Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/02/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n° 2114/2017
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile
___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 2114/2017
TRA
(C.F. ) – Avv. Cristina Broccio Parte_1 P.IVA_1
opponente
E
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 CP_2
– Avv. Tindara Tita C.F._2
opposti
Conclusioni di parte attrice:
Dichiarare la nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo n. 373/2017 emesso dal
Tribunale di Patti, in quanto infondato ed illegittimo, in ogni caso, revocarlo per difetto dei presupposti ex art. 633 c.p.c., in quanto privo di certezza, liquidità ed esigibilità;
- Condannare, per l'effetto, le parti opposte alla rifusione delle spese di lite e alla restituzione di quanto versato dalla in esecuzione del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto.
Conclusioni di parte convenuta:
- in via preliminare, dichiarare l'opponente decaduto dal diritto di impugnare il contratto, essendo ampiamente decorso il termine fissato al comma 2 dell'art.
1892 c.c., nonché nel successivo art. 1893 c.c. e dichiarare inammissibile
l'opposizione, con il conseguente rigetto della stessa;
1
- per l'effetto, condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali (15%), CPA ed IVA, del presente giudizio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 373/2017, notificato dagli opposti per ottenere il pagamento della somma capitale di € 150.000,00 quali beneficiari della polizza di assicurazione “vita protetta plus” codice 226 n. 7338982, stipulata dal fratello R_
, deceduto in data 25/12/2015.
[...]
Deduceva che l'assicurato aveva sottoscritto una “dichiarazione di buono stato di salute” nella quale aveva dichiarato di non essere affetto da tutta una serie di patologie, fra le quali le malattie cardiovascolari, e che invece, dopo il decesso avvenuto per ictus cerebrale, aveva appreso dalla relazione del medico curante e dalle certificazioni mediche prodotte dagli eredi che egli era invece affetto da ipertensione arteriosa sin dal 2001, che si trovava in trattamento farmacologico e che sussisteva un nesso di causalità tra la pregressa patologia e la causa del decesso.
Avendo l'assicurato dichiarato il falso, la Compagnia comunicava tempestivamente di non poter dar seguito alla richiesta di pagamento ai sensi dell'art. 1892 c.c. e dell'art. 7 delle condizioni contrattuali di polizza;
quanto alla missiva del 06/05/2016, invocata dagli opposti quale riconoscimento del debito e promessa di pagamento, essa era frutto di mera svista, subito rettificata con successiva missiva del 09/05/2016.
Gli opposti si costituivano chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo.
Essi contestavano che l'assicurato avesse reso dichiarazioni mendaci, in quanto nell'elencazione delle malattie di cui al questionario richiamato dalla compagnia non si fa infatti alcun riferimento all'ipertensione arteriosa, patologia che, contrariamente a quanto ritenuto dalla compagnia, non rientra tra le malattie cardiovascolari, ma ne costituisce un semplice fattore di rischio.
Evidenziavano inoltre di aver ricevuto esclusivamente la comunicazione del
06/05/2016, del seguente tenore: “spiacenti per quanto lamentato, con la presente Le comunichiamo che la Compagnia a seguito della Sua segnalazione, ha effettuato una analisi approfondita della documentazione medica prodotta dal cui esito ha ritenuto
2 opportuno non richiedere gli ulteriori referti indicati nella missiva del 4 u.s. Stante quanto sopra La informiamo che la Compagnia procederà alla liquidazione della prestazione assicurativa per sinistro a favore dei Beneficiari indicati in Parte_2 polizza”; comunicazione niente affatto inviata per errore, dal momento che l'ipertensione arteriosa era invece stata correttamente valutata dalla compagnia, che ne aveva escluso la natura di patologia rilevante per come riportato nella lettera del 28/04/2016.
Eccepivano infine la decadenza dal termine di tre mesi per impugnare il contratto di cui all'art. 1892 comma 2 c.c., inutilmente spirato il 25/04/2016, atteso che l'opponente era venuta a conoscenza dall'asserita reticenza dell'assicurato già dal 25/01/2016.
Con la prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.c., l'opponente deduceva l'inapplicabilità del predetto termine di tre mesi, ai sensi del terzo comma dell'art. 1892
c.c., allorchè l'assicuratore sia venuto a conoscenza delle dichiarazioni mendaci soltanto dopo la verificazione dell'evento.
La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione è infondata.
Dal certificato del 30/12/2015 del dott. non emerge che Persona_2
l'ipertensione arteriosa sia stata qualificata come patologia;
nell'affermare che R_
è deceduto “per collasso cardiocircolatorio secondario ad ictus cerebrale in
[...] soggetto con ipertensione arteriosa”, quest'ultima viene appunto trattata come un mero fattore di rischio, e non come patologia in atto.
La prova testimoniale assunta ha inoltre consentito di accertare che l'assicurato svolgeva regolare pratica sportiva agonistica, che certamente non sarebbe stata possibile se fosse stato affetto da patologia cardiovascolare.
In limine, quand'anche si ritenesse diversamente, tali circostanze escluderebbero comunque il dolo o la colpa grave del beneficiario, lasciando all'assicuratore unicamente la tutela prevista dal secondo comma dell'art. 1893 c.c., ovvero la riduzione della somma dovuta proporzionalmente a quella che sarebbe stata applicata se fosse stato conosciuto il vero stato di cose.
Tale domanda non è però stata formulata dall'opponente nel caso di specie, né è possibile desumerla implicitamente dal generico richiamo, effettuato negli atti di causa, all'art. 1893 c.c., non essendo neppure stati offerti elementi dai quali desumere l'intenzione di avvalersi di tale riduzione, agganciandola a parametri obiettivi.
3 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore degli opponenti ed a carico dell'opposta, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M. 55/2014, in €
2.500,00 per la fase di studio, € 1.500,00 per la fase introduttiva, € 5.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale di € 13.000,00, oltre spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 2114/2017 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo del Tribunale di Patti n. 373/2017;
2) condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio in favore degli opposti in solido, che liquida in complessivi € 13.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 27/02/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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