Art. 8. ((Composizione della commissione giudicatrice. )) (( 1. La commissione giudicatrice dei candidati alla selezione e' cosi' costituita:
presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;
un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 . ))
presidente del comitato di gestione o suo delegato: presidente;
un esperto nella materia dell'attivita' prevista per la posizione funzionale oggetto della selezione o in materia attinente, designato dal comitato di gestione su proposta dell'ufficio di direzione: componente;
un dipendente di ruolo di posizione funzionale superiore od uguale a quella oggetto della selezione con riguardo alla materia della selezione medesima, designato dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito nel presente decreto: componente;
un dipendente amministrativo dell'ente con posizione non inferiore ad assistente amministrativo: segretario.
2. Per ogni componente viene, altresi', nominato un supplente.
3. In tema di designazione del rappresentante sindacale si applica la procedura prevista dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, come modificata dall' art. 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207 . ))