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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/07/2025, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro dr. Vladimiro Gloria Giudice rel. dr.ssa Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 703/2025 r.g.a.c. vertente
TRA
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), ricorrente-
E
Controparte_1 , (cod. fisc.: C.F._2
-ricorrente-
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco CAVALLO
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 27/05/2025, da intendersi qui trascritte. Il P.M. concludeva con nota del 17/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brindisi il 10/03/2005 e che dalla loro unione era nata la figlia Persona_1 chiedevano pronunziarsi la separazione secondo le condizioni ivi analiticamente
,
esposte e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato che i coniugi ricorrenti hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sottoscritte e allegate alle note congiunte depositate in data 27/05/2025;
ritenuto che
le condizioni di separazione indicate in ricorso e alle anzidette note scritte appaiano conformi a legge;
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, non definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
PRONUNZIA la separazione dei coniugi Parte_1 (c.f.:
) e C.F. 1
(c.f.:
), uniti in matrimonio in Brindisi in data 10/03/2005 Controparte_1 C.F. 2 (trascritto al n. 9, p.2, serie A, Uff. 1, dell'anno 2005) alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta del 27/05/2025.
a) ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza;
b) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
c) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel. dr. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo A.
B.
C.
AVV. KOcco LL
Via Martiri delle Ardeatine, 45 72100 BRINDISI
Tel. e fax 0831.518696 - Cell. 3498409460 email: avv.rocco.cavallo a alice.it
PEC: cavallo.rocco a coabrindisi.legalmail.it
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
Procedimento sub RG 703/2025
tra
LL RD / NT IZ
Condizioni della separazione consensuale
La casa familiare, di proprietà del sig. LL RD, resta nella disponibilità del proprietario. La sig.ra NT Tiziana dimorerà
nell'abitazione di sua proprietà sita in Brindisi alla Via Cappuccini n. 36.
La figlia maggiorenne EN, che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, abiterà abitualmente con la madre, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione sita in Brindisi alla Via Cappuccini n. 36, fermo restando che potrà in ogni momento decidere autonomamente dove vivere ed avere la propria residenza
Il sig. LL RD, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
EN, verserà alla sig.ra NT IZ un assegno mensile dell'importo di € 200,00. Detta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Saranno ripartite in egual misura tra il padre e la madre tutti gli oneri legati all'istruzione,
all'abbigliamento, alle attività extrascolastiche, di svago e sportive ed allo stesso modo saranno regolate le spese imprevedibili come da protocollo del
Tribunale di Brindisi oggi vigente. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver ricevuto e di conoscerne ed accettare il contenuto ed ai fini dell'acquisizione del consenso alle suddette spese e del relativo rimborso dichiarano che le comunicazioni dovranno essere rispettivamente inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: tiziana. 160476@gmail.com -
dinocavallo01@gmail.com Ανν. ROCCO Lavαπο
Via Martiri delle Ardeatine, 45 72100 BRINDISI
Telefax 0831.518696 - Cell. 3498409460 email: avv.rocco.cavallo a alice.it
PEC: cavallo.rocco a coabrindisi.legalmail.it
D. I coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
E. Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
Brindisi, li 27/05/2025
femits Could NT IZ RD LL
Erime Cintame
Sono autentiche
Avv. Rocco CAVALLO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro dr. Vladimiro Gloria Giudice rel. dr.ssa Roberta Marra Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 703/2025 r.g.a.c. vertente
TRA
Parte_1 (cod. fisc.: C.F. 1 ), ricorrente-
E
Controparte_1 , (cod. fisc.: C.F._2
-ricorrente-
Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Rocco CAVALLO
CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO in sede
- interventore ex lege -
Oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate il 27/05/2025, da intendersi qui trascritte. Il P.M. concludeva con nota del 17/03/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso introduttivo del giudizio in epigrafe Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Brindisi il 10/03/2005 e che dalla loro unione era nata la figlia Persona_1 chiedevano pronunziarsi la separazione secondo le condizioni ivi analiticamente
,
esposte e, decorso il termine di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rilevato che i coniugi ricorrenti hanno confermato la volontà di separarsi consensualmente alle condizioni sottoscritte e allegate alle note congiunte depositate in data 27/05/2025;
ritenuto che
le condizioni di separazione indicate in ricorso e alle anzidette note scritte appaiano conformi a legge;
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, nella prefata composizione, non definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe, così provvede:
PRONUNZIA la separazione dei coniugi Parte_1 (c.f.:
) e C.F. 1
(c.f.:
), uniti in matrimonio in Brindisi in data 10/03/2005 Controparte_1 C.F. 2 (trascritto al n. 9, p.2, serie A, Uff. 1, dell'anno 2005) alle condizioni da costoro indicate congiuntamente in ricorso e nelle successive note di trattazione scritta del 27/05/2025.
a) ORDINA all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di competenza di procedere alla annotazione della presente sentenza;
b) PROVVEDE con separata ordinanza in ordine alla prosecuzione del giudizio;
c) RISERVA alla sentenza definitiva la statuizione sulle spese del giudizio.
Così deciso in Brindisi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
Il Presidente dr.ssa Gabriella Del Mastro
Il Giudice rel. dr. Vladimiro Gloria
Provvedimento redatto con la collaborazione della dr.ssa Marilena Putignano, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo A.
B.
C.
AVV. KOcco LL
Via Martiri delle Ardeatine, 45 72100 BRINDISI
Tel. e fax 0831.518696 - Cell. 3498409460 email: avv.rocco.cavallo a alice.it
PEC: cavallo.rocco a coabrindisi.legalmail.it
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRINDISI
Procedimento sub RG 703/2025
tra
LL RD / NT IZ
Condizioni della separazione consensuale
La casa familiare, di proprietà del sig. LL RD, resta nella disponibilità del proprietario. La sig.ra NT Tiziana dimorerà
nell'abitazione di sua proprietà sita in Brindisi alla Via Cappuccini n. 36.
La figlia maggiorenne EN, che non ha ancora raggiunto l'indipendenza economica, abiterà abitualmente con la madre, trasferendo la propria residenza presso l'abitazione sita in Brindisi alla Via Cappuccini n. 36, fermo restando che potrà in ogni momento decidere autonomamente dove vivere ed avere la propria residenza
Il sig. LL RD, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia
EN, verserà alla sig.ra NT IZ un assegno mensile dell'importo di € 200,00. Detta somma verrà corrisposta entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat. Saranno ripartite in egual misura tra il padre e la madre tutti gli oneri legati all'istruzione,
all'abbigliamento, alle attività extrascolastiche, di svago e sportive ed allo stesso modo saranno regolate le spese imprevedibili come da protocollo del
Tribunale di Brindisi oggi vigente. I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto dichiarano di aver ricevuto e di conoscerne ed accettare il contenuto ed ai fini dell'acquisizione del consenso alle suddette spese e del relativo rimborso dichiarano che le comunicazioni dovranno essere rispettivamente inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: tiziana. 160476@gmail.com -
dinocavallo01@gmail.com Ανν. ROCCO Lavαπο
Via Martiri delle Ardeatine, 45 72100 BRINDISI
Telefax 0831.518696 - Cell. 3498409460 email: avv.rocco.cavallo a alice.it
PEC: cavallo.rocco a coabrindisi.legalmail.it
D. I coniugi dichiarano che non esistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
E. Le condizioni di cui al presente atto si considerano tutte immediatamente efficaci ed operanti fra le parti a far data dalla sottoscrizione del presente accordo.
Brindisi, li 27/05/2025
femits Could NT IZ RD LL
Erime Cintame
Sono autentiche
Avv. Rocco CAVALLO