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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 31/03/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO Riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati: dott. Luigi Cirillo Presidente rel. dott.ssa Rita De Angelis Giudice dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N. 1655 EL Ruolo Affari Contenziosi Civili ELl'anno 2023, causa assegnata in decisione all'udienza EL 12-3-2025 e vertente TRA
, nata ad [...] il [...] e residente in [...]( AP ), Parte_1
Via Monte AN Michele n. 54/56 ( C.F. ), elettivamente domiciliata in Silvi C.F._1
MA ( TE ), Via Roma n. 457/A presso lo studio EL procuratore avvocato Monica Passamonti
RICORRENTE
E
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Monte AN Michele n. 54/56, ( C.F. ), elettivamente domiciliato in Fermo, Via C.F._2 ANt'Alessandro n. 3, presso lo studio EL procuratore avvocato Anna Laura Posa RESISTENTE e con l'intervento EL P.M. in sede. OGGETTO: separazione giudiziale coniugi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI RICORRENTE: come da memoria di precisazione ELle conclusioni in data 2-1-2025.
RESISTENTE: come da memoria di precisazione ELle conclusioni in data 7-1-2025. P.M.: non si oppone all'accoglimento ELla domanda. FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 21-11-2023, , premesso: - che ella aveva contratto Parte_1 matrimonio concordatario con in TA EL TR ( AP ) in data 20-2-2000, trascritto nei CP_1 registri ELlo Stato civile EL predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 2000; - che i coniugi avevano optato per il regime patrimoniale ELla separazione dei beni;
- che dal matrimonio era nata la figlia ( 16-10-2008 ); - che la famiglia aveva fissato la residenza anagrafica in AN TO EL ER TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54 nell'immobile di proprietà ELla il Controparte_2 cui amministratore, nonché socio al 100%, era;
- che la ricorrente era impiegata presso la CP_1
Filotei Group s.r.l., il cui amministratore, nonché socio al 100%, era;
- che la ricorrente CP_1 percepiva dal lavoro uno stipendio mensile di circa € 3.000,00, sicchè non intendeva chiedere un assegno per il proprio mantenimento;
- che la convivenza era divenuta ormai intollerabile, atteso che i coniugi vivevano separati di fatto già da molto tempo;
- che andava disposto l'affido condiviso ELla figlia minore, con collocamento prevalente ELla stessa presso la ricorrente nella ex casa coniugale sita in AN TO EL TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54/56 ( identificata al NC.E.U. al foglio
11, particella 91, sub 7, 12 e 13 ); - che la figlia avrebbe dovuto mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio;
- che da quando i coniugi vivevano separati di fatto il CP_1 aveva versato alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia minore, la somma mensile di € 1.200,00 fino ad ottobre 2023, per poi cessare di effettuare il versamento mensile;
tutto ciò premesso, chiedeva che fosse pronunciata la separazione personale dal coniuge CP_1
1 disponendosi l'affido condiviso ELla minore, con suo collocamento prevalente presso la madre nella ex casa coniugale sita in AN TO EL TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54/56, abitazione da assegnare, quindi, alla madre, con regolamentazione EL diritto di visita paterno alla minore come nelle conclusioni;
la ricorrente chiedeva, altresì, che fosse posto a carico EL l'obbligo di CP_1 corrisponderle, quale contributo al mantenimento ELla figlia minore, un assegno mensile di € 2.000,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, con previsione di rivalutazione monetaria di detto assegno secondo gli indici ISTAT, nonché che fosse previsto che entrambi i genitori concorressero al pagamento ELle spese straordinarie nell'interesse ELla stessa figlia minore nella misura EL 70%, quanto al e EL CP_1
30%, quanto ad essa ricorrente, il tutto secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di
Ascoli Piceno, con previsione che le detrazioni fiscali per la figlia minore fossero poste al 50% tra i genitori;
con vittoria ELle spese di lite. Fissata l'udienza di comparizione ELle parti, si costituiva in giudizio il resistente, eccependo, in primo luogo, l'inammissibilità EL ricorso avverso per omessa indicazione ELle componenti reddituali e conseguente violazione EL dovere di leale collaborazione di cui all'art. 473 bis.18 c.p.c. Nel merito, il resistente deduceva: - che la famiglia aveva mutato, nel corso degli anni, la propria residenza e solo dall'agosto 2020 si era trasferita in AN TO EL TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54 in abitazione ELla quale, peraltro, il era conduttore in forza di contratto di locazione stipulato CP_1 con la unipersonale;
- che tale immobile rappresentava l'unico immobile ELla Controparte_2 società, la quale versava in non buone condizioni economiche, sicchè il bene andava restituito alla società, dovendo essere venduto per soddisfare le ragioni dei creditori, come, EL resto, già comunicato dal alla ricorrente;
- che esso resistente si era reso già da tempo inadempiente al pagamento EL CP_1 canone;
- che la controparte aveva un cospicuo patrimonio immobiliare, nonché la partecipazione ad una società, oltre a percepire una cospicua retribuzione mensile di circa € 3.000,00; - che, in via riconvenzionale, la separazione andava addebitata alla moglie per violazione EL dovere di feELtà coniugale;
- che, infatti, il avendo visto la moglie iniziare a comportarsi in modo strano a far CP_1 data dal dicembre 2020, aveva dato incarico ad un'agenzia di investigazione di fare luce sui comportamenti ELla donna;
- che il mandato era stato conferito il 19-6-2023 per verificare una probabile infeELtà EL coniuge, per una relazione extraconiugale con tale avente in uso un SUV Per_2
Mercedes scuro 4 matic;
- che, avuta conferma ELl'esistenza ELla relazione extraconiugale, il rapporto era divenuto sempre più teso tra le parti;
- che, in ordine al collocamento ELla minore, veniva proposto un collocamento paritario, per quattro giorni alla settimana presso la madre e tre presso il padre, il tutto come da piano genitoriale proposto, con la conseguenza che esso resistente era disponibile al versamento, in favore ELla moglie, a titolo di contributo al mantenimento ELla figlia, di un assegno di € 400,00 mensili, sempre che non si potesse prevedere il mantenimento in forma diretta da parte di ciascun genitore per il tempo in cui la figlia fosse restata presso ognuna ELle parti. Concludeva, pertanto, il resistente, nel merito, per una pronuncia di separazione personale con addebito di responsabilità alla moglie, con affido condiviso ELla figlia minore e suo collocamento per ER quattro giorni alla settimana presso la madre e tre giorni alla settimana presso il padre, nonché con la previsione EL mantenimento diretto, da parte di ciascun genitore, ELla figlia per i tempi di permanenza presso ciascuna, prevedendosi, al più, che esso corrispondesse alla controparte, quale contributo CP_1 al mantenimento ELla minore per il giorno in più trascorso presso la madre, la somma mensile di € 400,00, con divisione al 50% ELle spese straordinarie per la minore. All'esito ELl'audizione ELle parti e ELl'ascolto ELla figlia minore , Il Presidente relatore ER disponeva l'affido condiviso ELla figlia minore, con suo collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in AN TO EL TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54 di proprietà ELla
abitazione che veniva, pertanto, assegnata alla nella stessa ordinanza Controparte_2 Pt_1 veniva regolamentato l'esercizio EL diritto di visita paterno alla minore e veniva disposto che il CP_1 corrispondesse alla moglie, quale contributo al mantenimento ELla figlia, un assegno mensile di € 1.200,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché che le spese straordinarie nell'interesse ELla stessa minore fossero divise tra le parti al 50% ciascuna secondo i tempi, le modalità
2 e le voci di cui al Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno. In prosieguo, espletate le prove orali ammesse ed acquisita agli atti ulteriore documentazione prodotta dalle parti, la causa, sulle conclusioni precisate dalle parti medesime, veniva rimessa in decisione dinanzi al Collegio all'udienza EL 12-3-2025. Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità EL ricorso sollevata da parte resistente fin dalla comparsa di risposta. Risulta, infatti, che la ricorrente ha prodotto in atti, sin dal ricorso, le proprie dichiarazioni dei redditi ed i propri estratti di c/c, mentre, con la memoria ex art. 473 bis.17, comma 1 c.p.c., ha prodotto ulteriore documentazione concernente la propria situazione immobiliare, nonché la partecipazione in società e relativo bilancio di esercizio, sicchè non solo non può parlarsi di inammissibilità EL ricorso introduttivo, ipotesi, tra l'altro, neppure prevista per il caso di incompleta produzione ELla documentazione di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c., ma neppure può parlarsi di comportamento ipoteticamente valutabile ai sensi ELl'art. 473 bis.18 c.p.c. Del pari, va dichiarata improponibile e rigettata l'eccezione di improcedibilità ELla domanda riconvenzionale di parte resistente, quale sollevata dalla ricorrente in relazione al mancato versamento di autonomo contributo unificato per effetto ELla formulazione ELla predetta domanda riconvenzionale di addebito: infatti, premesso che l'art. 14, comma 3 EL D.P.R. n. 115/2002, nella sua formulazione originaria, applicabile alla fattispecie avuto riguardo al momento ELla presentazione EL ricorso introduttivo, non prevedeva alcuna sanzione di inammissibilità o improcedibilità ELla domanda ( nella specie riconvenzionale ) per effetto EL mancato pagamento EL contributo autonomo previsto dalla stessa norma, va anche ricordato che la legge di bilancio 2025, peraltro ed appunto non applicabile alla fattispecie ratione temporis, non prevede, nel suo testo definitivo ( che ha modificato l'originario testo ELl'art. 105 EL D.D.L. Bilancio ), alcuna sanzione di estinzione ELla causa o sanzione di inammissibilità ELla domanda ( nella specie riconvenzionale ) per il caso di mancato pagamento EL contributo unificato.
Venendo al merito, si osserva che va accolta la domanda di separazione personale avanzata da entrambe le parti: infatti, entrambe le parti hanno confermato, sia nel corso ELla loro audizione sia per facta concludentia nell'intero giudizio, che è venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale tra loro, con conseguente impossibilità ELla convivenza, divenuta ormai intollerabile, sicchè sussistono tutti i presupposti di legge per una pronuncia di separazione personale.
Ritiene il Collegio che la domanda di addebito ELla responsabilità ELla separazione alla quale Pt_1 avanzata dal non possa trovare accoglimento, essendo risultati, dall'istruttoria svoltasi in atti e CP_1 dalla documentazione prodotta, elementi alquanto fragili ed equivoci ai fini di una declaratoria di addebito per asserita violazione EL dovere di feELtà coniugale da parte ELla ricorrente. L'attività ELl'agenzia investigativa demandata ad indagini in tal senso dal si è limitata ad alcuni servizi CP_1 condotti in alcuni giorni ELl'estate 2023: in tutti i giorni di visione, peraltro, pur essendo emerso che la si sia incontrata con lo stesso uomo titolare di un SUV Mercedes quale descritto Pt_1 dall'investigatore, non sono emersi ulteriori concreti elementi idonei a provare che detti incontri dimostrassero l'esistenza di una vera e propria relazione sentimentale tra la donna e l'uomo di cui sopra. In tutti gli incontri, al bar o allo chalet, i due si vedono, parlano per alcuni minuti e poi si separano, andando ognuno con il proprio mezzo e per la propria strada;
non sono segnalati dall'investigatore particolari specifici, quali, ad esempio, effusioni o altri elementi indicanti l'esistenza di una possibile relazione sentimentale tra i due soggetti;
è pur vero che l'uomo oggetto di investigazione, in occasione EL primo appostamento ELl'investigatore, ebbe a porre una rosa rossa sul parabrezza ELl'auto ELla prima EL loro incontro al bar, ma è anche vero che tale elemento, pur sospetto, non è Pt_1 chiaramente indicativo ELl'esistenza di una relazione tra le due persone, tanto più che, appunto e come detto, in quello stesso incontro come pure in quelli dei giorni successivi di appostamento, mai i due vengono visti scambiarsi effusioni o altro che potesse ( e possa ) univocamente far dedurre una relazione sentimentale e non piuttosto e magari, come sostenuto dalla ricorrente, incontri di lavoro connessi ai rapporti ELla stessa con la società facente capo all'uomo oggetto ELl'accertamento investigativo ( a
3 tutto voler concedere senza ammettere, si potrebbe ipotizzare che la rosa potesse rappresentare una forma di “ corteggiamento “ ELl'uomo alla donna, corteggiamento che, però, non è assolutamente provato che abbia avuto un seguito o, comunque, un contraccambio da parte ELla ). Anzi, che Pt_1 tale ultimo ben potesse essere il reale rapporto tra la e l'uomo ( ) può indirettamente Pt_1 Per_2 evincersi dall'episodio riportato pure dall'investigatore e descritto dalla teste quest'ultima, Tes_1 infatti, ha riferito che, nel giorno ELl'appostamento riportato dall'agenzia investigativa, effettivamente la e l'uomo ( ) interessato dall'indagine vennero, in successione di tempo e con auto Pt_1 Per_2 diverse, presso il suo immobile perché la era già da prima amica ELla teste e la stessa Pt_1 Pt_1 l'aveva messa in contatto con il tale quale rappresentante di una ditta che poteva darle un Per_2 parere qualificato sulla fattibilità ELl'operazione di apertura di un B & B all'interno ELla villa ELla stessa teste. In altri termini, la teste ha chiarito che la ragione ELl'incontro e ELla permanenza in villa ELla e EL tal era stata prettamente professionale, senza alcuna possibilità di altra Pt_1 Per_2 illazione di senso diverso. Del pari, EL tutto equivoco è il riferimento di parte resistente al biglietto con frase amorosa di cui parla il resistente nella comparsa di risposta: infatti, al riguardo si osserva che non vi è alcuna prova di chi abbia scritto il biglietto e a chi fosse eventualmente indirizzato, ma, per di più, non vi è alcuna prova verificata di dove sia stato effettivamente trovato ( l'affermazione EL resistente di averlo trovato sulle scale ELla sua abitazione non ha ricevuto alcun elemento di conforto o di prova, al di là ELle parole EL resistente medesimo ). Né, infine, si ricavano elementi univoci nel senso di una relazione sentimentale, dagli sms prodotti in atti.
In ordine alla minore , si ritiene, in assenza di ulteriori elementi nuovi intervenuti, in ipotesi, dopo ER
l'audizione ELle parti e l'ascolto ELla stessa ragazza, che possa essere confermato l'affido condiviso ad entrambi i genitori ELla figlia minore, con suo collocamento presso la madre nella ex casa coniugale sita in AN TO EL TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54/56: in proposito, si osserva che la stessa minore, in sede di ascolto, ha precisato il suo espresso desiderio di rimanere a vivere in detta abitazione, alla quale si è particolarmente legata e che le risulta, oltretutto, comoda per recarsi a scuola, sicchè può affermarsi che tale casa abbia costituito e costituisca il centro degli affetti e degli interessi ELla ragazza;
la stessa minore, tra l'altro, ha chiarito che l'abitazione proposta in alternativa dal padre ( Via Tedeschi n. 1 di AN TO EL TR ), abitazione nella quale la famiglia aveva già vissuto negli anni 2016-2020, è un'abitazione molto piccola nella quale la famiglia già viveva scomoda allorchè erano tutti e tre in costanza di unione coniugale. Il fatto che detta abitazione costituente la casa coniugale attuale sia di proprietà di un terzo ( la ELla quale è socio al 100% ed Controparte_2 amministratore lo stesso resistente ) e che detto terzo abbia formalmente dato disdetta EL contratto di locazione a suo tempo stipulato con il persona fisica non sono elementi determinanti per CP_1 non attribuire, in ipotesi, l'abitazione stessa, intesa come ex casa coniugale e centro degli affetti ed interessi ELla minore, alla quale collocataria ELla figlia, essendo il discorso relativo alla Pt_1 titolarità ELl'abitazione scisso, in questa sede, da quello legato all'assegnazione ELlo stesso immobile inteso come casa coniugale;
ciò, tra l'altro, a tacere anche di quanto già detto e considerato dal magistrato relatore in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti ( e da confermare in questa sede ) circa la effettività di un contratto di locazione formalmente stipulato dal persona CP_1 fisica con società ELla quale il medesimo era amministratore e socio al 100% e ELla relativa disdetta per asserito mancato pagamento EL canone di locazione per un periodo EL tutto indeterminato. Da ultimo, si osserva pure che l'assegnazione ELla casa coniugale deve riguardare l'intero immobile di cui sopra, comprensivo dei sub 7, 12 e 13, essendo emerso con adeguata chiarezza che, quantomeno allo stato, la parte di immobile costituente il sub 12 non può essere considerata separabile, in termini di assegnazione, dal resto ELl'immobile, atteso che vi è, comunque, un'entrata comune e non vi è una reale separazione fisica ELle due parti di immobile, tale che possa essere impedito, in ipotesi, l'accesso, entrando dal portone comune, sia verso il sub 12 che verso il sub 13. Per inciso, nulla può essere disposto in termini di successione ELla ricorrente nel contratto di locazione a suo tempo stipulato dal resistente con la infatti, anche a voler, per mera ipotesi, ammettere l'esistenza Controparte_2
e la realità EL contratto di locazione, si avrebbe che, in ogni caso, detto contratto sarebbe, EL pari e a
4 quel punto, stato oggetto di disdetta e che, comunque, tratterebbesi di profilo e materia non oggetto di esame né esaminabili in questa sede. Quanto all'esercizio EL diritto di visita paterno alla minore, non vi sono ragioni per non confermare il contenuto dei provvedimenti a suo tempo emessi dal magistrato relatore sul presupposto, non modificato in questa sede, di un collocamento prevalente ELla figlia presso la madre.
In ordine alle questioni di carattere economico, si ritiene che, allo stato, possa essere confermata la misura ELl'assegno posto a carico EL in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed CP_1 urgenti, quale contributo al mantenimento ELla figlia minore: infatti, considerando la complessiva situazione economico-patrimoniale EL quale emergente dalla documentazione reddituale e CP_1 bancaria personale prodotta da quest'ultimo, si ricava una condizione reddituale complessiva personale ampiamente in grado di sostenere l'esborso di € 1.200,00 mensili fissato, al titolo di cui sopra, a suo carico, esborso da reputarsi, per altro verso, EL tutto idoneo ed esaustivo al fine di garantire alla minore, in questa fase ed anche alla luce EL permanere ELla stessa all'interno ELla ex casa coniugale, un tenore di vita corrispondente a quello goduto antecedentemente all'inizio EL giudizio di separazione. Del resto, come evidenziato dal doc. n. 19 prodotto da parte ricorrente, già il corrispondeva tale importo di CP_1 assegno mensile anche da alcuni mesi prima ELl'inizio EL giudizio. Tale assegno andrà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese in favore ELla quale genitore collocatario ELla minore, con Pt_1 previsione di decorrenza ELla misura EL suddetto assegno mensile dalla data ELla domanda giudiziale e di rivalutazione automatica annuale ELla misura EL suddetto assegno nei termini già fissati nei provvedimenti temporanei ed urgenti assunti in data 3-4-2024. Del pari, in ordine al pagamento ELle spese straordinarie nell'interesse ELla figlia minore, va pure confermato il contenuto dei provvedimenti temporanei ed urgenti a suo tempo emessi, essendo, comunque, entrambi i coniugi in condizioni economiche per sostenere un esborso al 50% ciascuno di dette spese, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al Protocollo d'Intesa stipulato, al riguardo, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno.
In ordine al carico ELle spese di lite, si ritiene che, considerato il tenore complessivo ELla decisione, le stesse debbano essere compensate per la metà, in presenza di giusti motivi, atteso che lo stesso resistente, in buona parte e sia pure in via subordinata, ha aderito, nell'interesse ELla figlia, alle richieste in tal senso formulate dal coniuge e sostanzialmente recepite in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;
per la restante metà, invece, atteso il rigetto ELla domanda di addebito avanzata dal resistente, le spese di lite vanno poste a suo carico, con liquidazione di tale metà come in dispositivo, considerata la causa come di valore indeterminato modesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , Parte_1 con ricorso depositato in data 21-11-2023, nei confronti di , nonché sulla domanda CP_1 riconvenzionale proposta da quest'ultimo nei confronti ELla ricorrente, così provvede: 1) Rigetta le eccezioni preliminari sollevate dal resistente;
2) Dichiara la improponibilità ELl'eccezione preliminare sollevata da parte ricorrente, per la prima volta, nella comparsa conclusionale;
3) Pronuncia la separazione personale tra i coniugi parti in causa;
4) Dispone che la presente sentenza sia trasmessa, a cura ELla cancelleria ed una volta passata in giudicato, all'Ufficiale ELlo Stato civile EL Comune di TA EL TR ( AP ) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R. 3-11-2000 n. 396;
5) Rigetta la domanda di addebito ELla responsabilità ELla separazione, quale formulata da parte resistente;
6) Dispone l'affido condiviso ELla figlia minore ad entrambi i genitori, con suo ER collocamento presso la madre, , nella ex casa coniugale sita in AN TO EL Parte_1
5 TR ( AP ), Via Monte AN Michele n. 54/56, abitazione che viene assegnata, pertanto e nella sua interezza ( foglio 11, particella 91 sub 7, 12 e 13 EL NC.E.U. EL Comune di AN TO EL TR ), a per viverci con la figlia minore;
Parte_1
7) Conferma, quanto all'esercizio EL diritto di visita paterno alla figlia minore, quanto disposto dal magistrato relatore in sede di emissione dei provvedimenti temporanei ed urgenti con ordinanza EL 3-4-2024;
8) Dispone che il corrisponda alla entro il giorno 5 di ogni mese ed a titolo di CP_1 Pt_1 contributo al mantenimento ELla figlia minore, un assegno determinato in € 1.200,00 mensili con decorrenza dalla data ELla domanda giudiziale e con previsione di rivalutazione automatica annuale ELla misura EL suddetto assegno secondo gli indici ISTAT, con prima decorrenza dal maggio 2025;
9) Dispone che entrambi i genitori parti in causa contribuiscano, ciascuno nella misura EL 50%, al pagamento ELle spese straordinarie che si rendessero necessarie nell'interesse ELla figlia minore, il tutto secondo i tempi, le modalità e le voci di cui al Protocollo d'Intesa stipulato, in materia, tra il Tribunale di Ascoli Piceno ed il Consiglio ELl'Ordine degli Avvocati di Ascoli
Piceno;
10) Dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, mentre, quanto alla rimanente metà, condanna il resistente al relativo rimborso in favore di parte ricorrente, liquidando tale metà, equitativamente in difetto di nota, in complessivi € 2.587,50, di cui € 49,00 per spese ed €
2.538,50 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali ( 15% ), IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Ascoli Piceno in data 21-3-2025.
Il Presidente est.
( dott. Luigi Cirillo )
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