Sentenza 7 luglio 1999
Massime • 3
Non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio. Ciò è ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione. Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno dei tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cod. pen, in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale, posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore.
In tema di misure cautelari non è possibile, per il P.M., esibire, nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del Riesame, elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. Giustifica tale conclusione il rilievo che il P.M. ha l'obbligo di presentare al giudice, sin dal momento della richiesta, tutti gli elementi su cui la stessa si fonda. Diversamente si correrebbe il rischio della trasmissione dilazionata degli atti ad opera dello stesso P.M., con l'inevitabile pregiudizio, per la parte privata, di non potere esaminare detti atti ed estrarne copia, anche perché gli stessi atti debbono essere nella disponibilità effettiva, e non solo giuridica, del difensore.
Nell'ambito degli atti dei quali è consentita l'esibizione nel corso dell'udienza innanzi al Tribunale del riesame rientrano anche gli interrogatori resi ai sensi dell' art. 294 cod. proc. pen., gli interrogatori dei coimputati e le prove acquisite nel corso dell'udienza preliminare, trattandosi di materiale sopravvenuto.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/1999, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 7 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPADIA UMBERTO Presidente del 7/7/99
1. Dott. ACQUARONE RENATO Consigliere SENTENZA
2. " DE MAIO ID " N. 2500
3. " SI FR " REGISTRO GENERALE
4. " AS AU " N. 14473/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
P.M.
c/
THUN s.p.a. in persona legale rappres.
avverso l'ordinanza del Tribunale di Bolzano
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. De Maio udite le conclusioni del P.M. con le quali questi chiede annullarsi con rinvio la ordinanza impugnata;
uditi gli avv.: LONER ARNALDO di Bolzano e avv. Cirillo Romano di Milano
Svolgimento del procedimento
Il presente procedimento a carico della s.p.a. HU di Bolzano in persona del suo legale rappresentante trae origine da una informativa resa dalla circoscrizione doganale di Genova la quale procedeva al fermo amministrativo di una partita di merce consistente in oggetti di ceramica provenienti dalla Cina e destinati alla HU di Bolzano. La mancata indicazione circa la provenienza e la presenza della dicitura "HU Bolzano Italy" su ciascuna confezione facevano ravvisare al predetto ufficio nonché alla circoscrizione doganale di Bolzano, nel frattempo interessata, la violazione degli artt. 1 e 3 dell'accordo di Madrid del 1981.
Sulla base di tale segnalazione, la Procura della Repubblica presso la Pretura circondariale di Bolzano emetteva decreto di sequestro della merce suddetta ritenendo la sussistenza della violazione anzidetta nonché del reato di cui all'art. 517 cp.. Avverso tale decreto la difesa della società HU ha proposto istanza di riesame, in accoglimento della quale il Tribunale di Bolzano, con ordinanza 25.3.1999, ha annullato il citato decreto di sequestro.
I giudici di merito, dopo aver premesso che non poteva essere ammessa la produzione documentale richiesta dal P.M. di udienza per violazione del termine stabilito dall'art. 324. 3 cpp., hanno nel merito ritenuto che non fosse nei fatti accertati ravvisabile la configurabilità del reato ipotizzato in quanto nella omissione della indicazione della provenienza dei prodotti dalla Cina difettava totalmente l'idoneità ingannevole. Inoltre, considerato che il marchio rappresenta il segno distintivo del prodotto in quanto crea un collegamento tra il prodotto stesso e l'impresa dalla quale proviene, a parere del Tribunale, deve ritenersi come non sia necessaria la indicazione del luogo di provenienza perché resta comunque garantita detta provenienza da quel determinato imprenditore che comunque risponde del prodotto.
La suddetta ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano il quale ha denunciato, con il primo motivo, inosservanza del combinato disposto di cui agli artt. 324.7 e 309.9 cpp. in relazione al rigetto della richiesta di produzione documentale fatta dal P.M. all'udienza camerale.
Con il secondo motivo è stata denunciata erronea applicazione dell'art. 517 cp. in relazione alle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.
Nell'interesse della HU s.p.a. è stata depositata memoria difensiva a contestazione delle censure mosse dal ricorrente. Motivi della decisione
1 - Con il primo motivo del ricorso il ricorrente eccepisce la violazione dell'art. 309.9 e 324.7 cpp. in relazione al diniego, da parte del Tribunale, di acquisire la documentazione offerta. La doglianza, a parere della Corte, non può essere accolta. Con il testo di cui al comma 9 dell'art. 309 cpp., il legislatore ha individuato ed ampliato l'area della cognitio causae del Tribunale del riesame prevedendo l'efficacia pienamente devolutiva della impugnazione e, quindi, stabilendo che la decisione deve tener conto anche degli "elementi addotti dalle parti nel corso della udienza". Il testo è generico e non del tutto chiaro e la giurisprudenza, sul punto, ha manifestato segnali contraddittori.
È certo, comunque, che siffatti elementi non possono identificarsi con i motivi nuovi proponibili non oltre l'inizio della discussione e che, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, deve trattarsi di produzione documentale o materiale precostituito, con esclusione di ogni accertamento testimoniale, essendo preclusa al tribunale del riesame ogni indagine istruttoria. In tal senso si è sempre pronunciata questa S.C. la quale ha posto in evidenza come nella specie debba trattarsi di nuovi atti, nuovi documenti o nuovi elementi rappresentativi del fatto oggetto della decisione aventi un supporto di materiale cartaceo. Tale facoltà, che deve ritenersi attribuita tanto al P.M. che alla difesa dell'indagato, risulta allo stato ampliata, nell'interesse di quest'ultimo, per effetto della disposizione di cui all'art. 22 della l.
8.8.1995 n. 332 che ha introdotto i commi 2 bis e 2 ter all'art 38 delle disp. att. cpp.. La prevalente giurisprudenza ritiene che non sia necessario che i documenti ed elementi prodotti in udienza debbano essere "nuovi" nel senso cioè che debbano essere acquisiti o formati successivamente al deposito degli atti in cancelleria;
essendo, invece, indispensabile che i documenti, elementi ed atti prodotti all'udienza non facciano parte di quelli presentati dal P.M. al GIP ai sensi del 1^ comma dell'ari 291 cpp. ovvero che, pur materialmente esistendo all'epoca, per qualsivoglia motivo non siano stati presentati a sostegno della istanza.
Ritiene, però, questa Corte di non poter completamente condividere siffatta conclusione e di dover affermare che non è possibile, per il P.M., esibire elementi e documenti a carico dell'indagato, acquisiti precedentemente alla richiesta di misura cautelare e non presentati con la stessa. Nell'ambito degli atti consentiti rientrano anche gli interrogatori resi ai sensi dell'art. 294 cpp., gli interrogatori dei coimputati e le prove acquisite nel corso dell'udienza preliminare, trattandosi comunque di materiale sopravvenuto.
Giustifica innanzi tutto tale conclusione il rilievo che il P.M. ha l'obbligo di presentare al giudice, sin dal momento della richiesta, tutti gli elementi su cui la stessa si fonda. Tale obbligo deriva dall'art. 291 cpp. novellato che obbligatoriamente impone la trasmissione di tutti gli elementi messi a disposizione del primo giudice (elementi su cui la richiesta si fonda, elementi a favore dell'imputato, eventuali deduzioni e memorie nonché elementi sopravvenuti a favore). Diversamente opinando si correrebbe il rischio, cui ha voluto ovviare la l.
8.8.1995 n. 332, della trasmissione dilazionata degli atti ad opera dello stesso P.M. con inevitabile pregiudizio, per la Parte privata, di non poter esaminare detti atti ed estrarne copia (art. 309.8 cpp.); anche perché gli stessi atti debbono essere nella disponibilità effettiva, e non solo giuridica, del difensore (Cass. Sez. IV, 12.11.1996, Coira). Come è evidente, trattandosi sempre di atti e documenti non inclusi in quelli elencati nell'art. 291 cpp. e non trasmessi al tribunale ai sensi dell'art. 309.5 stesso codice, ci si deve, dunque, chiedere se per tali atti e documenti è ammissibile la produzione in udienza. Prima della emanazione della legge n. 332 del 1995, il problema non era attuale e non sorgevano incertezze in proposito essendo stata all'epoca riconosciuta al tribunale della libertà la facoltà di acquisire atti con conseguente dilazione del termine iniziale;
anche se per vero una certa giurisprudenza affermava che la mancata trasmissione di tutti gli atti a suo tempo presentati dal P.M. ex art. 291 cpp., insieme alla richiesta di applicazione della misura cautelare, ripercuotendosi sul diritto di difesa, integrava la nullità di cui all'art. 178 lett. c) cpp., vizio che si estendeva al provvedimento eventuale di conferma dell'ordinanza applicativa (Cass.24.6.1993, Sapienza). Altra tesi prevedeva già allora la non utilizzabilità dei documenti non acquisiti dal tribunale e non trasmessi nell'ipotesi in cui la difesa avesse sollevato specifiche contestazioni (Cass. 29.4.1992, Rubini;
29.4.1992, Badalamenti). Con la fissazione dei termini perentori di cui all'art. 309.5 nella nuova versione, occorre esaminare la conciliabilità della predetta norma con la regola affermata dalla anzidetta prevalente giurisprudenza secondo cui atti e documenti sono comunque acquisibili sempre che non si tratti di espletare attività istruttoria in senso stretto.
Rileva innanzi tutto la Corte che la produzione di documenti all'udienza in questione non può essere lasciata alla libera discrezionalità delle parti interessate, in quanto subordinata al preventivo provvedimento di ammissione del collegio che deve escludere tutti gli atti ritenuti superflui o irrilevanti ai fini della decisione ovvero quelli inutilizzabili. Tra questi ultimi, a parere della Corte, debbono ritenersi compresi, per quanto riguarda la produzione del P.M., quelli da costui conosciuti e nella sua disponibilità e ciononostante non trasmessi nel termine perentorio di cui all'art. 309.5 cpp.. E ciò perché, sulla base di quanto innanzi, la perentorietà di siffatto termine produce la inutilizzabilità degli elementi di prova che vengono tardivamente trasmessi. In tal senso, v. Cass. Sez. VI, 24.10.1996, Mammone in cui è detto espressamente che gli atti non trasmessi nel termine perentorio di cui sopra sono colpiti dalla sanzione della inutilizzabilità rilevabile d'ufficio. È pur vero che la omissione parziale non è colpita da nullità, ma la sanzione non può che essere quella della inutilizzabilità posta a tutela della par condicio tra le parti. (Cass. Sez. III, 24.10.1996, Rigaldi). Inoltre, non va dimenticato che, con la modifica di cui al 5^ comma dell'art. 309 cpp., il legislatore ha inciso sul contenuto e sul significato dell'art. 100 disp. att. cpp. nel senso che non è più possibile parlare di "atti necessari per decidere sull'impugnazione". Non è infine da sottovalutare il rischio secondo cui una interpretazione letterale della norma possa comportare la possibilità per l'accusa non solo di contrastare legittimamente la attività difensiva derivante da profili nuovi di valutazione del fatto contestato, bensì quella di integrare una situazione sin dall'origine carente dei presupposti di legge per l'emissione del provvedimento impugnato.
In realtà, il meccanismo escogitato dal nuovo legislatore, in specie dopo le modifiche apportate, ha lo scopo, ove si esamini la norma nella sua ratio e nel contesto del procedimento di riesame, di consentire al tribunale predetto l'acquisizione di atti che altrimenti resterebbero estranei al procedimento medesimo perché entrati a far parte del procedimento principale dopo la richiesta della misura coercitiva o dopo il provvedimento che la ha disposta ovvero ancora dopo la presentazione della istanza di riesame. Nella specie, a prescindere dal giudizio circa la rilevanza ai fini della decisione della documentazione presentata dal P.M., non risulta in alcun modo che trattavasi di atti per i quali vi era stata impossibilità per il P.M. di presentarli a suo tempo al GIP, ovvero pubblicati in epoca successiva;
e comunque nel verbale è scritto che la produzione sarebbe avvenuta in udienza dopo la discussione orale, e quindi senza possibilità, per la difesa dell'indagato, di esame e controllo.
2 - Passando ad esaminare il secondo motivo del ricorso attinente alla sussistenza degli estremi del reato addebitato, occorre premettere che, secondo la concorde e comunque più accreditata dottrina e giurisprudenza, il marchio rappresenta il segno distintivo di un prodotto siccome proveniente da un determinato imprenditore e che contiene determinate caratteristiche qualitative in quanto rappresenta il risultato di un processo di fabbricazione del quale il detto imprenditore, titolare del segno distintivo, coordina economicamente e giuridicamente i vari momenti e fattori del procedimento di produzione.
Ciò premesso, va in fatto rilevato che nella specie costituisce circostanza pacifica quella secondo cui gran parte della produzione degli oggetti di ceramica veniva effettuata materialmente in stabilimenti cinesi, ma su commissione della HU la quale forniva la materia prima e sulla base di un procedimento di fabbricazione che la committente aveva preventivamente concordato con il fabbricante il quale aveva l'obbligo di osservarlo, anche perché tecnici della casa madre periodicamente controllavano in loco il rispetto delle modalità di fabbricazione.
È chiaro, allora, che esattamente il tribunale ha escluso la sussistenza degli estremi del reato ipotizzato.
È pur vero che il delitto di cui all'art. 517 cp., punendo chi mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi e segni distintivi nazionali ed esteri atti ad indurre il compratore in inganno sull'origine, provenienza o qualità, quindi indipendentemente da ogni contraffazione, punisce anche chi mette in circolazione prodotti con nomi, marchi e segni distintivi genuini, cioè non contraffatti, ma illegittimi, in quanto illegittimamente sostituiti a quelli originari e quindi idonei ad indurre in inganno il compratore sull'origine e provenienza della merce (Cass. sez. III, 11.12.1984, Biagini); ma nella specie nulla di tutto ciò è accaduto dal momento che ogni singolo pezzo recava il marchio originale della ditta HU nonché la indicazione della sede legale della ditta. A questo punto è chiaro che la soluzione della presente controversia va risolta sulla base del carattere ingannevole o meno, per il compratore, del marchio HU in relazione alla materiale provenienza del prodotto in quanto fabbricato all'estero.
Non va trascurata però la funzione del marchio nella attuale realtà economica in cui numerose imprese, multinazionali o semplicemente nazionali, si avvalgono, ai fini della produzione, dell'attività di altre imprese in vario modo controllate.
E tutto ciò è pacificamente ammesso in quanto la garanzia che la legge ha inteso assicurare al consumatore riguarda l'origine e la provenienza del prodotto non già da un determinato luogo (ad eccezione delle ipotesi espressamente previste dalla legge), bensì da un determinato produttore, e cioè da un imprenditore che ha la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo di produzione.
In uno dei pochi precedenti in termini, questa S.C. così si è espressa: "difatti non può negarsi che l'imprenditore, nel campo dell'attività industriale, possa affidare a terzi sub-fornitori l'incarico di produrre materialmente, secondo caratteristiche qualitative e ricette pattuite con l'esecutore, un determinato bene, e che possa imprimervi il proprio marchio con i suoi segni distintivi e quindi lanciarlo in commercio" (Cass. 29.1.1979, Vitaloni). Il consumatore, infatti, confida sull'esistenza di determinati requisiti dei prodotti acquistati e la norma penale citata è volta a tutelare appunto la fiducia dell'acquirente. A tal fine, la induzione in inganno di cui all'art. 517 cp. riguarda l'origine, la provenienza o qualità dell'opera o prodotto;
ma i primi due elementi sono funzionali al terzo che in realtà è il solo fondamentale posto che il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso.
Ne consegue che anche una indicazione errata o imprecisa relativa al luogo di produzione non può costituire motivo di inganno su uno del tassativi aspetti considerati dall'art. 517 cp. in quanto deve ritenersi pacifico che l'origine del prodotto deve intendersi in senso esclusivamente giuridico, non avendo alcuna rilevanza la provenienza materiale posto che origine e provenienza sono indicate, a tutela del consumatore, solo quali origine e provenienza dal produttore. Senza contare, poi, che la disciplina generale del marchio non esige che venga pure indicato il luogo di produzione del prodotto e che dal punto di vista giuridico il marchio non garantisce la qualità del prodotto ma rappresenta solo il collegamento tra un determinato prodotto e l'impresa, non nel senso della materialità della fabbricazione, ma della responsabilità del produttore il quale, solo di fatto, ne garantisce la qualità nel senso che è il solo responsabile verso l'acquirente.
A fortiori siffatta regola deve valere allorché si tratti di lavori su commissione in cui il sub-produttore deve attenersi alle regole tecniche impartite dal committente, perché l'attività del primo resta pacificamente in tal caso puramente materiale ed esecutiva ed il committente è legittimato a contraddistinguere il prodotto con il suo segno distintivo. E non è richiesto dalla disciplina generale del marchio che venga pure indicato il luogo di fabbricazione non essendo neppure dalla legge richiesto e che non sussiste per l'imprenditore l'obbligo di informare che egli non fabbrica direttamente i prodotti stessi.
3 - Anche se nel corso del procedimento non si è più fatto cenno alla violazione dell'art. 3 della convenzione internazionale di Madrid del 1891 e successive modificazioni, il fatto risulta almeno originariamente contestato sotto il profilo della violazione del segno distintivo rappresentato dalla denominazione d'origine e dalla indicazione di provenienza, essendo evidente che il richiamo è stato effettuato con riferimento all'accordo circa la repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza.
Intanto occorre rilevare che nel 1930, anno di emanazione del codice penale, con la espressione "segno distintivo" contrapposto a
"marchio" si intendeva il marchio di fatto in quanto la legge sui marchi allora in vigore considerava in tal senso i marchi registrati e, quali segni distintivi, quelli non registrati.
Ma quand'anche dovesse in ipotesi ravvisarsi la esistenza di una tutela giuridica relativa alle indicazioni di provenienza ed alle denominazioni d'origine, ugualmente deve nella specie escludersi la sussistenza di una falsa indicazione di provenienza o denominazione di origine.
È chiaro che entrambi i concetti fanno riferimento esclusivamente ad una denominazione geografica (v. art. 1 dell'Arrangement di Madrid che parla di falsi e fallaci indicazioni di "paesi e località" e l'art. 2 dell'accordo di Lisbona che definisce la denominazione d'origine come quella geografica del paese, regione e località "utilizzato per designare un prodotto che ne è originario e di cui le qualità ed i caratteri sono dovuti esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico comprendente fattori naturali e i fattori umani".
Ora è evidente che il marchio UN apposto sui singoli pezzi non è indicativo di una località geografica;
per cui è del tutto fuori luogo parlare di falsa o fallace indicazione di provenienza o di denominazione d'origine. Anche perché, essendo la funzione del marchio diversa da quella di una denominazione di provenienza, la apposizione del marchio notoriamente riferentesi ad un determinato prodotto italiano non è equiparabile ad una informazione relativa ad una produzione totalmente avvenuta in Italia.
Senza contare, infine, sulla base di quanto premesso, che l'Arrangement di Madrid è formulato nel senso che lo spirito della norma è diretto a reprimere il comportamento di chi dichiara una provenienza geografica invece di altra o si vale di segni atti a trarre in inganno gli acquirenti sulla stessa provenienza geografica. Nè la situazione nella specie muta per la presenza della indicazione AN accanto al marchio HU non potendo comunque intendersi, per le considerazioni innanzi svolte, che detta località possa identificarsi con il luogo di produzione, trattandosi di semplice indicazione della sede legale dell'impresa secondo l'art 1 della l.10.4.1991 n. 126. Sulla base di quanto innanzi esposto, ne consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 1999.
Depositato in Cancelleria il 26 agosto 1999