Art. 4-ter. (( (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto).)) 1. ((Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e' commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.)) 2. ((L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.)) 3. ((Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.))
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25 febbraio 2026
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