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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 09/07/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 3685/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3685/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. GROSSI LAURA LUIGIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con gli avv.ti CONTI e MODARELLI;
Controparte_1
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 24/04/2005 a Montecchio Emilia (RE) (atto n. 4, serie A, parte 2, anno 2005). Dal matrimonio è nato il figlio (10/04/2006). Le parti vivono separate in forza della Per_1 sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia del 10/05/2016 , che ha stabilito l'affido condiviso di , con collocazione presso la madre e Per_1 che il padre contribuisse al suo mantenimento con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie, a eccezione di quelle relative alle cure odontoiatriche e scolastiche che restavano a carico del padre in via esclusiva fino al diploma di licenza media superiore.
ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 una i di divorzio. A tal fine ha allegato che è maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente e da è trasferito a vivere presso di lui e il suo nuovo nucleo famigliare. Ha, pertanto, chiesto che sia revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 250 e che sia disposto il mantenimento diretto dello stesso da parte di ciascun genitore, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita e le parti hanno precisato Controparte_1 con
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel caso per cui si procede, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- le parti si danno reciprocamente atto che il contributo al mantenimento è sempre stato versato con regolarità.
– disporre il mantenimento diretto da parte dei genitori Parte_1
e del figlio , fint
[...] Controparte_1 Persona_2 stesso non raggiunga l'autonomia economica;
– disporre la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo mensile di € 250,00 da parte del padre;
– porre a carico esclusivo del padre l'accollo integrale delle spese scolastiche, incluse quelle universitarie, nonché delle spese odontoiatriche;
– prevedere il riparto al 50% tra i genitori delle ulteriori spese straordinarie, secondo le tipologie e modalità indicate nel Protocollo per la gestione delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Reggio Emilia;
– con riferimento all'autovettura modello Peugeot CCHMZ6/T, targata FB516VM, attualmente intestata al sig. ma in uso al Parte_1 figlio riconosciuta come acquistata con denaro di entrambi i Per_1 genit dre si impegna, in caso di alienazione della predetta autovettura o di acquisto di un nuovo veicolo per il figlio, a destinare integralmente il ricavato della vendita – ovvero a conferirne il valore in permuta – per l'acquisto di una nuova autovettura da intestare, o comunque mettere stabilmente a disposizione, del figlio medesimo;
- compensa tra le parti le spese legali.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative. Le spese vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
--modifica le condizioni disposte dalla sentenza n. 691/2016 del 10.05.2016 RG 6669/2015 in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione.
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi Presidente
2) Dott. Stefano Rago Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3685/2024 vertente tra: TRA
, con l'avv. GROSSI LAURA LUIGIA;
Parte_1
- RICORRENTE E
, con gli avv.ti CONTI e MODARELLI;
Controparte_1
- RESISTENTE E Con
PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
PREMESSA
Le parti hanno contratto matrimonio il 24/04/2005 a Montecchio Emilia (RE) (atto n. 4, serie A, parte 2, anno 2005). Dal matrimonio è nato il figlio (10/04/2006). Le parti vivono separate in forza della Per_1 sentenza di divorzio del Tribunale di Reggio Emilia del 10/05/2016 , che ha stabilito l'affido condiviso di , con collocazione presso la madre e Per_1 che il padre contribuisse al suo mantenimento con la somma mensile di € 250, oltre al 50% delle spese straordinarie, a eccezione di quelle relative alle cure odontoiatriche e scolastiche che restavano a carico del padre in via esclusiva fino al diploma di licenza media superiore.
ha convenuto in giudizio la moglie per chiedere Parte_1 una i di divorzio. A tal fine ha allegato che è maggiorenne ma non Per_1 economicamente autosufficiente e da è trasferito a vivere presso di lui e il suo nuovo nucleo famigliare. Ha, pertanto, chiesto che sia revocato l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio con la somma mensile di € 250 e che sia disposto il mantenimento diretto dello stesso da parte di ciascun genitore, nonché la ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
si è costituita e le parti hanno precisato Controparte_1 con
MOTIVI DELLA DECISIONE Nel caso per cui si procede, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti condizioni:
“- le parti si danno reciprocamente atto che il contributo al mantenimento è sempre stato versato con regolarità.
– disporre il mantenimento diretto da parte dei genitori Parte_1
e del figlio , fint
[...] Controparte_1 Persona_2 stesso non raggiunga l'autonomia economica;
– disporre la cessazione dell'obbligo di versamento del contributo mensile di € 250,00 da parte del padre;
– porre a carico esclusivo del padre l'accollo integrale delle spese scolastiche, incluse quelle universitarie, nonché delle spese odontoiatriche;
– prevedere il riparto al 50% tra i genitori delle ulteriori spese straordinarie, secondo le tipologie e modalità indicate nel Protocollo per la gestione delle spese straordinarie adottato dal Tribunale di Reggio Emilia;
– con riferimento all'autovettura modello Peugeot CCHMZ6/T, targata FB516VM, attualmente intestata al sig. ma in uso al Parte_1 figlio riconosciuta come acquistata con denaro di entrambi i Per_1 genit dre si impegna, in caso di alienazione della predetta autovettura o di acquisto di un nuovo veicolo per il figlio, a destinare integralmente il ricavato della vendita – ovvero a conferirne il valore in permuta – per l'acquisto di una nuova autovettura da intestare, o comunque mettere stabilmente a disposizione, del figlio medesimo;
- compensa tra le parti le spese legali.” Orbene, il Tribunale si limita a prendere atto degli accordi raggiunti relativi ad un'area di diritti disponibili dalle parti, non contrari a norme imperative. Le spese vanno compensate in considerazione del raggiungimento degli accordi e della richiesta delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
--modifica le condizioni disposte dalla sentenza n. 691/2016 del 10.05.2016 RG 6669/2015 in conformità con gli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione.
-compensa le spese.
Reggio Emilia, 08/07/2025
Il Presidente Il Giudice est. Damiano Dazzi Lorenzo Meoli