2 nel tentativo di evitare i danni.
Disposto il rinnovo della citazione nel rispetto dei termini a comparire, si è costituito il convenuto che ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di e, in subordine, la nullità del Parte_2 contratto di locazione dei fondi agricoli per omessa registrazione, l'infondatezza della domanda poiché i danni sarebbero da ricondurre ai cinghiali che vivono nel parco, il difetto di prova della connessione di essi con la circolazione dei bovini, l'imputabilità dei fatti al e Controparte_2 all' , di cui ha chiesto la chiamata in causa, che avevano omesso Controparte_7 gli interventi di riparazione della recinzione dei terreni, il proprio diritto ad essere manlevato dalla
. Controparte_4
Autorizzate le chiamate in causa si sono costituiti il , che ha eccepito la natura Controparte_2 oggettiva della responsabilità del proprietario degli animali e la propria estraneità ai fatti poiché non
è previsto che i pascoli oggetto di concessione siano recintati e, anzi, in base al regolamento comunale grava sul concessionario un obbligo di vigilanza continua del bestiame rispetto al quale il convenuto si era reso inadempiente, ragione per cui era stato dichiarato decaduto dalla concessione;
l' che pure ha eccepito l'insussistenza di un obbligo di recinzione dei terreni adibiti a CP_3 pascolo a proprio carico, trattandosi di terreni del demanio collettivo amministrati dal
[...]
e in subordine ha dedotto la responsabilità del convenuto;
la compagnia Controparte_2 assicuratrice che ha opposto l'inoperatività della polizza per mancata comunicazione dell'aggravamento del rischio derivante dal danneggiamento del recinto entro cui, in base al contratto, il bestiame assicurato doveva essere custodito, e per mancata accidentalità dei fatti, che sono da imputare alla negligenza del convenuto, l'infondatezza della domanda e, in subordine,
l'esistenza di un massimale di polizza e di una franchigia fissa di € 500 e la non rimborsabilità delle spese per il patrocinio conferito ad avvocati non autorizzati dalla Compagnia.
Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testimoni ammessi, all'udienza del 14.5.25, sostituita con deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione previa assegnazione di termini di giorni 48 per il deposito di conclusionali e di giorni 20 per il deposito di repliche 2025.
In via preliminare, va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di a cui Parte_2 peraltro il convenuto ha rinunciato, essendo stato prodotto il contratto di locazione registrato da cui deriva detta legittimazione.
Nel merito la domanda è fondata nei limiti di cui appresso si dirà.
La responsabilità di cui all'art. 2052 cod. civ., prevista a carico del proprietario di animale per i danni cagionati dallo stesso, trova un limite solo nel caso fortuito, ossia nell'intervento di un fattore esterno nella causazione del danno, che presenti i caratteri dell'imprevedibilità, dell'inevitabilità e dell'assoluta eccezionalità, con la conseguenza che all'attore compete solo di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra il comportamento dell'animale e l'evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, deve provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere detto nesso causale, non essendo sufficiente la prova di aver usato la comune diligenza nella custodia dell'animale. (Sentenza n. 15895 del 20/07/2011).
Orbene, l'istruttoria svolta ha dimostrato che i bovini di proprietà del convenuto sconfinavano sul terreno del pascolandovi;
rilevano in questo senso le testimonianze di , Pt_2 Testimone_1 di professione guardiaparco, di comandante della stazione dei C.C. di Testimone_2
Barbarano Romano, di , allevatore, tutti escussi all'udienza del 6 giugno 2024. Testimone_3
Il sig. ha riferito di aver eseguito due interventi sui luoghi di causa, uno nel Novembre 2020 Tes_1
e un altro di poco successivo, riscontrando che i bovini del convenuto avevano invaso il terreno del il testimone ha precisato di averli identificati durante il primo sopralluogo (vi erano circa Pt_2 undici vacche e quattro vitelli che pascolavano erba) tramite un cannocchiale particolare di cui è dotato quale guardiaparco, che gli consente di visualizzare il bollino auricolare degli animali anche a distanza;
in particolare, ha riferito di aver apposto il telefonino sul cannocchiale, così da registrare il numero del bollino delle bestie e di averlo riscontrato presso i registri della Asl per stabilirne la proprietà in capo al . CP_1
Ha poi aggiunto di aver visto quegli stessi animali, che ha riconosciuto in quanto di razza diversa da quelli presenti negli altri allevamenti della zona, nell'uliveto dell'attore, che dista pochi metri (100,150 circa) dall'area del concesso in pascolo in cui il convenuto nel 2020 teneva il bestiame e che CP_3 il , più volte avvisato dell'uscita di alcuni esemplari non ha mai negato la circostanza, ma CP_1 ne ha imputato la responsabilità alla mancata apposizione di recinzione da parte del CP_2
Analoga conferma dell'atteggiamento del convenuto è emersa dalla testimonianza di
[...] che in più occasioni aveva ricevuto segnalazioni degli autisti del Cotral della presenza Tes_2 degli animali sulla strada;
mentre ha riferito di essere stato presente in più di Testimone_3 un'occasione sui terreni del nel 2020-2021, per aiutarlo a cacciare le vacche del Pt_2 CP_1 che, avendo trovato un punto del pascolo da dove uscire, si recavano spesso su tali terreni mangiando germogli di nocciole, di olive e grano, il testimone ha anche detto di aver visto più volte il che cercava di riportare gli animali sul terreno del pascolo comunale. CP_1
Tali evidenze istruttorie sono coerenti con la documentazione in atti e segnatamente con l'individuazione dei capi bovini del effettuata dai Carabinieri forestali del Lazio il 31 agosto CP_1
2020 e con l'Ordinanza comunale numero 10 del 21 Aprile 2020 che ha intimato al di CP_1 mettere in sicurezza il bestiame di sua proprietà che circolava al di fuori delle particelle oggetto di concessione di pascolo, nonché con la conseguente decadenza dalla concessione.
Sulla scorta di ciò, essendo provata l'incursione dei bovini di proprietà del convenuto nei terreni coltivati dagli attori, deve concludersi per l'imputazione al della responsabilità dei danni da CP_1 essi causati poiché, ai sensi dell'articolo 2052 c.c. è sufficiente la sua qualità di proprietario degli animali, a prescindere dal requisito di colpevolezza, e la mancanza di prova del fortuito che, nella specie, non può derivare dalla mancanza di una recinzione non tanto perché, come rilevato dal Tar
Lazio, gli artt. 7 comma 5 lett. b e 8 comma 2 lett. c del Regolamento di fida pascolo, il concessionario del pascolo aveva “obbligo di vigilanza continua degli animali di sua proprietà”, ma soprattutto perché, secondo l'id quod plerumque accidit, il girovagare del bestiame non può essere considerato un evento imprevedibile, rientrando invece nel normale comportamento degli animali, che proprio per questo devono essere sorvegliati.
Ciò vale ancor di più nella specie poiché è pacificamente ammesso dal convenuto e confermato dai testimoni escussi che il sig. fosse perfettamente a conoscenza della non integrità della CP_1 recinzione dei terreni collettivi destinati al pascolo e sapesse che i suoi animali invadevano i terreni limitrofi sicché i danni provocati, lungi dall'integrare il fortuito, erano invece prevedibili e prevenibili, né la responsabilità oggettiva del proprietario può essere esclusa da quella del che, come CP_2 rilevato dal Consiglio di Stato in sede di impugnativa della revoca della concessione, avrebbe dovuto riparare la recinzione al diverso fine di garantire la pubblica incolumità affidata alle sue cure. Venendo alla prova dei danni causati essa deriva dalla testimonianza del signor che ha Tes_3 espressamente riferito di aver visto le vacche del convenuto che mangiavano i germogli dei noccioli, delle olive e il grano, e da quella della dott.ssa , agronomo, escussa all'udienza del Testimone_4
14.11.2024, che ha riferito di aver effettuato una perizia di parte per conto dell'attore nel Pt_2
2020, prendendo quindi visione dei luoghi nell'immediatezza dei fatti, e di aver riscontrato che il noccioleto ha riportato danni su n. 1778 piante rispetto alle n. 3025 ivi presenti ovvero sul 58,80% della sua estensione.
In particolare, il testimone ha riferito che le piante intaccate erano pari a circa il 60% del totale e che la riconducibilità di ciò ai bovini è derivata dall'esame delle impronte e delle deiezioni lasciate dagli animali, dal tipo di morso alle colture e dalla presenza di un'ampia zona ove era evidente, in base all'impronta lasciata, che si erano accasciati per terra assumendo, quindi, il loro comportamento tipico della fase digestiva (riferisce il testimone: “Preciso che il sopralluogo in campo è iniziato il venerdì alle otto e trenta ed è finito il sabato successivo, ho girato tutto il campo verificando la presenza dei danni da morso dei bovini, che è particolare, diverso da quello della pecora, poi ho verificato che vi era un'ampia zona dove i bovini si erano messi per digerire, accasciandosi a terra, come sono soliti fare questi animali. Ho rilevato impronte e deiezioni e da questi elementi ho capito che si trattava di questo tipo di animali.”).
Venendo alla quantificazione dei danni quelli riportati dal noccioleto sono provati dalla perizia della dott.ssa , agronomo, che nel corso dell'istruttoria testimoniale ha confermato i risultati Testimone_4 raggiunti secondo cui il danno è consistito nell'asportazione degli apici vegetativi, del fogliame e di intere parti di pianta, piegamenti, e lacerazioni dei rami, e distruzione del cambio.
Tali valutazioni sono coerenti con quanto riferito da che ha detto che il noccioleto Testimone_3 dell'attore nel 2020 era di recente impianto e non in produzione sicché le piante avevano solo i polloni ovvero teneri germogli delle nocciole e non il frutto vero e proprio.
La perizia dell'agronomo ha riferito che il danno è stato arrecato a n. 1778 piante, su n. 3025 complessive, in forma lieve, severa e grave;
nel primo caso vi è stata la sola “morsicatura dei polloni” così che la pianta era in grado di ripristinare una pianta adulta con i polloni residui non danneggiati, essendo necessaria solo la potatura ordinaria (per un totale di 1016 piante)”; in caso di danno severo i “danni da morsicatura e piegatura sono più intensi, la pianta ha l'impalcatura completamente da ricostituire necessita di potature straordinarie, al fine di allontanare le branchette danneggiate nel cambio, attendere l'emissione di nuovi polloni di sostituzione, e per riportare la pianta alla condizione iniziale, sono necessari interventi diversi a seconda dell'età di partenza per un totale di 662”. Infine, il danno grave deriva da “morsicatura intensa” per cui “la parte aerea è fortemente compromessa si rende necessaria la sostituzione dell'intera pianta per un totale di 101”.
Il perito ha stimato il danno utilizzando il prezziario regionale vigente all'epoca dei fatti e ha stabilito che per il ripristino della situazione occorreva una spesa di € 6.399,22. I dati elaborati dal perito e confermati all'udienza sono meritevoli di accoglimento per l'analisi scrupolosa da cui derivano e la logicità delle conclusioni raggiunte.
Trattandosi di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma rivalutata anno per anno andranno corrisposti gli interessi al tasso legale da calcolare dall'anno dei fatti (da collocare alla data della perizia di parte - novembre 2020 - non essendo emersa una data più precisa dall'istruttoria) al saldo.
Analoghe considerazioni non possono valere per la stima del danno arrecato alla coltura del grano dell'azienda di nell'anno 2020. Parte_2
Esse si basano sulla sola stima effettuata dalla dott.ssa , che in udienza ha riferito di aver Per_3 valutato la produzione potenziale di grano dell'azienda tenendo contro della quantità di seme acquistato (risultante dalle fatture di acquisto) e delle ipotesi di produttività elaborate dal Ministero dell'Agricoltura; tali dati sono stati sviluppati in base alla superficie coltivata a grano duro di varietà
Antalis, risultante dal fascicolo aziendale, e ne è derivato un quantitativo di grano ritraibile nel 2020 pari a 538,75 quintali (Kg 257,71 per ettaro) con reddito ritraibile di € 16.965,23.
Il danno è stato stimato però sulla base delle fatture prodotte dalla parte o, meglio, dell'unica fattura di vendita, la n. 1 del 9.12.2020, recante esattamente il prezzo di € 2.803.46 per la vendita di 89 quintali di grano, senza ulteriori elementi di riscontro utili a dimostrare che quella è stata la produttività dell'azienda nell'anno, né parte attrice ha articolato ulteriori prove, diverse dalla formazione di un atto di parte qual è la fattura, a riscontro dell'effettività tale livello di produttività sicché la dimostrazione dell'entità dei danni non può dirsi raggiunta né sarebbe di ausilio una ctu, mancando documenti contabili su cui effettuarla, con conseguente rigetto della domanda.
Parimenti da rigettare è la richiesta di rimborso formulata da per la realizzazione Parte_2 della recinzione delle proprie coltivazioni, non essendo dimostrato il nesso di causalità diretto ed immediato con l'incursione dei bovini del convenuto e, anzi, essendo ragionevole ritenere che essa sia stata apposta in funzione general preventiva e cautelativa della coltura anche contro le incursioni dei cinghiali, che l'istruttoria orale ha dimostrato essere presenti nel limitrofo parco AR (cfr. testimonianza di . Testimone_5
Quanto ai rapporti tra il convenuto e l'assicurazione, terza chiamata in causa, si osserva che non sono meritevoli di accoglimento le contestazioni di inoperatività della polizza avanzate dalla compagnia chiamata in causa.
In particolare, si rileva che in favore di il 12.6.2019 è stata volturata la polizza Controparte_1
n. 01473012001010 stipulata da , trattasi di polizza riferita alla responsabilità civile Parte_3 verso terzi per i rischi derivanti dall'attività dell'Azienda Agricola che conta n. 55 capi di bestiame e quindi, proprio in ragione del suo oggetto, la garanzia deve ritenersi estesa alla responsabilità oggettiva di cui all'articolo 2052 c.c., con conseguente irrilevanza della mancata accidentalità dell'evento dannoso trattandosi di danni che il proprietario del bestiame è chiamato a risarcire a prescindere dalla colpa e salvo il fortuito. Quanto all'aggravamento del rischio la compagnia assicurativa ha dedotto che, in base all'allegato
1, l'assicurato aveva precisato che i bovini si trovavano recintati sicché la mancata comunicazione del danneggiamento della recinzione in alcuni punti integrerebbe un'ipotesi di omessa comunicazione, con conseguente inoperatività della polizza.
Va tuttavia rilevato che il suddetto allegato specifica che i bovini erano recintati in regime di fida pascolo presso il gestito dal Comune di Barbarano Romano ovvero in un recinto Controparte_7 non direttamente riferibile al convenuto, ma in una situazione di pascolo su terreni collettivi di grande estensione (testimone ha riferito che la fida pascolo si estende per circa 1000 ettari) ove, Tes_1 sebbene le particelle assegnate al singolo concessionario siano specificamente indicate dal
è ragionevole prevedere che le bestie circolino liberamente, (il testimone CP_2 Testimone_5 ha testualmente riferito “Il comune assegna delle quote del terreno in base al bestiame che uno ha ma poi chiaramente le bestie vanno un po' ovunque”).
Tale situazione, è stata ben delineata alla compagnia assicurativa nell'indicare che il bestiame era in regime di fida pascolo all'interno del gestito dal sicché la rottura della recinzione CP_3 CP_2 in alcuni punti non può essere ricondotta alla previsione dell'art. 1898 c.c. quale mutamento di tale gravità da ritenere che l'assicuratore non avrebbe stipulato il contratto o lo avrebbe fatto per un premio più elevato se tale stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della sua conclusione.
Invero, non vi è stato alcun positivo accertamento concreto sull'eventuale diverso comportamento dell'assicuratore né è stata allegata una concreta ipotesi alternativa della riduzione della somma dovuta, mentre la notevole estensione del pascolo in cui erano collocati gli animali induce ad escludere che la rottura della recinzione in alcuni punti possa ricondursi al fenomeno di cui all'art. 1898 c.c.
Pertanto, stante la responsabilità oggettiva del proprietario e la natura della polizza contratta proprio per la responsabilità civile verso terzi per i danni derivanti dagli animali, l'assicurazione è tenuta a manlevare il convenuto di quanto deve corrispondere agli attori, che è nei limiti del massimale di polizza, al netto della franchigia di € 500 contrattualmente prevista.
Le spese di lite seguono la soccombenza con la precisazione che, sebbene la domanda della sig.ra non sia stata accolta, l'unicità della difesa consente di operare un'unica liquidazione Parte_2 delle spese sulla base del valore della domanda accolta;
inoltre, il convenuto dovrà essere manlevato dalla compagnia assicuratrice non essendo stato provata la pattuizione in base alla quale l'assicurato avrebbe dovuto scegliere un legale indicato dalla compagnia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1
così provvede: Parte_2 - Accoglie parzialmente la domanda e condanna a pagare a Controparte_1 [...]
l'importo di € 6.399,22 a titolo di risarcimento, oltre interessi e rivalutazione come Parte_1 indicati in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a pagare a le spese di lite che liquida in Controparte_1 Parte_1
€ 737 per esborsi ed € 2.540 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna a pagare al arbarano Romano le spese di lite Controparte_1 CP_2 che liquida in € 2.540 per compensi, oltre accessori di legge;
- condanna a pagare a le Controparte_1 Controparte_3 spese di lite che liquida in € 2.540, per compensi oltre accessori di legge;
- condanna a manlevare di quanto Controparte_8 Controparte_1
è tenuto a corrispondere a in eccedenza rispetto alla somma di € 500 Parte_1 per risarcimento del danno e delle somme che lo stesso deve pagare a Controparte_1 CP_
, Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
a titolo di spese di lite.
[...]
.
Così deciso in Viterbo il 4 agosto 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Capuzzi