Art. 82.
(ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)
(Obbligo di separazione contabile)
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita' nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso ((...)) , l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo' pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformita' del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.
(ex art. 71 eecc- art. 48 Codice 2003)
(Obbligo di separazione contabile)
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita' nell'ambito dell'interconnessione o dell'accesso ((...)) , l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 81 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. L'Autorita' puo' specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 20, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo' pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformita' del diritto dell'Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.