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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/07/2025, n. 3912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3912 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. Giovanni Galasso Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli,
Sezione specializzata in materia di Impresa, in data 9/11-29/12/2021, contraddistinta dal n. 10393/2021, iscritto al n. 1090/2022 (al quale sono riuniti quelli nn. 1106/2022 e
1218/2022) del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA nato a [...] l'[...] (c.f. Parte_1
); C.F._1 nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1
); C.F._2 nata a [...] il [...] (c.f. Parte_2
); C.F._3 tutti rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Nicola Rascio (c.f. ); C.F._4
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 1090/2022
E
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 1 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3 C.F._5 rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata con le modalità di cui all'art. 83 comma
3° c.p.c. alla comparsa depositata il 3/6/2024 dall'Avv. Augusto Imondi (c.f.
); C.F._6
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 1106/2022
NONCHÉ
f. ), Controparte_2 P.IVA_1 costituitasi in persona del liquidatore Avv. rappresentata e difesa, in Controparte_3 virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Valeria Coppola (c.f. ); C.F._7
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 1218/2022
(c.f. ), Parte_4 P.IVA_2 costituitosi in persona dei curatori, Avv. Giuseppina Acampora e Avv. Prof. Domenico
Giovanni Ruggiero, rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., nonché di autorizzazione del G.D. del
5/1/2023, dall'Avv. Prof. Fabrizio Criscuolo (c.f. ); C.F._8
APPELLATO
, nata a [...] il [...] (c.f. Controparte_4
), rappresentata e difesa dall'Avv. Bruno Sellitti (c.f. C.F._9
; C.F._10
, nato a [...] il [...] (c.f. ), Parte_5 C.F._11 rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno Sellitti (c.f. ; C.F._10
, nato a [...] il [...] (c.f. ) e Parte_5 C.F._11
(c.f. ) nata a [...] il Parte_6 C.F._12
24/9/1976 quali esercenti la potestà genitoriale sui minori, , Persona_1 nata a [...] il [...] (c.f. ) , nato C.F._13 Parte_7 ad Avellino il 7/08/2008, (c.f. ) e , C.F._14 Parte_8
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 2 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI Pt_9
nato ad [...] il [...] (c.f. ) rappresentati e difesi, C.F._15 dall'avv. Bruno Sellitti (c.f. ; C.F._10
, nato a [...] il [...] (c.f. ); Controparte_5 C.F._16
, nato a [...] il [...] (c.f. ; Controparte_6 C.F._17
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_10
); C.F._18
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_11
tutti rappresentati e difesi, dagli Avv.ti Giorgio Cancellieri (c.f. C.F._19
), Gennaro Imbò (c.f. ) e Concetta Amura C.F._20 C.F._21
(c.f. ); C.F._22
, nato a [...] il [...] (c.f. e Controparte_6 C.F._17
, nata a [...] il [...] (c.f. ) Parte_12 C.F._23 quali esercenti la responsabilità genitoriale sul minore , nato a Persona_2
Napoli il 31.10.2015 (c.f ), rappresentati e difesi, dagli Avv.ti C.F._24
Giorgio Cancellieri (c.f. ), Gennaro Imbò (c.f. C.F._20
) e Concetta Amura (c.f. ); C.F._21 C.F._22
[...]
[...]
[...]
[...]
Controparte_7
APPELLATI NON COSTITUITI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16/11/2017, il fallimento della RA Hotel
S.r.l. esercitava l'azione di responsabilità nei confronti di:
- , già amministratore della società fallita;
Controparte_8
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 3 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
- , e , e , Pt_1 CP_1 Parte_2 Pt_8 Parte_7 ER
, amministratori di fatto della fallita, nonché responsabili ex art. 2497 commi 1 e
[...]
2 c.c.;
- socia unica della fallita e responsabile ex art. 2497 Controparte_2 commi 1 e 2 c.c.;
- , amministratore unico della tra il 29 Controparte_7 Controparte_2 giugno 2009 ed il 1° ottobre 2013, responsabile ex art. 2497 commi 1 e 2 c.c.;
- e , sindaci effettivi della CP Controparte_7 CP
nonché responsabili ex art. 2497 commi 1 e 2 c.c.; Controparte_2
- e sindaci supplenti della Controparte_9 CP_10 Controparte_2
nonché responsabili ex art. 2497 commi 1 e 2 c.c.;
[...] chiedeva la condanna dei convenuti, in solido tra loro al risarcimento dei danni provocati alla fallita nella misura di € 35.000.000 o nella diversa somma risultante all'esito dell'istruttoria.
Deduceva, a fondamento della domanda, che (si riporta di seguito la ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza di primo grado): “a partire dal 2008, la RA, dotata di un capitale sociale di € 100.000, aveva iniziato ad accumulare ingenti perdite, di importi superiori allo stesso, e che l'amministratore, al contempo dipendente del
Gruppo Deiulemar, facente capo ai signori , e , a fronte della ER Pt_5 CP_1 progressiva erosione delle risorse sociali, non solo non aveva adottato alcuna misura per risanare i conti, ma aveva aggravato il dissesto, continuando a far operare la società in condizioni di significativa sproporzione tra poste attive e passive;
ha contestato, inoltre, due atti di disposizione del patrimonio sociale che avevano aggravato il dissesto, quali
l'erogazione, nel 2008, di un prestito di € 19.400.000 alla controllante e la CP_2 restituzione alla medesima, nel 2010, nonostante le gravi condizioni patrimoniali e finanziarie in cui la RA versava, di € 15.000.000 dell'apporto iniziale effettuato dal socio unico di complessivi € 25.558.793. Ulteriori condotte di mala gestio, che avrebbero determinato il ritardo colpevole nell'emersione dell'insolvenza e l'aggravamento del dissesto sono state indicate ne: a) l'enorme sopravvalutazione dell'immobile destinato all'attività alberghiera, che presentava abusi, con la creazione di una posta attiva inesistente per circa 8- 10 milioni;
b) l'irregolare tenuta delle scritture contabili, che esponevano ripetute rettifiche contraddittorie delle poste attive e passive, come accertato
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 4 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
dal consulente della curatela, dr. , meglio esposte in citazione, che Per_4 troverebbero spiegazione nella volontà di occultare il compimento di atti distrattivi, contestati in un procedimento penale avviato nei confronti di alcuni dei convenuti, mentre gli altri addebiti erano stati posti a fondamento del procedimento penale per bancarotta iniziato a carico di altri convenuti, parte delle famiglie cui faceva capo il Gruppo
Deiulemar, che confermerebbe gli atti di disposizione del patrimonio posti in essere dall'A.U. su “indicazione” degli altri imputati qui convenuti, come ammesso dal dr.
innanzi al PM, nonché l'ingerenza dei medesimi nell'amministrazione della Pt_3 società, quali amministratori di fatto e responsabili anche ai sensi degli artt. 2476, co. 8
e 2497, co. 1 e 2 c.c., denotando l'esistenza di un unico centro decisionale tra A.U. e le persone fisiche convenute, in favore delle quali gli atti di disposizione sarebbero stati compiuti. La curatela ha fatto, dunque, valere la responsabilità dei convenuti cui faceva capo il Gruppo, nonché del socio unico della RA, e degli Controparte_2 amministratori e sindaci della stessa, che avrebbero violato gli obblighi su di loro incombenti, favorendo il compimento degli atti distrattivi di cui sopra, per il perseguimento di interessi estranei a quelli della controllata, ed in particolare quanto ai sindaci anche la violazione dell'art. 2403 e ss. e dell'art. 2407 c.c., per soddisfare interessi terzi, riferibili al socio unico e ai componenti delle famiglie proprietarie del
Gruppo, pregiudicando irreversibilmente la consistenza patrimoniale della controllata, in danno del ceto creditorio, chiedendo, dunque, la condanna in solido di tutti i convenuti al risarcimento dei danni pari a complessivi € 35.000.000 o nella somma maggiore o minore risultante all'esito dell'istruttoria.
Si sono costituiti i convenuti sigg. , eccependo l'improcedibilità della CP_1 domanda ex art. 52 l.f., in quanto proposta per l'accertamento di pretesi crediti nei loro confronti, dichiarati falliti in proprio, come da sentenza che hanno prodotto.
Si sono costituiti, altresì, i sindaci supplenti della sigg. CP_2 [...]
e (…). CP_9 CP_10
Si è costituito, ancora, il sig. nonostante abbia dedotto che la CP citazione fino ad allora non gli era stata notificata, premettendo le vicende che avevano portato alla costituzione della società fallita e confermando l'assunto della curatela per cui l'amministratore dr. , all'epoca dei fatti dipendente del Gruppo Deiulemar, Pt_3 aveva accettato l'incarico per il vincolo di soggezione solitamente esistente tra datore di
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 5 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
lavoro e lavoratore dipendente, molto forte in un'aziendale padronale come la
quindi, per il timore che, rifiutando l'incarico, avrebbe subito ripercussioni CP_2 negative per il resto della carriera lavorativa, e che, in realtà, la società era stata sempre amministrata dalle tre famiglie proprietarie, - - Ha eccepito CP_1 ER Pt_5 la propria carenza di legittimazione passiva, avendo ricoperto la carica non di sindaco della società fallita, ma della controllante e, in particolare, in ordine CP_2 all'addebito dell'esercizio diretto di attività di direzione e coordinamento, che era riferibile alla medesima, dato il controllo sociale esistente, nonché dai CP_2 membri delle famiglie proprietarie, come emergeva dagli atti del processo penale, mentre in relazione all'asserita violazione del secondo comma dell'art. 2497 c.c., ha dedotto che egli, come sindaco della controllante, era totalmente estraneo agli addebiti contestati dalla curatela della controllata, che non aveva commesso e che il sindaco della controllante non poteva nemmeno impedire. In subordine, ha contestato l'assenza di illiceità e di danno, quanto al finanziamento effettuato alla deducendo che CP_2 esso fu effettivamente concesso dalla RA in data 15.12.2008, ma fu restituito dopo soli due mesi, in data 16.02.2009, e fu determinato da motivazioni di natura finanziaria del Gruppo, il cui management aveva preso accordi con la BA , filiale CP_11 di Torre del Greco, per depositare sul conto corrente della holding la liquidità in questione al fine di consentirle di aggiungere il c.d. budget di fine anno. Quanto alla restituzione, nell'anno 2010, di parte del finanziamento effettuato dalla CP_2 all'atto dell'acquisizione della RA, ha dedotto che essa fu la conseguenza del mutato quadro economico dell'epoca, che aveva visto, negli anni 2008 – 2010, oltre che alla nota crisi economica mondiale, una violentissima crisi del mercato del trasporto marittimo internazionale, con un crollo dei corrispettivi dei noli, con la conseguenza che la politica economica del Gruppo si concentrò sul core business, ridimensionando gli investimenti nelle attività no core, come quella immobiliare e turistico alberghiero, come evidenziato nella delibera del 17.12.2010 che aveva disposto la restituzione dalla quale,
d'altra parte, risultava che “con riferimento all'attività gestionale in data 12/05/09 è stato firmato il contratto di affiliazione commerciale tra la Controparte_12
e la RA Hotel per l'entrata dell' , rinominato “Mercure Napoli Torre del Pt_13
Greco”, nella catena alberghiera “Mercure” del la seconda catena più CP_13 grande nel mondo nel segmento midscale con una rete di oltre 690 Hotel in 51 paesi. Tale
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 6 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
affiliazione è volta anche a ridurre le necessità finanziarie e patrimoniali, che, una volta riparametrate, possono utilmente essere coperte facendo ricorso a finanziamenti da parte del sistema bancario ovvero da parte della controllante;
c) allo stato, le disponibilità correnti sono tali da garantire la continuità aziendale ed, in ogni caso, non risultano perdite non coperte da riserve, esistenti, diverse da quella di Euro 20.000.000,00 costituita con il versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato dal socio
, per cui l'assemblea aveva deliberato di non procedere Controparte_2 all'aumento del capitale sociale attraverso l'utilizzo della riserva di Euro 20.000.000,00, costituita con il versamento in conto futuro aumento di capitale effettuato, e svincolare una quota di Euro 15.000.000,00, procedendo alla restituzione in favore del socio
mantenendo accantonato in conto futuro aumento di capitale ovvero per CP_2 copertura di eventuali perdite un importo di Euro 5.000.000,00. Ha dedotto, dunque, che non essendo stato aumentato il capitale sociale, essendo venuta meno la ragione relativa all'aumento (investimenti strutturali e di riqualificazione della struttura alberghiera sostituiti dalla suesposta affiliazione), la restituzione era del tutto legittima, anche perché in ogni caso erano state lasciate nella RA risorse più che sufficienti ad assicurare sia il proseguimento dell'attività alberghiera sia l'equilibrio patrimoniale, tanto che il bilancio chiuso al 31.12.2010 presenta un patrimonio netto di Euro 6.205.494, disponibilità liquide per Euro 1.782.212, un MOL (Margine Operativo Lordo) in miglioramento, a seguito di una maggiore efficienza della struttura alberghiera prodotta dal processo riorganizzativo in corso. Solo con il fallimento della Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A., dichiarato dal Tribunale di Torre Annunziata in data 2.5.2012, dovuto alla crisi del mercato dello shipping ed all'emersione di certificati obbligazionari irregolari, era entrato in crisi tutto il Gruppo, compresa la RA, alla quale non era più possibile assicurare le risorse necessarie al proseguimento dell'attività, previste dal nuovo piano gestionale, di durata pluriennale, che non era ancora giunto a compimento.
Ha, inoltre, eccepito la prescrizione dell'azione in particolare dei creditori sociali, la cui decorrenza era anteriore al fallimento, poiché lo stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società era emerso sicuramente fin dal 31 agosto 2012, data della chiusura della struttura alberghiera, indisponibile poiché sequestrata dall'Autorità
Giudiziaria, nonché dell'avvio della procedura di mobilità del personale, poste in essere dall'AU dr. , previa autorizzazione del GIP del Tribunale di Torre Annunziata;
Pt_3
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 7 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
d'altra parte, già l'assemblea del 28.6.2012 aveva preso atto dello strutturale deficit patrimoniale della società e deliberato di autorizzare l'AU a proporre un concordato preventivo liquidatorio, stante la gravissima crisi del Gruppo e l'indisponibilità ad effettuare qualsiasi tipo di finanziamento, ma a seguito dell'ordinanza cautelare con la quale fu sottoposto a sequestro l'intero patrimonio sociale, del 16.07.2012, tale procedura si rese impraticabile e tutte le attività successive furono poste in essere sotto la direzione del tribunale e degli Amministratori Giudiziari fino all'istanza di autofallimento del 15.11.2012. Infine, ha contestato la prova del danno.
Si è costituito, altresì, , altro sindaco della controllante CP CP_2 spiegando difese analoghe a quelle del sindaco CP
Si è, poi, costituita la , contestando Controparte_2
l'avversa azione, in primo luogo in quanto il finanziamento di euro 19.400.000,00, erogato dalla RA in suo favore il 15.12.2008, era stato immediatamente restituito in data 16.2.2009, come da estratto del conto corrente n. 1284331 intestato alla CP_2 presso la BA della Campania, di cui vi era evidenza anche nel bilancio al 31.12.2009 della RA, esaminando la corrispondente riduzione della voce “Crediti verso controllanti”. Quanto alla restituzione dell'importo di euro 15.000.000,00, intervenuta nell'anno 2010 in favore del socio, ha dedotto che la stessa era conseguenza del mutato quadro economico dell'epoca, come già articolato dal convenuto dr. Ha, dunque, CP contestato l'avversa domanda di risarcimento dei danni, in ragione della dedotta violazione dell'obbligo di postergazione di cui all'art. 2467 c.c., che presupponeva la qualificazione dei versamenti operati dalla negli anni 2007 e 2008 quali meri CP_2 finanziamenti soci e non già quali versamenti in futuro aumento capitale, deducendo, comunque, che a prescindere dalla corretta imputazione delle erogazioni effettuate dalla controllante, le domande del fallimento sarebbero infondate, in quanto a volerle qualificare quali meri finanziamenti soci - sebbene le delibere assembleari sembrerebbero inequivocabili circa la destinazione delle somme a versamenti in conto futuro aumento di capitale - la restituzione era intervenuta oltre l'anno antecedente la dichiarazione di fallimento. Ha eccepito, comunque, la prescrizione dell'azione, atteso che la restituzione era avvenuta nel 2010, mentre l'atto di citazione è stato notificato solo nel 2017 e che nessuna responsabilità sarebbe in ogni caso ravvisabile in capo alla
atteso che la postergazione di cui all'art. 2467 c.c. non ha effetto durante CP_2
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 8 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
l'ordinario funzionamento della società, ma esclusivamente quando esiste un concorso tra creditori e socio finanziatore e un danno per i creditori sociali, dunque in sede di procedura concorsuale o in pendenza di un'esecuzione individuale, restando estranea alle normali vicende dell'impresa e alla liquidazione volontaria, poiché solo in tali momenti l'incapienza del patrimonio sociale potrebbe arrecare danno ai creditori;
ha, poi, aggiunto che la curatela non avrebbe fornito neanche la prova della ricorrenza dei presupposti dell'art. 2467 c.c., del resto inesistenti, atteso che il bilancio della RA chiuso al 31.12.2010, ovvero nell'esercizio in cui era intervenuta la restituzione, evidenziava un patrimonio netto positivo di oltre 6 milioni di euro, disponibilità liquide per Euro 1.782.212, un MOL in miglioramento a seguito di una maggiore efficienza della struttura alberghiera prodotta dal processo riorganizzativo in corso, evidenziando, dunque, che le risorse patrimoniali della società al momento della restituzione erano certamente idonee a soddisfare integralmente i creditori sociali. Inoltre, a voler qualificare correttamente gli apporti come finanziamenti in conto futuro aumento del capitale sociale, come da relative delibere, non essendo stato aumentato il capitale sociale ed essendo venuta meno la ragione relativa all'aumento (investimenti strutturali
e di riqualificazione della struttura alberghiera), la restituzione delle somme intervenuta nel 2010 sarebbe certamente legittima, specie considerando che essa è stata solo parziale, avendo lasciato nella RA l'importo di euro 5.000.000,00, più che sufficiente ad assicurare sia il proseguimento dell'attività alberghiera sia l'equilibrio patrimoniale, pregiudicati solo dal fallimento della “Deiulemar Compagnia di Navigazione S.p.A.”, che aveva comportato la crisi dell'intero Gruppo. Ha contestato, altresì, l'addebito relativo alla sopravvalutazione dell'immobile, evidenziando che il valore in bilancio risultava in linea con i valori attribuitigli dall'istituto di credito finanziatore, che aveva erogato, solo qualche anno prima, un mutuo in linea capitale di oltre euro 18.000.000,00, presumibilmente previa accurata perizia di stima;
ha, poi, eccepito la prescrizione dell'azione, instaurata con citazione notificata nel novembre 2017 e relativa a fatti risalenti al periodo 2008 – 2010, non potendosene ancorare il decorso alla data del fallimento, atteso che i creditori sociali erano stati in grado di conoscere lo stato di grave
e definitivo squilibrio patrimoniale della società sicuramente il 31.8.2012, data della definitiva chiusura della struttura alberghiera ed avvio della procedura di mobilità del personale, da parte dell'A.U., dr. , previa autorizzazione del GIP del Tribunale Pt_3
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 9 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
di Torre Annunziata, in seguito ai fatti del 16.7.2012, ossia all'ordinanza cautelare con quale era stato sottoposto a sequestro l'intero patrimonio sociale, pubblicata al Registro delle Imprese, e del 3.9.2012, ossia i provvedimenti di sequestro disposti dalla Procura di Roma, anch'essi pubblicati al Registro delle Imprese.
Disposta, alla prima udienza, la rinnovazione della notifica ai convenuti sigg.
e a , si è costituito l'AU della fallita, sig. Pt_3 Controparte_7 CP_8
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione quinquennale dell'art. 2949, co.
[...]
1 c.c., con decorrenza, nella peggiore delle ipotesi, dalla data della sentenza di fallimento, dunque maturata il 16 novembre 2017, termine entro il quale doveva essere ricevuta la citazione introduttiva del giudizio, termine che si applica anche alla responsabilità per scorretto esercizio di attività di direzione e coordinamento (art 2497, ult. co., c.c.), la cui prescrizione decorre dal momento in cui si sia prodotto, nella sfera patrimoniale del creditore, il pregiudizio causato dalla condotta del debitore e, dunque, dal momento in cui si è verificata l'incapienza del patrimonio della società eterodiretta in conseguenza dell'illecita condotta della holding;
in realtà, in giurisprudenza, ha aggiunto, si ritiene, prevalentemente, che ai fini del decorso della prescrizione si debba guardare alla conoscibilità del danno e, anche in questo caso, opera una presunzione di conoscibilità alla data di dichiarazione di fallimento della società eterodiretta, mentre, nel caso di specie, secondo la stessa ricostruzione operata dal fallimento, il danno si sarebbe manifestato ben prima, ossia già dal 31.8.2012, data della definitiva chiusura della struttura alberghiera e di avvio della procedura di mobilità del personale, come eccepito dagli altri convenuti. Quanto al merito, ha ripercorso le vicende sociali, deducendo che, essendo all'epoca dei fatti dipendente del Gruppo Deiulemar, aveva accettato, sin dalla costituzione della RA, l'incarico di amministratore per il vincolo di soggezione che lo legava al datore di lavoro, molto forte in un'aziendale padronale come la e quindi per il timore che, rifiutando, avrebbe subito pressioni CP_2 negative per il resto della carriera lavorativa, mentre, in realtà, la società era stata sempre amministrata dalle tre famiglie proprietarie, – – CP_1 ER Pt_5 come risultante dai processi penali e dalle varie sentenze di fallimento che avevano interessato le società del Gruppo. Ha, inoltre, confermato che dall'entrata in esercizio della gestione alberghiera alla data del fallimento, la RA aveva sempre generato ingenti perdite, per l'elevato costo di acquisto ed i relativi oneri finanziari, l'elevato
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 10 di 35 Controparte_1
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numero di dipendenti, il ridotto numero di stanze e gli enormi costi di gestione, che non avrebbero mai permesso di raggiungere l'equilibrio economico, mentre invece
l'investimento poteva giustificarsi in un'ottica di “economicità superaziendale” o di
Gruppo, partecipando, insieme alle altre società del medesimo, al c.d. Consolidato
Fiscale Nazionale, nel cui ambito apportava le significative perdite, con conseguente risparmio fiscale derivante dal loro utilizzo ed ha aggiunto che l'effettiva motivazione anche dei notevoli apporti effettuati dalla holding era sostanzialmente di carattere fiscale. Ha, poi, eccepito la carenza di legittimazione passiva in ordine alla responsabilità per illegittima attività di direzione e coordinamento, esercitata in via esclusiva dalla e dai membri delle famiglie proprietarie, e ha articolato difese CP_2 analoghe a quelle degli altri convenuti circa l'assenza di illiceità e danno delle operazioni di finanziamento in favore della immediatamente restituito, e di CP_2 restituzione del finanziamento in conto futuro aumento capitale sociale. Riguardo all'indebita prosecuzione dell'attività, il fallimento dovrebbe provare analiticamente quali sono gli atti compiuti dopo il verificarsi della causa di scioglimento che avrebbero cagionato danno al patrimonio della società, nonchè quali sono e a chi sono imputabili i prelievi dalle casse sociali ai quali ha fatto solo vago riferimento e dovrebbe convenire, alla fine, che egli aveva adottato molte importanti iniziative per arginare la crisi della società, come il processo penale e tutti gli altri processi testimoniano indirettamente, per la sua totale estraneità alle vicende denunziate;
infine, ha contestato il danno.
Si è, poi, costituito il sig. , (…). Controparte_7
I convenuti , e Controparte_7 Parte_7 Parte_8 ER
non si sono costituiti, per cui sono stati dichiarati contumaci”.
[...]
Nel corso del giudizio di primo grado decedeva ed il processo Controparte_9 veniva interrotto;
dopo la riassunzione, con ordinanza del 17/12/2020, il Tribunale dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti di e degli eredi di CP_10
ex art. 306 c.p.c., in considerazione della rinuncia agli atti da parte della Controparte_9 curatela, accettata da questi ultimi.
Con sentenza n. 10393/2021 il Tribunale così provvedeva: “In parziale accoglimento della domanda, accerta la responsabilità e condanna in solido i convenuti
, , , Controparte_8 Controparte_2 Controparte_1
, , , , Parte_1 Parte_8 Parte_7 Persona_3 CP
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 11 di 35 Controparte_1
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al risarcimento dei danni in favore di parte attrice, nella misura di complessivi CP
€ 15.000.000,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- Respinge la domanda nei confronti di , Controparte_7 CP CP
, ;
[...] Parte_2
- Condanna in solido i convenuti , Controparte_8 Controparte_2
, , , ,
[...] Controparte_1 Parte_1 Parte_8 Parte_7
, al pagamento delle spese in favore della
[...] Persona_3 Controparte_7 curatela attrice, che liquida in € 3.399,00 per spese esenti ed € 18.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- Condanna la curatela attrice al pagamento delle spese in favore di CP
, nella misura di € 8.000,00 per compensi, con attribuzione all'avv. Amedeo Bassi,
[...] antistatario, in favore di e , nella misura di € 4.000,00 CP CP ciascuno, con attribuzione all' avv. Augusto Imondi, antistatario, in favore di Parte_2
, nella misura di € 2.000,00, importi tutti da maggiorare del rimborso spese
[...] generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Osservava, in particolare, che:
- per i convenuti e , e , Pt_1 Controparte_1 Pt_8 Parte_7
, operava il termine di prescrizione decennale, essendo stati coinvolti Persona_3 nel processo penale per il reato di bancarotta ravvisabile nei medesimi fatti oggetto del presente giudizio;
- il termine decennale operava anche nei confronti dell'amministratore di diritto della fallita, nonché della (obbligata ai sensi dell'art. 2476 comma 8 Controparte_2
c.c.) in base ai principi indicati dalle SS.UU. nella sentenza n. 1641/2017;
- tale termine non operava invece per gli organi della ( Controparte_2 CP
, e ), giacché era differente il titolo di responsabilità
[...] CP CP
(art. 2497 commi 1° e 2°); inoltre, per loro, il termine di prescrizione di cinque anni decorreva non dalla data del fallimento, bensì dalla data in cui erano stati commessi i fatti dannosi e dunque dal 2008 per l'erogazione del finanziamento e dal 2010 per la restituzione dell'apporto di capitale;
pertanto la prescrizione era certamente maturata;
- era infondata l'eccezione proposta dai , secondo la quale la curatela CP_1 aveva tardivamente modificato la propria domanda nei loro confronti con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., anziché alla prima udienza, come stabilito dall'art.
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 12 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
183 5° comma;
tale memoria, infatti, conteneva solo la precisazione che la domanda era volta ad ottenere la dichiarazione di responsabilità nel caso in cui i fossero CP_1 tornati in bonis, ma non modificava né il petitum né la causa petendi;
- era insussistente il danno lamentato dalla curatela in relazione al finanziamento di
€ 19.400.000 erogato in favore della controllante, in quanto restituito dopo appena due mesi il 16/2/2009;
- era fondato invece l'addebito elativo alla violazione dell'art. 2467 c.c.; dalla delibera dell'8/7/2008 si desume infatti, “la ricorrenza, alla data dell'apporto, delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2467 c.c., ossia l'eccessivo squilibrio finanziario in cui versava la società, cui il finanziamento del socio avrebbe dovuto far fronte;
tale situazione, del resto, è confermato dalle risultanze del bilancio 2017, ossia dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il finanziamento, che espongono, a fronte di un indebitamento complessivo di € 2.725.317, un patrimonio netto di soli € 562.515 e una perdita di esercizio di € 1.727.297. Lo squilibrio rilevante ai sensi dell'art. 2467 c.c. e, dunque, ai fini dell'applicazione della postergazione del relativo credito restitutorio sussisteva anche alla data della restituzione, come si evince dal bilancio 2010, il quale espone che, successivamente alla restituzione medesima, a fronte di debiti complessivi per € 17.670.090, il patrimonio netto risultava ridotto a soli € 6.250.494, con una perdita di esercizio di € 1.491.400, mentre prima della restituzione il patrimonio netto al
31.12.2009 era pari ad € 22.741.895, a fronte di debiti complessivi per € 18.859.651 e al conseguimento di un risultato di esercizio negativo di € 1.471.331”; del resto “la situazione di squilibrio rilevante ai fini dell'operatività della postergazione di cui alla norma in commento non si identifica con lo stato di insolvenza, come in particolare eccepito dal socio ma per l'appunto nella sproporzione tra indebitamento e CP_2 patrimonio netto o, comunque, in una situazione di squilibrio finanziario che avrebbe ragionevolmente richiesto un conferimento piuttosto che un finanziamento”;
- irrilevante era l'affiliazione al gruppo Mercure, atteso che il relativo contratto prevedeva che gli investimenti restavano a carico dell'affiliato ed inoltre mancava qualsiasi documento o piano che indicasse i ricavi e gli utili attesi per effetto di tale affiliazione;
- sebbene nelle delibere in atti gli apporti di danaro venissero qualificati come conferimenti in conto futuro aumento di capitale, si trattava in realtà di finanziamenti in n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 13 di 35 Controparte_1
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conto capitale, dovendo farsi riferimento a tal fine alla volontà delle parti (come indicato in Cass. 15035/2018 e Cass. 25585/2014) “quale desumibile dal contenuto stesso di tali deliberati sociali, nella parte in cui espongono a chiare lettere le condizioni di squilibrio finanziario in cui sono stati decisi e che li hanno giustificati, nonché le finalità che tali apporti dovevano soddisfare, ossia “rafforzare la società con un apporto patrimoniale, per un verso, idoneo a riequilibrare la struttura finanziaria, per un altro, utile sia ad ottimizzare la gestione finanziaria della società con riflessi positivi non solo sul rating bancario accordato ma anche sullo stesso conto economico, sia a dotarla dei mezzi finanziari idonei per i nuovi programmi di investimenti”; decisiva, inoltre, è l'assenza di qualsiasi previsione in ordine all'essenziale circostanza che si trattasse di finanziamenti risolutivamente condizionati ad una successiva deliberazione assembleare di aumento del capitale, non contemplando la delibera alcuna condizione, nonché il silenzio a riguardo anche della successiva delibera con cui è stata disposta la restituzione in ordine al verificarsi della condizione risolutiva che tale deliberazione non fosse intervenuta entro il termine che le parti non avevano in alcun modo stabilito e che, dunque, potevano chiedere fosse fissato dal giudice”;
- il divieto di cui all'art. 2467 c.c. non opera solo in caso di fallimento, ma anche durante la vita della società; contrariamente a quanto sostenuto da alcuni convenuti, tale norma non dà luogo solo ad una pretesa restitutoria, ma a diverse forme di tutela tra cui l'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo che abbia provveduto al rimborso;
- oltre alla responsabilità di era ravvisabile anche quella della Parte_3 che era titolare di una partecipazione pari al 100% del capitale Controparte_2 sociale ai sensi degli artt. 2359 e 2497 quinquies c.c. (che estende la disciplina della postergazione anche ai finanziamenti effettuati da chi esercita attività di direzione e coordinamento); il perseguimento di un interesse della controllante si evinceva dal contenuto della delibera di restituzione nella quale si dava atto dell'intenzione di favorire l'attività di “shipping” in luogo di quella alberghiera;
- erano responsabili anche gli amministratori di fatto della fallita ( e CP_1
, e ); il loro ruolo Parte_1 Pt_7 Parte_8 Persona_3 gestorio si evinceva dagli atti del processo penale, conclusosi con sentenza di n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 14 di 35 Controparte_1
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patteggiamento, dalle dichiarazioni di al PM, nonché dalle difese Parte_3 svolte dai sindaci della controllante negli atti processuali;
- non era dimostrato il ruolo di amministratore di fatto di , nei Parte_2 confronti della quale la domanda doveva essere rigettata;
- sussisteva invece la responsabilità, ai sensi dell'art. 2497 comma 2 c.c., di
, sindaco cella che non si era costituita e Controparte_7 Controparte_2 non aveva eccepito la prescrizione.
Con atto di citazione notificato l'11/3/2022 (iscritto al n. 1090/2022 r.g.), hanno proposto appello (articolato in sei motivi) avverso tale sentenza , e Pt_1 CP_1
, deducendo che: Parte_2
1. l'importo liquidato a titolo di spese in favore di era Parte_2 inferiore ai minimi tariffari in quanto andava parametrato alla domanda avente ad oggetto la somma di € 35.000.000;
2. la curatela aveva agito nei confronti degli appellanti già dichiarati falliti
(quali soci della società di fatto tra gli stessi costituita) per ottenere la loro condanna al risarcimento del danno, precisando solo con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c.
– dopo che i convenuti avevano eccepito, all'atto della loro costituzione, l'improcedibilità della domanda a causa dell'intervenuta dichiarazione di fallimento - che la domanda era stata proposta al fine di ottenere una condanna da azionare nei confronti dei debitori dopo il loro ritorno in bonis; si trattava in realtà di una inammissibile domanda nuova “per la diversa qualità soggettiva dei convenuti che costituisce il presupposto della procedibilità della domanda (arg. ex art. 52 l.f.), oltre che della stessa capacità processuale dei convenuti (arg. ex art. 43 l.f.)”; il Tribunale, invece, aveva erroneamente ritenuto che la domanda andasse individuata esclusivamente in base al petitum ed alla causa petendi, mentre anche le parti (e la qualità soggettiva in forza della quale vengono citati) concorrono a determinare la domanda;
in ogni caso, la pronuncia va comunque modificata, precisando che la sentenza avrà efficacia solo dopo che ed Pt_1 [...]
saranno tornati in bonis; CP_1
3. il Tribunale aveva errato nel riconoscere l'operatività del termine di prescrizione decennale ex art. 2947 comma 3° c.c. in quanto la pena massima per il reato di bancarotta preferenziale era di cinque anni e dunque il termine di prescrizione era di sei anni;
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 15 di 35 Controparte_1
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4. il Tribunale aveva ritenuto dimostrata la qualità di amministratori di fatto dei in forza della sentenza di patteggiamento (che da sola non basta a fondare CP_1 la condanna la condanna nell'azione di responsabilità in sede civile) e delle dichiarazioni di altri soggetti che erano parti del processo e che, dunque, non potevano essere utilizzate ai sensi dell'art. 246 c.p.c.;
5. il pagamento preferenziale non determina nessun pregiudizio al patrimonio sociale e quindi alla massa dei creditori;
di conseguenza il curatore non può promuovere in questo caso l'azione di responsabilità, se non dimostrando che per effetto del rispetto dell'ordine dei pagamenti ci sarebbe stato un incremento dell'attivo o un decremento del passivo;
6. le condizioni di cui all'art. 2467 comma 2° c.c. non sussistevano né alla data dell'erogazione del finanziamento, né alla data della restituzione.
Hanno rassegnato le seguenti conclusioni: “1) annullare e/o riformare la sentenza impugnata nelle parti suindicate;
2) per l'effetto, rigettare le domande tutte della Curatela attrice, per-ché inammissibili e/o infondate;
3) in ogni caso, condannare la Curatela attrice al pagamento delle spese di lite Contr di primo grado in favore di in misura non inferiore a € 91.480,20 (oltre CPA e IVA come per legge);
4) con vittoria di spese del doppio grado”.
Ha proposto altresì appello , con atto di citazione notificato il Parte_3
15/3/2022 (ed iscritto al n. 1106/2022 r.g.), rassegnando le seguenti conclusioni:
“riformare la impugnata sentenza nella parte che riguarda il dott. Parte_3 rigettando tutte le domande formulate nei di lui confronti dal Fallimento attore.
In subordine, ammettere Consulenza Tecnica di Ufficio sul capo esposto al paragrafo n. 8 della citazione in appello.
Il tutto con vittoria di spese del doppio grado del giudizio”.
Con atto di citazione notificato il 22/3/2022 ha proposto appello (iscritto al n.
1218/2022) anche la deducendo che: Controparte_2
- il Tribunale aveva erroneamente interpretato la giurisprudenza della S.C. (Cass.
SS.UU. 1641/2017) in ordine all'applicabilità del termine di prescrizione ex art. 2947 ultimo comma c.c. anche nei confronti della controllante, dal momento che la massima n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 16 di 35 CP_1 CP_1
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citata riguardava una vicenda in cui era stato l'amministratore della controllante a tenere condotte penalmente rilevanti;
nel caso in esame, invece, non era stato Controparte_7 coinvolto nel processo penale;
inoltre, poiché la sentenza di patteggiamento non aveva efficacia di piena prova, il Tribunale avrebbe dovuto indicare le ragioni per le quali, a suo avviso, i fatti oggetto del presente giudizio integravano fattispecie di reato;
- il Tribunale aveva erroneamente qualificato gli apporti compiuti dalla
[...] come finanziamenti, anziché come versamenti in conto futuro aumento di CP_2 capitale;
inoltre aveva desunto lo squilibrio di cui al comma 2° dell'art. 2467 c.c. esclusivamente dai bilanci, senza però tenere conto del patrimonio netto dagli stessi risultante;
- il passivo fallimentare ammontava ad € 403.564,67 in chirografo (di cui €
303.025,56 riferibili ad un credito della ed € 14.867.581,99 Controparte_2 in privilegio (dei quali 14.450.000 riferibili da un credito della banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A garantito da ipoteca); pertanto, eliminati i crediti della banca e della controllante il passivo era pari a circa 500.000 €;
- tali considerazioni incidono anche sull'entità del danno perché la curatela tutela gli interessi del principale creditore, la banca, che aveva concesso un finanziamento di
18.250.000 € con garanzia ipotecaria sull'immobile adibito ad albergo che però essa stessa aveva provveduto a stimare per un valore eccessivo in considerazione della natura abusiva dell'immobile;
- secondo il tecnico nominato dalla curatela l' era dotato delle necessarie Pt_13 autorizzazioni o comunque avrebbe potuto ottenerle;
inoltre, le opere edificatorie erano state compiute dall'originaria titolare dell'immobile, sicché non erano Persona_5 note alla società fallita;
- conseguentemente gli amministratori non potevano sapere che il valore dell'immobile appostato in bilancio fosse eccessivo.
Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in riforma della sentenza n. 10393/2021 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Specializzata in Materia di Impresa – in data 9 novembre 2021, pubblicata il successivo 29 dicembre 2021 e notificata in data 16 febbraio 2022, all'esito del giudizio recante N.R.G. 32633/2017, dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione promossa dalla Curatela ed in ogni caso rigettare la stessa”.
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 17 di 35 Controparte_1
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Si è costituita, con comparsa depositata l'11/9/2023, la curatela che ha dedotto l'inammissibilità e comunque l'infondatezza degli appelli ed ha concluso per la conferma della sentenza di primo grado.
All'udienza del 13/12/2022 è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso del sig. . Parte_7
Dopo la riassunzione, all'udienza del 12/9/2023, è stata dichiarata nuovamente l'interruzione del processo per il decesso della SI.ra . Persona_3
Si sono costituiti , e citati quali Pt_7 CP_5 Parte_10 Parte_11 eredi di che hanno dichiarato di aver rinunciato all'eredità. Persona_3
Si sono costituiti e quali genitori Controparte_6 Parte_12 esercenti la responsabilità sul figlio minorenne che hanno dichiarato di Persona_2 aver richiesto al giudice tutelare l'autorizzazione alla rinuncia all'eredità di ER
.
[...]
Si sono costituiti e , i quali hanno dichiarato Parte_5 CP_4 CP_4 di aver rinunciato all'eredità di . Parte_7
Si sono costituiti e quali esercenti la Parte_5 Parte_6 responsabilità genitoriale sui figli minorenni e Persona_1 Parte_7
deducendo che questi ultimi non avevano accettato l'eredità di Parte_8
. Parte_7
Con ordinanza del 15 ottobre 2024, la Corte ha quindi rilevato che non è necessaria la partecipazione al presente giudizio degli eredi di e Persona_3 Parte_7 in quanto gli stessi sono stati condannati in solido con gli appellanti, ma non hanno proposto impugnazione, né l'appello delle altre parti coinvolge la loro posizione.
In data 3/6/2024 ha depositato un atto con il quale ha Controparte_15 rinunciato “agli atti del giudizio di appello”.
All'udienza del 25/2/2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione concedendo i termini ordinari ex art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 18 di 35 Controparte_1
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Preliminarmente va dichiarata la contumacia di , CP CP
, che sono stati citati, benché Controparte_7 Parte_8 Controparte_7 nessuno dei motivi di appello potesse incidere sulle loro posizioni, e non si sono costituiti.
Va poi dichiarata l'estinzione del giudizio di appello tra ed il Parte_3 fallimento della RA Hotel S.r.l., in considerazione dell'intervenuta rinuncia che va qualificata come rinuncia all'impugnazione, che ha carattere sostanziale e pertanto non necessita di accettazione (Cass. 5250/2018).
2. Sull'appello proposto da e Pt_1 CP_1 Parte_2
2.1 Appare opportuno partire, sotto il profilo logico, dal secondo motivo di appello che è infondato.
Non può ritenersi che la curatela abbia modificato la domanda e tanto meno che ne abbia proposto una nuova quando, nella prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., ha precisato, a seguito dell'eccezione di inammissibilità, conseguente al loro fallimento, sollevata dai che intendeva “coltivare la domanda dichiarando CP_1 espressamente di voler utilizzare l'emananda sentenza che accerti la responsabilità dei convenuti per poter agire nei confronti dei soci, solo dopo che siano tornati in bonis, nei termini indicati dal sopra menzionato insegnamento della S.C. e la domanda nei loro confronti si intende “ricalibrata” nei conseguenti termini”.
È evidente, infatti, come già evidenziato dal Tribunale, che non vi è alcun mutamento del petitum, né della causa petendi, né dei soggetti nei confronti dei quali la domanda viene rivolta, ma solo la precisazione che la stessa viene proposta nei confronti dei soggetti falliti per poter agire nei loro confronti qualora dovessero ritornare in bonis.
In ogni caso, la giurisprudenza ha ormai dilatato i confini della modifica della domanda, ammettendo con la prima memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c., perfino il mutamento di petitum e causa petendi a condizione che la domanda “si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio” (Cass. SS.UU. 22404/2028; Cass.
SS.UU. 12310/2015). E non vi è dubbio che, nel caso di specie, la vicenda sostanziale sia rimasta la medesima.
È appena il caso di aggiungere che nessun vulnus vi è stato neppure con riguardo al diritto di difesa, proprio perché la domanda e i fatti su cui la stessa si fonda non sono n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 19 di 35 Controparte_1
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stati modificati e dunque i avrebbero potuto svolgere fin dalla loro CP_1 costituzione in giudizio le loro difese nel merito senza necessità di rimessione in termini.
2.2 Inammissibile è il terzo motivo di appello, in quanto i non hanno CP_1 tempestivamente eccepito, nel giudizio di primo grado, la prescrizione dell'azione. Gli stessi, inoltre, per quanto esposto, non avevano diritto ad alcuna rimessione in termini ed avrebbero dovuto prendere posizione su tutti i fatti fin dalla loro costituzione in giudizio.
Peraltro, neppure dopo la precisazione della domanda da parte della curatela, con la seconda memoria ex art. 183 comma 6° c.p.c. hanno eccepito la prescrizione.
Ciò posto, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dai , CP_1 neppure è vero che gli effetti dell'eccezione di prescrizione opposta dagli altri obbligati in solido possono estendersi anche nei loro confronti. Ed infatti, secondo la giurisprudenza più recente (in passato, e per lungo tempo, è stata assolutamente esclusa l'estensione agli altri coobbligati degli effetti dell'eccezione proposta da alcuni soltanto degli obbligati in solido), l'estensione degli effetti dell'eccezione può avvenire a condizione che “dalla mancata estinzione generalizzata possano derivare effetti pregiudizievoli per il soggetto eccipiente, e sempre che il coobbligato non abbia rinunciato espressamente a far valere la prescrizione, ovvero, dopo essersi costituitosi in giudizio, abbia omesso di eccepirla a sua volta” (così Cass. 15869/2019; nello stesso senso, Cass. 8837/2025). Orbene, a parte il fatto che gli appellanti nulla hanno dedotto in ordine agli effetti pregiudizievoli per l'eccipiente, i non hanno mai sollevato CP_1
l'eccezione e ciò è sufficiente ad escludere l'estensione degli effetti dell'eccezione sollevata dagli altri coobbligati.
In ogni caso, neppure è vero che il termine di prescrizione applicabile sarebbe di sei anni. Infatti con riguardo alla vicenda della restituzione dell'importo di € 15.000.000 alla viene contestato, al capo C) il reato di cui all'art. 216 Controparte_2 comma 1 n. 1) l.f. (punito con la reclusione da tre a dieci anni) e la sentenza ex art. 444
c.p.c. n. 236/2028 del Tribunale di Torre Annunziata prevede l'applicazione della pena per tutti i reati contestati;
dunque il termine di prescrizione del reato, ai sensi dell'art. 157
c.p., applicabile anche al diritto al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 2947 comma
3° c.c. è di dieci anni. Va precisato, infatti, che ai fini della individuazione del termine di prescrizione occorre considerare il reato contestato, indipendentemente dall'eventuale derubricazione del fatto che il danneggiato non può prevedere (Cass. 12621/2015; Cass.
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 20 di 35 Controparte_1
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13272/2006). Né rileva che è intervenuta una sentenza ex art. 444 c.p.c. e non una sentenza di condanna, giacché come si vedrà, se si conferma la sentenza di primo grado in ordine al risarcimento del danno, il fatto dal quale deriva il danno, coincidente con quello contestato al capo C), è certamente di rilievo penale (come riconosciuto, del resto, dagli stessi appellanti) e, dunque, occorre fare riferimento, per la determinazione del termine di prescrizione, all'ipotesi di reato originariamente contestata.
Infine, e tale considerazione è assorbente, va rilevato che il termine di prescrizione decorre dalla data del fallimento (16/11/2012), quando l'insolvenza è divenuta conoscibile da parte dei creditori, in quanto il curatore esercita cumulativamente l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali;
dunque, quand'anche volesse applicarsi il termine di sei anni indicato dai , alla data di introduzione del CP_1 presente giudizio (16/11/2017) il diritto non era comunque prescritto.
2.3 Parimenti infondato è il quarto motivo di appello.
Ed infatti, anche a voler escludere il valore delle dichiarazioni rese da altri soggetti coinvolti nel presente giudizio, deve osservarsi che alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (che ha comunque il valore di indizio valutabile unitamente ad altri elementi se ricorrono i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; Cass. 10170/2018; Cass.
28428/2023), si aggiungono le risultanze della sentenza dichiarativa del fallimento della società di fatto composta dai e da , , CP_1 Persona_6 Persona_7
, , , , (confermata sia in Persona_3 Parte_7 Parte_8 Persona_8 appello che in cassazione) nella quale si legge che “i resistenti hanno agito in nome proprio, avendo sempre considerato le società italiane ed estere, del “Gruppo
Deiulemar” e quindi i loro beni ed i rispettivi patrimoni, propri e dei familiari, un unicum indistinto, da gestire al di fuori delle regole societarie” (cfr. sentenza n. 24/2013 del
Tribunale di Torre Annunziata pagg. 6-7). Tra le attività gestite dalla società di fatto viene indicata anche quella alberghiera relativa all'Hotel RA (cfr. pagg. 7, 8 e 10 della sentenza n. 24/2013).
Ed ancora, a pag. 15 si legge: “Le risultanze da cui emerge che la prima e la seconda generazione delle famiglie , e , hanno operato in ER Pt_5 CP_1 sintonia decisionale e con unità di intenti, strumentalizzando ad esclusivo beneficio personale un numero abnorme di strutture societarie, al fine di travasare dalla fallita
DCN ad altre entità ed in ultima analisi a sé stessi, ossia dalla prima alla seconda
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 21 di 35 Controparte_1
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generazione, le risorse e gli attivi patrimoniali della società fallita, lasciando in capo a quest'ultima esclusivamente una passività sproporzionata e, in definitiva che la DCN, al pari delle altre società del «Gruppo» erano eterodirette da un unico centro decisionale, corrispondente alle famiglie , e , sono numerose, univoche e ER Pt_5 CP_1 circostanziate (…)”.
Sempre nella richiamata sentenza (pagg. 27-28) il Tribunale riporta poi le affermazioni del consulente del P.M. (che condivide) secondo il quale: “... il fatto che, tutte le società e/o strumenti giuridici posti a controllo delle società operative e delle loro partecipate siano detenute nella stessa misura dai tre soci fondatori e/o soggetti a loro riconducibili, non fa altro a parere dello scrivente consulente che confermare tale impressione. Pertanto, se ne deve far discendere che, il Gruppo è detenuto e controllato, ne subisce un effetto dominante, dal coordinamento costituito dai tre soci fondatori e/o soggetti ad essi riconducibili. Il tramite di società e/o strumenti giuridici di diritto estero per detenere quote di partecipazioni non deve ingannare il lettore dei prospetti, in quanto, ad una lettura più attenta, tale interposizione appare essere stata artatamente messa in opera per limitare la responsabilità sociale dei tre soci persone fisiche e/o soggetti ad essi riconducibili ... Astraendo dalla situazione attuale e venendo meno gli artifici giuridico societari posti in essere dalle persone fisiche partecipanti, la formula giuridica che a parere dello scrivente si confà perfettamente alla struttura sopra descritta, parrebbe essere la società di fatto. Quella di fatto è una società che esiste nella realtà giuridica in quanto si realizza in un'attività economica, attraverso il comportamento «uti soci». Nel caso specifico è configurabile pertanto una holding di tipo personale in quanto agisce sotto la diretta responsabilità dei soci, perseguendo un risultato economico attraverso la propria attività svolta in modo continuativo e professionale. Tale soggetto, con la propria attività indirizzato, controllato altre società, non limitando il solo esercizio dell'attività di socio ... Tale attività negli anni si è concretata con:
-le partecipate appartengono nella stessa misura gli stessi soci e/o soggetti a loro riconducibili
-le partecipate svolgono la stessa attività
-le attività vengono svolte in locali pressoché attigui
-vengono effettuate operazioni che denotano un indirizzo imprenditoriale unitario
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 22 di 35 Controparte_1
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-i soci hanno concesso il loro sostegno finanziario ed hanno favorito operazioni intercompany
-è stato utilizzato un nome per generare fiducia nei terzi investitori.
Per tutto quanto sopra esposto lo scrivente consulente si permette di sottolineare che le società appartenenti al Gruppo Deiulemar, seppur aventi personalità giuridica autonome erano destinate da tale società di fatto alla realizzazione di uno stesso scopo economico. Le partecipazioni dei soci non si limitavano alla percezione dei suoi utili, ma al totale coordinamento delle differenti attività del Gruppo”.
Non vi è dubbio quindi che tutte e società del gruppo fossero di fatto gestite dai componenti delle famiglie coinvolte, tra i quali, per quanto interessa in questa sede, vi erano e . Pt_1 Controparte_1
Se si considera anche che era un dipendente del gruppo Parte_3
(circostanza ammessa dallo stesso e non contestata) e dunque sostanzialmente CP_2 sottoposto a ed , non può che ritenersi dimostrato che questi Pt_1 Persona_9 ultimi fossero amministratori di fatto (tra le tante) anche della RA Hotel S.r.l..
2.4 Anche il quinto motivo di appello è infondato, giacché non vi è dubbio che, nel caso di specie, il pagamento preferenziale determini un danno alla massa dei creditori.
Al riguardo va infatti osservato che la S.C. ha ormai riconosciuto che ogni ipotesi di pagamento preferenziale che altera la par condicio creditorum è fonte di responsabilità degli amministratori (Cass. SS.UU. 1641/2017; Cass. 25610/2018).
Peraltro, anche ove volesse escludersi la validità di quanto affermato dalla Corte di Cassazione per ogni ipotesi di violazione della par condicio, non vi è dubbio che il danno alla massa dei creditori nel particolare caso in esame vi è stato. Il pagamento preferenziale è stato eseguito, infatti, in violazione dell'art. 2467 c.c. che, come noto, è volto ad evitare il fenomeno delle società sottocapitalizzate, che operano, cioè, con ingenti finanziamenti a titolo di capitale di prestito da parte dei soci. Con tale norma si vuole così evitare che i soci, anziché eseguire dei conferimenti (mettendo capitale di rischio a disposizione dei creditori), possano limitarsi a compiere dei finanziamenti ed essere eventualmente ammessi a concorrere illegittimamente con gli altri creditori. Per questo motivo i soci possono essere soddisfatti solo dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori, con la conseguenza che ove, il loro credito non sia postergato, il danno per il ceto creditorio è in re ipsa.
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 23 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Anche la S.C., del resto, con specifico riguardo alla fattispecie in esame, ha recentemente affermato che “In tema di finanziamenti dei soci in favore della società, la postergazione disposta dall'art. 2467 c.c., operando già durante la vita della società e non solo nel momento in cui si apre un concorso formale con gli altri creditori sociali, integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico- finanziaria, con conseguente responsabilità degli amministratori della società, poi fallita, che abbiano restituito ai soci somme in violazione della norma predetta” (Cass.
15196/2024).
Pertanto, anche tale motivo di appello è infondato.
2.5 Infine si deduce che le condizioni di cui al 2° comma dell'art. 2467 c.c. che determinano la postergazione non erano ravvisabili né al momento del finanziamento, né al momento della restituzione.
Orbene, effettivamente tali circostanze devono sussistere sia al momento del finanziamento che della sua restituzione (così Cass. 12994/2019), mentre non rileva la qualificazione che viene data al finanziamento dalle parti, quando sussistono tali condizioni.
Ciò posto, il Tribunale al riguardo ha osservato che proprio il contenuto della delibera societaria dell'8/7/2008 “conferma (…) la ricorrenza, alla data dell'apporto, delle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 2467 c.c., ossia l'eccessivo squilibrio finanziario in cui versava la società, cui il finanziamento del socio avrebbe dovuto far fronte;
tale situazione, del resto, è confermato dalle risultanze del bilancio 2017, ossia dell'esercizio precedente a quello in cui è avvenuto il finanziamento, che espongono, a fronte di un indebitamento complessivo di € 2.725.317, un patrimonio netto di soli €
562.515 e una perdita di esercizio di € 1.727.297.
Lo squilibrio rilevante ai sensi dell'art. 2467 c.c. e, dunque, ai fini dell'applicazione della postergazione del relativo credito restitutorio sussisteva anche alla data della restituzione, come si evince dal bilancio 2010, il quale espone che, successivamente alla restituzione medesima, a fronte di debiti complessivi per €
17.670.090, il patrimonio netto risultava ridotto a soli € 6.250.494, con una perdita di esercizio di € 1.491.400, mentre prima della restituzione il patrimonio netto al
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 24 di 35 Controparte_1
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31.12.2009 era pari ad € 22.741.895, a fronte di debiti complessivi per € 18.859.651 e al conseguimento di un risultato di esercizio negativo di € 1.471.331.
Nè vale ad escludere l'illegittimità della restituzione, in tale scenario di totale squilibrio finanziario, la circostanza, di cui alla delibera, secondo cui non esistevano perdite non coperte da riserve e dell'avvenuta affiliazione dell'albergo gestito dalla società fallita con il gruppo Mercure, atteso che, in primo luogo, il contratto di affiliazione espressamente prevedeva che gli investimenti da sostenere da parte dell'affiliato erano a carico dello stesso e non già dell'affiliante ed, inoltre e soprattutto, manca qualsiasi piano industriale che esponesse i ricavi e gli utili attesi da tale affiliazione e, dunque, giustificasse il disinvestimento dei finanziamenti effettuati dal socio e ritenuti non più necessari ai fini dell'attività d'impresa, in misura da giustificarne la restituzione”.
I fanno riferimento, per escludere la situazione di squilibrio, alle CP_1 risultanze dei bilanci al 31/12/2008 ed al 31/12/2010, come approvati dalla società.
Sennonché è stato accertato che il contenuto di tali bilanci era alterato dalla sopravvalutazione dell'immobile nel quale veniva svolta l'attività alberghiera.
Ed infatti, lo stesso viene riportato in bilancio tra le immobilizzazioni materiali con un valore di 21.928.058 nel 2008; il valore della voce terreni e fabbricati tra le immobilizzazioni materiali, nel bilancio al 31/12/2010, era pari ad € 20.502.267.
Tale valore, però, come si evince dalla documentazione in atti, era eccessivamente sovrastimato a causa delle irregolarità urbanistiche ed edilizie dalle quali era afflitto l'immobile. Ed infatti, tra i capi di imputazione per i quali è intervenuta la sentenza ex art. 444 c.p.p. vi è quello contraddistinto dalla lettera D) nel quale si dà atto della sopravvalutazione dell'immobile riportato in contabilità con il valore di 23.465.842,86, mentre in realtà aveva in valore di € 16.816.476.
La sopravvalutazione dell'immobile emerge altresì dalla consulenza redatta dall'Arch. per conto del fallimento. Quest'ultimo, in particolare, ha Persona_10 evidenziato l'esistenza di numerose parti abusive dell'immobile così descritte (sono state omesse le opere oggetto di sanatoria): “Dall'esame sopra effettuato dei titoli rilasciati, rapportati allo stato attuale del complesso immobiliare, si evincono non poche incertezze per la difficoltà di determinazione univoca delle opere che, vuoi per difformità parziale/ totale che per assenza di titolo, consentano il rilascio di attestazione di conformità
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 25 di 35 Controparte_1
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urbanistica edilizia del complesso, rilevando a carico di esso opere per le quali tale attestazione non possa essere rilasciata e che di seguito, almeno relativamente alle più rilevanti, (individuate sulle planimetrie allegate con il riferimento numerico in rosso riportato) in definitiva di seguito si ravvisano nelle seguenti:
• Le Scale di sicurezza lato Ovest e Nord (ALA SUD) e lato est ALA NORD) (area 001)
(area 003) (area 011)
• intera superficie e volume del piano interrato attuale (ALA SUD) – corrispondente all'attuale zona, cambusa, servizi cucina, celle frigorifero, deposito – mq. 436 – Le superfici non sono rilevabile né nella autorizzazione del L.E.35/71 né tantomeno nella stessa C.E. 32/97 cui non si fa alcun riferimento pur costituendo le stesse parti funzionali al funzionamento della struttura alberghiera (area 002)
• intere superfici e volumi del corpo vetrato costituente l'atrio di accesso principale dell'albergo e dei volumi antistanti esterni, sottostante alla originaria scala di accesso dell' nella autorizzazione primaria (area 004) (area 005) (area 006) CP_16
• intere superfici e volumi del corridoio con lucernario sovrastante, costituente il percorso di accesso principale ed unico alle sale congressuali ed alle camere d'albergo
(ALA NORD) (area 007)
• intere superfici e volumi corrispondenti alle intere sale denominate ” e Pt_14
” con le distribuzioni di pertinenza, occupanti tutto il volume eccedente il filo Pt_8 sagoma superiore del fabbricato ALA NORD in estensione verso il suolo retrostante, oltre al cambio di destinazione d'uso da cantinato a centro congressi del livello piano terra. (area 008) (area 030)
• intera superficie e volume del primo livello, attuale locale servizio igienico del fabbricato ALA SUD . (area 012)
• intere superfici e volumi al quarto livello attuale (ALA SUD) ove si colloca l'attuale sala Fitness albergo ed il servizio igienico relativo (ex sala conferenza 7° cielo) (non appare in pianta-solo in sezione- l'intera sagoma del torrino scale ed ascensori, mentre paradossalmente non risulta elevato il torrino ALA NORD benché presente in alcuni grafici) (area 013) (area 014)
• Impianto Fotovoltaico (terrazzo ALA NORD) (area 015)
• Scala principale Piscina oltre a diversa configurazione dell'accesso all'area (area 016)
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 26 di 35 Controparte_1
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• Le maggiori superfici e volumi del piano interrato della piscina in corrispondenza dei due lati fuori terra, destinati agli impianti a servizio e funzionali alla piscina (area 017)
• Diversa configurazione di percorsi esterni relative anche alle aree dei servizi igienici.
(area 018)
• La rampa per eliminazione barriere architettoniche (area 019)
(…)
• differenze dei tracciati di accesso e degli ingressi, in precedenza posti tra l'area bouvette e gli spogliatoi (area 021)
(…)
• La seconda strada (lato mare) di accesso al complesso con adiacente muretto per 157 metri di lunghezza (oggetto della Ordinanza ed Ingiunzione per ripristino stato dei luoghi del 17.04.2000 R.O. n.433 (area 025)
• La sistemazione esterna della attrezzatura sportiva/parcheggio (area 026)
• Intere superfici e volumi dei corpi prefabbricati destinati alla cabina elettrica e gruppo elettrogeno, posto a nord del complesso, in prossimità del gruppo pompe e serbatoi di riserva idrica dell'impianto antincendio (area 009) (area 010) (area 027)
• Intere superfici delimitate da muri di separazione destinate ad accogliere il gruppo UTA
a servizio delle sale del primo piano (area 028)
• Le aree dei piazzali parcheggio albergo e piscina (area 029)
D'altronde le perplessità non si esauriscono nel cospicuo elenco appena tracciato, riferito solo alle opere su cui insistono difformità ritenute più rilevanti e/o interventi non assentiti, tralasciando ulteriori variazioni di peso inferiore.”
Il consulente del fallimento è pertanto pervenuto all'individuazione di due ipotesi di stima del bene nell'anno 2014:
- € 10.800.000 quale “probabile valutazione del bene senza alcun intervento di demolizione ma con interventi di riqualificazione ed adeguamento funzionale”;
- € 9.200.000 quale “probabile valutazione del bene con la demolizione totale delle opere al momento ritenute illegittime, compresi gli interventi di riqualificazione e adeguamento funzionale”.
Orbene, a prescindere dalle diverse valutazioni, è evidente che il bene era riportato in contabilità con un valore enormemente superiore a quello reale (in contrasto, quindi, anche con le regole per la redazione del bilancio). Pertanto, le contestazioni sollevate dai n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 27 di 35 Controparte_1
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alla luce dei dati di bilancio – che, con riguardo all'attivo, non sono attendibili CP_1
- sono del tutto inidonee a sconfessare le valutazioni compiute dal Tribunale. Gli appellanti avrebbero dovuto prendere in considerazione la sopravvalutazione dell'immobile e conseguentemente prospettare le proprie contestazioni alla luce del reale valore che poteva essere attribuito al bene ovvero sostenere che non è vero che il bene era stato sovrastimato nella contabilità della società.
Inoltre, la situazione di costante squilibrio rilevante ai sensi dell'art. 2467 comma
2° c.c. viene riconosciuta dall'assemblea dei soci con la delibera del 28/6/2012 con cui si decide di proporre un concordato preventivo di tipo liquidatorio (di cui si dirà meglio al paragrafo 3.2).
Pertanto, il motivo di appello è infondato.
2.6 Deve osservarsi, infine, che e hanno comunque Pt_1 Controparte_1 chiesto di riformare la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda della curatela
“senza rinviare l'efficacia della condanna fino a quando non saranno tornati in bonis”.
In realtà tale precisazione è superflua, giacché qualora la sentenza dovesse essere azionata nei loro confronti prima della chiusura del fallimento, gli stessi potranno eccepire l'inefficacia della pronuncia.
2.7 È invece fondato il motivo di appello proposto da . Ed Parte_2 infatti, l'art. 4 d.m. Giustizia 55/2014 prevede al 1° comma i criteri generali per la determinazione in concreto dei compensi (difficoltà dell'affare, risultati, ecc.), stabilendo,
a seguito delle modifiche introdotte con d.m. 37/2018, che i valori medi indicati in tabella possono essere aumentati o ridotti nella misura del 50% senza eccezione. Dunque, la riduzione non può essere superiore a tale misura (cfr. Cass. n. 9815/2023, Cass. n.
9818/2023, Cass. n. 25847/2023; Cass. 17613/2024).
Ciò posto, per la determinazione dei compensi doveva farsi riferimento alle cause di valore indeterminato, giacché il valore di € 35.000.000 indicato nell'originaria citazione era solo indicativo, in quanto era seguito dall'espressione “o nella maggiore o minore somma risultante all'esito dell'istruttoria e ritenuta di giustizia, anche eventualmente facendo ricorso al metro equitativo di cui all'art. 1226 c.c.”.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, i compensi per il processo di primo grado in favore di vanno rideterminati in € 10.000 (€ 2.000 per la fase di Parte_2
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 28 di 35 Controparte_1
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studio, € 2.000 per la fase introduttiva, € 3.000 per la fase istruttoria, € 3.000 per la fase decisoria).
Non può infine condividersi quanto rilevato dalla curatela in ordine ai compensi per la fase istruttoria, che non spetterebbero in quanto nel processo di primo grado non è stata posta in essere alcuna attività di tal genere. Come rilevato dalla S.C., infatti, il compenso per tale fase va sempre riconosciuto, giacché essa comprende anche l'attività di trattazione (Cass. 28627/2023; Cass. 8561/2023; Cass. 38477/2021).
3. Sull'appello proposto dalla Controparte_2
3.1 Il primo motivo di appello è inammissibile.
Ad avviso della il Tribunale avrebbe fatto cattiva Controparte_2 applicazione dei principi contenuti nella sentenza n. 1641/2017 delle SS.UU.; l'appellante ha osservato, infatti, che in tale pronuncia si è escluso che il più lungo termine di prescrizione per i fatti previsti come reato ex art. 2947 comma 3° c.c. si applica ai coobbligati in solido che siano estranei al fatto di reato, riconoscendosi, invece,
l'operatività di tale termine nei confronti della società per i fatti commessi dal proprio amministratore, essendo la stessa civilmente responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c.. Si tratterebbe, quindi, di un'ipotesi diversa da quella in esame, in quanto Parte_3 non era amministratore della Deiulemar Holding S.r.l..
Orbene, il Tribunale non ha affermato l'applicazione del termine di prescrizione più lungo anche nei confronti della società, in considerazione della mera solidarietà dell'obbligazione, bensì evidenziando che la società risponde sotto il profilo civile dei fatti compiuti dall'amministratore della controllata ai sensi dell'art. 2476 comma 8° c.c.
e cioè quale socio unico che ha intenzionalmente autorizzato o deciso il compimento dell'atto dannoso.
In ordine a tale ratio della decisione – che questa Corte comunque condivide nel merito - la società appellante non ha sollevato critiche, sicché il motivo di appello è inammissibile.
Appare opportuno precisare, tuttavia, che anche nei confronti della
[...] il termine di prescrizione decorre dalla data del fallimento, momento nel CP_2 quale i creditori hanno avuto conoscenza del danno (e ciò persino ove si volesse n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 29 di 35 Controparte_1
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considerare sussistente la responsabilità non ai sensi dell'art. 2476 comma 8° ma dell'art. 2497 c.c.; cfr. Cass. 7262/2023). Sicché anche ove volesse applicarsi nei confronti della società il più breve termine di sei anni invocato dagli appellanti , la CP_1 prescrizione non sarebbe comunque maturata.
3.2 Con il secondo motivo di appello la Deiulemar Holding S.r.l. sostiene che non vi sarebbero le condizioni di applicabilità dell'art. 2467 c.c. (applicabile alla fattispecie in esame anche ai sensi dell'art. 2497 quinquies c.c.), sia perché l'apporto in favore della fallita sarebbe avvenuto in conto futuro aumento di capitale e sia perché non era ravvisabile la situazione economica di cui al 2° comma della norma richiamata.
Anche tale motivo di appello è infondato.
Quanto al primo profilo il Tribunale ha sostenuto che il versamento costituirebbe un finanziamento da parte dei soci, in considerazione dell'assenza della condizione risolutiva costituita dal mancato intervento di una delibera di aumento di capitale sociale entro un dato termine, nonché del contenuto delle due delibere con le quali si richiede il finanziamento e se ne dispone la restituzione;
nella prima (del 15/7/2008), infatti, si rappresenta l'esigenza di rafforzare la società con un apporto patrimoniale idoneo a riequilibrare la situazione patrimoniale ed a dotarla di strumenti finanziari volti a consentire i nuovi programmi di investimenti;
nella seconda (del 17/12/2010), si rappresenta chiaramente che la restituzione è dovuta alle mutate esigenze del gruppo che vuole concentrare risorse nell'attività di navigazione, che costituisce il principale settore in cui operava, sottraendole all'attività alberghiera ed immobiliare.
Ad avviso dell'appellante, invece, il fatto che si trattasse di versamenti in conto futuro aumento di capitale si ricaverebbe dal testo delle menzionate delibere in cui si indicano le finalità per le quali si chiede il versamento da parte del socio unico e delle ragioni che poi hanno escluso l'aumento di capitale, ravvisabili nel mutamento della situazione economica determinata da una crisi del mercato del trasporto marittimo internazionale dovuto al crollo dei corrispettivi dei noli.
È evidente che tali ragioni non sono convincenti. Ed infatti, come osservato dal
Tribunale, nella prima delibera non si fa alcuna menzione dei tempi e delle modalità attraverso le quali dovrebbe pervenirsi all'aumento del capitale sociale. Si dà invece atto della necessità, tra l'altro, di “riequilibrare la struttura finanziaria”. Solo nella delibera n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 30 di 35 Controparte_1
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di restituzione si fa riferimento, in maniera laconica, alla decisione “di non procedere all'aumento del capitale sociale”.
Sennonché è sufficiente osservare che le considerazioni del Tribunale vengono avvalorate da una serie di altri elementi trascurati dal giudice di prime cure:
- la RA Hotel S.r.l. è stata costituita il 28/11/2006 con un capitale sociale di
€ 100.000;
- un altro versamento in conto futuro aumento di capitale di € 2.000.000 era stato compiuto il 20/6/2007, circostanza che dimostra che la fallita era abitualmente finanziata con tali modalità dalla controllante;
- non sono mai stati stabiliti i tempi e le modalità attraverso i quali avrebbe dovuto avere luogo l'aumento di capitale.
È evidente quindi che i finanziamenti dell'unica socia non erano affatto versamenti in conto futuro aumento di capitale, ma, come riconosciuto nella delibera
28/6/2012 (di cui si dirà tra breve), costituivano i mezzi necessari per consentire il funzionamento della società controllata.
Quanto alla seconda questione e cioè l'inesistenza delle condizioni previste dal comma 2° dell'art. 2467 c.c. si rinvia a quanto esposto nel paragrafo 2.5 nel quale è stato esaminato il motivo di impugnazione del medesimo contenuto formulato dai . CP_1
Può aggiungersi che la situazione di perdurante squilibrio viene sostanzialmente riconosciuta nella delibera della RA Hotel S.r.l. del 28/6/2012 (cfr. produzione di parte della curatela) nella quale si decide di “autorizzare l'organo amministrativo di proporre un piano di concordato preventivo avente caratteristiche liquidatorie” e si dà atto che “a cinque anni dalla costituzione, la società non ha mai raggiunto un equilibrio finanziario,
a causa per lo più dell'elevato ammontare dell'indebitamento bancario non controbilanciato da adeguati ricavi di gestione. Tale stato di cose che poteva ritenersi fisiologico nei primi tre esercizi, cd. di start-up, non è venuto meno negli anni successivi, anche a causa della diffusa crisi che ha investito il settore turistico alberghiero. (…) La realizzazione del programma di sviluppo e la possibilità di prosecuzione dell'attività sociale che nel tempo possa divenire profittevole dipendono, in buona sostanza dalla disponibilità del socio unico ad effettuare investimenti e/o finanziamenti e/o a ricapitalizzare la società”.
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 31 di 35 Controparte_1
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In pratica, dalla sua costituzione la società si è trovata in stato di perdurante squilibrio economico e finanziario ed è riuscita a rimanere sul mercato solo grazie ai finanziamenti del socio unico;
per questo motivo quando, pochi mesi prima del fallimento
(dichiarato il 16/11/2012), il socio unico non può più provvedere a finanziarla a causa della difficile situazione economica di tutto il gruppo (cfr. ancora delibera del 28/6/2012), la situazione di crisi diviene irreversibile. Non vi è dubbio alcuno, quindi, che la situazione di squilibrio di cui al comma 2° dell'art. 2467 c.c. abbia accompagnato la
RA Hotel S.r.l. dalla costituzione fino al fallimento.
Infine, la sostiene che non era possibile per gli Controparte_2 amministratori ed i soci della RA Hotel S.r.l. conoscere che il reale valore dell'immobile era inferiore a quello appostato nelle scritture contabili, in quanto tutte le opere abusive (dalle quali derivava sostanzialmente la riduzione di valore dell'immobile) erano state compiute dalla precedente proprietaria, Orbene, si è dato atto Persona_5 delle numerosissime irregolarità edilizie, sicché è difficile ritenere che l'amministratore ed i soci della fallita ne fossero all'oscuro. In ogni caso, non può escludersi quanto meno la colpa da parte di tali soggetti che, prima di attribuire all'immobile nella contabilità un valore così elevato, avrebbero dovuto provvedere a farlo stimare da un tecnico di propria fiducia.
Infine, la invoca ancora la corresponsabilità della banca Controparte_2 che aveva concesso un mutuo alla precedente proprietaria (garantito da ipoteca) di €
18.250.000. Sul punto, tuttavia, si è già pronunciato il Tribunale, con la seguente motivazione che non è stata sottoposta a specifiche critiche: “Non condivisibili sono le difese della sul concorso della banca nella causazione del danno, in quanto CP_2 avrebbe concesso un finanziamento acquisendo una garanzia sull'immobile sociale di cui la curatela ha contestato la sopravvalutazione da parte della società, cui la banca avrebbe acconsentito, atteso che il danno derivante dall'illecita attività di controllo e coordinamento esercitata dalla holding va quantificato, quale conseguenza immediata e diretta delle violazioni su accertate, nell'importo dell'illecita restituzione del finanziamento postergato, pari ad € 15.000.000, indipendentemente dall'importo del passivo ammesso, in cui è comunque ricompreso il credito della banca, quale pregiudizio arrecato da tale operazione illecita all'integrità del patrimonio sociale della controllata fallita ed ai creditori della stessa, in mancanza di prova della contestata sovrastima
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 32 di 35 Controparte_1
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dell'immobile e, soprattutto, della responsabilità a riguardo della banca che ha concesso mutuo ipotecario sullo stesso, che del resto non è parte di questo giudizio”.
Per tutto quanto esposto, anche l'appello della deve Controparte_2 essere rigettato.
4. Sulle spese di giudizio
Al rigetto dell'appello proposto da e e dalla CP_1 Parte_1 consegue la loro condanna in solido al pagamento delle spese Controparte_2 anche del secondo grado di giudizio, in favore della curatela, da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra Euro 8.000.000 ed Euro
16.000.000 - in complessivi € 38.000 (fase di studio: € 8.200; fase introduttiva: € 4.800; fase istruttoria: € 11.000; fase decisoria: € 14.000).
Anche va condannato, in solido con gli altri appellanti, al Parte_3 pagamento delle spese del processo d'appello in favore della curatela, benché lo stesso abbia rinunciato all'impugnazione, operando comunque l'art. 306 4° comma c.p.c. e non essendo intervenuto alcun accordo con la curatela al riguardo (Cass. 5250/2018).
La curatela, soccombente nei confronti di , va condannata al Parte_2 pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di quest'ultima. I compensi vanno determinati, in relazione al decisum, in base ai parametri contenuti nella tabella 12 per le controversie di valore compreso tra € 5.200 ed € 26.000 in complessivi € 5.000
(fase di studio: € 1.000; fase introduttiva: € 1.000; fase istruttoria: € 1.500; fase decisoria:
€ 1.500).
Le spese sostenute da , e , da Pt_7 CP_5 Parte_10 Parte_11
e quali genitori esercenti la responsabilità sul Controparte_6 Parte_12 figlio minorenne tutti citati quali eredi di e da Persona_2 Persona_3 Pt_5
e e da e quali esercenti
[...] Controparte_4 Parte_5 Parte_6 la responsabilità genitoriale sui figli minorenni e Persona_1 Parte_7
, tutti citati quali eredi di , vanno dichiarate non Parte_8 Parte_7 ripetibili. Gli stessi erano stati citati in riassunzione, rispettivamente quali eredi di e , sicché, avendo rinunciato all'eredità o comunque Persona_3 Parte_7
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 33 di 35 Controparte_1
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non avendola accettata, avrebbero potuto evitare di costituirsi (arg. da Cass. 2208/2012;
Cass. 5508/2016) limitandosi a comunicare tale circostanza alle parti che li avevano citati.
Si tratta, quindi, di spese superflue (art. 91 comma 1° c.p.c.).
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di , e della di un Controparte_1 Parte_1 Controparte_2 ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1 quater,
d.P.R. 115/02, in considerazione dell'integrale rigetto delle impugnazioni.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, il 9/11-29/12/2021
e contraddistinta dal n. 10393/2021:
1. dichiara la contumacia di , , , CP CP Controparte_7 Parte_8
e
[...] Controparte_7
2. dichiara l'estinzione del processo di appello tra ed il fallimento Parte_3 della RA Hotel S.r.l.;
3. rigetta gli appelli proposti da , e dalla Controparte_1 Parte_1 ed accoglie quello proposto da e, Controparte_2 Parte_2 per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, ridetermina in € 10.000 per compenso professionale ed € 1.500 per spese generali l'importo liquidato nel giudizio di primo grado a titolo di spese in favore di ed a Parte_2 carico del fallimento della RA Hotel S.r.l., confermando nel resto l'impugnata sentenza;
4. condanna , la Controparte_1 Parte_1 Controparte_2
e , in solido tra loro, al pagamento, in favore del fallimento Parte_3 della RA Hotel S.r.l., delle spese del presente grado di giudizio che liquida in
Euro 38.000 per compenso professionale ed Euro 5.700 per spese generali di rappresentanza e difesa;
5. condanna il fallimento della RA Hotel S.r.l. al pagamento, in favore di
[...]
delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € 5.000 per Parte_2 compenso professionale ed € 750 per spese generali;
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 34 di 35 Controparte_1
+altri CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
6. dichiara non ripetibili le spese sostenute da , e Pt_7 CP_5 Parte_10
, nonché da e quali Parte_11 Controparte_6 Parte_12 genitori esercenti la responsabilità sul figlio minorenne e da Persona_2
e , nonché da e Parte_5 Controparte_4 Parte_5 Parte_6
quali esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minorenni
[...] [...]
, e;
Persona_1 Parte_7 Parte_8
7. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di , Parte_1 CP_1
e della Deiulemar Holding S.r.l., di un ulteriore importo, a titolo di
[...] contributo unificato, pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
n. 1218/2022 R.G.A.C.C. +altri c. Fallimento RA Hotel S.r.l. Pag. 35 di 35 Controparte_1
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