Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 2500
CASS
Sentenza 7 luglio 1999

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Non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen, in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore.

In tema di misure cautelari non è possibile, per il P.M., esibire, nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del Riesame, elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. Giustifica tale conclusione il rilievo che il P.M. ha l'obbligo di presentare al giudice, sin dal momento della richiesta, tutti gli elementi su cui la stessa si fonda. Diversamente si correrebbe il rischio della trasmissione dilazionata degli atti ad opera dello stesso P.M., con l'inevitabile pregiudizio, per la parte privata, di non potere esaminare detti atti ed estrarne copia, anche perché gli stessi atti debbono essere nella disponibilità effettiva, e non solo giuridica, del difensore.

Nell'ambito degli atti dei quali è consentita l'esibizione nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame rientrano anche gli interrogatori resi ai sensi dell' art. 294 cod. proc. pen., gli interrogatori dei coimputati e le prove acquisite nel corso dell'udienza preliminare, trattandosi di materiale sopravvenuto.

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  • 1Cassazione: vendita di prodotti con segni mendaci e tutela del made in Italy
    Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 25 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 2500
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2500
Data del deposito : 7 luglio 1999

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