Art. 4-ter. (( (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto).)) 1. ((Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e' commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.)) 2. ((L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.)) 3. ((Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.))
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25 febbraio 2026
25 febbraio 2026
Commentario • 1
- 1. novità nel sistema penale italianoSergio Ricchitelli · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2026
1. Le modifiche al codice penale Sul fronte del diritto penale sostanziale si segnalano modifiche di matrice innovativa e modifiche, per così dire, di adattamento. La fattispecie inerente alla confisca in casi particolari viene integrata contemplando le ipotesi delittuose di cui al 3° comma dell'articolo 628[2] c.p. e dell'art.628-bis[3] c.p., resta fermo il principio in virtù del quale allorquando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità indicate nella fattispecie, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, dei beni e altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il reo ha la disponibilità anche per …
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