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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/06/2025, n. 1965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1965 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
RG 3547/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3547 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 163 CCII - D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
promosso da
giudiziale, in persona del curatore Avv. , Controparte_1 CP_2 rappr.ta e difesa dall'avv. Cosimo Falangone per procura allegata all'atto di citazione;
-attrice-
contro
Controparte_3
-convenuta contumace-
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 Parte_1
, in persona del curatore Avv. , conveniva in giudizio innanzi al
[...] CP_2
Tribunale di Lecce per sentir dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti Controparte_3 effettuati in favore di quest'ultima da parte di per complessivi € 20.000,00 a CP_1 titolo “acconto lavori ristrutturazione presso sede”.
Premetteva la società in liquidazione:
a) che con sentenza n. 46/2023 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della nominando come curatore l'avv. Cosimo Ruppi, in seguito CP_1 al decesso del quale l'incarico veniva conferito all'avv. ; CP_2
b) come, dall'esame della documentazione bancaria, fosse emerso un bonifico dell'importo di € 20.000,00 effettuato in favore di con descrizione “acconto lavori Controparte_3 ristrutturazione presso sede”; c) di non aver rinvenuto documentazione a sostegno dei suddetti pagamenti e di aver, quindi, richiesto ai proprietari degli immobili in cui risultavano ubicate le sedi della società in liquidazione maggiori informazioni in merito ai lavori di ristrutturazione indicati nei bonifici, apprendendo con stupore che gli stessi che non fossero a conoscenza né avessero mai rilevato segni di esecuzione dei lavori medesimi;
d) di aver conseguentemente effettuato ulteriori indagini, rimaste prive di esito a causa del mancato rinvenimento nel cassetto fiscale della società fallita di documentazione comprovante l'esecuzione di tali lavori, e di aver richiesto delucidazioni alla convenuta a mezzo pec del 03.02.2024, rimasta priva di riscontro;
e) di aver, quindi, presentato istanza ai sensi dell'art. 163, comma I, CCII, al fine di richiedere nei confronti della la restituzione delle somme ricevute poiché Controparte_3 illegittimamente incassate e detenute in assenza di valida ragione giustificatrice. Tanto evidenziato, ed in considerazione della configurabilità quali atti a titolo gratuito delle prestazioni effettuate in assenza di corrispettivo, la società attrice in liquidazione concludeva chiedendo disporsi la revoca dei pagamenti, per l'importo di € 20.000,00, eseguiti da in favore di con condanna della CP_1 Controparte_3 convenuta alla rifusione in proprio favore del suddetto importo, oltre che delle spese e dei compensi del giudizio.
sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_3
Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, all'udienza del 15.04.2025 la parte costituita ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Tanto premesso, la domanda attorea risulta fondata e deve trovare accoglimento.
Com'è noto, attraverso le disposizioni del codice della crisi d'impresa contenute nel titolo V, capo I, sezione IV (artt. 163-171) il legislatore ha inteso applicare il principio della par condicio creditorum con l'obiettivo di ricostruire il patrimonio del debitore ed evitare che i creditori possano subire un pregiudizio.
In particolare, l'art. 163 costituisce la prima delle norme riguardanti gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori e, nel confermare quanto già previsto dall'art. 64 l. fall., ovvero l'inefficacia degli atti a titolo gratuito, dannosi per i creditori e compiuti dal debitore all'interno del cd. periodo sospetto, va espressamente a prevedere che “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito (…)”.
Al riguardo, giova precisare, conformemente all'orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione, come nella nozione di “atti a titolo gratuito” rientrino non solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. (Cass., Sez. I, Sent., 24.06.2015, n. 13087)
Tanto chiarito, non residuano dubbi in merito alla possibilità di includere tra gli atti a titolo gratuito il bonifico effettuato dalla in favore di in CP_1 CP_1 Controparte_3 quanto lo stesso non risulta giustificato da accordi o prestazioni effettivamente eseguite, né da contratti di locazione, d'appalto o di fornitura.
Rispetto a tali pagamenti, infatti, non è stato riscontrato alcun elemento dal quale è possibile desumere l'esistenza di un rapporto intercorso tra la società odierna convenuta e la società fallita, in forza del quale quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere alla prima la complessiva somma di € 20.000,00.
È il caso di evidenziare, inoltre, come la giustificazione addotta nella causale del bonifico effettuato in favore della relativa all'asserito svolgimento di lavori Controparte_3 di ristrutturazione presso le unità locali indicate in citazione, sia stata categoricamente smentita dai proprietari dei singoli immobili in cui risultavano ubicate le sedi della società, i quali hanno negato di aver mai prestato autorizzazione a tali interventi di ristrutturazione, di esservi a conoscenza e di aver rilevato, al momento della restituzione dell'immobile, la loro esecuzione.
Peraltro, con riferimento specifico all'unità locale di Moscufo, il proprietario dell'immobile ha dichiarato di non averlo mai concesso in locazione a CP_1
Tali circostanze costituiscono elementi probatori idonei a fondare il convincimento di questo giudice, anche alla luce dell'orientamento fatto proprio dal Supremo Consesso, che ha affermato il principio secondo cui “in tema di atti a titolo gratuito, il curatore può dimostrare la liberalità dell'atto anche per via presuntiva. Il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento probatorio, purché grave e preciso: l'inesistenza, non contestata, di dazioni di denaro può essere un sufficiente elemento indiziario per ritenere l'atto di cessione come gratuito, e quindi non opponibile al ” (Cass., Sez. I, Sent., Parte_2
12.02.2013, n. 3406). In considerazione di quanto innanzi, emerge con evidenza il diritto della
[...]
a vedersi restituite le somme illegittimamente incassate dalla Controparte_1 [...]
CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2024, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta. Le stesse vanno liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento della domanda formulata ex art. 163 CCII da
[...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della Curatela della Liquidazione Giudiziale della dei pagamenti eseguiti da in favore di CP_1 CP_1 Controparte_3 per l'importo di € 20.000,00 a titolo “acconto lavori ristrutturazione edile presso sede”;
2. condanna a rifondere alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_3 l'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_1
3. condanna a rifondere alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_3 le spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 1.700,00 per CP_1 compenso professionale, oltre spese generali, ed accessori di legge, se dovuti, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Lecce, 17 giugno 2025
Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce, nella persona del giudice, dr.ssa Annafrancesca Capone, all'esito dell'udienza cartolare del 15.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3547 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: azione di inefficacia ex art. 163 CCII - D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
promosso da
giudiziale, in persona del curatore Avv. , Controparte_1 CP_2 rappr.ta e difesa dall'avv. Cosimo Falangone per procura allegata all'atto di citazione;
-attrice-
contro
Controparte_3
-convenuta contumace-
Fatto e diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato, CP_1 Parte_1
, in persona del curatore Avv. , conveniva in giudizio innanzi al
[...] CP_2
Tribunale di Lecce per sentir dichiarare inefficaci e revocare i pagamenti Controparte_3 effettuati in favore di quest'ultima da parte di per complessivi € 20.000,00 a CP_1 titolo “acconto lavori ristrutturazione presso sede”.
Premetteva la società in liquidazione:
a) che con sentenza n. 46/2023 il Tribunale di Lecce aveva dichiarato la liquidazione giudiziale della nominando come curatore l'avv. Cosimo Ruppi, in seguito CP_1 al decesso del quale l'incarico veniva conferito all'avv. ; CP_2
b) come, dall'esame della documentazione bancaria, fosse emerso un bonifico dell'importo di € 20.000,00 effettuato in favore di con descrizione “acconto lavori Controparte_3 ristrutturazione presso sede”; c) di non aver rinvenuto documentazione a sostegno dei suddetti pagamenti e di aver, quindi, richiesto ai proprietari degli immobili in cui risultavano ubicate le sedi della società in liquidazione maggiori informazioni in merito ai lavori di ristrutturazione indicati nei bonifici, apprendendo con stupore che gli stessi che non fossero a conoscenza né avessero mai rilevato segni di esecuzione dei lavori medesimi;
d) di aver conseguentemente effettuato ulteriori indagini, rimaste prive di esito a causa del mancato rinvenimento nel cassetto fiscale della società fallita di documentazione comprovante l'esecuzione di tali lavori, e di aver richiesto delucidazioni alla convenuta a mezzo pec del 03.02.2024, rimasta priva di riscontro;
e) di aver, quindi, presentato istanza ai sensi dell'art. 163, comma I, CCII, al fine di richiedere nei confronti della la restituzione delle somme ricevute poiché Controparte_3 illegittimamente incassate e detenute in assenza di valida ragione giustificatrice. Tanto evidenziato, ed in considerazione della configurabilità quali atti a titolo gratuito delle prestazioni effettuate in assenza di corrispettivo, la società attrice in liquidazione concludeva chiedendo disporsi la revoca dei pagamenti, per l'importo di € 20.000,00, eseguiti da in favore di con condanna della CP_1 Controparte_3 convenuta alla rifusione in proprio favore del suddetto importo, oltre che delle spese e dei compensi del giudizio.
sebbene ritualmente citata, rimaneva contumace. Controparte_3
Nessun adempimento istruttorio resosi necessario, all'udienza del 15.04.2025 la parte costituita ha precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
***
Tanto premesso, la domanda attorea risulta fondata e deve trovare accoglimento.
Com'è noto, attraverso le disposizioni del codice della crisi d'impresa contenute nel titolo V, capo I, sezione IV (artt. 163-171) il legislatore ha inteso applicare il principio della par condicio creditorum con l'obiettivo di ricostruire il patrimonio del debitore ed evitare che i creditori possano subire un pregiudizio.
In particolare, l'art. 163 costituisce la prima delle norme riguardanti gli effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori e, nel confermare quanto già previsto dall'art. 64 l. fall., ovvero l'inefficacia degli atti a titolo gratuito, dannosi per i creditori e compiuti dal debitore all'interno del cd. periodo sospetto, va espressamente a prevedere che “Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito (…)”.
Al riguardo, giova precisare, conformemente all'orientamento assunto dalla Suprema Corte di Cassazione, come nella nozione di “atti a titolo gratuito” rientrino non solo quelli posti in essere per spirito di liberalità, ma anche gli atti caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo. (Cass., Sez. I, Sent., 24.06.2015, n. 13087)
Tanto chiarito, non residuano dubbi in merito alla possibilità di includere tra gli atti a titolo gratuito il bonifico effettuato dalla in favore di in CP_1 CP_1 Controparte_3 quanto lo stesso non risulta giustificato da accordi o prestazioni effettivamente eseguite, né da contratti di locazione, d'appalto o di fornitura.
Rispetto a tali pagamenti, infatti, non è stato riscontrato alcun elemento dal quale è possibile desumere l'esistenza di un rapporto intercorso tra la società odierna convenuta e la società fallita, in forza del quale quest'ultima avrebbe dovuto corrispondere alla prima la complessiva somma di € 20.000,00.
È il caso di evidenziare, inoltre, come la giustificazione addotta nella causale del bonifico effettuato in favore della relativa all'asserito svolgimento di lavori Controparte_3 di ristrutturazione presso le unità locali indicate in citazione, sia stata categoricamente smentita dai proprietari dei singoli immobili in cui risultavano ubicate le sedi della società, i quali hanno negato di aver mai prestato autorizzazione a tali interventi di ristrutturazione, di esservi a conoscenza e di aver rilevato, al momento della restituzione dell'immobile, la loro esecuzione.
Peraltro, con riferimento specifico all'unità locale di Moscufo, il proprietario dell'immobile ha dichiarato di non averlo mai concesso in locazione a CP_1
Tali circostanze costituiscono elementi probatori idonei a fondare il convincimento di questo giudice, anche alla luce dell'orientamento fatto proprio dal Supremo Consesso, che ha affermato il principio secondo cui “in tema di atti a titolo gratuito, il curatore può dimostrare la liberalità dell'atto anche per via presuntiva. Il convincimento del giudice può fondarsi anche su un solo elemento probatorio, purché grave e preciso: l'inesistenza, non contestata, di dazioni di denaro può essere un sufficiente elemento indiziario per ritenere l'atto di cessione come gratuito, e quindi non opponibile al ” (Cass., Sez. I, Sent., Parte_2
12.02.2013, n. 3406). In considerazione di quanto innanzi, emerge con evidenza il diritto della
[...]
a vedersi restituite le somme illegittimamente incassate dalla Controparte_1 [...]
CP_3
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i criteri di cui al
D.M. 55/2024, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente svolta. Le stesse vanno liquidate in favore dell'Erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattesa, in accoglimento della domanda formulata ex art. 163 CCII da
[...]
, così provvede: Controparte_1
1. dichiara l'inefficacia nei confronti della Curatela della Liquidazione Giudiziale della dei pagamenti eseguiti da in favore di CP_1 CP_1 Controparte_3 per l'importo di € 20.000,00 a titolo “acconto lavori ristrutturazione edile presso sede”;
2. condanna a rifondere alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_3 l'importo di € 20.000,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
CP_1
3. condanna a rifondere alla Curatela della Liquidazione Giudiziale della Controparte_3 le spese e competenze del presente giudizio, liquidate in euro 1.700,00 per CP_1 compenso professionale, oltre spese generali, ed accessori di legge, se dovuti, da corrispondersi in favore dell'Erario.
Lecce, 17 giugno 2025
Il giudice
dr.ssa Annafrancesca Capone