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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/07/2025, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Nr. 1144/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di PALMI Sezione Civile in persona della giudice, dott.ssa Marta Speciale e in composizione monocratica ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e delle relative motivazioni, la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1144 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 proposta da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Zito Domenico;
C.F._2
RICORRENTI E
(C.F. ), rappresentata e difesa da sé Controparte_1 C.F._3 medesima;
RESISTENTE E
), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Bonito Giuseppe;
TERZA CHIAMATA IN CAUSA
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità professionale CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 16 maggio 2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., e convenivano, Parte_1 Parte_2 dinnanzi a questo Tribunale, l'avv. al fine di ottenere il risarcimento dei Controparte_1 danni asseritamente subiti da essi ricorrenti a causa della condotta negligente della resistente, consistita nell'avere omesso di presentare il ricorso, nell'interesse di essi ricorrenti, presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria per ottenere l'equo indennizzo per la durata non ragionevole dal procedimento fallimentare iscritto al nr. 581/1986 R.F. del Tribunale di Palmi. A fondamento della propria pretesa risarcitoria, i ricorrenti deducevano:
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a) che, nel 1986, essi ricorrenti vantavano crediti di natura lavorativa nei confronti della Floricola Calabra S.p.A. e, pertanto, avevano presentato domanda di ammissione al passivo nell'ambito della procedura fallimentare iscritta al nr. 581/1986 R.F. del Tribunale di Palmi, aperta a seguito della dichiarazione di fallimento della suddetta società in data 03.01.1986; b) che, in particolare, essi ricorrenti erano stati ammessi al passivo per l'importo di € 17.547,75 e 5.907,58 ); Parte_1 Parte_2
c) che la procedura fallimentare de qua aveva avuto una durata di anni 29 e mesi 10, essendo stata definitivamente chiusa in data 29.02.2016 con decreto del Tribunale di Palmi;
d) che, pertanto, essi ricorrenti avevano conferito mandato, in data 27.06.2016, all'avv. al fine di ottenere l'indennizzo per la durata irragionevole della procedura Controparte_1 fallimentare de qua, versando alla resistente l'acconto di € 250,00; e) che, tuttavia, la professionista non aveva mai presentato il ricorso per l'indennizzo per la durata irragionevole della procedura fallimentare come da incarico ricevuto e che, pertanto, a causa della sua condotta omissiva, essi ricorrenti non avevano ottenuto l'equo indennizzo per l'irragionevole durata della suddetta procedura fallimentare;
f) che essi ricorrenti avevano, quindi, diritto a ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito a causa della condotta negligente tenuta dal difensore, di importo pari all'entità dell'indennizzo che essi ricorrenti avrebbero ottenuto con l'attivazione del rimedio previsto dalla legge nr. 89/2001 (c.d. legge Pinto), pari alla somma di € 17.547,75 per
[...]
e la somma di € 5.907,58 per . Pt_1 Parte_2 si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, in Controparte_1 quanto infondata in fatto e in diritto, in assenza di allegazione del danno subito da parte dei ricorrenti. La resistente chiedeva, inoltre, di essere autorizzata, in forza della polizza professionale da essa sottoscritta, alla chiamata in causa di spiegando nei Controparte_2 confronti della terza la domanda riconvenzionale di manleva e/o risarcimento danni in caso di accoglimento della domanda principale. La chiamata del terzo veniva autorizzata. si costituiva in giudizio e, in via preliminare, eccepiva la nullità del Controparte_2 ricorso introduttivo del giudizio per omessa indicazione delle ragioni della domanda. Nel merito, l'assicurazione eccepiva l'inoperatività della polizza invocata da e Controparte_1 chiedeva, comunque, il rigetto della domanda proposta da e , Parte_1 Controparte_3 contestando, in particolare, il difetto di prova del danno e del nesso di causalità tra il danno e la condotta della professionista nonché il quantum richiesto a titolo di risarcimento. La causa veniva istruita in via documentale. Infine, all'udienza del 16.05.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, e discutevano oralmente la causa. All'esito, il Tribunale tratteneva in decisione la causa con riserva di deposito della sentenza.
2. Nel merito, la domanda proposta da e è infondata e Parte_1 Parte_2 deve essere rigettata per i motivi di seguito esposti. Il rigetto nel merito della domanda consente di omettere l'esame della eccezione preliminare sollevata da in merito alla dedotta nullità del ricorso e di Controparte_2
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vagliare direttamente il profilo decisivo ai fini della risoluzione della controversia, in applicazione del principio della ragione più liquida (v., ex multis, Cass. civ. nr. 363/2019, secondo cui detto principio consente, invero, di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione senza che sia necessario esaminare previamente le altre e ciò quand'anche si tratti di questioni preliminari e pregiudiziali). Come già rilevato nelle premesse in fatto, e hanno agito Parte_1 Parte_2 nei confronti di per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente subiti Controparte_1 da essi ricorrenti a causa della condotta negligente della resistente, consistita nell'avere omesso di attivare il rimedio previsto dalla Legge Pinto per il ristoro dai danni da irragionevole durata della procedura fallimentare iscritta al nr. 581/1986 R.G.F. del Tribunale di Palmi, per il quale i ricorrenti avevano, appunto, conferito mandato alla professionista. In particolare, secondo la prospettazione di e , la perdita Parte_1 Parte_2 della possibilità di ottenere l'indennizzo de quo sarebbe causalmente connessa – esclusivamente
– alla condotta omissiva dell'avvocata e, quindi, il danno cagionato da detta condotta sarebbe pari all'entità dell'indennizzo che, in difetto della negligenza professionale di i Controparte_1 ricorrenti avrebbero certamente conseguito a causa della irragionevole durata della procedura fallimentare. Orbene, in materia di responsabilità professionale dell'avvocato, giova, innanzitutto, evidenziare che le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato;
ciò significa che il professionista, accettando l'incarico, si impegna a fornire la propria prestazione con l'intento di ottenere un determinato risultato, ma non garantisce che tale risultato venga effettivamente raggiunto. Ne consegue che, non essendo il professionista in grado di garantire un esito positivo per il cliente, il danno derivante da eventuali omissioni può essere riconosciuto solo se, sulla base di criteri probabilistici, si accerta che, in assenza di tale omissione, il risultato sarebbe stato ottenuto (v. Cass. civ. nr. 15032/2021). In altri termini, in questi casi, ai fini dell'accertamento della responsabilità professionale, è necessario verificare se, qualora l'avvocato avesse adottato la condotta appropriata, il cliente avrebbe ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni;
in mancanza di tale prova, che grava sull'attore, non si può stabilire il nesso causale tra la condotta del legale e il risultato negativo (v. Cass. civ. nr. 33466/2022). Tale giudizio prognostico deve essere svolto seguendo le regole causali in materia di responsabilità civile secondo il principio del “più probabile che non” e ciò sia per determinare il nesso di causalità tra l'omissione e l'evento dannoso sia per valutare se tale evento dannoso abbia causato effettivamente delle conseguenze risarcibili (v. Cass. civ. nr. 33442/2022; Cass. civ. nr. 23434/2021; Cass. civ. nr. 7064/2021; Cass. civ. nr. 410/2021; Cass. civ. nr. 26516/2020). In quest'ottica, la prova del nesso di causa tra la condotta del legale e il danno, inteso sia come danno – evento che come danno – conseguenza, grava sul cliente (v. Cass. civ. nr. 27142/2024); ed infatti, il cliente che sostenga di aver subito un danno per l'inesatto
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adempimento del mandato professionale del difensore, ha l'onere di provare: a) l'avvenuto conferimento del mandato difensivo;
b) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
c) l'esistenza del danno;
d) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno medesimo (v. Cass. civ. nr. 9238/2007). Orbene, nel caso di specie, si rileva innanzitutto che non è oggetto di contestazione il conferimento di un mandato a per l'attivazione dei rimedi previsti Controparte_1 dall'ordinamento per il ristoro dai danni da irragionevole durata del processo (v. anche procura versata in atti); né è contestato che la professionista non ha mai provveduto a iscrivere la causa a ruolo, facendo decadere i propri assistiti dalla facoltà di chiedere l'indennizzo per equa riparazione relativamente alla procedura fallimentare nr. 581/1986 R.F. del Tribunale di Palmi (in ogni caso, i ricorrenti hanno dedotto l'inadempimento e la resistente non ha comunque provato l'adempimento). Ai fini della decisione della causa, dunque, deve verificarsi se la condotta omissiva di costituisce effettivamente la causa che ha impedito ai ricorrenti di ottenere Controparte_1 il riconoscimento dell'equo indennizzo per l'eccessiva durata della procedura fallimentare in questione e, comunque, se il danno asseritamente subito a causa dell'inadempimento della resistente è stato compiutamente allegato e provato dai ricorrenti. A tal fine, deve, dunque, in primo luogo valutarsi se, ove non si fosse verificato l'inadempimento, e avrebbero ottenuto – secondo il criterio del Parte_1 Parte_2 più probabile che non - l'equo indennizzo previsto dalla legge nr. 89/2001 (c.d. legge Pinto). Sul punto, si ricorda che, come noto, nel disciplinare il diritto all'equa riparazione per l'irragionevole durata dei processi, la legge Pinto stabilisce il periodo di durata entro il quale deve considerarsi “rispettato il termine ragionevole” di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, indicando il termine entro il quale ogni giudizio deve ritenersi protrattosi oltre un termine di durata ragionevole. Oltre a stabilire disposizioni relative alla durata temporale del processo, il legislatore individua le circostanze che il giudice deve valutare ai fini dell'accertamento della violazione del termine ragionevole di durata. In particolare, il giudice è tenuto a considerare sia elementi intrinseci al processo (quali “la complessità del caso” o “l'oggetto del procedimento”), sia fattori legati al comportamento dei soggetti coinvolti (quali “il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento, nonché quello di ogni altro soggetto chiamato a concorrervi o a contribuire alla sua definizione”). È evidente, quindi, che nell'accertamento della violazione del termine ragionevole di durata del processo, il giudice non può limitarsi a un mero confronto aritmetico tra la durata effettiva del procedimento e quella considerata ordinariamente ragionevole, ma deve tenere conto delle specificità del caso concreto (in tal senso v. Cass. civ. n.7568/2007 che ha censurato il comportamento del giudice di merito che “aveva determinato il periodo di durata non ragionevole della procedura sulla base del solo dato aritmetico della differenza tra gli anni di pendenza della procedura (allora, dieci) ed il periodo ordinariamente considerato di durata ragionevole (tre anni), senza alcuno specifico riferimento, dunque, al caso concreto, al
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comportamento delle parti ed alla complessità del procedimento, delle quali occorre invece tenere conto ai sensi della L. n. 89 del 2001, art. 2”). La giurisprudenza di legittimità ha, del resto, avuto modo di ribadire che nell'accertare la violazione del termine di ragionevole durata del processo occorre acclarare quanta parte della durata irragionevole sia imputabile al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell'apparato giudiziario (v. Cass. civ. n. 950/2011). Peraltro, con specifico riferimento alle procedure fallimentari, la Corte ha precisato che “il giudice deve imputare innanzitutto al fallito il tempo eccedente la durata "ragionevole" correlato alle iniziative, segnatamente giudiziarie, resesi necessarie onde vanificare gli atti lesivi della garanzia patrimoniale e della par condicio creditorum dal debitore commerciale posti in essere sia in pendenza della procedura concorsuale sia in epoca antecedente alla sua apertura, nel periodo "sospetto”, salva dimostrazione del contrario oppure salvo che il fallito non deduca specificamente, fornendone puntuale dimostrazione, che le iniziative giudiziarie, pur necessitate dal suo indebito comportamento, si sono protratte oltre misura per ragioni ascrivibili all'ufficio fallimentare ovvero all'organo giudiziario dall'ufficio fallimentare appositamente adito (v. Cass. civ. n. 6577/2023; Cass. civ. nn. 22498 e 28499/2020; Cass. civ. n. 1831/2017). Inoltre, va considerato che, una volta intervenuta l'ammissione al passivo e dichiarata l'esecutività dello stato passivo, anche il creditore ammesso potrebbe attuare – in astratto – condotte idonee a incidere negativamente sullo svolgimento della procedura, determinandone un rallentamento. In definitiva, è pacifico che il giudice di merito, ai fini del riconoscimento dell'equa riparazione, deve accertare la sussistenza dei presupposti della domanda - ovvero, la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità - così come la misura del segmento, all'interno del complessivo arco temporale del processo, riferibile all'apparato giudiziario in relazione al quale deve essere emesso il giudizio di ragionevolezza della relativa durata (v. Cass. Civ. nr. 16854/2016; Cass. Civ. nr. 24399/2009). Tuttavia, in questa sede, gli odierni ricorrenti si sono limitati ad affermare il proprio diritto all'indennizzo in ragione della durata irragionevole della procedura fallimentare iscritta al nr. 581/1986 R.F. del Tribunale di Palmi, senza fornire indicazioni in merito allo svolgimento della stessa, alle ragioni del suo protrarsi e ai fattori ai quali sia imputabile il relativo ritardo. I ricorrenti non hanno, quindi, allegato e dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda equa riparazione per l'irragionevole durata del processo, non deducendo né provando quanta parte della durata irragionevole sia da imputarsi al comportamento delle parti e quanta al comportamento del giudice o di altri organi della procedura o a disfunzioni dell'apparato giudiziario: dunque, non hanno provato che la domanda per l'equa riparazione, ove presentata dall'avvocato odierno resistente, sarebbe stata accolta secondo il criterio del “più probabile che non”. I ricorrenti, infatti, hanno allegato il solo elemento della lunga durata della procedura fallimentare, senza però nulla dedurre e provare in punto di effettive circostanze che avevano determinato, in concreto, l'effettivo protrarsi della procedura. Ed invero, la documentazione
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prodotta dai resistenti risulta parziale, in quanto si arresta al 1986, senza fornire alcuna rappresentazione dell'andamento della procedura fallimentare de qua nei quasi trent'anni successivi, salvo poi depositare la relazione di rendiconto del curatore fallimentare del 2016 (senza peraltro, anche alla luce della suddetta relazione, evidenziare appunto criticità della procedura in questione). Tali documenti non sono, dunque, da soli sufficienti per consentire una valutazione adeguata della complessità della procedura fallimentare, né del comportamento tenuto dalle parti, dal giudice e da altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla definizione della procedura. Pertanto, in difetto di allegazione e di prova delle peculiarità del procedimento iscritto al nr. 581/1986 R.F. del Tribunale di Palmi, deve concludersi che non è possibile effettuare una valutazione sulla ragionevolezza della durata dello stesso e, di conseguenza, accertare se la condotta attiva omessa da avrebbe potuto consentire agli odierni ricorrenti Controparte_1
– secondo un giudizio prognostico ex ante e applicando il criterio del “più probabile che non” – di ottenere l'indennizzo stesso. A ciò si aggiunga che nulla i ricorrenti hanno dedotto e provato in punto di danno: ed infatti, i ricorrenti hanno genericamente dedotto il diritto alla somma di € 17.547,75 per
[...]
e la somma di € 5.907,58 per , apparentemente corrispondente alla Pt_1 Parte_2 somma che gli stessi avrebbero dovuto percepire all'esito della procedura fallimentare, senza nulla ulteriormente specificare sul punto. Tali deduzioni sono, innanzitutto, insufficienti ai fini della valutazione circa le probabilità di accoglimento della domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata del processo. Ed infatti, è pacifico che, in caso di domanda per l'equa riparazione per la non ragionevole durata del processo, l'onere della prova del nesso causale tra la durata irragionevole del processo e i danni patrimoniali spetta alla parte ricorrente, con la conseguenza che l'insufficienza delle allegazioni e delle argomentazioni a supporto del nesso di causalità può determinare l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass. civ., nr. 18325/2024; del resto, è comunque da escludersi, anche in materia de qua, la configurabilità di un danno "in re ipsa", ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione, di talchè c'è comunque un onere di specifica allegazione, sul punto, da parte del ricorrente, cfr. Cass. Civ. nr. 7034/2020). Peraltro, si precisa che, nel contesto dell'equa riparazione ex L. n. 89/2001, il danno risarcibile si identifica esclusivamente con le conseguenze negative derivanti dall'eccessivo protrarsi del processo, non con la lesione dei beni della vita dedotti nel giudizio principale (cfr. Cass. civ. nr. 33004/2024). Dunque, le allegazioni del danno che i ricorrenti avrebbero subito a causa della irragionevole durata del processo risultano insufficienti e ciò osta, di per sé, a compiere una prognosi positiva circa l'esito del processo per l'equa riparazione (considerato che, appunto, il giudice, in caso di giudizio instaurato ai sensi della legge Pinto, è tenuto a rigettare la domanda in caso di insufficienza delle allegazioni e delle argomentazioni a supporto del nesso di causalità tra durata del processo e danni lamentati).
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Inoltre, tale profilo si ripercuote anche sulla carente allegazione e prova del danno subito dai ricorrenti a causa dell'inadempimento della resistente ai fini dell'accoglimento della domanda proposta in questa sede. In definitiva, nel caso di specie, gli odierni attori: a) non hanno adeguatamente provato come si sia sviluppato il procedimento giudiziario ritenuto eccedente i principi di ragionevole durata del processo, omettendo di indicare la complessità del caso, il comportamento delle parti e la condotta dell'autorità; b) non hanno allegato nulla in punto di danno da irragionevole durata del processo;
c) pertanto, non hanno dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda per l'equa riparazione e, dunque, non hanno provato che, ove l'azione fosse stata effettivamente proposta, essi istanti avrebbero ricevuto, secondo il criterio del più probabile che non, l'indennizzo per equa riparazione;
d) in ogni caso, non hanno allegato e provato l'entità del danno lamentato in questa sede, asseritamente riconducibile all'inadempimento del professionista. In conclusione, per le ragioni esposte la domanda proposta da e Parte_1 Parte_2
deve essere rigettata, con assorbimento dell'ulteriore domanda di manleva proposta da
[...] nei confronti di (subordinata all'accoglimento della Controparte_1 Controparte_2 domanda spiegata da e ). Parte_1 Parte_2
3. La condanna alle spese del procedimento segue la soccombenza. e devono, quindi, essere condannati, in solido fra loro, Parte_1 Parte_2 alla rifusione delle spese di lite sostenute da e che, in Controparte_1 Controparte_2 conformità alle tabelle di cui DM nr. 147/2022, si liquidano nel valore di € 2.540,00 (trattasi di controversia di valore dichiarato compreso tra € 5.201,00 e € 26.000,00), in considerazione della natura documentale della causa e delle questioni in fatto e in diritto ad essa sottese (sulle spese del terzo, v., ex multis, Cass. Civ., sez. III, ordinanza 23123/2019, secondo cui le spese del giudizio sostenute dal terzo chiamato in garanzia devono essere poste a carico di chi, rimasto soccombente, ne ha provocato e giustificato l'intervento in causa e, ciò, anche se l'attore soccombente non ha formulato alcuna domanda nei confronti del terzo, salva unicamente l'ipotesi in cui l'iniziativa del chiamante si sia rivelata palesemente arbitraria). Ai compensi si aggiunge il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: 1) rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
e Controparte_1 Controparte_2
2) dichiara assorbita la domanda proposta da nei confronti di Controparte_1 [...]
; CP_2
3) condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 2.540,00 per Controparte_1
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compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4) condanna e , in solido fra loro, alla rifusione delle spese Parte_1 Parte_2 di giudizio sostenute da che liquida in complessivi € 2.540,00 per compenso Controparte_2 professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Palmi, in data 01 luglio 2025 La Giudice dott.ssa Marta Speciale
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