CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 21/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220022760269001 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 556/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.10.2024, ritualmente notificato al solo Comune di Sora, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 398,88 notificata il 12/08/2024 per omesso pagamento TARI dell'anno 2014, giusto avviso di accertamento notificato il 15/01/2020.
A motivo del gravame deduceva che il credito era estinto per prescrizione.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il Comune di Sora si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, si è detto non citata, non si costituiva in giudizio.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente neppure contesta di aver ricevuto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Sora per omesso pagamento della TARI 2014, ammettendo di averlo ricevuto il 15.1.2020. Ed in effetti il Comune ha prodotto copia della relata, sottoscritta proprio dal Ricorrente_1 in tale data.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tale notificazione. E dalla ritualità di tale notificae discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che la prescrizione asseritamente spirata fra la data di maturazione del tributo (2014) e data di notifica dell'avviso di accertamento (2020) poteva e doveva essere dedotto con la impugnativa di tale avviso, non può più essere dedotta in questa sede.
Prescrizione successive non risultano maturate, vertendosi in ipotesi di prescrizione quinquennale ed applicandosi la sospensione della riscossione per emergenza COVID – 19; e non sarebbe comunque valutabile per omessa citazione dell'Agente della Riscossione, pur correttamente indicato come controparte nella epigrafe del ricorso.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia oltre che dall'esito della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 16:30 in composizione monocratica:
MANCINI FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1033/2024 depositato il 06/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sora
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720220022760269001 TARI 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 556/2025 depositato il
31/12/2025
Richieste delle parti:
Si veda lo svolgimento del processo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 2.10.2024, ritualmente notificato al solo Comune di Sora, e tempestivamente depositato, Ricorrente_1 adiva questa CGT onde ottenere l'annullamento della Cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione per l'importo di € 398,88 notificata il 12/08/2024 per omesso pagamento TARI dell'anno 2014, giusto avviso di accertamento notificato il 15/01/2020.
A motivo del gravame deduceva che il credito era estinto per prescrizione.
Concludeva pertanto parte ricorrente chiedendo di annullare l'atto impugnato.
Il Comune di Sora si costituiva in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato.
Invocava pertanto il rigetto del ricorso.
La Agenzia delle Entrate Riscossione, si è detto non citata, non si costituiva in giudizio.
Alla odierna udienza, la Commissione ha deciso come da dispositivo di seguito trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente neppure contesta di aver ricevuto l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Sora per omesso pagamento della TARI 2014, ammettendo di averlo ricevuto il 15.1.2020. Ed in effetti il Comune ha prodotto copia della relata, sottoscritta proprio dal Ricorrente_1 in tale data.
Talché dimostrata è la regolarità processuale di tale notificazione. E dalla ritualità di tale notificae discende un duplice effetto che riguarda sia l'eccepita prescrizione che l'ambito delle eccezioni proponibili in tale sede.
Il processo tributario è infatti strutturato secondo le regole proprie del processo impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, per cui l'oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l'atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti;
ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale Sez. 5, Sentenza n. 9183 del 21/04/2011).
Da ciò consegue che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale in sede di impugnativa di altro atto successivo della sequenza: ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati (in tema Cass. Sez. 5, Sentenza n. 21082 del 13/10/2011, Rv. 619785; cfr., più di recente, Sez.
6 - 5, Ordinanza n. 13102 del 24/05/2017, Rv. 644261 – 01, a mente della quale “In tema di contenzioso tributario, posto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati, non è ammissibile l'impugnazione della cartella di pagamento per dolersi di vizi inerenti agli avvisi di accertamento già notificati e non opposti nei termini”).
Dunque, posto che la prescrizione asseritamente spirata fra la data di maturazione del tributo (2014) e data di notifica dell'avviso di accertamento (2020) poteva e doveva essere dedotto con la impugnativa di tale avviso, non può più essere dedotta in questa sede.
Prescrizione successive non risultano maturate, vertendosi in ipotesi di prescrizione quinquennale ed applicandosi la sospensione della riscossione per emergenza COVID – 19; e non sarebbe comunque valutabile per omessa citazione dell'Agente della Riscossione, pur correttamente indicato come controparte nella epigrafe del ricorso.
S'impone pertanto il rigetto del ricorso.
Si ravvisano gravi ed eccezionali ragioni a norma dell'art. 15 D. L.vo 546/92 per una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite, desumibili dalla particolare natura della controversia oltre che dall'esito della stessa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.