Art. 3. 1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall'articolo 1 del protocollo e' ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:
a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;
b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;
c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia, al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.
2. Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.
3. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all' articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' all'articolo 3 del decreto-legge 1' ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 , tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.
4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.
5. Tutte le attivita' e le passivita', esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilita' finanziarie di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 agosto 1988, n. 384 , recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.
Note all' art. 3 :
- L' art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' cosi' formulato:
"Art. 8. - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ove non siano gia' titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potra' essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilita' delle gestioni medesime.
2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , quale risulta modificato dall' art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.
4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppresi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 307/1991 (Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonche' alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il termine di cui all' art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.
2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4 , 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 , sono differite al 28 febbraio 1992".
- Si riproduce il testo dell' art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 384/1988 , recante ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986:
"1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'art. 1 del protocollo e' ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:
a) (omissis);
b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui cinque di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento".
a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;
b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;
c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia, al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.
2. Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.
3. Le somme di cui al comma 1, lettere b) e c), per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all' articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e successive modifiche ed integrazioni, nonche' all'articolo 3 del decreto-legge 1' ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377 , tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.
4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.
5. Tutte le attivita' e le passivita', esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilita' finanziarie di cui all' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), della legge 23 agosto 1988, n. 384 , recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.
Note all' art. 3 :
- L' art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) e' cosi' formulato:
"Art. 8. - 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell' art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 , modificato dall' art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , ove non siano gia' titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potra' essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilita' speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilita' delle gestioni medesime.
2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all' art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119 , e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 , quale risulta modificato dall' art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362 , secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.
4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non e' stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppresi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404 , e successive modificazioni".
- Il testo dell' art. 3 del D.L. n. 307/1991 (Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonche' alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti) e' il seguente:
"Art. 3. - 1. Il termine di cui all' art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155 , e' differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.
2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attivita' di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4 , 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409 , sono differite al 28 febbraio 1992".
- Si riproduce il testo dell' art. 3, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 384/1988 , recante ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986:
"1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'art. 1 del protocollo e' ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:
a) (omissis);
b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;
c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui cinque di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento".