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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 04/04/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
776/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 776/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] con il patrocinio degli Avv. Parte_1
Ranalli Giovanni e Federica Fiorelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Lancia Fabio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/08/2011 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli il Persona_1
28/10/2014 in Terni (TR) e il 06/01/2020 in Terni (TR) e che il rapporto Persona_2 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n.
28727/2023), con sentenza parziale n. 88/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. (sulla separazione) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. (sulla casa coniugale) la casa coniugale sita in Terni, Via Venti settembre n. 15 di proprietà dei genitori della SI.ra (SI. e SI.ra Controparte_1 Parte_2 CP_2
viene assegnata alla medesima, quale genitore collocatario dei figli minori
[...]
e . Il SI. provvederà a rilasciare la casa coniugale Per_1 Per_2 Parte_1 gradualmente al fine di consentire ai figli minori di adattarsi alla nuova situazione. A tal fine lo stesso provvederà, dapprima, a dormire una sera fuori casa, poi, due sino a rilasciarla definitivamente la stessa entro il 30 giugno 2024. A tale data lo stesso provvederà a trasferirsi altrove portando via con sé i propri effetti personali e ad effettuare il cambio di residenza.
3. (sull'affido condiviso dei figli minori) i figli minori e saranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, , in Terni, Via venti settembre n. 15, e precisamente Controparte_1 presso la casa coniugale;
4. (sulle frequentazioni del padre) il padre potrà incontrare e trattenersi con i figli minori liberamente, tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici dei figli, senza limitazione alcuna. In ogni caso, il padre potrà stare con i figli minori: durante il periodo scolastico: ogni settimana due giorni dal martedì dall'usciata di scuola curandosi di prelevarli dalla stessa sino al mercoledì alle ore 21,00 occupandosi di riaccompagnarli presso la casa coniugale;
si precisa che in tali giorni il figlio pernotterà con il padre, mentre, il figlio essendo ancora piccolo potrà Per_1 Per_2 pernottare con il padre ma qualora lo stesso dovesse richiedere di stare con la mamma il
SI. si rende disponibile a riportarlo presso la casa coniugale e la SI.ra Parte_1 si rende disponibile a prenderlo, in tal caso, sarà la SI.ra Controparte_1 P_
ad accompagnare il figlio all'asilo e, poi, il SI. a riprenderlo
[...] Per_2 Pt_1 dall'asilo e riaccompagnarlo unitamente al figlio presso la casa coniugale alle ore Per_1
21,00; resta fermo il diritto del padre di pernottare in tali giorni con entrambi i figli fermo un adattamento graduale del minore;
un fine settimana alternato dal venerdì Per_2 dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 della domenica, con pernotto, facendosi carico in tale periodo del pranzo e della cena degli stessi nei giorni in cui i bambini sono con il padre. Durante il periodo estivo: ogni settimana due giorni dal martedì mattina alle ore
8,30/9,00 sino al mercoledì alle ore 21,00 occupandosi di riaccompagnarli presso la casa coniugale;
si precisa che in tali giorni il figlio pernotterà con il padre, mentre, il Per_1 figlio , essendo ancora piccolo, potrà pernottare con il padre ma qualora lo stesso Per_2 dovesse richiedere di stare con la mamma il SI. si rende disponibile a Parte_1 riportarlo presso la casa coniugale e la SI.ra si rende disponibile a Controparte_1 prenderlo per il solo pernotto, in tal caso, il SI. lo riprenderà dalla casa coniugale Pt_1 alle ore 8,30/9,00 per poi riaccompagnarlo unitamente al figlio presso la casa Per_1 coniugale alle ore 21,00; resta fermo il diritto del padre di pernottare in tali giorni con entrambi i figli fermo un adattamento graduale del minore;
un fine settimana Per_2 alternato dal giovedì sera alle ore 21,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 facendosi carico in tale periodo del pranzo e della cena degli stessi nei giorni in cui i bambini sono con il padre. I figli minori trascorreranno: 15 giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
con la settimana di ferragosto a partire dal padre;
7 giorni - anche non consecutivi - durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente le festività e più precisamente a partire dall'anno 2024 – anno di sottoscrizione del presente accordo – il 24, 31 dicembre e 1° gennaio con la madre mentre il 25, 26 dicembre e 6 gennaio con il padre alternando le festività di anno in anno;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i genitori e più precisamente a partire dall'anno 2025 la Pasqua i minori la trascorreranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo alternato;
le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno verranno trascorse in virtù del principio dell'alternanza tra i genitori con decorrenza per il 2024 così previsto il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre mentre il 1° maggio con il padre, l'anno successivo saranno alternate. Resta inteso che in caso di accordo tra i genitori e senza pregiudizio per le necessità dei figli e sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e , potranno essere Per_1 Per_2 concordate modalità di frequentazione diverse. I figli trascorreranno, altresì, una intera settimana – previamente concordata almeno 30 giorni prima - durante il periodo invernale con ciascun genitore al fine di consentire ai minori di andare in settimana bianca o altra vacanza;
5. (obblighi reciproci dei genitori nei confronti dei figli minori) i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori e;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute Per_1 Per_2 dei figli minori e (scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, Per_1 Per_2 cure di ogni genere, etc.) dovranno essere presi congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori e ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che paterni, consentendo la Per_1 Per_2 frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori e . Per_1 Per_2
6. (sull'assegno di mantenimento a favore dei figli minori) il SI. Parte_1 verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Controparte_1
e l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun Per_1 Per_2 figlio per un totale di Euro 500,00 (cinquecento//00) al mese da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
7. (sulla ripartizione delle spese extra) Le spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data
27 giugno 2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte, verranno ripartite quanto al 50% a carico della SI.ra e quanto al restante 50% a carico del Controparte_1
SI. fatta eccezione per le sole seguenti spese: nuoto, tennis e musical Parte_1 del figlio e la retta della scuola materna del figlio che saranno al 100% a Per_1 Per_2 carico del SI. . Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate Parte_1 prima della dissoluzione dell'unità familiare e le attività svolte dai figli minori e Per_1
- comunque già in corso – sopra meglio esplicitate non necessitano di nuova Per_2 concertazione.
8. (sull'assegno unico) I SInori e convengono che Parte_1 Controparte_1
l'assegno unico o qualsiasi altra erogazione, bonus o agevolazione dovessero essere previste a favore dei figli minori e , saranno interamente usufruite al 100% Per_1 Per_2 dalla SI.ra . A tal fine, il SI. acconsente a quanto Controparte_1 Parte_1 sopra ed autorizza sin d'ora la SInora ad effettuare la relativa domanda Controparte_1 presso gli Uffici competenti, nonché, si obbliga a sottoscrivere tutto quanto si dovesse rendere necessario per il raggiungimento della finalità di cui sopra.
9. (rinunce reciproche) i SI.ri e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono l'uno nei confronti dell'altro; nessun assegno di mantenimento viene previsto a favore della SI.ra P_
; ciascun coniuge provvederà, quindi, al proprio mantenimento personale, essendo
[...] titolare di adeguati redditi propri;
10. (esecutività del presente ricorso) Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso dalla data di rilascio della casa coniugale da parte dei SI. Parte_1
(30.6.2024).
11. (sull'annotazione dell'omologa) ordinare all'ufficio dello Stato civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio dell'omologa della presente separazione consensuale.
12. (sulle spese di lite) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/2011 tra
e in Terni (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 9, parte II, Serie A Uff. 3, anno 2011);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MONICA VELLETTI Presidente Rel.
Dott.ssa LUCIANA NICOLI' Giudice
Dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 776/2024 promossa da:
, nato il [...] in [...] con il patrocinio degli Avv. Parte_1
Ranalli Giovanni e Federica Fiorelli, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori giusta delega in atti;
ricorrente
E
, nata il [...] a [...], con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1
Lancia Fabio, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta delega in atti;
ricorrente
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: CUMULO DI DOMANDA CONGIUNTA DI SEPARAZIONE E DI
CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., le parti hanno chiesto la pronuncia di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06/08/2011 in Terni (TR), precisando che dall'unione sono nati i figli il Persona_1
28/10/2014 in Terni (TR) e il 06/01/2020 in Terni (TR) e che il rapporto Persona_2 coniugale in passato, sereno ed appagante, negli ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno quindi proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio.
All'esito dell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte per la separazione, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle conclusioni congiunte riportate in ricorso.
Affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass. n.
28727/2023), con sentenza parziale n. 88/2024 è stata pronunciata la separazione tra le parti disponendo la prosecuzione del giudizio per la successiva pronuncia di divorzio.
Nell'udienza di comparizione delle parti tenuta con modalità di scambio note scritte le parti hanno confermato le seguenti condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio:
“1. (sulla separazione) i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2. (sulla casa coniugale) la casa coniugale sita in Terni, Via Venti settembre n. 15 di proprietà dei genitori della SI.ra (SI. e SI.ra Controparte_1 Parte_2 CP_2
viene assegnata alla medesima, quale genitore collocatario dei figli minori
[...]
e . Il SI. provvederà a rilasciare la casa coniugale Per_1 Per_2 Parte_1 gradualmente al fine di consentire ai figli minori di adattarsi alla nuova situazione. A tal fine lo stesso provvederà, dapprima, a dormire una sera fuori casa, poi, due sino a rilasciarla definitivamente la stessa entro il 30 giugno 2024. A tale data lo stesso provvederà a trasferirsi altrove portando via con sé i propri effetti personali e ad effettuare il cambio di residenza.
3. (sull'affido condiviso dei figli minori) i figli minori e saranno affidati Per_1 Per_2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre, , in Terni, Via venti settembre n. 15, e precisamente Controparte_1 presso la casa coniugale;
4. (sulle frequentazioni del padre) il padre potrà incontrare e trattenersi con i figli minori liberamente, tutte le volte che ciò sarà possibile compatibilmente con gli impegni lavorativi del padre e scolastici dei figli, senza limitazione alcuna. In ogni caso, il padre potrà stare con i figli minori: durante il periodo scolastico: ogni settimana due giorni dal martedì dall'usciata di scuola curandosi di prelevarli dalla stessa sino al mercoledì alle ore 21,00 occupandosi di riaccompagnarli presso la casa coniugale;
si precisa che in tali giorni il figlio pernotterà con il padre, mentre, il figlio essendo ancora piccolo potrà Per_1 Per_2 pernottare con il padre ma qualora lo stesso dovesse richiedere di stare con la mamma il
SI. si rende disponibile a riportarlo presso la casa coniugale e la SI.ra Parte_1 si rende disponibile a prenderlo, in tal caso, sarà la SI.ra Controparte_1 P_
ad accompagnare il figlio all'asilo e, poi, il SI. a riprenderlo
[...] Per_2 Pt_1 dall'asilo e riaccompagnarlo unitamente al figlio presso la casa coniugale alle ore Per_1
21,00; resta fermo il diritto del padre di pernottare in tali giorni con entrambi i figli fermo un adattamento graduale del minore;
un fine settimana alternato dal venerdì Per_2 dall'uscita di scuola sino alle ore 21,00 della domenica, con pernotto, facendosi carico in tale periodo del pranzo e della cena degli stessi nei giorni in cui i bambini sono con il padre. Durante il periodo estivo: ogni settimana due giorni dal martedì mattina alle ore
8,30/9,00 sino al mercoledì alle ore 21,00 occupandosi di riaccompagnarli presso la casa coniugale;
si precisa che in tali giorni il figlio pernotterà con il padre, mentre, il Per_1 figlio , essendo ancora piccolo, potrà pernottare con il padre ma qualora lo stesso Per_2 dovesse richiedere di stare con la mamma il SI. si rende disponibile a Parte_1 riportarlo presso la casa coniugale e la SI.ra si rende disponibile a Controparte_1 prenderlo per il solo pernotto, in tal caso, il SI. lo riprenderà dalla casa coniugale Pt_1 alle ore 8,30/9,00 per poi riaccompagnarlo unitamente al figlio presso la casa Per_1 coniugale alle ore 21,00; resta fermo il diritto del padre di pernottare in tali giorni con entrambi i figli fermo un adattamento graduale del minore;
un fine settimana Per_2 alternato dal giovedì sera alle ore 21,00 sino alla domenica sera alle ore 21,00 facendosi carico in tale periodo del pranzo e della cena degli stessi nei giorni in cui i bambini sono con il padre. I figli minori trascorreranno: 15 giorni - anche non consecutivi - durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
con la settimana di ferragosto a partire dal padre;
7 giorni - anche non consecutivi - durante il periodo delle vacanze natalizie, alternando annualmente le festività e più precisamente a partire dall'anno 2024 – anno di sottoscrizione del presente accordo – il 24, 31 dicembre e 1° gennaio con la madre mentre il 25, 26 dicembre e 6 gennaio con il padre alternando le festività di anno in anno;
la Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo verranno alternati tra i genitori e più precisamente a partire dall'anno 2025 la Pasqua i minori la trascorreranno con la madre ed il Lunedì dell'Angelo con il padre, l'anno successivo alternato;
le festività del 25 aprile, 1° maggio e 2 giugno verranno trascorse in virtù del principio dell'alternanza tra i genitori con decorrenza per il 2024 così previsto il 25 aprile ed il 2 giugno con la madre mentre il 1° maggio con il padre, l'anno successivo saranno alternate. Resta inteso che in caso di accordo tra i genitori e senza pregiudizio per le necessità dei figli e sulla base degli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori e , potranno essere Per_1 Per_2 concordate modalità di frequentazione diverse. I figli trascorreranno, altresì, una intera settimana – previamente concordata almeno 30 giorni prima - durante il periodo invernale con ciascun genitore al fine di consentire ai minori di andare in settimana bianca o altra vacanza;
5. (obblighi reciproci dei genitori nei confronti dei figli minori) i coniugi si obbligano a comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, ed in ogni caso, dovranno essere sempre messi a conoscenza degli spostamenti in altre località quando hanno con sé i figli minori e;
tutte le decisioni riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute Per_1 Per_2 dei figli minori e (scuola, sport, tempo libero, preventivi per spese mediche, Per_1 Per_2 cure di ogni genere, etc.) dovranno essere presi congiuntamente e concordemente da entrambi i genitori;
i coniugi si obbligano a far mantenere buoni rapporti tra i figli minori e ed i nonni, gli zii ed i cugini, sia materni che paterni, consentendo la Per_1 Per_2 frequentazione tra gli stessi;
i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto e della carta di identità valida anche per l'espatrio anche per i figli minori e . Per_1 Per_2
6. (sull'assegno di mantenimento a favore dei figli minori) il SI. Parte_1 verserà alla SI.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori Controparte_1
e l'importo mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ciascun Per_1 Per_2 figlio per un totale di Euro 500,00 (cinquecento//00) al mese da corrispondersi entro il giorno 15 di ogni mese rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente accordo;
7. (sulla ripartizione delle spese extra) Le spese straordinarie medico - sanitarie, scolastiche, sportive e ludiche, previamente concordate tra i genitori, come indicate nel Protocollo d'intesa sottoscritto tra i Magistrati e gli Avvocati del Tribunale di Terni in data
27 giugno 2018 che, le parti dichiarano di conoscere in ogni sua parte, verranno ripartite quanto al 50% a carico della SI.ra e quanto al restante 50% a carico del Controparte_1
SI. fatta eccezione per le sole seguenti spese: nuoto, tennis e musical Parte_1 del figlio e la retta della scuola materna del figlio che saranno al 100% a Per_1 Per_2 carico del SI. . Resta inteso che le spese relative a scelte già effettuate Parte_1 prima della dissoluzione dell'unità familiare e le attività svolte dai figli minori e Per_1
- comunque già in corso – sopra meglio esplicitate non necessitano di nuova Per_2 concertazione.
8. (sull'assegno unico) I SInori e convengono che Parte_1 Controparte_1
l'assegno unico o qualsiasi altra erogazione, bonus o agevolazione dovessero essere previste a favore dei figli minori e , saranno interamente usufruite al 100% Per_1 Per_2 dalla SI.ra . A tal fine, il SI. acconsente a quanto Controparte_1 Parte_1 sopra ed autorizza sin d'ora la SInora ad effettuare la relativa domanda Controparte_1 presso gli Uffici competenti, nonché, si obbliga a sottoscrivere tutto quanto si dovesse rendere necessario per il raggiungimento della finalità di cui sopra.
9. (rinunce reciproche) i SI.ri e dichiarano di essere Parte_1 Controparte_1 entrambi economicamente autosufficienti e pertanto nulla richiedono l'uno nei confronti dell'altro; nessun assegno di mantenimento viene previsto a favore della SI.ra P_
; ciascun coniuge provvederà, quindi, al proprio mantenimento personale, essendo
[...] titolare di adeguati redditi propri;
10. (esecutività del presente ricorso) Le parti concordano di dare esecuzione alle clausole del ricorso dalla data di rilascio della casa coniugale da parte dei SI. Parte_1
(30.6.2024).
11. (sull'annotazione dell'omologa) ordinare all'ufficio dello Stato civile del Comune di Terni di procedere all'annotazione nell'atto di matrimonio dell'omologa della presente separazione consensuale.
12. (sulle spese di lite) le spese del presente giudizio sono compensate tra le parti”.
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
L'esame degli atti evidenzia che la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine legale a far data da quando i coniugi comparvero dinanzi alla Presidente delegata in occasione della loro separazione personale divenuta definitiva. Sussiste dunque il presupposto previsto dal dall'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1.12.1970 n. 898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni del divorzio congiunto, sopra riportate, sono da ritenere congrue.
Spese di giudizio compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 06/08/2011 tra
e in Terni (TR) alle condizioni Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di
TERNI (TR) (atto n. 9, parte II, Serie A Uff. 3, anno 2011);
spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 26 marzo 2025
Presidente est.
Dott.ssa Monica Velletti