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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/02/2025, n. 141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 141 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
r.g. 1781/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott. Angelo De Angelis, all'udienza del 12.02.2025, all'esito della Camera di Consiglio, ha pronunciato con motivi contestuali la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1781/2024 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ) - avv. MILO ANDREA Parte_1 C.F._1
( ); C.F._2
RICORRENTE
E
( ) – avv. Controparte_1 P.IVA_1
PALUMBO CARLO ( ); C.F._3
( – avv. BEVILACQUA VALENTINA CP_2 P.IVA_2
( ; C.F._4
RESISTENTI
RAGIONI DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 03.04.2024, la parte ricorrente come in epigrafe proponeva opposizione all'intimazione di pagamento n.
10020249001139674/000, notificata in data 26.02.2024 e relativa, tra
CP_ l'altro, al mancato pagamento degli avvisi di addebito per contributi di cui ai nn. 40020180003645024000 e 400201800083633255000
(dell'importo complessivo di € 6.925,60). Eccepiva, in particolare, la prescrizione del credito vantato dall'ente impositore, atteso il decorso del termine quinquennale tra la notifica degli atti presupposti e quella dell'atto interruttivo, ossia l'intimazione opposta.
Instauratosi il contraddittorio, l si Controparte_3 costituiva in giudizio, concludendo come in atti ed invocando l'applicabilità della sospensione della prescrizione dettata per l'emergenza sanitaria da CP_ Covid-19. L si costituiva il 21.01.2025, a seguito di nuovo termine per notifica, invocando al regolare notifica degli avvisi presupposti e l'insussistenza della prescrizione tenuto conto del periodo di sospensione CP_ per 311 giorni come da circolare n. 126/21.
Nel caso oggetto della presente controversia, trattandosi di opposizione fondata si un unico motivo, ovvero la prescrizione dei titoli contributivi per intervenuta prescrizione quinquennale decorrente dalla data di notifica dei rispettivi avvisi di addebito sottostanti, va necessariamente premesso quanto segue in diritto.
Orbene, a parere del decidente e secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, la cartella esattoriale non opposta, anche se irrevocabile, non è equiparabile a un titolo giudiziale e quindi è inidonea a determinare la decennalità della prescrizione ex art. 2953 c.c. (cd. actio iudicati). Sul punto, anche se non mancano pronunzie in senso contrario, appare condivisibile la tesi secondo cui l'ingiunzione esattoriale, in quanto espressione del potere di auto-accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato: la decorrenza del termine per l'opposizione, infatti, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con
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la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12263 del 25/05/2007).
Di recente, sono finalmente intervenute le S.U. con sentenza
23397/16, che, decidendo sulla questione (definita “di massima di particolare importanza”), hanno affermato che la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche l'effetto della c.d. “conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per CP_ l'avviso di addebito dell' , che dal 1° gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto Istituto
(art. 30 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge n. 122 del
2010). In altri termini, per la Corte Regolatrice è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d. conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione
(sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine
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concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
Va chiarito, inoltre, che la disciplina della prescrizione è governata dalla legge 335/95; l'art. 3 della predetta legge ha previsto, al comma 9, che il termine decennale, ivi fissato per le contribuzioni di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è ridotto a partire dall'01.01.1996 a cinque anni. Lo stesso articolo, al comma 10, ha poi previsto che i termini di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative ai periodi precedenti al 17/8/95
(data di entrata in vigore della citata legge) e che non si deve tener conto della sospensione del decorso del termine fissata nell'art. 2, co. 19, della legge 463/83. La stessa norma del comma 10, tuttavia, ha fatto salvi - sia ai fini della “retroattività” della disposizione dettata dal comma 9 che a quelli della “abrogazione” della sospensione - gli effetti prodotti da atti interruttivi compiuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima.
Tornando al caso di specie, pur non essendoci specifica CP_ contestazione sul punto, l ha dato comunque prova della regolare notifica degli avvisi di addebito sottesi, n. 40020180003645024000 e
400201800083633255000, notificati rispettivamente il 27.07.2018 e il
12.02.2019 all'indirizzo di Angri, Via santa Maria, 14, indicato in ricorso come luogo di residenza della parte ricorrente.
Ciò detto, come correttamente rilevato dall'Istituto resistente, occorre tener conto di due periodi di sospensione della decorrenza del termine di prescrizione stabiliti da leggi speciali, pari a 311 giorni. Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il
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decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n.
183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n.
335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Ne deriva che per l'avviso n. 40020180003645024000, al quinquennio scaduto il 27.07.2023, vanno aggiunti ulteriori 311 giorni, con la diretta conseguenza che il termine finale di prescrizione si sarebbe consumato in data 03.06.2024, rendendo la notifica dell'intimazione di pagamento del
26.02.2024, qui impugnata, del tutto tempestiva e idonea a interrompere l'effetto estintivo. Lo stesso dicasi, a maggior ragione, per l'ava n.
400201800083633255000, che applicando la sospensione emergenziale a partire dal 12.02.2024, si sarebbe prescritto il 19.12.2024.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti resistenti, liquidate in € 1.865,00 per compensi professionali, oltre spese forfetarie, Iva e Cpa, ove dovuti, in favore di ciascuna di esse.
Nocera Inferiore, 12.02.2025.
Il Giudice del lavoro dott. Angelo De Angelis
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