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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 27/02/2026, n. 3454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3454 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3454/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14254/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011717067000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011717067000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011717067000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1206/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, nato a [...] e data ed ivi residente alla Indirizzo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate- SS e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259011717067000, notificata il 26/05/2025 relativa all'Imposta PE anno 2006.
MOTIVI di ricorso: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, la quale affermava di aver ritualmente prodotto la cartella prodromica e produceva sentenza della CTP di Napoli Sez 17 del 16.2.2012.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS che produceva la cartella pagamento notificata a mezzo pec in data 18.12.14 ma a tale Nominativo_1: indirizzato a Email_4 ".
Il ricorrente produceva memoria illustrativa con cui contestava la notifica sopra indicata e contestava il procedimento notificatorio di tale proposta, che risulta eseguito da un operatore delle poste private Società_1 il quale, all'epoca della notifica di tale intimazione, non era neppure titolare della licenza individuale di cui al decreto n. 208 del 7/9/2018.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
L'PE, come gli altri tributi erariali (per es. IVA e IRAP), si prescrive in dieci anni. Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte sui redditi. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata:
l'Ufficio convenuto in giudizio ha prodotto una sentenza del 16.2.2012 ed una notifica del 18.12.2014, la quale tuttavia è nulla, essendo stata notificata a soggetto diverso dal ricorrente. Tale notifica non può pertanto essere considerata idonea ad interrompere il termine di prescrizione, che deve considerarsi decorso.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte, accogli il ricorso. AN ER al pagamento delle spese di giustizia che liquida in
€ 1115,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CORSO MARIDA, Presidente
ESPOSITO LIANA, EL
D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14254/2025 depositato il 25/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011717067000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011717067000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2006
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259011717067000 IRPEF-ALTRO 2006 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1206/2026 depositato il
26/01/2026
Richieste delle parti:
Come da verbale ed atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, Ricorrente_1, nato a [...] e data ed ivi residente alla Indirizzo_1 , C.F. CF_Ricorrente_1, ricorreva contro l'Agenzia delle Entrate- SS e l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259011717067000, notificata il 26/05/2025 relativa all'Imposta PE anno 2006.
MOTIVI di ricorso: omessa notifica degli atti prodromici e prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale II di Napoli, la quale affermava di aver ritualmente prodotto la cartella prodromica e produceva sentenza della CTP di Napoli Sez 17 del 16.2.2012.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate SS che produceva la cartella pagamento notificata a mezzo pec in data 18.12.14 ma a tale Nominativo_1: indirizzato a Email_4 ".
Il ricorrente produceva memoria illustrativa con cui contestava la notifica sopra indicata e contestava il procedimento notificatorio di tale proposta, che risulta eseguito da un operatore delle poste private Società_1 il quale, all'epoca della notifica di tale intimazione, non era neppure titolare della licenza individuale di cui al decreto n. 208 del 7/9/2018.
La Corte, all'esito dell'udienza, letti gli atti e documenti di causa, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
La prescrizione è lo strumento con cui l'ordinamento giuridico opera l'estinzione dei diritti quando il titolare non li esercita entro il termine previsto dalla legge (codice civile, art.2934 e segg.).
L'PE, come gli altri tributi erariali (per es. IVA e IRAP), si prescrive in dieci anni. Non esiste una norma specifica che stabilisce il termine di prescrizione delle imposte sui redditi. Proprio per la mancanza di una previsione legale si applica il termine di prescrizione ordinario che è, appunto, quello decennale.
Tanto premesso in punto di diritto, nel merito si osserva che la doglianza esposta dal ricorrente risulta fondata:
l'Ufficio convenuto in giudizio ha prodotto una sentenza del 16.2.2012 ed una notifica del 18.12.2014, la quale tuttavia è nulla, essendo stata notificata a soggetto diverso dal ricorrente. Tale notifica non può pertanto essere considerata idonea ad interrompere il termine di prescrizione, che deve considerarsi decorso.
Per quanto sopra esposto la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
La liquidazione delle spese segue la soccombenza ed è operata come da dispositivo.
P.Q.M.
La corte, accogli il ricorso. AN ER al pagamento delle spese di giustizia che liquida in
€ 1115,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.