Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 26/05/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERAMO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa Carla Fazzini, in funzione di giudice monocratica, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 512/2019 del R.G.C.A. e vertente tra
, residente in San Benedetto del Tronto (AP), rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avv. Stefano Michelangeli ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Vincenzo Marini in Teramo, alla Via Antonio de Albentiis, n. 20, giusta procura conferita su foglio separato allegato all'atto di opposizione e trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opponente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Alba Adriatica (Te), alla via della Vittoria, n. 138, presso e nello studio delll'Avv. Tiziano Rossoli che la rappresenta e difende, giusta procura trasmessa nel fascicolo telematico ex art. 83, comma 4, c.p.c.;
- Opposta -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo in materia di contratto di appalto di lavori
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato adiva codesto Tribunale Parte_1 formulando opposizione al decreto ingiuntivo n. 1452/2018 (N. R.G. 4004/2018) emesso dal medesimo Tribunale in data 13.12.2018 con il quale gli era stato ingiunto di provvedere al pagamento, in favore della della somma di € 25.880,80 a Controparte_1 titolo di crediti derivanti dall'esecuzione di opere di ristrutturazione di un immobile di proprietà del sig. con gli interessi dalla maturazione al saldo e le spese della Parte_1 procedura di ingiunzione.
1
ii) durante l'esecuzione dei lavori come da contratto intercorso - successivamente le parti convenivano una serie di lavorazioni non precedentemente contrattualizzate e nello specifico di rifacimento del tetto fornitura e posa in opera di porte, finestre e zanzariere oltre a sanitari, pavimenti e rivestimenti - che dovevano concludersi entro il 20.09.2016, sebbene tale termine non sia stato rispettato, versava l'importo di Euro 42.582,00 a fronte di un importo dovuto, come calcolato dal direttore dei lavori, pari ad Euro 43.212,00 di cui Euro 35.668,60 come da contratto del 20.07.2016 ed Euro 10.712,00 per lavorazioni aggiuntive;
iii) molti dei lavori già pagati non sono stati realizzati a regola d'arte e necessitano/hanno necessitato di ulteriori interventi di sistemazione con relativi costi a carico dei proprietari, a seguito di recesso unilaterale del contratto.
Rassegnava quindi le seguenti conclusioni “In via pregiudiziale al rito: dichiarare
l'incompetenza per territorio del Tribunale di Teramo ad emettere il decreto ingiuntivo opposto, essendo competente il Tribunale di Ascoli Piceno in via esclusiva in forza della normativa sul
Codice del Consumatore e per l'effetto dichiarare la nullità del Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Teramo nr. 1452/2018 RG 4004/2018 del 13.12.2018; 2) In via subordinata alla mancata declaratoria di incompetenza e nel merito 1. Accogliere la presente opposizione per i motivi sopra citati, conseguentemente, annullare, revocare e/o comunque modificare il decreto ingiuntivo opposto, perché illegittimo e infondato in fatto e diritto e dichiarare che nulla è dovuto dal
alla per tutte le ragioni specificate in narrativa e per quelle Parte_1 Controparte_1 altre che meglio verranno evidenziate nel corso dell'instaurando giudizio;
2. In via riconvenzionale condannare la al risarcimento del danno subito al Controparte_1 Parte_1
, per tutte le ragioni specificate in narrativa e per quelle altre che meglio verranno
[...] evidenziate nel corso dell'instaurando giudizio, quantificabile in euro 25.900,00 o nella misura maggiore o minore che risulterà al termine dell'espletanda istruttoria;
3. In ogni caso condannare la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese del presente giudizio di opposizione”.
Costituitasi in giudizio l'opposta che, invocando e concludendo per il rigetto della domanda poiché infondata in fatto ed in diritto, ha eccepito e dedotto che il committente ha operato il recesso unilaterale e non ha consentito la regolarizzazione e
2 ultimazione dei lavori a regola d'arte, avendo impedito l'accesso in cantiere degli operai della e non ha provveduto a saldare il debito maturato fino a quel Controparte_1 momento, deducibile dalla documentazione fiscale versata in atti, non subendo alcun danno ascrivibile alla condotta di parte creditoria.
Istruita la causa a mezzo documentale e espletata consulenza tecnica e concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, a scioglimento della riserva assunta, rigettava tutte le ulteriori richieste istruttorie delle parti poiché ultronee e rinviava per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. disponendone la sostituzione con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
L'opposizione è fondata solo parzialmente, nei termini e per le ragioni di seguito indicate.
In via preliminare va disattesa la sollevata eccezione di incompetenza territoriale del
Tribunale adito, atteso che trattasi di contratto tra committente e impresa per opere relative ad immobili civili e non annoverabile tra i servizi o beni assoggettati al consumo, pertanto va essere considerato foro competente, quello ove l'obbligazione è sorta, ossia il luogo di , e dove, ovviamente, deve essere, ai sensi dell'art. 1182 Parte_2 cc. eseguita l'obbligazione di pagamento.
Passando, dunque, al merito della causa, occorre preliminarmente procedere all'esatto inquadramento giuridico della domanda attorea (in ossequio al noto potere giudiziale di qualificazione della domanda: cfr. tra le tante, Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2018, n.
8645) ( tenuto conto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, com'è noto,
l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa - e, quindi, l'esistenza del credito - incombe in capo all'opposto, poiché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario a cognizione piena, diretto all'accertamento del diritto di credito fatto valere nel ricorso per ingiunzione e dove il creditore opposto e il debitore opponente assumono, rispettivamente, la posizione sostanziale di attore e convenuto (Cfr. Cass. nn. 5915 del 2011 e 17371 del 2003) dalla quale discendono rilevanti conseguenze applicative, anche in termini di onere della prova. A tal fine, occorre premettere, in punto di diritto, che l'art. 1669 c.c. – il quale prevede la responsabilità dell'appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa per il pericolo di rovina o gravi difetti dell'immobile costruito (ma applicabile, ricorrendone
3 tutte le altre condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti: v. Cass.
S.U. 7756/2017) - non tutela tanto l'interesse privato del committente alla realizzazione di un'opera dotata di stabilità, quanto piuttosto l'interesse generale a che non vengano costruite opere pericolose per la collettività, in modo tale da preservare l'incolumità pubblica (v. Cass. n. 462/2002): si tratta, quindi, una responsabilità extracontrattuale sancita per ragioni e finalità di interesse generale, che non trae fondamento dal contratto d'appalto, bensì, piuttosto, dal fatto in sé di aver costruito (o ristrutturato) l'immobile, indipendentemente dalla qualifica del rapporto giuridico sottostante. Per tale ragione, i gravi difetti di costruzione cui ha riguardo la norma, pertanto, possono essere individuati in quelle deficienze o alterazioni che incidano in modo significativo sulla struttura e/o funzionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile, (Cass. n. 456/2016; Cass. n. 84/2013; Cass. n. 20644/2013). Viceversa, è applicabile la disciplina di cui all'art. 1667 cod. civ. (garanzia dell'appaltatore per le difformità e i vizi dell'opera) ogni qualvolta i lamentati (ed accertati) vizi dell'opera non incidano negativamente sugli elementi strutturali essenziali di questa e, quindi, sulla sua solidità, efficienza e durata, ma solamente sul suo aspetto decorativo ed estetico, cosicché il manufatto, pur in presenza dei riscontrati difetti, rimanga integro quanto a funzionalità ed uso cui sia destinato (Cass. 16/07/2004 n. 13268). Sono stati ritenuti, così, ad esempio, “gravi difetti” a norma dell'art. 1669 le infiltrazioni di acqua e di umidità derivanti dall'uso di materiali non idonei, dalla non perfetta sigillatura ed impermeabilizzazione di infissi, coperture e/o solai (cfr. Cass. Sez. II, 17/11/2017
n.27315; Cass. Sez. II, n. 20644, del 09/09/2013; Cass. n. 21351/2005), nonché le carenze costruttive dell'opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d'arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (v. Cass. Sez. II, 09/01/2020, n.187; Cass. Sez. Un. 27 marzo 2017, n.
7756; Cass. 9 settembre 2013 n. 20644; Cass. 3 gennaio 2013 n. 84; Cass. 4 ottobre 2011 n.
4 20307; Cass. 15 settembre 2009 n. 19868). Ulteriore differenza tra le due azioni risiede nel fatto che, mentre quella per ottenere l'adempimento del contratto di appalto e l'eliminazione dei vizi e dei difetti dell'opera, a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c., configura una responsabilità dell'appaltatore di natura contrattuale nei confronti del committente, l'azione risarcitoria ex art. 1669 c.c., ha natura extracontrattuale (v. Cass.
4055/2018), pur trattandosi di norma speciale rispetto all'art. 2043 cod. civ. in quanto mirante a garantire una più efficace tutela del committente, dei suoi aventi causa e dei terzi in generale e dunque soggetta ad un più rigoroso regime di responsabilità rispetto alla fattispecie generale dell'illecito aquiliano, caratterizzato dalla presunzione juris tantum di responsabilità dell'appaltatore, che onera quest'ultimo della prova liberatoria contraria (cfr., in tal senso, Cass. S.S.UU., 03/02/2014, n. 2284).
Sulla base delle suesposte premesse, l'odierna domanda deve essere inquadrata nell'alveo applicativo di cui all'art.1669 c.c., atteso che i vizi dedotti ed accertati in corso di causa sono idonei - per lo meno in astratto - ad incidere sulla funzionalità- godimento del bene, riguardando, in sintesi, vizi e difetti idonei come tali ad incidere su elementi essenziali della struttura o comunque influenzanti il godimento e la funzionalità dell'immobile e non aventi un risvolto per lo più estetico e le parti non paiono dubitare che nella fattispecie in oggetto si controverta in materia di appalto tra privati (art. 1655 e ss c.c.), riferendosi entrambe (più o meno esplicitamente) a tale schema contrattuale.
Passando alla domanda risarcitoria - in tema di appalto, l'art.1668 c.c., comma 1, attribuisce al committente, oltre all'azione per l'eliminazione dei vizi dell'opera a spese dell'appaltatore o di riduzione del prezzo, anche il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria alla eliminazione dei vizi o difformità (Cass.
9033/2006) – giova anzitutto dar conto delle risultanze dell'espletata consulenza tecnica, la quale, con un percorso motivazionale logico e scevro da contraddizioni – che il
Tribunale intende recepire - ha sostanzialmente accertato, sui luoghi per cui è causa, a fronte dei due contratti di appalto intercorsi tra le parti e lavorazioni extra, la presenza di taluni vizi/difetti lamentati e qualificati - in atti dettagliati, soprattutto nella mentovata consulenza - e i cui costi per emendarli pari a complessivi € 8.600,00 in cifra tonda, oltre IVA, non esistendo un giornale lavori né altra documentazione contabile che non sia il resoconto finale, e non essendoci in atti nessun documento dal quale desumersi un dato che attesti la riconsegna del cantiere e da cui si possa far riferimento
5 per applicare la penale, incombe infatti al committente, che persegua il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore (Corte Cassazione Civile Sez. II, 2/4/2019, n. 9152) e in caso di decreto ingiuntivo emesso in favore della ditta appaltatrice per il saldo delle lavorazioni appaltate, il committente potrà far valere, in sede di opposizione, la mancata consegna delle opere entro i termini pattuiti a titolo di eccezione di compensazione per l'accoglimento della quale è necessario dimostrare che i giorni di ritardo nell'adempimento non erano giustificati e, inoltre, per quanto riguarda i lavori di rifacimento della copertura, si sottolinea che non risultano agli atti, per questi come peraltro per gli altri lavori, elaborati progettuali da cui desumere l'esatta tipologia e consistenza delle lavorazioni affidate.
Nel caso di specie, l'esito della lite vede vittorioso il creditore opposto per la diversa somma diminuita per quanto dovuto a titolo di risarcimento per vizi/difetti qualificati e vede vittoria anche la società opponente nell'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni. I crediti delle parti possono essere messi in compensazione e la società opponente va condannata al pagamento in favore della società opposta della somma complessiva di €.1.965,58, ricavato dalla seguente operazione aritmetica: la ha effettuato lavorazioni per un totale di costi pari ad €.45.205,00 oltre Parte_3
IVA che diventa di €.49.725,50; il ha effettuato versamenti per un totale pari Parte_1
€.38.000,02 e subito danni per €.8600,00 oltre IVA;
quest'ultima somma si compone di due voci la prima pari ad €.6.100,00 per lavorazioni con iva al 10% ed €.2.500,00 per i pannelli della copertura con iva al 22%; pertanto sulla scorta della CTU, il ha Parte_1 diritto ad ottenere dalla a titolo di risarcimento dei danni, l'importo Parte_3 totale di €.9.760,00.
Secondo l'elaborato peritale l'importo ancora dovuto alla è pari ad Parte_3
€.1.965,48 (iva compresa-importo ottenuto per sottrazione delle spese già pagate e dei danni causati al totale del valore delle lavorazioni eseguite dalla . Parte_3
Pertanto l'importo di €.25.880,00 richiesto con il decreto ingiuntivo n.1452/2018 oggi opposto è errato e va revocato, con condanna dell'opponente al pagamento in favore della della minor somma di €.1.965,58. Parte_3
Va disattesa ogni altra domanda ed eccezione, anche in ragione del principio della ragione più liquida, tanto poiché formulate in maniera del tutto generica e assertiva, non
6 confortata dalle risultanze probatorie e tanto poiché inconferenti con l'oggetto di causa, ininfluenti e rivelatesi mere disquisizioni tra le parti.
Le spese della procedura, devono essere eccezionalmente compensate in ragione della soccombenza reciproca delle parti, ricorrendo quest'ultima non soltanto nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ma anche qualora sia essa articolata in più capi, dei quali siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero in un unico capo, con parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (cfr. in tal senso Cass. civ. sez.
III 22 agosto 2018 n. 20888, Cass., 3, n. 22381 del 21/10/2009, nonché Cass., n. 21684 del
23/9/2013). Le spese della ctu vanno definitivamente poste a carico delle parti in solido.
P.Q.M.
il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da contro disattesa e assorbita ogni Parte_1 Controparte_1 ulteriore istanza:
-accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto n.1452/2018;
-accerta che la società opposta ha causato danni al per CP_1 Parte_1
€.9.760,00 comprensiva di IVA;
-accerta che l'opponente deve alla società opposta a titolo di lavori Controparte_1 effettuati e non pagati la somma di €.11.725,50 comprensiva di IVA;
-compensa la suddetta somma di €.11.725,50 dovuta dal alla Parte_1 CP_1 con la somma di €.9.760,00 dovuta dalla al e, per l'effetto, CP_1 Parte_1 condanna l'opponente al pagamento in favore della società opposta Parte_1
della somma di €.1.965,58 comprensiva di IVA, oltre interessi legali ex Controparte_1 art.1284, comma 4 c.c. a decorrere dalla domanda al soddisfo;
-spese compensate;
-pone definitivamente a carico delle parti in solido le spese della CTU.
Così deciso in Teramo il 23 maggio 2025.
LA GIUDICE ONORARIA
(Carla Fazzini)
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