Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21
CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Estinzione del credito per prescrizione

    La Corte ha ritenuto che la prescrizione tra la maturazione del tributo (2014) e la notifica dell'avviso di accertamento (2020) doveva essere eccepita con l'impugnazione di quest'ultimo atto, non potendo essere dedotta in sede di impugnazione della cartella di pagamento. Le prescrizioni successive non risultano maturate, anche in considerazione della sospensione per emergenza COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 08/01/2026, n. 21
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone
    Numero : 21
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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